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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 279 |
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| Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un'assemblea, un'elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge,chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d'iniziativa,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 284 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 18 mar. 1971, con effetto dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474). |
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 86 |
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| Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. | ||||||
| L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito. | ||||||
| Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno. | ||||||
| Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino. | ||||||
| In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282 |
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| Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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| Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 282bis [1] |
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| Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). | ||||||