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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
||||||
| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) Art. 23 Merci del traffico nella zona di confine - (art. 8 cpv. 2 lett. j LD) |
||||||
| Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio: | ||||||
| prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d'esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale; | ||||||
| prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera). | ||||||
| Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio: | ||||||
| fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale; | ||||||
| derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno. | ||||||
| Per prodotti greggi del suolo s'intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba. | ||||||
| Per prodotti agricoli s'intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce. | ||||||
| Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto. | ||||||
| La franchigia doganale è concessa solo a persone che: | ||||||
| gestiscono il fondo; | ||||||
| sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e | ||||||
| importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 27 Diritto interno e rispetto dei trattati |
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| Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 46. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) Art. 23 Merci del traffico nella zona di confine - (art. 8 cpv. 2 lett. j LD) |
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| Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio: | ||||||
| prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d'esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale; | ||||||
| prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera). | ||||||
| Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio: | ||||||
| fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale; | ||||||
| derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno. | ||||||
| Per prodotti greggi del suolo s'intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba. | ||||||
| Per prodotti agricoli s'intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce. | ||||||
| Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto. | ||||||
| La franchigia doganale è concessa solo a persone che: | ||||||
| gestiscono il fondo; | ||||||
| sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e | ||||||
| importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) Art. 23 Merci del traffico nella zona di confine - (art. 8 cpv. 2 lett. j LD) |
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| Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio: | ||||||
| prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d'esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale; | ||||||
| prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera). | ||||||
| Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio: | ||||||
| fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale; | ||||||
| derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno. | ||||||
| Per prodotti greggi del suolo s'intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba. | ||||||
| Per prodotti agricoli s'intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce. | ||||||
| Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto. | ||||||
| La franchigia doganale è concessa solo a persone che: | ||||||
| gestiscono il fondo; | ||||||
| sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e | ||||||
| importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) Art. 23 Merci del traffico nella zona di confine - (art. 8 cpv. 2 lett. j LD) |
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| Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio: | ||||||
| prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d'esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale; | ||||||
| prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera). | ||||||
| Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio: | ||||||
| fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale; | ||||||
| derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno. | ||||||
| Per prodotti greggi del suolo s'intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba. | ||||||
| Per prodotti agricoli s'intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce. | ||||||
| Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto. | ||||||
| La franchigia doganale è concessa solo a persone che: | ||||||
| gestiscono il fondo; | ||||||
| sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e | ||||||
| importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 8 Merci in franchigia di dazio |
||||||
| Sono esenti da dazio: | ||||||
| le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane [1] o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; | ||||||
| le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. | ||||||
| Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: | ||||||
| le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; | ||||||
| i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; | ||||||
| le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; | ||||||
| le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; | ||||||
| i veicoli per invalidi; | ||||||
| gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; | ||||||
| gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; | ||||||
| gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; | ||||||
| gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; | ||||||
| le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; | ||||||
| i modelli e campioni di merci; | ||||||
| gli imballaggi indigeni; | ||||||
| il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
| [1] RS 632.10 [2] Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293). | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) Art. 23 Merci del traffico nella zona di confine - (art. 8 cpv. 2 lett. j LD) |
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| Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio: | ||||||
| prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d'esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale; | ||||||
| prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera). | ||||||
| Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio: | ||||||
| fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale; | ||||||
| derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno. | ||||||
| Per prodotti greggi del suolo s'intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba. | ||||||
| Per prodotti agricoli s'intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce. | ||||||
| Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto. | ||||||
| La franchigia doganale è concessa solo a persone che: | ||||||
| gestiscono il fondo; | ||||||
| sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e | ||||||
| importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 4 Irretroattività della presente convenzione |
||||||
| Salva restando l'applicazione di qualsiasi norma enunciata nella presente convenzione alla quale i trattati sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione, questa si applica nei confronti di tali Stati soltanto ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 4 Irretroattività della presente convenzione |
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| Salva restando l'applicazione di qualsiasi norma enunciata nella presente convenzione alla quale i trattati sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione, questa si applica nei confronti di tali Stati soltanto ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 8 Merci in franchigia di dazio |
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| Sono esenti da dazio: | ||||||
| le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane [1] o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; | ||||||
| le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. | ||||||
| Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: | ||||||
| le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; | ||||||
| i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; | ||||||
| le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; | ||||||
| le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; | ||||||
| i veicoli per invalidi; | ||||||
| gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; | ||||||
| gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; | ||||||
| gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; | ||||||
| gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; | ||||||
| le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; | ||||||
| i modelli e campioni di merci; | ||||||
| gli imballaggi indigeni; | ||||||
| il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
| [1] RS 632.10 [2] Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293). | ||||||
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RS 631.01 OD Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) Art. 23 Merci del traffico nella zona di confine - (art. 8 cpv. 2 lett. j LD) |
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| Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio: | ||||||
| prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d'esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale; | ||||||
| prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera). | ||||||
| Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio: | ||||||
| fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale; | ||||||
| derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno. | ||||||
| Per prodotti greggi del suolo s'intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba. | ||||||
| Per prodotti agricoli s'intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce. | ||||||
| Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto. | ||||||
| La franchigia doganale è concessa solo a persone che: | ||||||
| gestiscono il fondo; | ||||||
| sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e | ||||||
| importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) Art. 23 Merci del traffico nella zona di confine - (art. 8 cpv. 2 lett. j LD) |
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| Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio: | ||||||
| prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d'esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale; | ||||||
| prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera). | ||||||
| Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio: | ||||||
| fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale; | ||||||
| derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno. | ||||||
| Per prodotti greggi del suolo s'intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba. | ||||||
| Per prodotti agricoli s'intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce. | ||||||
| Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto. | ||||||
| La franchigia doganale è concessa solo a persone che: | ||||||
| gestiscono il fondo; | ||||||
| sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e | ||||||
| importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 177 Consiglio federale |
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| Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. | ||||||
| Può delegare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell'omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dell'interno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 759). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 4 Esigenze relative alla formazione |
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| Il gestore deve aver seguito una delle seguenti formazioni: | ||||||
| formazione professionale di base «campo professionale agricoltura e relative professioni» con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 della legge del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale (LFPr) o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr; | ||||||
| contadina con attestato professionale secondo l'articolo 43 LFPr; | ||||||
| formazione superiore nelle professioni di cui alla lettera a o b. | ||||||
| È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un'altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr, completata da: | ||||||
| una formazione continua agricola conclusa, disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l'organizzazione determinante del mondo del lavoro; o | ||||||
| un'attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola. | ||||||
| I gestori di aziende nella regione di montagna la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola (OTerm) non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1. | ||||||
| Se, al raggiungimento del limite d'età del gestore precedente secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b, il coniuge riprende l'azienda, esso non è tenuto ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1 se prima della ripresa ha collaborato nell'azienda per almeno dieci anni. [3] | ||||||
| L'erede o la comunione ereditaria non sottostà all'obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi. [4] | ||||||
| Un membro della comunione ereditaria deve avere domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell'anno di contribuzione non deve avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria è tenuta a notificare tale persona all'autorità responsabile secondo l'articolo 98 capoverso 2. [5] | ||||||
| [1] RS 412.10 [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [5] Introdotto la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 27 Diritto interno e rispetto dei trattati |
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| Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 46. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 43 Traffico nella zona di confine |
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| Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di: | ||||||
| merci del traffico rurale di confine; e | ||||||
| merci del traffico di mercato. | ||||||
| La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). | ||||||
| L'UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine. | ||||||