SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 178 Amministrazione federale - 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 101 Potere esecutivo - Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 119 Opinioni divergenti - Le decisioni delle giurisdizioni di secondo grado possono comportare opinioni divergenti. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 125 Principi - 1 I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
|
1 | I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
2 | La legge può affidare le funzioni di Consiglio superiore della magistratura a un organo intercantonale. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 130 Bilancio di previsione e rendiconto - La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 101 Potere esecutivo - Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 119 Opinioni divergenti - Le decisioni delle giurisdizioni di secondo grado possono comportare opinioni divergenti. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 130 Bilancio di previsione e rendiconto - La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 116 Organizzazione - 1 La giustizia è amministrata da: |
|
1 | La giustizia è amministrata da: |
a | il pubblico ministero; |
b | le giurisdizioni in materia costituzionale, amministrativa, civile e penale. |
2 | I tribunali d'eccezione sono vietati. |
3 | La giustizia è amministrata con diligenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 101 Potere esecutivo - Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 119 Opinioni divergenti - Le decisioni delle giurisdizioni di secondo grado possono comportare opinioni divergenti. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 122 Principi - 1 I magistrati del potere giudiziario sono eletti ogni sei anni con il sistema maggioritario. |
|
1 | I magistrati del potere giudiziario sono eletti ogni sei anni con il sistema maggioritario. |
2 | La legge può prevedere che sia il Gran Consiglio a eleggerli, eccetto per le elezioni generali e la creazione di nuove giurisdizioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 178 Amministrazione federale - 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 125 Principi - 1 I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
|
1 | I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
2 | La legge può affidare le funzioni di Consiglio superiore della magistratura a un organo intercantonale. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 125 Principi - 1 I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
|
1 | I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
2 | La legge può affidare le funzioni di Consiglio superiore della magistratura a un organo intercantonale. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 125 Principi - 1 I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
|
1 | I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
2 | La legge può affidare le funzioni di Consiglio superiore della magistratura a un organo intercantonale. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 125 Principi - 1 I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
|
1 | I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
2 | La legge può affidare le funzioni di Consiglio superiore della magistratura a un organo intercantonale. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 101 Potere esecutivo - Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 119 Opinioni divergenti - Le decisioni delle giurisdizioni di secondo grado possono comportare opinioni divergenti. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 101 Potere esecutivo - Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 125 Principi - 1 I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
|
1 | I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. |
2 | La legge può affidare le funzioni di Consiglio superiore della magistratura a un organo intercantonale. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 119 Opinioni divergenti - Le decisioni delle giurisdizioni di secondo grado possono comportare opinioni divergenti. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 122 Principi - 1 I magistrati del potere giudiziario sono eletti ogni sei anni con il sistema maggioritario. |
|
1 | I magistrati del potere giudiziario sono eletti ogni sei anni con il sistema maggioritario. |
2 | La legge può prevedere che sia il Gran Consiglio a eleggerli, eccetto per le elezioni generali e la creazione di nuove giurisdizioni. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 128 Principi - 1 La Corte dei conti garantisce un controllo indipendente e autonomo dell'amministrazione cantonale, dei Comuni, delle istituzioni di diritto pubblico e degli organi privati sovvenzionati o nei quali i poteri pubblici esercitano un'influenza preponderante. |
|
1 | La Corte dei conti garantisce un controllo indipendente e autonomo dell'amministrazione cantonale, dei Comuni, delle istituzioni di diritto pubblico e degli organi privati sovvenzionati o nei quali i poteri pubblici esercitano un'influenza preponderante. |
2 | I controlli operati dalla Corte avvengono a sua libera scelta e sono oggetto di relazioni rese pubbliche che possono comportare raccomandazioni. Le relazioni sono comunicate al Consiglio di Stato, al Gran Consiglio e all'ente controllato. |
3 | La Corte dei conti esercita il proprio controllo in base ai criteri della legalità delle attività, della regolarità dei conti e del buon impiego dei fondi pubblici. È anche incaricata di valutare le politiche pubbliche. |