SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 94 Diritto privato - 1 La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto. |
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1 | La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto. |
2 | La proprietà collettiva (proprietà comune o comproprietà) costituita per contratto è sciolta secondo il diritto anteriore se tale scioglimento è chiesto entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Un diritto legale o convenzionale all'utile, che esiste già al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido anche nel nuovo diritto. Salvo convenzione contraria, scadenza e computo sono tuttavia retti dal diritto in vigore al momento dell'alienazione. L'inclusione di un fondo agricolo in una zona edificabile (art. 29 cpv. 1 lett. c) si ha per alienazione soltanto se la decisione d'azzonamento è posteriore all'entrata in vigore della presente legge. |
4 | Il diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli è retto dal nuovo diritto, se il caso di prelazione è sopraggiunto dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 619 - La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991536 sul diritto fondiario rurale. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 94 Diritto privato - 1 La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto. |
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1 | La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto. |
2 | La proprietà collettiva (proprietà comune o comproprietà) costituita per contratto è sciolta secondo il diritto anteriore se tale scioglimento è chiesto entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Un diritto legale o convenzionale all'utile, che esiste già al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido anche nel nuovo diritto. Salvo convenzione contraria, scadenza e computo sono tuttavia retti dal diritto in vigore al momento dell'alienazione. L'inclusione di un fondo agricolo in una zona edificabile (art. 29 cpv. 1 lett. c) si ha per alienazione soltanto se la decisione d'azzonamento è posteriore all'entrata in vigore della presente legge. |
4 | Il diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli è retto dal nuovo diritto, se il caso di prelazione è sopraggiunto dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 619 - La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991536 sul diritto fondiario rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 619 - La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991536 sul diritto fondiario rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 619 - La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991536 sul diritto fondiario rurale. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 94 Diritto privato - 1 La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto. |
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1 | La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto. |
2 | La proprietà collettiva (proprietà comune o comproprietà) costituita per contratto è sciolta secondo il diritto anteriore se tale scioglimento è chiesto entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Un diritto legale o convenzionale all'utile, che esiste già al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido anche nel nuovo diritto. Salvo convenzione contraria, scadenza e computo sono tuttavia retti dal diritto in vigore al momento dell'alienazione. L'inclusione di un fondo agricolo in una zona edificabile (art. 29 cpv. 1 lett. c) si ha per alienazione soltanto se la decisione d'azzonamento è posteriore all'entrata in vigore della presente legge. |
4 | Il diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli è retto dal nuovo diritto, se il caso di prelazione è sopraggiunto dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 619 - La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991536 sul diritto fondiario rurale. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 94 Diritto privato - 1 La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto. |
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1 | La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto. |
2 | La proprietà collettiva (proprietà comune o comproprietà) costituita per contratto è sciolta secondo il diritto anteriore se tale scioglimento è chiesto entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Un diritto legale o convenzionale all'utile, che esiste già al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido anche nel nuovo diritto. Salvo convenzione contraria, scadenza e computo sono tuttavia retti dal diritto in vigore al momento dell'alienazione. L'inclusione di un fondo agricolo in una zona edificabile (art. 29 cpv. 1 lett. c) si ha per alienazione soltanto se la decisione d'azzonamento è posteriore all'entrata in vigore della presente legge. |
4 | Il diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli è retto dal nuovo diritto, se il caso di prelazione è sopraggiunto dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 92 Modificazioni - ...72 |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 93 Diritto previgente: abrogazione - Sono abrogate: |
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a | la legge federale del 12 giugno 195173 sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola; |
b | la legge federale del 12 dicembre 194074 sullo sdebitamento di poderi agricoli. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 94 Diritto privato - 1 La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto. |
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1 | La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto. |
2 | La proprietà collettiva (proprietà comune o comproprietà) costituita per contratto è sciolta secondo il diritto anteriore se tale scioglimento è chiesto entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Un diritto legale o convenzionale all'utile, che esiste già al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido anche nel nuovo diritto. Salvo convenzione contraria, scadenza e computo sono tuttavia retti dal diritto in vigore al momento dell'alienazione. L'inclusione di un fondo agricolo in una zona edificabile (art. 29 cpv. 1 lett. c) si ha per alienazione soltanto se la decisione d'azzonamento è posteriore all'entrata in vigore della presente legge. |
4 | Il diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli è retto dal nuovo diritto, se il caso di prelazione è sopraggiunto dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 28 Principio - 1 Se, nella divisione della successione, un'azienda agricola o un fondo agricolo è attribuito a un erede a un valore d'imputazione inferiore al valore venale, ogni coerede ha diritto, in caso d'alienazione, a una parte dell'utile corrispondente alla sua quota ereditaria. |
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1 | Se, nella divisione della successione, un'azienda agricola o un fondo agricolo è attribuito a un erede a un valore d'imputazione inferiore al valore venale, ogni coerede ha diritto, in caso d'alienazione, a una parte dell'utile corrispondente alla sua quota ereditaria. |
2 | Ogni coerede può far valere individualmente il proprio diritto. Tale diritto è trasmissibile per successione e cedibile. |
3 | Il diritto esiste soltanto se l'erede aliena l'azienda o il fondo agricolo entro i 25 anni successivi all'acquisto. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 15 Zone edificabili - 1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 6 Fondamenti - 1 ...18 |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 12 Conciliazione - 1 Se non può approvare i piani direttori o parti di questi, il Consiglio federale, sentiti gli interessati, ordina una procedura di conciliazione. |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 5 Contenuto e struttura - 1 Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari.4 |
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1 | Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari.4 |
2 | Esso indica: |
a | come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti); |
b | quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi); |
c | quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari). |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 6 Fondamenti - 1 ...18 |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 14 Definizione - 1 I piani d'utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 14 Definizione - 1 I piani d'utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 14 Definizione - 1 I piani d'utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 14 Definizione - 1 I piani d'utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 14 Definizione - 1 I piani d'utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 25 Competenze cantonali - 1 I Cantoni disciplinano competenza e procedura. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 30 Esigibilità - Il diritto all'utile diventa esigibile: |
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a | in caso d'alienazione o d'espropriazione, contestualmente all'esigibilità della controprestazione che l'alienante o espropriato può esigere; |
b | in caso di incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile, al momento dell'alienazione o dell'utilizzazione come terreno edificabile, ma non oltre 15 anni dopo l'incorporazione cresciuta in giudicato; |
c | in caso di cambiamento di destinazione dovuto al proprietario, con l'atto che provoca il cambiamento medesimo. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 28 Principio - 1 Se, nella divisione della successione, un'azienda agricola o un fondo agricolo è attribuito a un erede a un valore d'imputazione inferiore al valore venale, ogni coerede ha diritto, in caso d'alienazione, a una parte dell'utile corrispondente alla sua quota ereditaria. |
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1 | Se, nella divisione della successione, un'azienda agricola o un fondo agricolo è attribuito a un erede a un valore d'imputazione inferiore al valore venale, ogni coerede ha diritto, in caso d'alienazione, a una parte dell'utile corrispondente alla sua quota ereditaria. |
2 | Ogni coerede può far valere individualmente il proprio diritto. Tale diritto è trasmissibile per successione e cedibile. |
3 | Il diritto esiste soltanto se l'erede aliena l'azienda o il fondo agricolo entro i 25 anni successivi all'acquisto. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 15 Zone edificabili - 1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 6 Fondamenti - 1 ...18 |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
|
1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 33 Diritto cantonale - 1 I piani d'utilizzazione sono pubblicati. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 30 Esigibilità - Il diritto all'utile diventa esigibile: |
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a | in caso d'alienazione o d'espropriazione, contestualmente all'esigibilità della controprestazione che l'alienante o espropriato può esigere; |
b | in caso di incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile, al momento dell'alienazione o dell'utilizzazione come terreno edificabile, ma non oltre 15 anni dopo l'incorporazione cresciuta in giudicato; |
c | in caso di cambiamento di destinazione dovuto al proprietario, con l'atto che provoca il cambiamento medesimo. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 30 Esigibilità - Il diritto all'utile diventa esigibile: |
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a | in caso d'alienazione o d'espropriazione, contestualmente all'esigibilità della controprestazione che l'alienante o espropriato può esigere; |
b | in caso di incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile, al momento dell'alienazione o dell'utilizzazione come terreno edificabile, ma non oltre 15 anni dopo l'incorporazione cresciuta in giudicato; |
c | in caso di cambiamento di destinazione dovuto al proprietario, con l'atto che provoca il cambiamento medesimo. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 6 Fondamenti - 1 ...18 |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 29 Alienazione - 1 Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
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1 | Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28: |
a | la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita; |
b | l'espropriazione; |
c | l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a); |
d | il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda. |
2 | Determinanti per il momento dell'alienazione sono: |
a | la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà; |
b | l'introduzione della procedura d'espropriazione; |
c | l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile; |
d | in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione. |