SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 56 - 1 Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
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1 | Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
2 | Essi provvedono affinché l'approvvigionamento idrico ed energetico sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell'ambiente. |
3 | Lo Stato e i Comuni favoriscono l'utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. |
4 | Collaborano inoltre agli sforzi volti a rinunciare all'energia nucleare. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 139 - I Comuni dispongono di autonomia, in particolare per quanto concerne: |
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a | la gestione del demanio pubblico e del patrimonio comunale; |
b | l'amministrazione comunale; |
c | la determinazione, la riscossione e la destinazione delle tasse e imposte comunali; |
d | l'assetto locale del territorio; |
e | l'ordine pubblico; |
f | le relazioni intercomunali. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 56 - 1 Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
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1 | Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
2 | Essi provvedono affinché l'approvvigionamento idrico ed energetico sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell'ambiente. |
3 | Lo Stato e i Comuni favoriscono l'utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. |
4 | Collaborano inoltre agli sforzi volti a rinunciare all'energia nucleare. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 84 - 1 Sottostanno a referendum facoltativo: |
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1 | Sottostanno a referendum facoltativo: |
a | le leggi e i decreti; |
b | i trattati internazionali e intercantonali che deroghino alla legge o la integrino. |
2 | Non sottostanno tuttavia a referendum: |
a | gli oggetti di cui il Gran Consiglio prende atto; |
b | il bilancio di previsione, i crediti aggiuntivi, i prestiti, le spese vincolate e i conti; |
c | le elezioni; |
d | la grazia; |
e | le naturalizzazioni; |
f | i diritti d'iniziativa e di referendum esercitati dal Gran Consiglio in virtù del diritto federale. |
3 | Per la sua riuscita formale, la domanda di referendum deve raccogliere almeno 12 000 firme entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto. La legge prevede termini più lunghi per determinati periodi dell'anno in cui la raccolta di firme è più difficile.12 |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 103 - 1 Il Gran Consiglio emana le leggi e i decreti. |
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1 | Il Gran Consiglio emana le leggi e i decreti. |
2 | Esso approva i trattati internazionali e intercantonali, eccetto quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Stato. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 110 - 1 Il Gran Consiglio esercita le sue competenze mediante: |
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1 | Il Gran Consiglio esercita le sue competenze mediante: |
a | leggi, per le norme generali e astratte di durata indeterminata; |
b | decreti, per gli altri atti; sono eccettuate le decisioni di procedura interna. |
2 | Il Gran Consiglio può anche esprimere la sua opinione mediante risoluzioni. |
SR 441.1 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue LLing Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina: |
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a | l'uso delle lingue ufficiali da parte e nei confronti delle autorità federali; |
b | la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche; |
c | il sostegno dei Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali; |
d | il sostegno ai Cantoni dei Grigioni e Ticino per le misure a favore del romancio e dell'italiano. |
SR 441.1 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue LLing Art. 4 Campo d'applicazione - 1 La presente sezione si applica alle seguenti autorità federali: |
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1 | La presente sezione si applica alle seguenti autorità federali: |
a | l'Assemblea federale e i suoi organi; |
b | il Consiglio federale; |
c | l'Amministrazione federale secondo l'articolo 2 capoversi 1-3 della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); |
d | i tribunali della Confederazione; |
e | le commissioni extraparlamentari della Confederazione. |
2 | Per quanto gli obiettivi perseguiti dalla presente legge lo esigano, il Consiglio federale può prevedere che: |
a | le disposizioni della presente sezione siano applicabili a organizzazioni o persone di cui all'articolo 2 capoverso 4 LOGA cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale; |
b | il rilascio di concessioni, l'attribuzione di mandati o l'assegnazione di aiuti finanziari siano vincolati all'osservanza di determinate disposizioni della presente sezione. |
SR 441.1 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue LLing Art. 13 Trattati internazionali - 1 Dei trattati bilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione dev'essere disponibile una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione. |
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1 | Dei trattati bilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione dev'essere disponibile una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione. |
2 | Dei trattati multilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione ci si adopera affinché sia redatta una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione. |
3 | Sono salve le eccezioni secondo l'articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20048 sulle pubblicazioni ufficiali o previste da disposizioni speciali della legislazione federale. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 175 - La presente Costituzione entra in vigore il 14 aprile 2003. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 139 - I Comuni dispongono di autonomia, in particolare per quanto concerne: |
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a | la gestione del demanio pubblico e del patrimonio comunale; |
b | l'amministrazione comunale; |
c | la determinazione, la riscossione e la destinazione delle tasse e imposte comunali; |
d | l'assetto locale del territorio; |
e | l'ordine pubblico; |
f | le relazioni intercomunali. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 140 - I Comuni sottostanno alla vigilanza dello Stato, il quale si assicura che le loro attività siano conformi alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero - 1 I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 56 - 1 Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
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1 | Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
2 | Essi provvedono affinché l'approvvigionamento idrico ed energetico sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell'ambiente. |
3 | Lo Stato e i Comuni favoriscono l'utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. |
4 | Collaborano inoltre agli sforzi volti a rinunciare all'energia nucleare. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 56 - 1 Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
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1 | Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
2 | Essi provvedono affinché l'approvvigionamento idrico ed energetico sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell'ambiente. |
3 | Lo Stato e i Comuni favoriscono l'utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. |
4 | Collaborano inoltre agli sforzi volti a rinunciare all'energia nucleare. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 139 - I Comuni dispongono di autonomia, in particolare per quanto concerne: |
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a | la gestione del demanio pubblico e del patrimonio comunale; |
b | l'amministrazione comunale; |
c | la determinazione, la riscossione e la destinazione delle tasse e imposte comunali; |
d | l'assetto locale del territorio; |
e | l'ordine pubblico; |
f | le relazioni intercomunali. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 56 - 1 Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
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1 | Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
2 | Essi provvedono affinché l'approvvigionamento idrico ed energetico sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell'ambiente. |
3 | Lo Stato e i Comuni favoriscono l'utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. |
4 | Collaborano inoltre agli sforzi volti a rinunciare all'energia nucleare. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 139 - I Comuni dispongono di autonomia, in particolare per quanto concerne: |
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a | la gestione del demanio pubblico e del patrimonio comunale; |
b | l'amministrazione comunale; |
c | la determinazione, la riscossione e la destinazione delle tasse e imposte comunali; |
d | l'assetto locale del territorio; |
e | l'ordine pubblico; |
f | le relazioni intercomunali. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 56 - 1 Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
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1 | Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
2 | Essi provvedono affinché l'approvvigionamento idrico ed energetico sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell'ambiente. |
3 | Lo Stato e i Comuni favoriscono l'utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. |
4 | Collaborano inoltre agli sforzi volti a rinunciare all'energia nucleare. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 56 - 1 Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
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1 | Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
2 | Essi provvedono affinché l'approvvigionamento idrico ed energetico sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell'ambiente. |
3 | Lo Stato e i Comuni favoriscono l'utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. |
4 | Collaborano inoltre agli sforzi volti a rinunciare all'energia nucleare. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 139 - I Comuni dispongono di autonomia, in particolare per quanto concerne: |
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a | la gestione del demanio pubblico e del patrimonio comunale; |
b | l'amministrazione comunale; |
c | la determinazione, la riscossione e la destinazione delle tasse e imposte comunali; |
d | l'assetto locale del territorio; |
e | l'ordine pubblico; |
f | le relazioni intercomunali. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 56 - 1 Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
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1 | Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
2 | Essi provvedono affinché l'approvvigionamento idrico ed energetico sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell'ambiente. |
3 | Lo Stato e i Comuni favoriscono l'utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. |
4 | Collaborano inoltre agli sforzi volti a rinunciare all'energia nucleare. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 56 - 1 Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
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1 | Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia. |
2 | Essi provvedono affinché l'approvvigionamento idrico ed energetico sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell'ambiente. |
3 | Lo Stato e i Comuni favoriscono l'utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. |
4 | Collaborano inoltre agli sforzi volti a rinunciare all'energia nucleare. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 168 - 1 La legge determina il potere fiscale dei Comuni. L'onere fiscale non deve presentare eccessive divergenze tra i Comuni. |
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1 | La legge determina il potere fiscale dei Comuni. L'onere fiscale non deve presentare eccessive divergenze tra i Comuni. |
2 | La perequazione finanziaria attenua le disparità di onere fiscale dovute alla diversa capacità contributiva dei Comuni. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 168 - 1 La legge determina il potere fiscale dei Comuni. L'onere fiscale non deve presentare eccessive divergenze tra i Comuni. |
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1 | La legge determina il potere fiscale dei Comuni. L'onere fiscale non deve presentare eccessive divergenze tra i Comuni. |
2 | La perequazione finanziaria attenua le disparità di onere fiscale dovute alla diversa capacità contributiva dei Comuni. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 168 - 1 La legge determina il potere fiscale dei Comuni. L'onere fiscale non deve presentare eccessive divergenze tra i Comuni. |
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1 | La legge determina il potere fiscale dei Comuni. L'onere fiscale non deve presentare eccessive divergenze tra i Comuni. |
2 | La perequazione finanziaria attenua le disparità di onere fiscale dovute alla diversa capacità contributiva dei Comuni. |