SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 75 Disposizioni comuni - Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L'UFAS disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 75 Disposizioni comuni - Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L'UFAS disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 75 Disposizioni comuni - Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L'UFAS disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 75 Disposizioni comuni - Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L'UFAS disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108bis Prestazioni computabili - 1 Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico: |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108quater Calcolo e ammontare dei sussidi - 1 Il sussidio versato per un periodo contrattuale a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio versato per il periodo contrattuale precedente; l'UFAS può adeguarlo al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell'articolo 108ter.457 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 155 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 35 - 1 Sono dedotti dal reddito netto: |
|
1 | Sono dedotti dal reddito netto: |
a | per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6800 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; |
b | per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6800 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a; |
c | per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2800 franchi.111 |
2 | Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40) o dell'assoggettamento112 |
3 | In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 35 - 1 Sono dedotti dal reddito netto: |
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1 | Sono dedotti dal reddito netto: |
a | per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6800 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; |
b | per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6800 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a; |
c | per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2800 franchi.111 |
2 | Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40) o dell'assoggettamento112 |
3 | In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 35 - 1 Sono dedotti dal reddito netto: |
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1 | Sono dedotti dal reddito netto: |
a | per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6800 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; |
b | per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6800 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a; |
c | per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2800 franchi.111 |
2 | Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40) o dell'assoggettamento112 |
3 | In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:440 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS442.443 |