SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 3 - 1 Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
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1 | Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
2 | Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. |
3 | I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.2 |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 3 - 1 Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
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1 | Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
2 | Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. |
3 | I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.2 |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 3 - 1 Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
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1 | Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
2 | Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. |
3 | I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.2 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |