SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200538 sul Tribunale federale. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200538 sul Tribunale federale. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200538 sul Tribunale federale. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200538 sul Tribunale federale. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200538 sul Tribunale federale. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 30 - 1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
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1 | La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
2 | Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 1 - 1 Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
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1 | Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
2 | Ai Cantoni stessi la presente legge non è applicabile. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 1 - 1 Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
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1 | Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
2 | Ai Cantoni stessi la presente legge non è applicabile. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 30 - 1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
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1 | La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
2 | Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 44 - Ogni interessato può, nel termine di dieci giorni, deferire all'autorità di vigilanza le decisioni della gerenza se esse violano la legge, o non sono adeguate alle circostanze, nonché per diniego di giustizia o per ritardo ingiustificato. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 45 - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale. |
2 | Sono legittimati a ricorrere, segnatamente: |
a | il debitore e il governo cantonale, contro la decisione che istituisce una gerenza o rifiuta di porvi fine, nonché contro la decisione che rifiuta una moratoria consecutiva alla gerenza o che revoca una siffatta moratoria; |
b | chiunque abbia presentato una richiesta valida, contro la decisione che: |
b1 | respinge la richiesta di istituire una gerenza, |
b2 | rifiuta di revocare una moratoria consecutiva alla gerenza, |
b3 | rifiuta d'introdurre o di aumentare imposte od altre contribuzioni o tasse, |
b4 | rifiuta di chiedere, conformemente all'articolo 37, il consenso del governo cantonale; |
c | ogni creditore che giustifichi di avere un legittimo interesse: contro la decisione di porre fine alla gerenza prima della scadenza del termine, nonché contro la decisione di concedere una moratoria consecutiva alla gerenza. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 44 - Ogni interessato può, nel termine di dieci giorni, deferire all'autorità di vigilanza le decisioni della gerenza se esse violano la legge, o non sono adeguate alle circostanze, nonché per diniego di giustizia o per ritardo ingiustificato. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 4 - 1 Il Cantone designa tenendo conto dell'articolo 10 della legge federale dell'11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento, l'autorità incaricata di esercitare le funzioni di ufficio d'esecuzione. |
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1 | Il Cantone designa tenendo conto dell'articolo 10 della legge federale dell'11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento, l'autorità incaricata di esercitare le funzioni di ufficio d'esecuzione. |
2 | Contro le decisioni di questa autorità gli interessati e il governo cantonale possono presentare reclamo, entro il termine di dieci giorni, all'autorità di vigilanza, per violazione della legge o inadeguatezza.7 |
3 | Il reclamo per diniego di giustizia o per ritardo ingiustificato può essere presentato in ogni tempo. |
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SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 45 - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale. |
2 | Sono legittimati a ricorrere, segnatamente: |
a | il debitore e il governo cantonale, contro la decisione che istituisce una gerenza o rifiuta di porvi fine, nonché contro la decisione che rifiuta una moratoria consecutiva alla gerenza o che revoca una siffatta moratoria; |
b | chiunque abbia presentato una richiesta valida, contro la decisione che: |
b1 | respinge la richiesta di istituire una gerenza, |
b2 | rifiuta di revocare una moratoria consecutiva alla gerenza, |
b3 | rifiuta d'introdurre o di aumentare imposte od altre contribuzioni o tasse, |
b4 | rifiuta di chiedere, conformemente all'articolo 37, il consenso del governo cantonale; |
c | ogni creditore che giustifichi di avere un legittimo interesse: contro la decisione di porre fine alla gerenza prima della scadenza del termine, nonché contro la decisione di concedere una moratoria consecutiva alla gerenza. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 45 - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale. |
2 | Sono legittimati a ricorrere, segnatamente: |
a | il debitore e il governo cantonale, contro la decisione che istituisce una gerenza o rifiuta di porvi fine, nonché contro la decisione che rifiuta una moratoria consecutiva alla gerenza o che revoca una siffatta moratoria; |
b | chiunque abbia presentato una richiesta valida, contro la decisione che: |
b1 | respinge la richiesta di istituire una gerenza, |
b2 | rifiuta di revocare una moratoria consecutiva alla gerenza, |
b3 | rifiuta d'introdurre o di aumentare imposte od altre contribuzioni o tasse, |
b4 | rifiuta di chiedere, conformemente all'articolo 37, il consenso del governo cantonale; |
c | ogni creditore che giustifichi di avere un legittimo interesse: contro la decisione di porre fine alla gerenza prima della scadenza del termine, nonché contro la decisione di concedere una moratoria consecutiva alla gerenza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 30 - 1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
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1 | La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
2 | Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 39 - 1 Istituendo la gerenza, l'autorità di vigilanza delimita esattamente le competenze di essa. Per quanto la gerenza ne sia dichiarata competente, essa, in materia di gestione finanziaria, esercita i poteri degli organi amministrativi ordinari e quelli delle loro autorità amministrative di vigilanza. |
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1 | Istituendo la gerenza, l'autorità di vigilanza delimita esattamente le competenze di essa. Per quanto la gerenza ne sia dichiarata competente, essa, in materia di gestione finanziaria, esercita i poteri degli organi amministrativi ordinari e quelli delle loro autorità amministrative di vigilanza. |
2 | Salvo se si tratti di coprire spese correnti mediante entrate esistenti, gli organi ordinari non possono prendere, senza il consenso della gerenza, nessuna decisione o misura concernente spese od entrate, né possono alienare o gravare con pegno dei beni patrimoniali né, in fine, assumere nuovi impegni. Sono riservati i diritti dell'acquirente di buona fede. |
3 | Le misure prese dalla gerenza non sono sottoposte al referendum comunale, e il diritto di iniziativa comunale non può essere esercitato in loro confronto. |
4 | La gerenza può, col consenso delle autorità di vigilanza, delegare determinate sue competenze agli organi ordinari del debitore. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 30 - 1 La gerenza può essere istituita per una durata di tre anni al massimo. |
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1 | La gerenza può essere istituita per una durata di tre anni al massimo. |
2 | Se le circostanze lo richiedono, essa può tuttavia essere prorogata, al più presto sei mesi prima della scadenza del termine, per la durata di tre anni al massimo. |
3 | La gerenza può essere limitata a una parte delle funzioni amministrative del debitore. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 13 - Allorché uno degli enti pubblici indicati nell'articolo 1 ha emesso, direttamente o indirettamente, mediante pubblica sottoscrizione, un prestito per obbligazioni soggetto a condizioni uniformi e non è in grado di soddisfare a tempo gli impegni assunti col prestito, ai diritti degli obbligazionisti possono essere fatte, conformemente alla procedura prevista nella presente legge, le restrizioni seguenti: |
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a | proroga di cinque anni al massimo del termine fissato per l'ammortamento di un prestito, mediante riduzione dell'ammontare di ciascuna annualità ed aumento del numero delle annualità, o temporanea sospensione dell'ammortamento; |
b | sospensione per cinque anni al massimo, a contare dalla decisione dell'assemblea dei creditori, del rimborso totale o parziale di un prestito scaduto o che scade nel termine di un anno; |
c | sospensione per cinque anni al massimo del pagamento di una parte, o eccezionalmente dell'importo totale, degli interessi scaduti o che scadono nei cinque anni seguenti; |
d | costituzione di un diritto di pegno in favore di nuovi capitali da fornire al debitore con priorità in confronto di un prestito anteriore, e modificazione di garanzie costituite per un prestito, oppure rinuncia parziale a queste garanzie; |
e | riduzione, in via eccezionale, fino alla metà del tasso degli interessi che scadono nei cinque anni seguenti; |
f | remissione, in via eccezionale, fino a metà degli interessi scaduti. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 13 - Allorché uno degli enti pubblici indicati nell'articolo 1 ha emesso, direttamente o indirettamente, mediante pubblica sottoscrizione, un prestito per obbligazioni soggetto a condizioni uniformi e non è in grado di soddisfare a tempo gli impegni assunti col prestito, ai diritti degli obbligazionisti possono essere fatte, conformemente alla procedura prevista nella presente legge, le restrizioni seguenti: |
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a | proroga di cinque anni al massimo del termine fissato per l'ammortamento di un prestito, mediante riduzione dell'ammontare di ciascuna annualità ed aumento del numero delle annualità, o temporanea sospensione dell'ammortamento; |
b | sospensione per cinque anni al massimo, a contare dalla decisione dell'assemblea dei creditori, del rimborso totale o parziale di un prestito scaduto o che scade nel termine di un anno; |
c | sospensione per cinque anni al massimo del pagamento di una parte, o eccezionalmente dell'importo totale, degli interessi scaduti o che scadono nei cinque anni seguenti; |
d | costituzione di un diritto di pegno in favore di nuovi capitali da fornire al debitore con priorità in confronto di un prestito anteriore, e modificazione di garanzie costituite per un prestito, oppure rinuncia parziale a queste garanzie; |
e | riduzione, in via eccezionale, fino alla metà del tasso degli interessi che scadono nei cinque anni seguenti; |
f | remissione, in via eccezionale, fino a metà degli interessi scaduti. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 2 - 1 L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
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1 | L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
2 | Sono esclusi l'esecuzione in via di fallimento, compresa l'esecuzione cambiaria, e il sequestro. Sono parimente escluse le prescrizioni sul concordato, nonché le disposizioni che, per loro natura, non sono applicabili a siffatti enti. |
3 | Non si rilasciano certificati di carenza di beni. Invece ogni creditore pignoratizio, che non è stato integralmente pagato riceve, per l'importo non pagato, un'attestazione di scoperto che vale come riconoscimento di debito nel senso dell'articolo 82 della legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento. |
4 | Hanno veste per intentare l'azione revocatoria, prevista negli articoli 285 a 292 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, il debitore in possesso di un'attestazione di scoperto, la gerenza nel senso degli articoli 28 e seguenti della presente legge e il governo cantonale. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 3 - 1 I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
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1 | I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
2 | Un concordato è lecito soltanto se è stata istituita una gerenza e se questa non ha raggiunto il suo scopo entro un termine adeguato. Le restrizioni fatte ai diritti dei creditori non possono eccedere le misure previste nell'articolo 13. |
3 | Per essere valide, le restrizioni fatte ai diritti dei creditori devono essere approvate dai due terzi dei creditori o loro rappresentanti presenti all'assemblea, e la somma dei loro crediti deve costituire almeno i due terzi dei crediti rappresentati e almeno la metà di tutti i crediti non coperti da diritti di pegno. |
4 | Se questa maggioranza non è raggiunta, l'autorità cantonale superiore di vigilanza in materia di esecuzione per debiti (autorità di vigilanza) può, su ricorso, per rendere possibile il risanamento, dichiarare eccezionalmente obbligatoria una decisione approvata dalla maggioranza semplice dei creditori presenti o rappresentati all'assemblea, che possiedano almeno la metà dei crediti rappresentati.4 |
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SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 13 - Allorché uno degli enti pubblici indicati nell'articolo 1 ha emesso, direttamente o indirettamente, mediante pubblica sottoscrizione, un prestito per obbligazioni soggetto a condizioni uniformi e non è in grado di soddisfare a tempo gli impegni assunti col prestito, ai diritti degli obbligazionisti possono essere fatte, conformemente alla procedura prevista nella presente legge, le restrizioni seguenti: |
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a | proroga di cinque anni al massimo del termine fissato per l'ammortamento di un prestito, mediante riduzione dell'ammontare di ciascuna annualità ed aumento del numero delle annualità, o temporanea sospensione dell'ammortamento; |
b | sospensione per cinque anni al massimo, a contare dalla decisione dell'assemblea dei creditori, del rimborso totale o parziale di un prestito scaduto o che scade nel termine di un anno; |
c | sospensione per cinque anni al massimo del pagamento di una parte, o eccezionalmente dell'importo totale, degli interessi scaduti o che scadono nei cinque anni seguenti; |
d | costituzione di un diritto di pegno in favore di nuovi capitali da fornire al debitore con priorità in confronto di un prestito anteriore, e modificazione di garanzie costituite per un prestito, oppure rinuncia parziale a queste garanzie; |
e | riduzione, in via eccezionale, fino alla metà del tasso degli interessi che scadono nei cinque anni seguenti; |
f | remissione, in via eccezionale, fino a metà degli interessi scaduti. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 3 - 1 I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
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1 | I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
2 | Un concordato è lecito soltanto se è stata istituita una gerenza e se questa non ha raggiunto il suo scopo entro un termine adeguato. Le restrizioni fatte ai diritti dei creditori non possono eccedere le misure previste nell'articolo 13. |
3 | Per essere valide, le restrizioni fatte ai diritti dei creditori devono essere approvate dai due terzi dei creditori o loro rappresentanti presenti all'assemblea, e la somma dei loro crediti deve costituire almeno i due terzi dei crediti rappresentati e almeno la metà di tutti i crediti non coperti da diritti di pegno. |
4 | Se questa maggioranza non è raggiunta, l'autorità cantonale superiore di vigilanza in materia di esecuzione per debiti (autorità di vigilanza) può, su ricorso, per rendere possibile il risanamento, dichiarare eccezionalmente obbligatoria una decisione approvata dalla maggioranza semplice dei creditori presenti o rappresentati all'assemblea, che possiedano almeno la metà dei crediti rappresentati.4 |
5 | ...5 |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 3 - 1 I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
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1 | I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
2 | Un concordato è lecito soltanto se è stata istituita una gerenza e se questa non ha raggiunto il suo scopo entro un termine adeguato. Le restrizioni fatte ai diritti dei creditori non possono eccedere le misure previste nell'articolo 13. |
3 | Per essere valide, le restrizioni fatte ai diritti dei creditori devono essere approvate dai due terzi dei creditori o loro rappresentanti presenti all'assemblea, e la somma dei loro crediti deve costituire almeno i due terzi dei crediti rappresentati e almeno la metà di tutti i crediti non coperti da diritti di pegno. |
4 | Se questa maggioranza non è raggiunta, l'autorità cantonale superiore di vigilanza in materia di esecuzione per debiti (autorità di vigilanza) può, su ricorso, per rendere possibile il risanamento, dichiarare eccezionalmente obbligatoria una decisione approvata dalla maggioranza semplice dei creditori presenti o rappresentati all'assemblea, che possiedano almeno la metà dei crediti rappresentati.4 |
5 | ...5 |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 3 - 1 I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
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1 | I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
2 | Un concordato è lecito soltanto se è stata istituita una gerenza e se questa non ha raggiunto il suo scopo entro un termine adeguato. Le restrizioni fatte ai diritti dei creditori non possono eccedere le misure previste nell'articolo 13. |
3 | Per essere valide, le restrizioni fatte ai diritti dei creditori devono essere approvate dai due terzi dei creditori o loro rappresentanti presenti all'assemblea, e la somma dei loro crediti deve costituire almeno i due terzi dei crediti rappresentati e almeno la metà di tutti i crediti non coperti da diritti di pegno. |
4 | Se questa maggioranza non è raggiunta, l'autorità cantonale superiore di vigilanza in materia di esecuzione per debiti (autorità di vigilanza) può, su ricorso, per rendere possibile il risanamento, dichiarare eccezionalmente obbligatoria una decisione approvata dalla maggioranza semplice dei creditori presenti o rappresentati all'assemblea, che possiedano almeno la metà dei crediti rappresentati.4 |
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SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 38 - 1 A meno che circostanze speciali non giustifichino un'eccezione, iniziando la sua attività la pubblica la grida per l'insinuazione dei crediti, forma un inventario che indichi separatamente i beni e i valori che fanno parte dei beni patrimoniali, stabilisce un bilancio ed elabora un piano delle misure previste per l'assestamento delle finanze. Essa forma parimente un bilancio alla fine di ogni esercizio annuo. |
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1 | A meno che circostanze speciali non giustifichino un'eccezione, iniziando la sua attività la pubblica la grida per l'insinuazione dei crediti, forma un inventario che indichi separatamente i beni e i valori che fanno parte dei beni patrimoniali, stabilisce un bilancio ed elabora un piano delle misure previste per l'assestamento delle finanze. Essa forma parimente un bilancio alla fine di ogni esercizio annuo. |
2 | Essa comunica al debitore e al governo cantonale una copia del bilancio e del piano finanziario, nonché un rapporto sulla situazione patrimoniale del debitore. |
3 | Il piano finanziario deve essere depositato pubblicamente durante trenta giorni, dandone comunicazione ai creditori. Entro questo termine, ogni interessato può impugnare il piano finanziario davanti l'autorità di vigilanza. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 34 - 1 Senza pregiudizio dei compiti amministrativi del debitore, la gerenza provvede a che, entro i limiti del piano finanziario, i debiti scaduti siano pagati più presto possibile e trattati alla stessa stregua, tenuto conto dell'ordine delle scadenze e delle sicurtà che li garantiscono. |
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1 | Senza pregiudizio dei compiti amministrativi del debitore, la gerenza provvede a che, entro i limiti del piano finanziario, i debiti scaduti siano pagati più presto possibile e trattati alla stessa stregua, tenuto conto dell'ordine delle scadenze e delle sicurtà che li garantiscono. |
2 | Essa riordina l'amministrazione finanziaria e, per quanto possibile, diminuisce le spese e aumenta le entrate. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 36 - La gerenza deve esercitare le azioni di responsabilità e le azioni revocatorie, a meno che l'autorità di vigilanza consenta a una transazione o a rinunciare all'azione. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 37 - 1 Se sono provvedimenti necessari, adeguati alla situazione e sopportabili, la gerenza deve, d'ufficio o a domanda di un creditore, e con l'assenso del governo cantonale, aumentare le imposte e altre contribuzioni e stabilire delle tasse per le prestazioni di servizi e di impianti pubblici, o provenienti da beni pubblici, o aumentare congruamente quelle esistenti. In questi provvedimenti essa non è vincolata dalle disposizioni comunali. |
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1 | Se sono provvedimenti necessari, adeguati alla situazione e sopportabili, la gerenza deve, d'ufficio o a domanda di un creditore, e con l'assenso del governo cantonale, aumentare le imposte e altre contribuzioni e stabilire delle tasse per le prestazioni di servizi e di impianti pubblici, o provenienti da beni pubblici, o aumentare congruamente quelle esistenti. In questi provvedimenti essa non è vincolata dalle disposizioni comunali. |
2 | Parimente, essa può, con l'assenso del governo cantonale, istituire imposte o altre contribuzioni e tasse che il debitore avrebbe la competenza di introdurre in virtù della legislazione cantonale. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 37 - 1 Se sono provvedimenti necessari, adeguati alla situazione e sopportabili, la gerenza deve, d'ufficio o a domanda di un creditore, e con l'assenso del governo cantonale, aumentare le imposte e altre contribuzioni e stabilire delle tasse per le prestazioni di servizi e di impianti pubblici, o provenienti da beni pubblici, o aumentare congruamente quelle esistenti. In questi provvedimenti essa non è vincolata dalle disposizioni comunali. |
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1 | Se sono provvedimenti necessari, adeguati alla situazione e sopportabili, la gerenza deve, d'ufficio o a domanda di un creditore, e con l'assenso del governo cantonale, aumentare le imposte e altre contribuzioni e stabilire delle tasse per le prestazioni di servizi e di impianti pubblici, o provenienti da beni pubblici, o aumentare congruamente quelle esistenti. In questi provvedimenti essa non è vincolata dalle disposizioni comunali. |
2 | Parimente, essa può, con l'assenso del governo cantonale, istituire imposte o altre contribuzioni e tasse che il debitore avrebbe la competenza di introdurre in virtù della legislazione cantonale. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 38 - 1 A meno che circostanze speciali non giustifichino un'eccezione, iniziando la sua attività la pubblica la grida per l'insinuazione dei crediti, forma un inventario che indichi separatamente i beni e i valori che fanno parte dei beni patrimoniali, stabilisce un bilancio ed elabora un piano delle misure previste per l'assestamento delle finanze. Essa forma parimente un bilancio alla fine di ogni esercizio annuo. |
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1 | A meno che circostanze speciali non giustifichino un'eccezione, iniziando la sua attività la pubblica la grida per l'insinuazione dei crediti, forma un inventario che indichi separatamente i beni e i valori che fanno parte dei beni patrimoniali, stabilisce un bilancio ed elabora un piano delle misure previste per l'assestamento delle finanze. Essa forma parimente un bilancio alla fine di ogni esercizio annuo. |
2 | Essa comunica al debitore e al governo cantonale una copia del bilancio e del piano finanziario, nonché un rapporto sulla situazione patrimoniale del debitore. |
3 | Il piano finanziario deve essere depositato pubblicamente durante trenta giorni, dandone comunicazione ai creditori. Entro questo termine, ogni interessato può impugnare il piano finanziario davanti l'autorità di vigilanza. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 39 - 1 Istituendo la gerenza, l'autorità di vigilanza delimita esattamente le competenze di essa. Per quanto la gerenza ne sia dichiarata competente, essa, in materia di gestione finanziaria, esercita i poteri degli organi amministrativi ordinari e quelli delle loro autorità amministrative di vigilanza. |
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1 | Istituendo la gerenza, l'autorità di vigilanza delimita esattamente le competenze di essa. Per quanto la gerenza ne sia dichiarata competente, essa, in materia di gestione finanziaria, esercita i poteri degli organi amministrativi ordinari e quelli delle loro autorità amministrative di vigilanza. |
2 | Salvo se si tratti di coprire spese correnti mediante entrate esistenti, gli organi ordinari non possono prendere, senza il consenso della gerenza, nessuna decisione o misura concernente spese od entrate, né possono alienare o gravare con pegno dei beni patrimoniali né, in fine, assumere nuovi impegni. Sono riservati i diritti dell'acquirente di buona fede. |
3 | Le misure prese dalla gerenza non sono sottoposte al referendum comunale, e il diritto di iniziativa comunale non può essere esercitato in loro confronto. |
4 | La gerenza può, col consenso delle autorità di vigilanza, delegare determinate sue competenze agli organi ordinari del debitore. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 30 - 1 La gerenza può essere istituita per una durata di tre anni al massimo. |
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1 | La gerenza può essere istituita per una durata di tre anni al massimo. |
2 | Se le circostanze lo richiedono, essa può tuttavia essere prorogata, al più presto sei mesi prima della scadenza del termine, per la durata di tre anni al massimo. |
3 | La gerenza può essere limitata a una parte delle funzioni amministrative del debitore. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 41 - 1 Finché dura la gerenza, nessuna esecuzione può essere iniziata o proseguita contro il debitore per gli impegni che esso ha contratto prima dell'istituzione della gerenza. |
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1 | Finché dura la gerenza, nessuna esecuzione può essere iniziata o proseguita contro il debitore per gli impegni che esso ha contratto prima dell'istituzione della gerenza. |
2 | Per questi impegni restano sospese la prescrizione e la perenzione che potrebbero essere interrotte da un atto d'esecuzione. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 13 - Allorché uno degli enti pubblici indicati nell'articolo 1 ha emesso, direttamente o indirettamente, mediante pubblica sottoscrizione, un prestito per obbligazioni soggetto a condizioni uniformi e non è in grado di soddisfare a tempo gli impegni assunti col prestito, ai diritti degli obbligazionisti possono essere fatte, conformemente alla procedura prevista nella presente legge, le restrizioni seguenti: |
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a | proroga di cinque anni al massimo del termine fissato per l'ammortamento di un prestito, mediante riduzione dell'ammontare di ciascuna annualità ed aumento del numero delle annualità, o temporanea sospensione dell'ammortamento; |
b | sospensione per cinque anni al massimo, a contare dalla decisione dell'assemblea dei creditori, del rimborso totale o parziale di un prestito scaduto o che scade nel termine di un anno; |
c | sospensione per cinque anni al massimo del pagamento di una parte, o eccezionalmente dell'importo totale, degli interessi scaduti o che scadono nei cinque anni seguenti; |
d | costituzione di un diritto di pegno in favore di nuovi capitali da fornire al debitore con priorità in confronto di un prestito anteriore, e modificazione di garanzie costituite per un prestito, oppure rinuncia parziale a queste garanzie; |
e | riduzione, in via eccezionale, fino alla metà del tasso degli interessi che scadono nei cinque anni seguenti; |
f | remissione, in via eccezionale, fino a metà degli interessi scaduti. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 1 - 1 Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
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1 | Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
2 | Ai Cantoni stessi la presente legge non è applicabile. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 34 - 1 Senza pregiudizio dei compiti amministrativi del debitore, la gerenza provvede a che, entro i limiti del piano finanziario, i debiti scaduti siano pagati più presto possibile e trattati alla stessa stregua, tenuto conto dell'ordine delle scadenze e delle sicurtà che li garantiscono. |
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1 | Senza pregiudizio dei compiti amministrativi del debitore, la gerenza provvede a che, entro i limiti del piano finanziario, i debiti scaduti siano pagati più presto possibile e trattati alla stessa stregua, tenuto conto dell'ordine delle scadenze e delle sicurtà che li garantiscono. |
2 | Essa riordina l'amministrazione finanziaria e, per quanto possibile, diminuisce le spese e aumenta le entrate. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 3 - 1 I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
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1 | I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
2 | Un concordato è lecito soltanto se è stata istituita una gerenza e se questa non ha raggiunto il suo scopo entro un termine adeguato. Le restrizioni fatte ai diritti dei creditori non possono eccedere le misure previste nell'articolo 13. |
3 | Per essere valide, le restrizioni fatte ai diritti dei creditori devono essere approvate dai due terzi dei creditori o loro rappresentanti presenti all'assemblea, e la somma dei loro crediti deve costituire almeno i due terzi dei crediti rappresentati e almeno la metà di tutti i crediti non coperti da diritti di pegno. |
4 | Se questa maggioranza non è raggiunta, l'autorità cantonale superiore di vigilanza in materia di esecuzione per debiti (autorità di vigilanza) può, su ricorso, per rendere possibile il risanamento, dichiarare eccezionalmente obbligatoria una decisione approvata dalla maggioranza semplice dei creditori presenti o rappresentati all'assemblea, che possiedano almeno la metà dei crediti rappresentati.4 |
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SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 3 - 1 I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
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1 | I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato. |
2 | Un concordato è lecito soltanto se è stata istituita una gerenza e se questa non ha raggiunto il suo scopo entro un termine adeguato. Le restrizioni fatte ai diritti dei creditori non possono eccedere le misure previste nell'articolo 13. |
3 | Per essere valide, le restrizioni fatte ai diritti dei creditori devono essere approvate dai due terzi dei creditori o loro rappresentanti presenti all'assemblea, e la somma dei loro crediti deve costituire almeno i due terzi dei crediti rappresentati e almeno la metà di tutti i crediti non coperti da diritti di pegno. |
4 | Se questa maggioranza non è raggiunta, l'autorità cantonale superiore di vigilanza in materia di esecuzione per debiti (autorità di vigilanza) può, su ricorso, per rendere possibile il risanamento, dichiarare eccezionalmente obbligatoria una decisione approvata dalla maggioranza semplice dei creditori presenti o rappresentati all'assemblea, che possiedano almeno la metà dei crediti rappresentati.4 |
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SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 1 - 1 Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
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1 | Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
2 | Ai Cantoni stessi la presente legge non è applicabile. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 2 - 1 L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
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1 | L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
2 | Sono esclusi l'esecuzione in via di fallimento, compresa l'esecuzione cambiaria, e il sequestro. Sono parimente escluse le prescrizioni sul concordato, nonché le disposizioni che, per loro natura, non sono applicabili a siffatti enti. |
3 | Non si rilasciano certificati di carenza di beni. Invece ogni creditore pignoratizio, che non è stato integralmente pagato riceve, per l'importo non pagato, un'attestazione di scoperto che vale come riconoscimento di debito nel senso dell'articolo 82 della legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento. |
4 | Hanno veste per intentare l'azione revocatoria, prevista negli articoli 285 a 292 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, il debitore in possesso di un'attestazione di scoperto, la gerenza nel senso degli articoli 28 e seguenti della presente legge e il governo cantonale. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 2 - 1 L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
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1 | L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
2 | Sono esclusi l'esecuzione in via di fallimento, compresa l'esecuzione cambiaria, e il sequestro. Sono parimente escluse le prescrizioni sul concordato, nonché le disposizioni che, per loro natura, non sono applicabili a siffatti enti. |
3 | Non si rilasciano certificati di carenza di beni. Invece ogni creditore pignoratizio, che non è stato integralmente pagato riceve, per l'importo non pagato, un'attestazione di scoperto che vale come riconoscimento di debito nel senso dell'articolo 82 della legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento. |
4 | Hanno veste per intentare l'azione revocatoria, prevista negli articoli 285 a 292 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, il debitore in possesso di un'attestazione di scoperto, la gerenza nel senso degli articoli 28 e seguenti della presente legge e il governo cantonale. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 245 - L'amministrazione decide sull'ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 39 - 1 Istituendo la gerenza, l'autorità di vigilanza delimita esattamente le competenze di essa. Per quanto la gerenza ne sia dichiarata competente, essa, in materia di gestione finanziaria, esercita i poteri degli organi amministrativi ordinari e quelli delle loro autorità amministrative di vigilanza. |
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1 | Istituendo la gerenza, l'autorità di vigilanza delimita esattamente le competenze di essa. Per quanto la gerenza ne sia dichiarata competente, essa, in materia di gestione finanziaria, esercita i poteri degli organi amministrativi ordinari e quelli delle loro autorità amministrative di vigilanza. |
2 | Salvo se si tratti di coprire spese correnti mediante entrate esistenti, gli organi ordinari non possono prendere, senza il consenso della gerenza, nessuna decisione o misura concernente spese od entrate, né possono alienare o gravare con pegno dei beni patrimoniali né, in fine, assumere nuovi impegni. Sono riservati i diritti dell'acquirente di buona fede. |
3 | Le misure prese dalla gerenza non sono sottoposte al referendum comunale, e il diritto di iniziativa comunale non può essere esercitato in loro confronto. |
4 | La gerenza può, col consenso delle autorità di vigilanza, delegare determinate sue competenze agli organi ordinari del debitore. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 34 - 1 Senza pregiudizio dei compiti amministrativi del debitore, la gerenza provvede a che, entro i limiti del piano finanziario, i debiti scaduti siano pagati più presto possibile e trattati alla stessa stregua, tenuto conto dell'ordine delle scadenze e delle sicurtà che li garantiscono. |
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1 | Senza pregiudizio dei compiti amministrativi del debitore, la gerenza provvede a che, entro i limiti del piano finanziario, i debiti scaduti siano pagati più presto possibile e trattati alla stessa stregua, tenuto conto dell'ordine delle scadenze e delle sicurtà che li garantiscono. |
2 | Essa riordina l'amministrazione finanziaria e, per quanto possibile, diminuisce le spese e aumenta le entrate. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 38 - 1 A meno che circostanze speciali non giustifichino un'eccezione, iniziando la sua attività la pubblica la grida per l'insinuazione dei crediti, forma un inventario che indichi separatamente i beni e i valori che fanno parte dei beni patrimoniali, stabilisce un bilancio ed elabora un piano delle misure previste per l'assestamento delle finanze. Essa forma parimente un bilancio alla fine di ogni esercizio annuo. |
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1 | A meno che circostanze speciali non giustifichino un'eccezione, iniziando la sua attività la pubblica la grida per l'insinuazione dei crediti, forma un inventario che indichi separatamente i beni e i valori che fanno parte dei beni patrimoniali, stabilisce un bilancio ed elabora un piano delle misure previste per l'assestamento delle finanze. Essa forma parimente un bilancio alla fine di ogni esercizio annuo. |
2 | Essa comunica al debitore e al governo cantonale una copia del bilancio e del piano finanziario, nonché un rapporto sulla situazione patrimoniale del debitore. |
3 | Il piano finanziario deve essere depositato pubblicamente durante trenta giorni, dandone comunicazione ai creditori. Entro questo termine, ogni interessato può impugnare il piano finanziario davanti l'autorità di vigilanza. |