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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
||||||
| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
||||||
| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
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| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
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| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
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| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
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| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 14 Entità delle prestazioni |
||||||
| Le prestazioni comprendono l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti. | ||||||
| Una persona domiciliata all'estero che è stata vittima di un reato in Svizzera ha inoltre diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio. | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
||||||
| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
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| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 11 Obbligo del segreto |
||||||
| Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale [1]. [2] | ||||||
| L'obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente. | ||||||
| Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale. [3] | ||||||
| Chi viola l'obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Per. introdotto dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 14 Entità delle prestazioni |
||||||
| Le prestazioni comprendono l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti. | ||||||
| Una persona domiciliata all'estero che è stata vittima di un reato in Svizzera ha inoltre diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio. | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 1 Principio ed eccezioni - (art. 6 LAV) |
||||||
| I redditi determinanti sono calcolati secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 [1] sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali. | ||||||
| In deroga al capoverso 1: | ||||||
| sono da computare in ragione dei due terzi, una volta dedotta la franchigia secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC:i redditi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere d-h LPC,la prestazione complementare annua secondo l'articolo 9 capoverso 1 LPC; | ||||||
| i redditi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere d-h LPC, | ||||||
| la prestazione complementare annua secondo l'articolo 9 capoverso 1 LPC; | ||||||
| la sostanza netta è computata in ragione di un decimo, nella misura in cui superi il doppio della franchigia determinante secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC; | ||||||
| gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati. | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 11 Obbligo del segreto |
||||||
| Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale [1]. [2] | ||||||
| L'obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente. | ||||||
| Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale. [3] | ||||||
| Chi viola l'obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Per. introdotto dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
||||||
| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
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| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 135 |
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| La prescrizione è interrotta: | ||||||
| mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; | ||||||
| mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 42 |
||||||
| Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. | ||||||
| Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato. | ||||||
| Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 37345207). | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
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| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
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| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 11 Obbligo del segreto |
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| Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale [1]. [2] | ||||||
| L'obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente. | ||||||
| Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale. [3] | ||||||
| Chi viola l'obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Per. introdotto dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
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| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
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| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
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| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 4 - (art. 18 LAV) |
||||||
| Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall'altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto: | ||||||
| ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e | ||||||
| aveva il suo domicilio civile nell'altro Cantone quando si è rivolta al consultorio. | ||||||
| Il contributo forfettario ammonta a 1267 franchi. [1] Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili. [2] Sono determinanti: | ||||||
| il numero dei casi trattati dai consultori secondo l'ultima statistica sull'aiuto alle vittime; e | ||||||
| gli oneri dei Cantoni, per l'anno precedente, per le spese d'esercizio dei consultori e le spese per l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine. | ||||||
| Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFG i dati necessari per determinare le spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFGP del 10 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 537). [2] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2775). | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| L'aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. | ||||||
| Se il reato è stato commesso all'estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all'articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali. | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 15 Accesso ai consultori |
||||||
| I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l'aiuto immediato di cui necessitano. | ||||||
| La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio indipendentemente dal momento della commissione del reato. | ||||||
| La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi al consultorio di loro scelta. | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| L'aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. | ||||||
| Se il reato è stato commesso all'estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all'articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 15 Accesso ai consultori |
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| I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l'aiuto immediato di cui necessitano. | ||||||
| La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio indipendentemente dal momento della commissione del reato. | ||||||
| La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi al consultorio di loro scelta. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
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| L'aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. | ||||||
| Se il reato è stato commesso all'estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all'articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
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| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 11 Obbligo del segreto |
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| Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale [1]. [2] | ||||||
| L'obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente. | ||||||
| Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale. [3] | ||||||
| Chi viola l'obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Per. introdotto dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
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| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
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| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
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| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||