|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 59 Approvazione delle tariffe |
||||||
| La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate. | ||||||
| Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa. | ||||||
| Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 13 Locazione di esemplari d'opere |
||||||
| Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. | ||||||
| Non è dovuto alcun compenso per: | ||||||
| le opere architettoniche; | ||||||
| gli esemplari d'opere delle arti applicate; | ||||||
| gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 35 Diritto a compenso per l'utilizzazione di supporti audioo audiovisivi |
||||||
| L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione. | ||||||
| Il produttore del supporto utilizzato può esigere un'equa parte del compenso spettante all'artista interprete. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
| Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 40 |
||||||
| Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: | ||||||
| la gestione dei diritti esclusivi d'esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audio-visivi; | ||||||
| l'esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a - 22c e 24b; | ||||||
| l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35 e 35a. | ||||||
| Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può sottoporre alla sorveglianza della Confederazione altri ambiti di gestione. | ||||||
| La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione. [3] | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 13 Locazione di esemplari d'opere |
||||||
| Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. | ||||||
| Non è dovuto alcun compenso per: | ||||||
| le opere architettoniche; | ||||||
| gli esemplari d'opere delle arti applicate; | ||||||
| gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 35 Diritto a compenso per l'utilizzazione di supporti audioo audiovisivi |
||||||
| L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione. | ||||||
| Il produttore del supporto utilizzato può esigere un'equa parte del compenso spettante all'artista interprete. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
| Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 40 |
||||||
| Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: | ||||||
| la gestione dei diritti esclusivi d'esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audio-visivi; | ||||||
| l'esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a - 22c e 24b; | ||||||
| l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35 e 35a. | ||||||
| Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può sottoporre alla sorveglianza della Confederazione altri ambiti di gestione. | ||||||
| La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione. [3] | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 52 [1] Autorità di sorveglianza |
||||||
| L'IPI esercita la sorveglianza sulle società di gestione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 46 Obbligo di applicare tariffe |
||||||
| Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. | ||||||
| Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. | ||||||
| Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 44 Obbligo di gestione |
||||||
| Nei confronti dei titolari dei diritti, le società di gestione sono obbligate ad esercitare i diritti attinenti al loro ambito d'attività. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 45 Principi della gestione |
||||||
| Le società di gestione esercitano la propria attività secondo i principi di un'amministrazione sana ed economica. | ||||||
| Sono obbligate ad adempiere le loro funzioni secondo regole fisse e nel rispetto della parità di trattamento. | ||||||
| Non possono avere fine di lucro. | ||||||
| Nella misura del possibile concludono contratti di reciprocità con società di gestione estere. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 13 Locazione di esemplari d'opere |
||||||
| Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. | ||||||
| Non è dovuto alcun compenso per: | ||||||
| le opere architettoniche; | ||||||
| gli esemplari d'opere delle arti applicate; | ||||||
| gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 22 Ritrasmissione di opere diffuse |
||||||
| Il diritto di far vedere o udire, simultaneamente e senza modifiche, opere diffuse, oppure di ritrasmetterle nel corso della ritrasmissione di un programma d'emissione può essere esercitato solo dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
| È lecito ritrasmettere opere mediante installazioni tecniche destinate ad un numero limitato di utenti, quali impianti che coprono un edificio plurifamiliare o un complesso residenziale. | ||||||
| Il presente articolo non si applica alla ridiffusione di programmi della televisione per abbonamento o di programmi che non possono essere captati in Svizzera. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 9 Riconoscimento della qualità d'autore |
||||||
| L'autore ha il diritto esclusivo sull'opera e il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore. | ||||||
| L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando, in qual modo e sotto quale nome la sua opera sarà pubblicata per la prima volta. | ||||||
| Un'opera è pubblicata quando sia stata resa accessibile per la prima volta, dall'autore o con il suo consenso, a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 46 Obbligo di applicare tariffe |
||||||
| Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. | ||||||
| Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. | ||||||
| Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 46 Obbligo di applicare tariffe |
||||||
| Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. | ||||||
| Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. | ||||||
| Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 47 Tariffa comune |
||||||
| Le società di gestione che esercitano la propria attività nello stesso settore devono fissare, secondo principi uniformi, una tariffa comune per ogni tipo di utilizzazione d'opere o di prestazione di artista interprete, nonché designare una di loro come organo comune per l'incasso. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per disciplinare la loro collaborazione. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 55 Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini |
||||||
| La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale) è competente per l'approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 46). | ||||||
| Il Consiglio federale ne nomina i membri. Disciplina l'organizzazione e la procedura della Commissione arbitrale nell'ambito della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| La Commissione arbitrale decide senza ricevere istruzioni; le persone responsabili del segretariato della Commissione sono subordinate in quest'attività al presidente della Commissione. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 231.11 ODAu Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu) - Ordinanza sul diritto d'autore Art. 1 Nomina |
||||||
| Nell'ambito della nomina dei membri della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale), è premura del Consiglio federale assicurare una composizione equilibrata, che rappresenti in modo equo gli ambienti interessati, le quattro comunità linguistiche, le regioni del Paese, nonché entrambi i sessi. | ||||||
| Il Consiglio federale designa il presidente, gli assessori, i relativi supplenti, nonché gli altri membri. Il vicepresidente è scelto tra gli assessori. | ||||||
| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) provvede alla pubblicazione sul Foglio federale di nome, cognome e domicilio dei membri nominati per la prima volta. | ||||||
| Il dipartimento sottopone proposte al Consiglio federale nella misura in cui le nomine e gli affari amministrativi siano di competenza di quest'ultimo. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 46 Obbligo di applicare tariffe |
||||||
| Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. | ||||||
| Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. | ||||||
| Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. | ||||||
|
RS 231.11 ODAu Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu) - Ordinanza sul diritto d'autore Art. 9 Deposito della domanda |
||||||
| Contemporaneamente alla richiesta di approvazione di un tariffa, le società di gestione depositano i documenti richiesti nonché un breve resoconto sullo svolgimento delle trattative con le associazioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA). | ||||||
| Le richieste di approvazione di una nuova tariffa vanno sottoposte alla Commissione arbitrale almeno sette mesi prima dell'entrata in vigore prevista. Il presidente può derogare a tale termine in casi motivati. | ||||||
| Se le trattative non si sono svolte con la dovuta accuratezza, il presidente può respingere i documenti fissando un altro termine. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 59 Approvazione delle tariffe |
||||||
| La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate. | ||||||
| Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa. | ||||||
| Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 74 |
||||||
| Contro le decisioni dell'IPI e della Commissione arbitrale è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le seguenti eccezioni: | ||||||
| i ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale non hanno effetto sospensivo; è esclusa la concessione dell'effetto sospensivo nel singolo caso; | ||||||
| l'articolo 53 PA non è applicabile; | ||||||
| il termine fissato dal Tribunale amministrativo federale per presentare eventuali osservazioni è di 30 giorni al massimo; non può essere prorogato; | ||||||
| di norma non si procede a un ulteriore scambio di scritti secondo l'articolo 57 capoverso 2 PA. [3] | ||||||
| [1] RS 173.32 [2] RS 172.021 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 46 Obbligo di applicare tariffe |
||||||
| Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. | ||||||
| Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. | ||||||
| Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 59 Approvazione delle tariffe |
||||||
| La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate. | ||||||
| Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa. | ||||||
| Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 59 Approvazione delle tariffe |
||||||
| La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate. | ||||||
| Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa. | ||||||
| Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 59 Approvazione delle tariffe |
||||||
| La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate. | ||||||
| Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa. | ||||||
| Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 59 Approvazione delle tariffe |
||||||
| La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate. | ||||||
| Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa. | ||||||
| Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 46 Obbligo di applicare tariffe |
||||||
| Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. | ||||||
| Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. | ||||||
| Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 46 Obbligo di applicare tariffe |
||||||
| Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. | ||||||
| Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. | ||||||
| Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 45 Principi della gestione |
||||||
| Le società di gestione esercitano la propria attività secondo i principi di un'amministrazione sana ed economica. | ||||||
| Sono obbligate ad adempiere le loro funzioni secondo regole fisse e nel rispetto della parità di trattamento. | ||||||
| Non possono avere fine di lucro. | ||||||
| Nella misura del possibile concludono contratti di reciprocità con società di gestione estere. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||