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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (Ofo) Art. 1 Foresta - (art. 2 cpv. 4 LFo) |
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| I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta: | ||||||
| superficie, incluso un margine idoneo: 200-800 m2 [1]; | ||||||
| larghezza, incluso un margine idoneo: 10-12 metri; | ||||||
| età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea: 10-20 anni. | ||||||
| Il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età. | ||||||
| [1] RU 1993 706 | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 13 Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1] |
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| I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2] | ||||||
| I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste. | ||||||
| I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
||||||
| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 13 Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1] |
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| I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2] | ||||||
| I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste. | ||||||
| I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 13 Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1] |
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| I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2] | ||||||
| I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste. | ||||||
| I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||
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RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale Art. 2 Definizione di foresta |
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| Si considera foresta ogni superficie coperta da [1] alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. | ||||||
| Si considerano inoltre foreste: | ||||||
| i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; | ||||||
| le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; | ||||||
| i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. | ||||||
| Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. | ||||||
| Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. | ||||||
| [1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 19741051). | ||||||