SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 112 - La polizza di carico è un documento nel quale il vettore riconosce di avere ricevuto a bordo di una nave determinate merci e si obbliga a trasportare siffatte merci al luogo di destinazione convenuto e a consegnarle in tale luogo al portatore legittimo della polizza di carico. |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 116 - 1 Gli esemplari originali della polizza di carico sono titoli rappresentanti merci ai sensi dell'articolo 925 del Codice civile svizzero119. Essi danno diritto alla consegna della merce. |
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1 | Gli esemplari originali della polizza di carico sono titoli rappresentanti merci ai sensi dell'articolo 925 del Codice civile svizzero119. Essi danno diritto alla consegna della merce. |
2 | Quando è stata emessa una polizza di carico, la merce deve essere consegnata, nel luogo di destinazione, soltanto verso presentazione del primo esemplare originale, con la conseguenza che gli altri esemplari perdono ogni valore. Se più portatori presentano diversi originali contemporaneamente, il capitano provvede al deposito della merce presso l'autorità competente o presso un terzo. |
3 | Prima dell'arrivo al luogo di destinazione, il vettore può consegnare le merci soltanto se tutti gli esemplari originali della polizza di carico gli sono resi e seguire nuove istruzioni del caricatore o di un portatore della polizza di carico soltanto se gli sono presentati tutti questi esemplari. |
4 | Il vettore risponde verso il portatore legittimo della polizza di carico di ogni danno che dovesse derivare dall'inosservanza delle presenti prescrizioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 925 - 1 Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci. |
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1 | Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci. |
2 | Tuttavia in confronto di chi ha ricevuto il titolo in buona fede, prevale il diritto di chi in buona fede ha ricevuto la merce stessa. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 965 - Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 925 - 1 Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci. |
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1 | Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci. |
2 | Tuttavia in confronto di chi ha ricevuto il titolo in buona fede, prevale il diritto di chi in buona fede ha ricevuto la merce stessa. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 114 - 1 Nella polizza di carico sono indicate le condizioni alle quali l'imbarco, il trasporto e la riconsegna delle merci saranno eseguiti. |
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1 | Nella polizza di carico sono indicate le condizioni alle quali l'imbarco, il trasporto e la riconsegna delle merci saranno eseguiti. |
2 | La polizza deve enunciare, in particolare: |
a | il nome e il domicilio del vettore e del caricatore; |
b | il destinatario legittimo delle merci, ritenuto che la polizza di carico può essere nominativa, all'ordine oppure al portatore; |
c | il nome della nave se le merci sono state caricate, oppure l'indicazione che si tratta di una polizza ricevuta per l'imbarco o di una polizza di carico diretta; |
d | il porto di caricazione e il luogo di destinazione; |
e | la natura delle merci imbarcate o ricevute per il trasporto, la quantità, il numero o il peso e le marche necessarie per la identificazione delle stesse, fornite per iscritto dal caricatore prima della caricazione, e lo stato e il condizionamento apparenti delle merci; |
f | le modalità del nolo; |
g | la data e il luogo dell'emissione; |
h | il numero degli esemplari originali, ritenuto che la polizza di carico dev'essere emessa in tanti originali quanti sono necessari secondo le circostanze. |
3 | Il vettore non è tenuto a indicare nella polizza di carico: |
a | le marche necessarie per l'identificazione che non siano stampate sulle merci stesse o, nel caso d'imballaggio, sulle casse o sugli involucri oppure ivi apposte altrimenti in modo da restare leggibili, in condizioni normali, sino alla fine del viaggio; |
b | la quantità, il numero o il peso delle merci, se ha motivo per ritenere che le indicazioni del caricatore siano inesatte o se non ha occasioni sufficienti per verificarle. |
4 | Gli esemplari originali della polizza di carico devono essere firmati dal capitano o dal vettore. A domanda del capitano, del vettore o del caricatore, essi devono essere sottoscritti dal caricatore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 116 - 1 Gli esemplari originali della polizza di carico sono titoli rappresentanti merci ai sensi dell'articolo 925 del Codice civile svizzero119. Essi danno diritto alla consegna della merce. |
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1 | Gli esemplari originali della polizza di carico sono titoli rappresentanti merci ai sensi dell'articolo 925 del Codice civile svizzero119. Essi danno diritto alla consegna della merce. |
2 | Quando è stata emessa una polizza di carico, la merce deve essere consegnata, nel luogo di destinazione, soltanto verso presentazione del primo esemplare originale, con la conseguenza che gli altri esemplari perdono ogni valore. Se più portatori presentano diversi originali contemporaneamente, il capitano provvede al deposito della merce presso l'autorità competente o presso un terzo. |
3 | Prima dell'arrivo al luogo di destinazione, il vettore può consegnare le merci soltanto se tutti gli esemplari originali della polizza di carico gli sono resi e seguire nuove istruzioni del caricatore o di un portatore della polizza di carico soltanto se gli sono presentati tutti questi esemplari. |
4 | Il vettore risponde verso il portatore legittimo della polizza di carico di ogni danno che dovesse derivare dall'inosservanza delle presenti prescrizioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. |
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1 | Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. |
2 | Fra commercianti, tale connessione esiste già pel fatto che tanto il possesso della cosa quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari. |
3 | Il creditore ha il diritto di ritenzione, ancora che la cosa da lui ricevuta in buona fede non appartenga al debitore, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. |
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1 | Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. |
2 | Fra commercianti, tale connessione esiste già pel fatto che tanto il possesso della cosa quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari. |
3 | Il creditore ha il diritto di ritenzione, ancora che la cosa da lui ricevuta in buona fede non appartenga al debitore, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. |
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1 | Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. |
2 | Fra commercianti, tale connessione esiste già pel fatto che tanto il possesso della cosa quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari. |
3 | Il creditore ha il diritto di ritenzione, ancora che la cosa da lui ricevuta in buona fede non appartenga al debitore, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore. |