SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
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1 | La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
2 | Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. |
3 | Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. |
4 | Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
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1 | La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
2 | Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. |
3 | Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. |
4 | Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 73 - Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: |
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a | dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; |
b | degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi; |
c | delle autorità cantonali di ultima istanza. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 73 - Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: |
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a | dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; |
b | degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi; |
c | delle autorità cantonali di ultima istanza. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 73 - Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: |
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a | dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; |
b | degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi; |
c | delle autorità cantonali di ultima istanza. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 73 - Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: |
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a | dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; |
b | degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi; |
c | delle autorità cantonali di ultima istanza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 1 - 1 L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
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1 | L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
2 | Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria). |
3 | Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili. |
4 | Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 1 - 1 L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
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1 | L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
2 | Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria). |
3 | Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili. |
4 | Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 37a - 1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968124 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. |
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1 | La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968124 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. |
2 | Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr125. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 37b - La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intendono per: |
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a | aerodromo: impianto definito in un piano settoriale e destinato all'atterraggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci; |
e | impianti d'aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica; |
f | impianti accessori: costruzioni e impianti dell'aerodromo che non fanno parte degli impianti d'aerodromo; |
g | piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell'aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio; |
h | capo d'aerodromo: responsabile della sorveglianza sull'esercizio di un aerodromo; |
i | TMA: regione di controllo terminale (terminal control area); |
j | impianti della navigazione aerea: impianti destinati ai servizi della navigazione aerea, in particolare impianti di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza; |
k | ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti nonché vegetazione che possono ostacolare, compromettere o impedire l'esercizio di aeromobili o di impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche gli oggetti temporanei; |
l | superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita; |
m | catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all'allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 19449 relativa all'aviazione civile internazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo; |
n | ... |
o | aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules); |
r | area d'atterraggio in montagna: area d'atterraggio, appositamente designata, situata a un'altitudine superiore a 1100 m. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 37a - 1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968124 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. |
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1 | La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968124 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. |
2 | Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr125. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 12 - 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l'inquinamento dell'aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all'impiego di aeromobili.55 |
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1 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l'inquinamento dell'aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all'impiego di aeromobili.55 |
2 | Esso emana altresì prescrizioni per la protezione della natura. |
3 | I Governi dei Cantoni interessati devono essere sentiti prima dell'emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 37a - 1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968124 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. |
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1 | La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968124 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. |
2 | Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr125. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 37b - La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 21 - 1 La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio federale. |
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1 | La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio federale. |
1bis | ...67 |
2 | Sono riservate le competenze generali della polizia della Confederazione e dei Cantoni su gli aerodromi, gli idroscali e gli altri terreni messi al servizio della navigazione aerea. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 8 - 1 Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.40 |
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1 | Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.40 |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | a quali condizioni gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare fuori degli aerodromi (atterramenti esterni); |
b | quali edifici e impianti che permettono o facilitano gli atterramenti esterni sono autorizzati; il diritto in materia di pianificazione del territorio e il diritto della costruzione devono tuttavia essere rispettati.41 |
3 | Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo solo sulle aree d'atterramento designate dal DATEC d'intesa con il DDPS e le competenti autorità cantonali.42 |
4 | La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio. |
5 | Per motivi importanti l'UFAC può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.43 |
6 | Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di formazione continua delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.44 |
7 | Per gli atterramenti in montagna l'UFAC può prescrivere spazi aerei o vie aeree. Sente prima i Governi dei Cantoni interessati.45 |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 108 - 1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
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1 | Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
a | gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; |
b | gli aeromobili senza motore; |
c | gli aeromobili a motore senza occupanti; |
d | gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.324 |
2 | Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 108 - 1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
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1 | Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
a | gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; |
b | gli aeromobili senza motore; |
c | gli aeromobili a motore senza occupanti; |
d | gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.324 |
2 | Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilità dell'ordinanza sugli atterraggi esterni - Agli atterraggi esterni si applica l'ordinanza del 14 maggio 201497 sugli atterraggi esterni. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 21 - Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC53 può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. |
SR 748.941 Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) - Ordinanza sugli alianti da pendio OACS Art. 1 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica agli: |
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a | aeromobili con occupanti di categorie speciali di aeromobili: alianti da pendio senza motore o a propulsione elettrica, cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati e paracadute; |
b | aeromobili senza occupanti: cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati, palloni liberi, aeromodelli e altri aeromobili senza occupanti. |
SR 748.941 Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) - Ordinanza sugli alianti da pendio OACS Art. 6 Rinvio alle norme SERA - Alle disposizioni dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 si farà riferimento con la sigla «SERA»9 e il numero corrispondente. |
SR 748.941 Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) - Ordinanza sugli alianti da pendio OACS Art. 3 Luogo di decollo e d'atterraggio - 1 Per gli aeromobili di cui all'articolo 1 non vi è alcun obbligo di decollare o atterrare su un aerodromo. |
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1 | Per gli aeromobili di cui all'articolo 1 non vi è alcun obbligo di decollare o atterrare su un aerodromo. |
2 | L'esenzione di cui al capoverso 1 non si applica agli alianti da pendio a propulsione elettrica. |
3 | È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni. |
SR 748.941 Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) - Ordinanza sugli alianti da pendio OACS Art. 8 Licenza svizzera - 1 I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. L'età minima è di 14 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale. |
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1 | I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. L'età minima è di 14 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale. |
2 | I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con un passeggero (voli biposto). La validità di una licenza ufficiale svizzera per voli biposto commerciali è di 3 anni. |
3 | I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d'istruttore di volo; essi possono avere luogo al di fuori di un'organizzazione di addestramento. I permessi d'istruttore di volo hanno una validità di 3 anni. |
4 | Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, in presenza di esperti riconosciuti da quest'ultimo. Le istruzioni possono prevedere condizioni d'ammissione all'esame. Esse regolano inoltre i requisiti relativi al rinnovo delle licenze. |
SR 748.941 Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) - Ordinanza sugli alianti da pendio OACS Art. 8 Licenza svizzera - 1 I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. L'età minima è di 14 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale. |
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1 | I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. L'età minima è di 14 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale. |
2 | I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con un passeggero (voli biposto). La validità di una licenza ufficiale svizzera per voli biposto commerciali è di 3 anni. |
3 | I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d'istruttore di volo; essi possono avere luogo al di fuori di un'organizzazione di addestramento. I permessi d'istruttore di volo hanno una validità di 3 anni. |
4 | Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, in presenza di esperti riconosciuti da quest'ultimo. Le istruzioni possono prevedere condizioni d'ammissione all'esame. Esse regolano inoltre i requisiti relativi al rinnovo delle licenze. |
SR 748.941 Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) - Ordinanza sugli alianti da pendio OACS Art. 8 Licenza svizzera - 1 I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. L'età minima è di 14 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale. |
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1 | I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. L'età minima è di 14 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale. |
2 | I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con un passeggero (voli biposto). La validità di una licenza ufficiale svizzera per voli biposto commerciali è di 3 anni. |
3 | I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d'istruttore di volo; essi possono avere luogo al di fuori di un'organizzazione di addestramento. I permessi d'istruttore di volo hanno una validità di 3 anni. |
4 | Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, in presenza di esperti riconosciuti da quest'ultimo. Le istruzioni possono prevedere condizioni d'ammissione all'esame. Esse regolano inoltre i requisiti relativi al rinnovo delle licenze. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 108 - 1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
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1 | Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
a | gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; |
b | gli aeromobili senza motore; |
c | gli aeromobili a motore senza occupanti; |
d | gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.324 |
2 | Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge. |
SR 748.941 Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) - Ordinanza sugli alianti da pendio OACS Art. 3 Luogo di decollo e d'atterraggio - 1 Per gli aeromobili di cui all'articolo 1 non vi è alcun obbligo di decollare o atterrare su un aerodromo. |
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1 | Per gli aeromobili di cui all'articolo 1 non vi è alcun obbligo di decollare o atterrare su un aerodromo. |
2 | L'esenzione di cui al capoverso 1 non si applica agli alianti da pendio a propulsione elettrica. |
3 | È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni. |
SR 454 Legge federale del 19 dicembre 1980 sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (Legge sul parco nazionale) - Legge sul parco nazionale Art. 2 Istituzione responsabile - L'istituzione responsabile del Parco nazionale è la fondazione di diritto pubblico «Parco nazionale svizzero», con sede a Berna. |
SR 454 Legge federale del 19 dicembre 1980 sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (Legge sul parco nazionale) - Legge sul parco nazionale Art. 2 Istituzione responsabile - L'istituzione responsabile del Parco nazionale è la fondazione di diritto pubblico «Parco nazionale svizzero», con sede a Berna. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |