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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 84 |
||||||
| Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. | ||||||
| I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale. [1] | ||||||
| L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. | ||||||
| Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
||||||
| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 84 |
||||||
| Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. | ||||||
| I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale. [1] | ||||||
| L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. | ||||||
| Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 84 |
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| Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. | ||||||
| I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale. [1] | ||||||
| L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. | ||||||
| Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 84 |
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| Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. | ||||||
| I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale. [1] | ||||||
| L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. | ||||||
| Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 84 |
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| Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. | ||||||
| I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale. [1] | ||||||
| L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. | ||||||
| Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 84 |
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| Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. | ||||||
| I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale. [1] | ||||||
| L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. | ||||||
| Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 84 |
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| Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. | ||||||
| I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale. [1] | ||||||
| L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. | ||||||
| Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 57 |
||||||
| Venendo sciolta una persona giuridica, il suo patrimonio decade agli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune) ai quali è appartenuta secondo la sua destinazione, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dagli statuti, dall'atto di fondazione o dai suoi organi competenti. | ||||||
| Il patrimonio dev'essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito. [1] | ||||||
| Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 57 |
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| Venendo sciolta una persona giuridica, il suo patrimonio decade agli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune) ai quali è appartenuta secondo la sua destinazione, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dagli statuti, dall'atto di fondazione o dai suoi organi competenti. | ||||||
| Il patrimonio dev'essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito. [1] | ||||||
| Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio. | ||||||
| Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell'iscrizione. [1] | ||||||
| Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 59 |
||||||
| Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
| Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative. | ||||||
| I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 59 |
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| Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
| Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative. | ||||||
| I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
||||||
| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 52 |
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| Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio. | ||||||
| Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell'iscrizione. [1] | ||||||
| Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
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| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
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| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
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| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
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| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 103 Atto costitutivo |
||||||
| L'atto pubblico concernente l'atto costitutivo contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società di investimento a capitale variabile; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti e i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che la società di audit è stata eletta e i suoi dati personali; | ||||||
| la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; | ||||||
| le firme dei promotori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 940 |
||||||
| L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 101 |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale fisso; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità del capitale azionario con un rinvio al fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati; | ||||||
| il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| il fatto che l'audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol; | ||||||
| la società di audit abilitata; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto. | ||||||
| Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni relative alla società anonima. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 102 Notificazione e documenti giustificativi |
||||||
| Con la notificazione per l'iscrizione di una società di investimento a capitale variabile occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: [1] | ||||||
| l'atto costitutivo autentico; | ||||||
| lo statuto; | ||||||
| una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione; | ||||||
| una prova che la società di audit prevista dalla legge ha accettato la sua elezione; | ||||||
| il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma; | ||||||
| nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società di investimento un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; | ||||||
| ... | ||||||
| Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). [3] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020 (RU 2020 971). Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 84 |
||||||
| Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. | ||||||
| I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale. [1] | ||||||
| L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. | ||||||
| Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
||||||
| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
||||||
| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 84 |
||||||
| Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. | ||||||
| I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale. [1] | ||||||
| L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. | ||||||
| Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
||||||
| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio. | ||||||
| Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell'iscrizione. [1] | ||||||
| Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 57 |
||||||
| Venendo sciolta una persona giuridica, il suo patrimonio decade agli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune) ai quali è appartenuta secondo la sua destinazione, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dagli statuti, dall'atto di fondazione o dai suoi organi competenti. | ||||||
| Il patrimonio dev'essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito. [1] | ||||||
| Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 89 [1] |
||||||
| La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse. | ||||||
| La soppressione è notificata all'ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell'iscrizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 88 [1] |
||||||
| L'autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d'ufficio, se: | ||||||
| il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione; o | ||||||
| il fine è diventato illecito o immorale. | ||||||
| La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 89 [1] |
||||||
| La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse. | ||||||
| La soppressione è notificata all'ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell'iscrizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
||||||
| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 88 [1] |
||||||
| L'autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d'ufficio, se: | ||||||
| il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione; o | ||||||
| il fine è diventato illecito o immorale. | ||||||
| La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
||||||
| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 92 |
||||||
| Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del matrimonio può pretendere dall'altro una partecipazione adeguata purché, visto l'insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi iniqua. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 90 |
||||||
| Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio. | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 103 Atto costitutivo |
||||||
| L'atto pubblico concernente l'atto costitutivo contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società di investimento a capitale variabile; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti e i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che la società di audit è stata eletta e i suoi dati personali; | ||||||
| la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; | ||||||
| le firme dei promotori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
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| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio. | ||||||
| Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell'iscrizione. [1] | ||||||
| Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
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| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
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| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 82 |
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| La fondazione può essere contestata dagli eredi o creditori del fondatore al pari di una donazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
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| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 84 |
||||||
| Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. | ||||||
| I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale. [1] | ||||||
| L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. | ||||||
| Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 85 [1] |
||||||
| L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 86 |
||||||
| L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all'intenzione del fondatore. [1] | ||||||
| Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 88 [1] |
||||||
| L'autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d'ufficio, se: | ||||||
| il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione; o | ||||||
| il fine è diventato illecito o immorale. | ||||||
| La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio. | ||||||
| Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell'iscrizione. [1] | ||||||
| Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 88 [1] |
||||||
| L'autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d'ufficio, se: | ||||||
| il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione; o | ||||||
| il fine è diventato illecito o immorale. | ||||||
| La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 102 Notificazione e documenti giustificativi |
||||||
| Con la notificazione per l'iscrizione di una società di investimento a capitale variabile occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: [1] | ||||||
| l'atto costitutivo autentico; | ||||||
| lo statuto; | ||||||
| una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione; | ||||||
| una prova che la società di audit prevista dalla legge ha accettato la sua elezione; | ||||||
| il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma; | ||||||
| nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società di investimento un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; | ||||||
| ... | ||||||
| Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). [3] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020 (RU 2020 971). Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||