und 52 Abs. 2
BdBSt, Art. 7
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 7 Dignità umana |
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| La dignità della persona va rispettata e protetta. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 7 Dignità umana |
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| La dignità della persona va rispettata e protetta. | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
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| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
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| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
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| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
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| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
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| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
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| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
BdBSt der Teil der nach den Gesamtfaktoren berechneten Steuerbeträge bezogen, der dem Verhältnis der Faktoren des inländischen Betriebs zu den Faktoren des Gesamtbetriebs entspricht. Die in dieser Bestimmung vorgesehene quotenmässige Besteuerung einer ausländischen Unternehmung mit Zweigniederlassung in der Schweiz entspricht der Ausscheidung, die das Bundesgericht in ständiger Praxis in Anwendung von Art. 46 Abs. 2
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale |
||||||
| I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. | ||||||
| Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. [1] | ||||||
| La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale |
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| I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. | ||||||
| Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. [1] | ||||||
| La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale |
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| I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. | ||||||
| Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. [1] | ||||||
| La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale |
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| I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. | ||||||
| Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. [1] | ||||||
| La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale |
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| I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. | ||||||
| Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. [1] | ||||||
| La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo add.) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. | ||||||
| Salve de disposizioni del paragrafo 3, [2] quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione. | ||||||
| Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove. | ||||||
| Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. | ||||||
| Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa. | ||||||
| Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo. | ||||||
| I redditi derivanti da partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, società di fatto, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, come pure i redditi derivanti da diritti in associazioni in partecipazione o in società civili del diritto francese, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese hanno una stabile organizzazione, qualora esse siano assoggettate al regime fiscale applicabile alle società di persone. Tale disposizione non osta, per quanto riguarda i redditi derivanti da partecipazioni in forma di capitale accomandato in società in accomandita semplice, all'applicazione delle disposizioni ... [3] dell'articolo 11 della convenzione. | ||||||
| [1] Vedi la nota all'art. 5. [2] Parole introdotte dall'art. 5 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). [3] Parole soppresse dall'art. 5 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). | ||||||
|
RI 0.672.934.91 Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo add.) Art. 7 [1] |
||||||
| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. | ||||||
| Salve de disposizioni del paragrafo 3, [2] quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione. | ||||||
| Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove. | ||||||
| Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. | ||||||
| Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa. | ||||||
| Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo. | ||||||
| I redditi derivanti da partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, società di fatto, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, come pure i redditi derivanti da diritti in associazioni in partecipazione o in società civili del diritto francese, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese hanno una stabile organizzazione, qualora esse siano assoggettate al regime fiscale applicabile alle società di persone. Tale disposizione non osta, per quanto riguarda i redditi derivanti da partecipazioni in forma di capitale accomandato in società in accomandita semplice, all'applicazione delle disposizioni ... [3] dell'articolo 11 della convenzione. | ||||||
| [1] Vedi la nota all'art. 5. [2] Parole introdotte dall'art. 5 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). [3] Parole soppresse dall'art. 5 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo add.) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. | ||||||
| Salve de disposizioni del paragrafo 3, [2] quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione. | ||||||
| Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove. | ||||||
| Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. | ||||||
| Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa. | ||||||
| Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo. | ||||||
| I redditi derivanti da partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, società di fatto, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, come pure i redditi derivanti da diritti in associazioni in partecipazione o in società civili del diritto francese, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese hanno una stabile organizzazione, qualora esse siano assoggettate al regime fiscale applicabile alle società di persone. Tale disposizione non osta, per quanto riguarda i redditi derivanti da partecipazioni in forma di capitale accomandato in società in accomandita semplice, all'applicazione delle disposizioni ... [3] dell'articolo 11 della convenzione. | ||||||
| [1] Vedi la nota all'art. 5. [2] Parole introdotte dall'art. 5 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). [3] Parole soppresse dall'art. 5 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo add.) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. | ||||||
| Salve de disposizioni del paragrafo 3, [2] quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione. | ||||||
| Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove. | ||||||
| Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. | ||||||
| Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa. | ||||||
| Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo. | ||||||
| I redditi derivanti da partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, società di fatto, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, come pure i redditi derivanti da diritti in associazioni in partecipazione o in società civili del diritto francese, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese hanno una stabile organizzazione, qualora esse siano assoggettate al regime fiscale applicabile alle società di persone. Tale disposizione non osta, per quanto riguarda i redditi derivanti da partecipazioni in forma di capitale accomandato in società in accomandita semplice, all'applicazione delle disposizioni ... [3] dell'articolo 11 della convenzione. | ||||||
| [1] Vedi la nota all'art. 5. [2] Parole introdotte dall'art. 5 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). [3] Parole soppresse dall'art. 5 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo add.) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. | ||||||
| Salve de disposizioni del paragrafo 3, [2] quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione. | ||||||
| Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove. | ||||||
| Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. | ||||||
| Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa. | ||||||
| Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo. | ||||||
| I redditi derivanti da partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, società di fatto, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, come pure i redditi derivanti da diritti in associazioni in partecipazione o in società civili del diritto francese, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese hanno una stabile organizzazione, qualora esse siano assoggettate al regime fiscale applicabile alle società di persone. Tale disposizione non osta, per quanto riguarda i redditi derivanti da partecipazioni in forma di capitale accomandato in società in accomandita semplice, all'applicazione delle disposizioni ... [3] dell'articolo 11 della convenzione. | ||||||
| [1] Vedi la nota all'art. 5. [2] Parole introdotte dall'art. 5 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). [3] Parole soppresse dall'art. 5 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo add.) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. | ||||||
| Salve de disposizioni del paragrafo 3, [2] quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione. | ||||||
| Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove. | ||||||
| Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. | ||||||
| Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa. | ||||||
| Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo. | ||||||
| I redditi derivanti da partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, società di fatto, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, come pure i redditi derivanti da diritti in associazioni in partecipazione o in società civili del diritto francese, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese hanno una stabile organizzazione, qualora esse siano assoggettate al regime fiscale applicabile alle società di persone. Tale disposizione non osta, per quanto riguarda i redditi derivanti da partecipazioni in forma di capitale accomandato in società in accomandita semplice, all'applicazione delle disposizioni ... [3] dell'articolo 11 della convenzione. | ||||||
| [1] Vedi la nota all'art. 5. [2] Parole introdotte dall'art. 5 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). [3] Parole soppresse dall'art. 5 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo add.) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. | ||||||
| Salve de disposizioni del paragrafo 3, [2] quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione. | ||||||
| Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove. | ||||||
| Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. | ||||||
| Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa. | ||||||
| Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo. | ||||||
| I redditi derivanti da partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, società di fatto, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, come pure i redditi derivanti da diritti in associazioni in partecipazione o in società civili del diritto francese, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese hanno una stabile organizzazione, qualora esse siano assoggettate al regime fiscale applicabile alle società di persone. Tale disposizione non osta, per quanto riguarda i redditi derivanti da partecipazioni in forma di capitale accomandato in società in accomandita semplice, all'applicazione delle disposizioni ... [3] dell'articolo 11 della convenzione. | ||||||
| [1] Vedi la nota all'art. 5. [2] Parole introdotte dall'art. 5 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). [3] Parole soppresse dall'art. 5 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo add.) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. | ||||||
| Salve de disposizioni del paragrafo 3, [2] quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione. | ||||||
| Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove. | ||||||
| Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. | ||||||
| Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa. | ||||||
| Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo. | ||||||
| I redditi derivanti da partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, società di fatto, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, come pure i redditi derivanti da diritti in associazioni in partecipazione o in società civili del diritto francese, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese hanno una stabile organizzazione, qualora esse siano assoggettate al regime fiscale applicabile alle società di persone. Tale disposizione non osta, per quanto riguarda i redditi derivanti da partecipazioni in forma di capitale accomandato in società in accomandita semplice, all'applicazione delle disposizioni ... [3] dell'articolo 11 della convenzione. | ||||||
| [1] Vedi la nota all'art. 5. [2] Parole introdotte dall'art. 5 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). [3] Parole soppresse dall'art. 5 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 19361935;FF 1997 IV 925). | ||||||
BdBSt hielt und die Beschwerdegegnerin nach der quotenmässigen und nicht nach der objektmässigen Ausscheidungsmethode veranlagte.
|
RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
||||||
| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 7 Dignità umana |
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| La dignità della persona va rispettata e protetta. | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
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RS 952.111 OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
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| Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA [1] se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale); | ||||||
| sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR [3]. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4561). [3] Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). | ||||||
BdBSt zum Reinertrag nach der Gewinn- und Verlustrechnung der inländischen Niederlassung aufzurechnen sind. Die Frage, welche in der Beschwerde der Eidgenössischen Steuerverwaltung nicht aufgegriffen wird, kann im vorliegenden Fall offenbleiben. c) Bei der Revision der Bücher der Jahre 1985 und 1986 der schweizerischen Zweigniederlassung der Beschwerdegegnerin wurde nämlich festgestellt, dass den zugunsten des Hauptsitzes belasteten Schuldzinsen Aktivzinsen für ebenso hohe kurzfristige Kredite an den Hauptsitz gegenüberstanden, die sogar Fr. ... mehr ausmachten. Per Saldo wurde demnach durch Zinsen, welche sich die steuerpflichtige Gesellschaft zwischen Hauptsitz und Zweigniederlassung selber vergütete und belastete, der Reinertrag der Zweigniederlassung nach dem Recht der direkten Bundessteuer nicht zum Nachteil des Fiskus zu niedrig ausgewiesen.