SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
|
1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi |
|
1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente:54 |
a | viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); |
b | contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); |
c | indica prezzi in modo fallace (art. 18); |
d | disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); |
e | contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività |
|
1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
|
1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP |
|
1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP |
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1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 21 - Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP |
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1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP |
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1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 21 - Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
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1 | Chiunque, intenzionalmente:54 |
a | viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); |
b | contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); |
c | indica prezzi in modo fallace (art. 18); |
d | disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); |
e | contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo |
|
1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo |
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1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo |
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1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 15 Indicazione fallace dei prezzi - Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 18 Produttori, importatori e grossisti |
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1 | Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti. |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.66 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 16 Obbligo d'indicare i prezzi |
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1 | Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale.41 Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance. |
3 | ...42 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
|
1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
|
1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
|
1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 15 Indicazione fallace dei prezzi - Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 18 Produttori, importatori e grossisti |
|
1 | Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti. |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.66 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 15 Indicazione fallace dei prezzi - Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi |
|
1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi |
|
1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
|
1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi |
|
1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
|
1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP |
|
1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
|
1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
|
1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
|
1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
|
1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività |
|
1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP |
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1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP |
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1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 229 - 1 Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conchiusa pel fatto che l'ufficiale procedente aggiudica la cosa. |
|
1 | Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conchiusa pel fatto che l'ufficiale procedente aggiudica la cosa. |
2 | La vendita per asta volontaria pubblicamente annunciata ed aperta a ciascun offerente è perfetta con l'aggiudicazione dichiarata dall'alienante. |
3 | In quanto non siasi manifestata una diversa intenzione del venditore, colui che dirige l'incanto s'intende autorizzato a dichiarare l'aggiudicazione a norma della miglior offerta. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 229 - 1 Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conchiusa pel fatto che l'ufficiale procedente aggiudica la cosa. |
|
1 | Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conchiusa pel fatto che l'ufficiale procedente aggiudica la cosa. |
2 | La vendita per asta volontaria pubblicamente annunciata ed aperta a ciascun offerente è perfetta con l'aggiudicazione dichiarata dall'alienante. |
3 | In quanto non siasi manifestata una diversa intenzione del venditore, colui che dirige l'incanto s'intende autorizzato a dichiarare l'aggiudicazione a norma della miglior offerta. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
|
1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività |
|
1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 21 - Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente:54 |
a | viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); |
b | contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); |
c | indica prezzi in modo fallace (art. 18); |
d | disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); |
e | contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi |
|
1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente:54 |
a | viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); |
b | contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); |
c | indica prezzi in modo fallace (art. 18); |
d | disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); |
e | contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 1 - La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 19 |