SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301 - 1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. |
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1 | I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. |
1bis | Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se: |
1 | si tratta di affari quotidiani o urgenti; |
2 | il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole.378 |
2 | Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione. |
3 | Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima. |
4 | I genitori scelgono il prenome del figlio. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 69 Collaborazione con altre autorità - 1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
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1 | Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
2 | I fidanzati che risiedono all'estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 69 Collaborazione con altre autorità - 1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
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1 | Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
2 | I fidanzati che risiedono all'estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301 - 1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. |
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1 | I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. |
1bis | Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se: |
1 | si tratta di affari quotidiani o urgenti; |
2 | il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole.378 |
2 | Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione. |
3 | Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima. |
4 | I genitori scelgono il prenome del figlio. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 43 Autorità competente, forma e termine per la comunicazione - 1 La comunicazione è indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria o amministrativa. L'autorità di vigilanza trasmette tale comunicazione all'ufficio dello stato civile competente per la documentazione.176 |
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1 | La comunicazione è indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria o amministrativa. L'autorità di vigilanza trasmette tale comunicazione all'ufficio dello stato civile competente per la documentazione.176 |
2 | Le sentenze del Tribunale federale vanno comunicate all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona interessata. |
3 | Se il diritto cantonale designa internamente un'altra autorità (art. 2), le comunicazioni sono da trasmettere direttamente a quest'ultima conformemente ai capoversi 1 e 2. |
4 | Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti alle autorità seguenti: |
a | all'autorità di protezione dei minori del domicilio dei figli minorenni (art. 40 cpv. 1 lett. c, nel caso di una persona sposata, nonché lett. d, g, h e i); |
b | all'autorità di protezione dei minori del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f e 2).177 |
5 | La comunicazione è fatta immediatamente dopo che la sentenza è passata in giudicato. Essa è in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi in base ai documenti di stato civile, il dispositivo della sentenza e la data alla quale questa è passata in giudicato.178 |
6 | L'autorità che comunica la copia di un documento deve certificarne la conformità con l'originale.179 |
7 | Alle comunicazioni in forma elettronica si applica l'articolo 89 capoverso 4.180 |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 1 Acquisizione per filiazione - 1 È cittadino svizzero dalla nascita: |
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1 | È cittadino svizzero dalla nascita: |
a | il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero; |
b | il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre. |
2 | Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l'acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita. |
3 | I figli di un minorenne che acquisisce la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 2 acquisiscono parimenti la cittadinanza svizzera. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 25 - 1 Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. |
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1 | Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. |
2 | Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori.22 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. |
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1 | Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. |
2 | Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. |
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1 | Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. |
2 | Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 23 - 1 Se una persona, oltre alla cittadinanza svizzera, ha una o più cittadinanze straniere, solo la cittadinanza svizzera è determinante per stabilire la competenza del foro di origine. |
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1 | Se una persona, oltre alla cittadinanza svizzera, ha una o più cittadinanze straniere, solo la cittadinanza svizzera è determinante per stabilire la competenza del foro di origine. |
2 | Salvo diversa disposizione della presente legge, il diritto applicabile al pluricittadino è determinato in base allo Stato di origine con cui esso è più strettamente legato. |
3 | Se la cittadinanza di una persona è il presupposto per il riconoscimento di una decisione straniera in Svizzera, per il pluricittadino è sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301 - 1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. |
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1 | I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. |
1bis | Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se: |
1 | si tratta di affari quotidiani o urgenti; |
2 | il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole.378 |
2 | Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione. |
3 | Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima. |
4 | I genitori scelgono il prenome del figlio. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 69 Collaborazione con altre autorità - 1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
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1 | Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
2 | I fidanzati che risiedono all'estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 69 Collaborazione con altre autorità - 1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
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1 | Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
2 | I fidanzati che risiedono all'estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 69 Collaborazione con altre autorità - 1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
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1 | Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
2 | I fidanzati che risiedono all'estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 30 - 1 Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome.40 |
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1 | Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome.40 |
2 | ...41 |
3 | Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 160 - 1 Ciascun coniuge conserva il proprio cognome. |
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1 | Ciascun coniuge conserva il proprio cognome. |
2 | Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere il cognome da nubile o celibe di uno di loro.214 |
3 | Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendo il cognome da nubile o celibe di uno di loro. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo.215 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 134 - 1 A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. |
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1 | A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. |
2 | Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.208 |
3 | Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l'autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio.209 |
4 | Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l'autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.210 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 134 - 1 A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. |
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1 | A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. |
2 | Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.208 |
3 | Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l'autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio.209 |
4 | Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l'autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.210 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. |
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1 | Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. |
2 | Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 39 - Il cambiamento del nome avvenuto all'estero è riconosciuto in Svizzera se valido nello Stato di domicilio o di origine dell'instante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 275a - 1 I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio. |
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1 | I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio. |
2 | Essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui. |
3 | Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 69 Collaborazione con altre autorità - 1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
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1 | Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
2 | I fidanzati che risiedono all'estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. |
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1 | Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. |
2 | Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 43 Autorità competente, forma e termine per la comunicazione - 1 La comunicazione è indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria o amministrativa. L'autorità di vigilanza trasmette tale comunicazione all'ufficio dello stato civile competente per la documentazione.176 |
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1 | La comunicazione è indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria o amministrativa. L'autorità di vigilanza trasmette tale comunicazione all'ufficio dello stato civile competente per la documentazione.176 |
2 | Le sentenze del Tribunale federale vanno comunicate all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona interessata. |
3 | Se il diritto cantonale designa internamente un'altra autorità (art. 2), le comunicazioni sono da trasmettere direttamente a quest'ultima conformemente ai capoversi 1 e 2. |
4 | Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti alle autorità seguenti: |
a | all'autorità di protezione dei minori del domicilio dei figli minorenni (art. 40 cpv. 1 lett. c, nel caso di una persona sposata, nonché lett. d, g, h e i); |
b | all'autorità di protezione dei minori del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f e 2).177 |
5 | La comunicazione è fatta immediatamente dopo che la sentenza è passata in giudicato. Essa è in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi in base ai documenti di stato civile, il dispositivo della sentenza e la data alla quale questa è passata in giudicato.178 |
6 | L'autorità che comunica la copia di un documento deve certificarne la conformità con l'originale.179 |
7 | Alle comunicazioni in forma elettronica si applica l'articolo 89 capoverso 4.180 |