SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 854 - 1 Se non c'è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l'iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere. |
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1 | Se non c'è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l'iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere. |
2 | Il debitore può anche reimpiegare la cartella ipotecaria. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 859 - 1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto. |
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1 | La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto. |
2 | Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario. |
3 | L'usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 901 - 1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
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1 | Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
2 | Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. |
3 | La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008666 sui titoli contabili.667 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 854 - 1 Se non c'è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l'iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere. |
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1 | Se non c'è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l'iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere. |
2 | Il debitore può anche reimpiegare la cartella ipotecaria. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 859 - 1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto. |
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1 | La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto. |
2 | Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario. |
3 | L'usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 901 - 1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
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1 | Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
2 | Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. |
3 | La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008666 sui titoli contabili.667 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 859 - 1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto. |
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1 | La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto. |
2 | Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario. |
3 | L'usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 901 - 1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
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1 | Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
2 | Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. |
3 | La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008666 sui titoli contabili.667 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 151 - 1 La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare: |
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1 | La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare: |
a | il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario; |
b | se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC311) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004312 sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.313 |
2 | Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest'ultimo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 118 - 1 Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si ritiene estinta per confusione. |
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1 | Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si ritiene estinta per confusione. |
2 | Risolvendosi questa riunione, l'obbligazione rinasce. |
3 | Rimangono riservate le speciali disposizioni circa il pegno immobiliare e le cartevalori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 901 - 1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
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1 | Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
2 | Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. |
3 | La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008666 sui titoli contabili.667 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 164 - 1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. |
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1 | Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. |
2 | Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa. |