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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 970 [1] |
||||||
| Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. | ||||||
| Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: | ||||||
| la designazione e la descrizione del fondo; | ||||||
| il nome e l'identità del proprietario; | ||||||
| la forma di proprietà e la data d'acquisto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. | ||||||
| Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. | ||||||
| Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: | ||||||
| la designazione e la descrizione del fondo; | ||||||
| il nome e l'identità del proprietario; | ||||||
| la forma di proprietà e la data d'acquisto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. | ||||||
| Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 7 |
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| Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni [1] relative alla conclusione, all'adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. | ||||||
| Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: | ||||||
| la designazione e la descrizione del fondo; | ||||||
| il nome e l'identità del proprietario; | ||||||
| la forma di proprietà e la data d'acquisto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. | ||||||
| Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 6 |
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| Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. | ||||||
| I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. | ||||||
| Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: | ||||||
| la designazione e la descrizione del fondo; | ||||||
| il nome e l'identità del proprietario; | ||||||
| la forma di proprietà e la data d'acquisto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. | ||||||
| Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. | ||||||
| Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: | ||||||
| la designazione e la descrizione del fondo; | ||||||
| il nome e l'identità del proprietario; | ||||||
| la forma di proprietà e la data d'acquisto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. | ||||||
| Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. | ||||||
| Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: | ||||||
| la designazione e la descrizione del fondo; | ||||||
| il nome e l'identità del proprietario; | ||||||
| la forma di proprietà e la data d'acquisto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. | ||||||
| Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 6 |
||||||
| Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. | ||||||
| I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. | ||||||
| Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: | ||||||
| la designazione e la descrizione del fondo; | ||||||
| il nome e l'identità del proprietario; | ||||||
| la forma di proprietà e la data d'acquisto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. | ||||||
| Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 6 |
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| Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. | ||||||
| I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. | ||||||
| Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: | ||||||
| la designazione e la descrizione del fondo; | ||||||
| il nome e l'identità del proprietario; | ||||||
| la forma di proprietà e la data d'acquisto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. | ||||||
| Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. | ||||||
| Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: | ||||||
| la designazione e la descrizione del fondo; | ||||||
| il nome e l'identità del proprietario; | ||||||
| la forma di proprietà e la data d'acquisto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. | ||||||
| Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||