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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
||||||
| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 251 |
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| La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa. | ||||||
| Se il donatore muore prima del decorso di questo termine, l'azione si trasmette agli eredi fino al compimento del medesimo. | ||||||
| Gli eredi del donatore possono revocare la donazione, quando il donatario abbia intenzionalmente ed illecitamente ucciso il donatore o l'abbia impedito di revocare la disposizione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 251 |
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| La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa. | ||||||
| Se il donatore muore prima del decorso di questo termine, l'azione si trasmette agli eredi fino al compimento del medesimo. | ||||||
| Gli eredi del donatore possono revocare la donazione, quando il donatario abbia intenzionalmente ed illecitamente ucciso il donatore o l'abbia impedito di revocare la disposizione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 251 |
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| La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa. | ||||||
| Se il donatore muore prima del decorso di questo termine, l'azione si trasmette agli eredi fino al compimento del medesimo. | ||||||
| Gli eredi del donatore possono revocare la donazione, quando il donatario abbia intenzionalmente ed illecitamente ucciso il donatore o l'abbia impedito di revocare la disposizione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 251 |
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| La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa. | ||||||
| Se il donatore muore prima del decorso di questo termine, l'azione si trasmette agli eredi fino al compimento del medesimo. | ||||||
| Gli eredi del donatore possono revocare la donazione, quando il donatario abbia intenzionalmente ed illecitamente ucciso il donatore o l'abbia impedito di revocare la disposizione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 477 |
||||||
| Mediante disposizione a causa di morte, l'erede può essere privato della legittima: | ||||||
| quando abbia commesso un grave reato contro il disponente o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il disponente o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 243 |
||||||
| La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta. | ||||||
| Se l'oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev'essere fatta per atto pubblico. | ||||||
| Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 249 |
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| Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: | ||||||
| quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; | ||||||
| quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; | ||||||
| quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 27 |
||||||
| Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. | ||||||
| Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||