SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 22 Fanali di soccorso - 1 Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto dev'essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni. |
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1 | Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto dev'essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni. |
2 | Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, un fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte sarà messo in loro vece. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 30 - 1 I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 30 - 1 I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 30 - 1 I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 30 - 1 I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 30 - 1 I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 30 - 1 I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 30 - 1 I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 30 - 1 I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 30 - 1 I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 30 - 1 I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
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1 | I battelli dell'esercito, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69 |
2 | Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu). |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 31 Principi - 1 L'allestimento e l'esecuzione del preventivo avvengono secondo i principi dell'espressione al lordo, dell'integralità, dell'annualità e della specificazione. |
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1 | L'allestimento e l'esecuzione del preventivo avvengono secondo i principi dell'espressione al lordo, dell'integralità, dell'annualità e della specificazione. |
2 | Per il rimanente si applicano per analogia i principi di cui all'articolo 47. |