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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
||||||
| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
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| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
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| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
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| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
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| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
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| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
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| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
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| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
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| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
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| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
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| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
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| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
|
RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
||||||
| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
||||||
| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
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| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
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| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 26 Dichiarazione come contribuente |
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| Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'AFC prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. | ||||||
| Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa. | ||||||
| Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'AFC. | ||||||
| Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. | ||||||
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RS 641.101 OTB Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 6 Prestazione di garanzie |
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| Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 [1] sulle finanze della Confederazione. [2] | ||||||
| Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). [3] Abrogato dall'all. 3 n. 13 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle comissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879). | ||||||