SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
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1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 10 Disposizioni generali - 1 Per realizzare un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica conformemente agli articoli 11-16, il pubblico ufficiale procede come segue: |
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1 | Per realizzare un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica conformemente agli articoli 11-16, il pubblico ufficiale procede come segue: |
a | realizza il documento elettronico; |
b | aggiunge al documento il pertinente verbale su una pagina apposita (pagina di verbale); |
c | salva il documento in un formato elettronico riconosciuto; |
d | firma il documento con una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della FiEle10; |
e | richiama dal RegPU la conferma di ammissione e la appone sulla pagina di verbale; la conferma di ammissione si riferisce esclusivamente al pertinente documento firmato dal pubblico ufficiale. |
2 | La conferma di ammissione contiene: |
a | i seguenti elementi in chiaro: |
a1 | lo stemma della Confederazione Svizzera e, nel caso di pubblici ufficiali cantonali, lo stemma del Cantone, |
a2 | la designazione del Cantone o dell'autorità federale che ha conferito la competenza, |
a3 | i cognomi e i nomi del pubblico ufficiale conformemente all'iscrizione nel RegPU, |
a4 | l'IDI, |
a5 | la designazione della professione e della funzione del pubblico ufficiale, |
a6 | la descrizione della competenza che il diritto determinante conferisce al pubblico ufficiale di realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica; |
b | un sigillo elettronico regolamentato di cui all'articolo 2 lettera d FiEle corredato di una marca temporale elettronica qualificata. |
2bis | In caso di problemi tecnici, per la conferma di ammissione può essere utilizzata al posto del sigillo elettronico regolamentato un'altra firma elettronica avanzata di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la FiEle.11 |
3 | I Cantoni possono prevedere l'inserimento di ulteriori elementi nella pagina di verbale, quali un sigillo elettronico regolamentato di cui all'articolo 2 lettera d FiEle corredato di una marca temporale elettronica qualificata e altri elementi visibili o invisibili. Tali elementi aggiuntivi non hanno alcun effetto sulla validità ai sensi del diritto federale di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica. |
4 | Il collegamento tra il sistema d'informazione utilizzato dal pubblico ufficiale e il RegPU può essere fornito da terzi. Questi necessitano dell'autorizzazione dell'UFG (art. 20). |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce in un'ordinanza i formati elettronici riconosciuti e disciplina le prescrizioni tecniche e organizzative nonché le caratteristiche della conferma di ammissione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 10 Disposizioni generali - 1 Per realizzare un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica conformemente agli articoli 11-16, il pubblico ufficiale procede come segue: |
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1 | Per realizzare un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica conformemente agli articoli 11-16, il pubblico ufficiale procede come segue: |
a | realizza il documento elettronico; |
b | aggiunge al documento il pertinente verbale su una pagina apposita (pagina di verbale); |
c | salva il documento in un formato elettronico riconosciuto; |
d | firma il documento con una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della FiEle10; |
e | richiama dal RegPU la conferma di ammissione e la appone sulla pagina di verbale; la conferma di ammissione si riferisce esclusivamente al pertinente documento firmato dal pubblico ufficiale. |
2 | La conferma di ammissione contiene: |
a | i seguenti elementi in chiaro: |
a1 | lo stemma della Confederazione Svizzera e, nel caso di pubblici ufficiali cantonali, lo stemma del Cantone, |
a2 | la designazione del Cantone o dell'autorità federale che ha conferito la competenza, |
a3 | i cognomi e i nomi del pubblico ufficiale conformemente all'iscrizione nel RegPU, |
a4 | l'IDI, |
a5 | la designazione della professione e della funzione del pubblico ufficiale, |
a6 | la descrizione della competenza che il diritto determinante conferisce al pubblico ufficiale di realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica; |
b | un sigillo elettronico regolamentato di cui all'articolo 2 lettera d FiEle corredato di una marca temporale elettronica qualificata. |
2bis | In caso di problemi tecnici, per la conferma di ammissione può essere utilizzata al posto del sigillo elettronico regolamentato un'altra firma elettronica avanzata di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la FiEle.11 |
3 | I Cantoni possono prevedere l'inserimento di ulteriori elementi nella pagina di verbale, quali un sigillo elettronico regolamentato di cui all'articolo 2 lettera d FiEle corredato di una marca temporale elettronica qualificata e altri elementi visibili o invisibili. Tali elementi aggiuntivi non hanno alcun effetto sulla validità ai sensi del diritto federale di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica. |
4 | Il collegamento tra il sistema d'informazione utilizzato dal pubblico ufficiale e il RegPU può essere fornito da terzi. Questi necessitano dell'autorizzazione dell'UFG (art. 20). |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce in un'ordinanza i formati elettronici riconosciuti e disciplina le prescrizioni tecniche e organizzative nonché le caratteristiche della conferma di ammissione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 10 Disposizioni generali - 1 Per realizzare un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica conformemente agli articoli 11-16, il pubblico ufficiale procede come segue: |
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1 | Per realizzare un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica conformemente agli articoli 11-16, il pubblico ufficiale procede come segue: |
a | realizza il documento elettronico; |
b | aggiunge al documento il pertinente verbale su una pagina apposita (pagina di verbale); |
c | salva il documento in un formato elettronico riconosciuto; |
d | firma il documento con una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della FiEle10; |
e | richiama dal RegPU la conferma di ammissione e la appone sulla pagina di verbale; la conferma di ammissione si riferisce esclusivamente al pertinente documento firmato dal pubblico ufficiale. |
2 | La conferma di ammissione contiene: |
a | i seguenti elementi in chiaro: |
a1 | lo stemma della Confederazione Svizzera e, nel caso di pubblici ufficiali cantonali, lo stemma del Cantone, |
a2 | la designazione del Cantone o dell'autorità federale che ha conferito la competenza, |
a3 | i cognomi e i nomi del pubblico ufficiale conformemente all'iscrizione nel RegPU, |
a4 | l'IDI, |
a5 | la designazione della professione e della funzione del pubblico ufficiale, |
a6 | la descrizione della competenza che il diritto determinante conferisce al pubblico ufficiale di realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica; |
b | un sigillo elettronico regolamentato di cui all'articolo 2 lettera d FiEle corredato di una marca temporale elettronica qualificata. |
2bis | In caso di problemi tecnici, per la conferma di ammissione può essere utilizzata al posto del sigillo elettronico regolamentato un'altra firma elettronica avanzata di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la FiEle.11 |
3 | I Cantoni possono prevedere l'inserimento di ulteriori elementi nella pagina di verbale, quali un sigillo elettronico regolamentato di cui all'articolo 2 lettera d FiEle corredato di una marca temporale elettronica qualificata e altri elementi visibili o invisibili. Tali elementi aggiuntivi non hanno alcun effetto sulla validità ai sensi del diritto federale di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica. |
4 | Il collegamento tra il sistema d'informazione utilizzato dal pubblico ufficiale e il RegPU può essere fornito da terzi. Questi necessitano dell'autorizzazione dell'UFG (art. 20). |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce in un'ordinanza i formati elettronici riconosciuti e disciplina le prescrizioni tecniche e organizzative nonché le caratteristiche della conferma di ammissione. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 10 Disposizioni generali - 1 Per realizzare un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica conformemente agli articoli 11-16, il pubblico ufficiale procede come segue: |
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1 | Per realizzare un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica conformemente agli articoli 11-16, il pubblico ufficiale procede come segue: |
a | realizza il documento elettronico; |
b | aggiunge al documento il pertinente verbale su una pagina apposita (pagina di verbale); |
c | salva il documento in un formato elettronico riconosciuto; |
d | firma il documento con una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della FiEle10; |
e | richiama dal RegPU la conferma di ammissione e la appone sulla pagina di verbale; la conferma di ammissione si riferisce esclusivamente al pertinente documento firmato dal pubblico ufficiale. |
2 | La conferma di ammissione contiene: |
a | i seguenti elementi in chiaro: |
a1 | lo stemma della Confederazione Svizzera e, nel caso di pubblici ufficiali cantonali, lo stemma del Cantone, |
a2 | la designazione del Cantone o dell'autorità federale che ha conferito la competenza, |
a3 | i cognomi e i nomi del pubblico ufficiale conformemente all'iscrizione nel RegPU, |
a4 | l'IDI, |
a5 | la designazione della professione e della funzione del pubblico ufficiale, |
a6 | la descrizione della competenza che il diritto determinante conferisce al pubblico ufficiale di realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica; |
b | un sigillo elettronico regolamentato di cui all'articolo 2 lettera d FiEle corredato di una marca temporale elettronica qualificata. |
2bis | In caso di problemi tecnici, per la conferma di ammissione può essere utilizzata al posto del sigillo elettronico regolamentato un'altra firma elettronica avanzata di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la FiEle.11 |
3 | I Cantoni possono prevedere l'inserimento di ulteriori elementi nella pagina di verbale, quali un sigillo elettronico regolamentato di cui all'articolo 2 lettera d FiEle corredato di una marca temporale elettronica qualificata e altri elementi visibili o invisibili. Tali elementi aggiuntivi non hanno alcun effetto sulla validità ai sensi del diritto federale di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica. |
4 | Il collegamento tra il sistema d'informazione utilizzato dal pubblico ufficiale e il RegPU può essere fornito da terzi. Questi necessitano dell'autorizzazione dell'UFG (art. 20). |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce in un'ordinanza i formati elettronici riconosciuti e disciplina le prescrizioni tecniche e organizzative nonché le caratteristiche della conferma di ammissione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 13 - Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti civili. |