SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301 - 1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 69 Collaborazione con altre autorità - 1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301 - 1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 69 Collaborazione con altre autorità - 1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 69 Collaborazione con altre autorità - 1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301 - 1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 302 - 1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale. |