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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero |
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| I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. | ||||||
| Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. | ||||||
| I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 77 |
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| Il Gran Consiglio elegge: | ||||||
| il proprio presidente; | ||||||
| il presidente del Consiglio di Stato; | ||||||
| il cancelliere dello Stato; | ||||||
| il presidente della Corte suprema e quello del Tribunale amministrativo; | ||||||
| gli altri membri dei tribunali, sempre che la legge non preveda altrimenti; | ||||||
| il procuratore generale e i procuratori generali supplenti. | ||||||
| La legge può incaricare il Gran Consiglio di procedere ad altre elezioni. | ||||||
| [1] Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). [2] Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 79 |
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| Il Gran Consiglio: | ||||||
| delibera e risolve su qualsivoglia oggetto che sottostia al voto del Popolo; | ||||||
| esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni; | ||||||
| può esprimere il proprio parere nelle procedure di consultazione indette dalle autorità federali; | ||||||
| decide sui conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme; | ||||||
| accorda l'amnistia e la grazia; | ||||||
| ... | ||||||
| adempie gli altri compiti conferitigli dalla Costituzione o dalla legislazione. | ||||||
| La legge attribuisce al Gran Consiglio la competenza di rilasciare, modificare, rinnovare e trasferire importanti concessioni. | ||||||
| [1] Abrogata nella votazione popolare del 25 set. 2005, con effetto dal 1° giu. 2006. Garanzia dell'AF il 18 giu. 2007 (FF 2007 4533art. 1 n. 1 593). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
||||||
| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 11 Libertà di riunione ed associazione |
||||||
| Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. | ||||||
| L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 77 |
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| Il Gran Consiglio elegge: | ||||||
| il proprio presidente; | ||||||
| il presidente del Consiglio di Stato; | ||||||
| il cancelliere dello Stato; | ||||||
| il presidente della Corte suprema e quello del Tribunale amministrativo; | ||||||
| gli altri membri dei tribunali, sempre che la legge non preveda altrimenti; | ||||||
| il procuratore generale e i procuratori generali supplenti. | ||||||
| La legge può incaricare il Gran Consiglio di procedere ad altre elezioni. | ||||||
| [1] Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). [2] Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 79 |
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| Il Gran Consiglio: | ||||||
| delibera e risolve su qualsivoglia oggetto che sottostia al voto del Popolo; | ||||||
| esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni; | ||||||
| può esprimere il proprio parere nelle procedure di consultazione indette dalle autorità federali; | ||||||
| decide sui conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme; | ||||||
| accorda l'amnistia e la grazia; | ||||||
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| adempie gli altri compiti conferitigli dalla Costituzione o dalla legislazione. | ||||||
| La legge attribuisce al Gran Consiglio la competenza di rilasciare, modificare, rinnovare e trasferire importanti concessioni. | ||||||
| [1] Abrogata nella votazione popolare del 25 set. 2005, con effetto dal 1° giu. 2006. Garanzia dell'AF il 18 giu. 2007 (FF 2007 4533art. 1 n. 1 593). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 11 Libertà di riunione ed associazione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. | ||||||
| L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||