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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 1 Definizione |
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| Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. | ||||||
| Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 11 Uso del marchio |
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| Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. | ||||||
| L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. | ||||||
| L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 1 |
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| La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 1 Definizione |
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| Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. | ||||||
| Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 18 Licenza |
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| Il titolare del marchio può autorizzare terze persone a usare il marchio per l'insieme o per una parte del territorio svizzero per tutti o una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendicato. | ||||||
| La licenza è iscritta nel registro su richiesta di parte. Essa diviene pertanto opponibile ad ogni diritto al marchio acquisito posteriormente. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 11 Uso del marchio |
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| Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. | ||||||
| L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. | ||||||
| L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 11 Uso del marchio |
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| Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. | ||||||
| L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. | ||||||
| L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 1 Definizione |
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| Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. | ||||||
| Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 1 |
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| La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate. | ||||||
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RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 13 [1] |
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| Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera. | ||||||
| Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975. | ||||||
| [1] Vedi nondimeno il Prot. n. 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
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RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 20 |
||||||
| L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. | ||||||
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RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 29 |
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| E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme. | ||||||
| Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. | ||||||
| Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno. | ||||||
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RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 13 [1] |
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| Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera. | ||||||
| Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975. | ||||||
| [1] Vedi nondimeno il Prot. n. 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
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RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 20 |
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| L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. | ||||||
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RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 13 [1] |
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| Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera. | ||||||
| Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975. | ||||||
| [1] Vedi nondimeno il Prot. n. 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
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RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 13 [1] |
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| Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera. | ||||||
| Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975. | ||||||
| [1] Vedi nondimeno il Prot. n. 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
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RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 20 |
||||||
| L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. | ||||||
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RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 27 [1] |
||||||
| Se una Parte contraente sottopone le importazioni o le esportazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 24, 24bis e 26 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente. | ||||||
| Nei casi di cui agli articoli 22-26, prima di adottare le misure ivi previste, oppure nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), del presente articolo, la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto, appena possibile, tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione, al fine di cercare una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.Le misure di sorveglianza sono immediatamente notificate al Comitato misto, il quale tiene periodiche consultazioni per esaminare la possibilità di abolire tali misure, non appena le condizioni lo permettano. | ||||||
| Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: | ||||||
| per quanto riguarda l'articolo 23, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se ritiene una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1. | ||||||
| le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell'articolo 24 sono notificate per esame al Comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine. | ||||||
| le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell'articolo 24bis sono notificate per esame al Comitato misto. Per quanto riguarda l'articolo 24bis, punto 2), la minaccia di penuria deve essere debitamente provata con adeguate informazioni in materia di quantitativi e di prezzi. | ||||||
| per quanto riguarda l'articolo 25, si tengono consultazioni in sede di Comitato misto prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate; | ||||||
| quando circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 24, 24bis, 25 e 26, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per ovviare alla situazione. | ||||||
| Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica in questione. | ||||||
| Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche suddette nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti dalle pratiche in questione, e in particolare può revocare concessioni tariffarie; | ||||||
| Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato. | ||||||
| Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati; | ||||||
| Il Comitato misto può prendere ogni decisione utile per risolvere le difficoltà. Se il Comitato misto non prende una decisione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata ad applicare a titolo temporaneo, adeguate misure all'esportazione del prodotto in causa; | ||||||
| [1] Vedi anche la dichiarazione allegata all'atto finale (RS 0.632.401.7). [2] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. aggiuntivo del 12 lug. 1989 all'acc. tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente, applicato a titolo provvisorio dal 1° gen. 1990 e in vigore dal 4. lug. 1990 (RS 0.632.401.01). | ||||||
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RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 13 [1] |
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| Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera. | ||||||
| Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975. | ||||||
| [1] Vedi nondimeno il Prot. n. 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
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RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 20 |
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| L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 24 Approvazione del regolamento |
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| Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23. | ||||||