SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 10 Condizioni per i partner registrati - 1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
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1 | Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
a | aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e |
b | vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. |
2 | La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 10 Condizioni per i partner registrati - 1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
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1 | Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
a | aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e |
b | vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. |
2 | La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. |
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1 | L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. |
2 | Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 51 Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio - 1 Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. |
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1 | Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. |
2 | Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera. |
3 | Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2. |
4 | Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera. |
5 | Le condizioni di cui all'articolo 20 si applicano per analogia. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 51 Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio - 1 Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. |
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1 | Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. |
2 | Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera. |
3 | Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2. |
4 | Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera. |
5 | Le condizioni di cui all'articolo 20 si applicano per analogia. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 51 Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio - 1 Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. |
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1 | Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. |
2 | Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera. |
3 | Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2. |
4 | Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera. |
5 | Le condizioni di cui all'articolo 20 si applicano per analogia. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 10 Condizioni per i partner registrati - 1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
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1 | Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
a | aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e |
b | vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. |
2 | La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 10 Condizioni per i partner registrati - 1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
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1 | Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
a | aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e |
b | vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. |
2 | La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 10 Condizioni per i partner registrati - 1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
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1 | Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
a | aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e |
b | vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. |
2 | La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
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4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 10 Condizioni per i partner registrati - 1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
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1 | Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
a | aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e |
b | vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. |
2 | La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 22 - 1 La Confederazione effettua e sostiene la ricerca scientifica rilevante ai fini della protezione degli animali. |
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1 | La Confederazione effettua e sostiene la ricerca scientifica rilevante ai fini della protezione degli animali. |
2 | In collaborazione con le scuole universitarie e l'industria, la Confederazione promuove in particolare lo sviluppo, il riconoscimento e l'impiego di metodi sostitutivi degli esperimenti sugli animali ovvero di metodi che impiegano un minor numero di animali da laboratorio o comportano un minor aggravio per gli stessi. Essa promuove segnatamente progetti di ricerca volti a eliminare dolori, sofferenze o stati d'ansietà nell'ambito di interventi secondo l'articolo 16. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 134 - 1 La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: |
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1 | La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: |
1 | per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli; |
2 | per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché lo stesso è efficace; |
3 | per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio; |
3bis | per i crediti fra i partner durante l'unione domestica registrata; |
4 | per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro; |
5 | finché il debitore abbia l'usufrutto del credito; |
6 | finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il credito davanti a un tribunale; |
7 | per i crediti dell'ereditando o contro lo stesso, durante la procedura d'inventario; |
8 | durante trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto. |
2 | Allo spirare del giorno in cui cessano siffatti rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue. |
3 | Sono riservate le disposizioni speciali delle leggi sull'esecuzione e sul fallimento. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |