SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 13 Grado d'occupazione e statuto giuridico - 1 I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale. |
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1 | I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale. |
2 | Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata. |
3 | L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici. |
SR 741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) OAV Art. 4 ontenuto e forma - 1 L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. |
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1 | L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. |
2 | Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. |
3 | Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1.13 |
SR 818.33 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) LRMT Art. 37 Disposizioni transitorie - 1 A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
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1 | A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce la durata dell'obbligo di codificare i dati, di assegnare loro un codice numerico del caso, di completarli, di aggiornarli e di trasmetterli al servizio nazionale di registrazione dei tumori. |
3 | Può prevedere che i dati delle persone decedute prima dell'entrata in vigore della presente legge non debbano essere trattati conformemente alle disposizioni di quest'ultima qualora ciò comporti un onere eccessivo. |
SR 818.33 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) LRMT Art. 37 Disposizioni transitorie - 1 A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
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1 | A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce la durata dell'obbligo di codificare i dati, di assegnare loro un codice numerico del caso, di completarli, di aggiornarli e di trasmetterli al servizio nazionale di registrazione dei tumori. |
3 | Può prevedere che i dati delle persone decedute prima dell'entrata in vigore della presente legge non debbano essere trattati conformemente alle disposizioni di quest'ultima qualora ciò comporti un onere eccessivo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. |
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1 | La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. |
2 | Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |