SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712a - 1 La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 216 - 1 I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 216 - 1 I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712a - 1 La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712e - 1 L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.599 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 9 - 1 I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 216 - 1 I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 74 - 1 La sentenza è immediatamente esecutiva. |
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1 | La sentenza è immediatamente esecutiva. |
2 | La sentenza, che fa dipendere la condanna di una parte da una condizione o da una controprestazione, è esecutiva quando il Tribunale federale ha accertato che la condizione si è verificata o che la controprestazione è stata fornita. Il tribunale procede a quest'accertamento a domanda dell'avente diritto, dopo aver udito l'obbligato, fatte d'ufficio le indagini necessarie, e senza dibattimento. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 74 - 1 La sentenza è immediatamente esecutiva. |
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1 | La sentenza è immediatamente esecutiva. |
2 | La sentenza, che fa dipendere la condanna di una parte da una condizione o da una controprestazione, è esecutiva quando il Tribunale federale ha accertato che la condizione si è verificata o che la controprestazione è stata fornita. Il tribunale procede a quest'accertamento a domanda dell'avente diritto, dopo aver udito l'obbligato, fatte d'ufficio le indagini necessarie, e senza dibattimento. |