SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 54 Requisiti delle stazioni di inseminazione, dei centri di stoccaggio del seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme - 1 Le stazioni di inseminazione, i centri di stoccaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all'interno delle aziende né, mediante l'utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario. |
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1 | Le stazioni di inseminazione, i centri di stoccaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all'interno delle aziende né, mediante l'utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario. |
2 | Chi dirige una stazione di inseminazione, un centro di stoccaggio del seme, un laboratorio di separazione o un altro impianto di trasformazione del seme prende in particolare i seguenti provvedimenti: |
a | edifica il centro di stoccaggio del seme, la stazione di inseminazione, il laboratorio di separazione o altri impianti di trasformazione del seme e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena annesse in un luogo sicuro sotto il profilo sanitario e separato da altre aziende detentrici di animali; |
b | avvalendosi di strutture edilizie appropriate, predispone condizioni di sicurezza sanitaria per la raccolta del seme, la trasformazione del seme, lo stoccaggio del seme e la detenzione degli animali; |
c | adotta misure gestionali al fine di evitare la diffusione di agenti infettivi; |
d | provvede affinché nei centri di stoccaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri venga immagazzinato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di stoccaggio del seme autorizzati ai sensi dell'articolo 51 capoverso 3 lettera a o della normativa UE; |
e | dispone la messa in quarantena degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione; |
f | dispone l'esame degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione e l'esame periodico degli animali durante la loro permanenza presso la stazione di inseminazione. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 54 Esecuzione - 1 L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.119 |
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1 | L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.119 |
1bis | Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.120 |
1ter | Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.121 |
2 | Nessun Cantone può prendere provvedimenti riguardanti il traffico con altri Cantoni senza il consenso del Dipartimento federale dell'interno (DFI)122. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 62 Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario - 1 Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso. |
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1 | Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso. |
2 | Il veterinario ha l'obbligo di notificare senza indugio la comparsa o il sospetto di una epizoozia al veterinario ufficiale o di accertarla personalmente, comunicando a quest'ultimo i suoi risultati. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 54 Esecuzione - 1 L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.119 |
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1 | L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.119 |
1bis | Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.120 |
1ter | Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.121 |
2 | Nessun Cantone può prendere provvedimenti riguardanti il traffico con altri Cantoni senza il consenso del Dipartimento federale dell'interno (DFI)122. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 62 Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario - 1 Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso. |
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1 | Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso. |
2 | Il veterinario ha l'obbligo di notificare senza indugio la comparsa o il sospetto di una epizoozia al veterinario ufficiale o di accertarla personalmente, comunicando a quest'ultimo i suoi risultati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 54 Esecuzione - 1 L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.119 |
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1 | L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.119 |
1bis | Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.120 |
1ter | Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.121 |
2 | Nessun Cantone può prendere provvedimenti riguardanti il traffico con altri Cantoni senza il consenso del Dipartimento federale dell'interno (DFI)122. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 54 Esecuzione - 1 L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.119 |
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1 | L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.119 |
1bis | Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.120 |
1ter | Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.121 |
2 | Nessun Cantone può prendere provvedimenti riguardanti il traffico con altri Cantoni senza il consenso del Dipartimento federale dell'interno (DFI)122. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
|
1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 9 Principio - La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 10 - 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
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1 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
1 | la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; |
2 | la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; |
3 | l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; |
4 | l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; |
5 | l'osservazione degli animali sospetti; |
6 | il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; |
7 | l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; |
8 | l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta; |
9 | la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; |
2 | La Confederazione ha la facoltà di: |
a | limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; |
b | ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; |
c | dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.29 |
3 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.30 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 9 Principio - La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 10 - 1 L'identificazione degli animali ad unghia fessa deve essere uniforme, chiara e permanente e permettere di riconoscere singolarmente l'animale. L'USAV emana prescrizioni tecniche91 sul modo d'identificazione e sulla sua esecuzione. |
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1 | L'identificazione degli animali ad unghia fessa deve essere uniforme, chiara e permanente e permettere di riconoscere singolarmente l'animale. L'USAV emana prescrizioni tecniche91 sul modo d'identificazione e sulla sua esecuzione. |
1bis | ...92 |
2 | ...93 |
3 | L'identificazione deve essere effettuata al più tardi: |
a | nel caso degli animali della specie bovina: 20 giorni dopo la nascita; |
b | nel caso della selvaggina: prima che gli animali siano portati via dal parco in cui sono nati; |
c | nel caso degli altri animali ad unghia fessa: 30 giorni dopo la nascita; |
d | nel caso degli altri animali ad unghia fessa di piccola taglia (minipigs, capre nane ecc.): secondo le istruzioni dell'USAV. |
4 | I contrassegni possono essere rimossi soltanto con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente. |
5 | Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da un'azienda detentrice di animali all'altra.95 |
6 | I contrassegni di animali ad unghia fessa morti o uccisi possono essere rimossi soltanto nell'impianto di eliminazione.96 |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 10 - 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
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1 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
1 | la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; |
2 | la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; |
3 | l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; |
4 | l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; |
5 | l'osservazione degli animali sospetti; |
6 | il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; |
7 | l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; |
8 | l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta; |
9 | la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; |
2 | La Confederazione ha la facoltà di: |
a | limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; |
b | ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; |
c | dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.29 |
3 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.30 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 9 Principio - La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 9 Principio - La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 22 Controllo degli effettivi e altri obblighi - 1 Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende: |
|
1 | Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende: |
a | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
b | il numero o il peso totale degli animali acquatici per specie; |
c | nel caso di entrate e uscite di animali acquatici, uova e seme: |
c1 | il luogo di provenienza o di destinazione oppure le acque di provenienza o di destinazione, |
c2 | la specie, |
c3 | il numero o il peso totale, |
c4 | l'età, |
c5 | la data dell'entrata e dell'uscita; |
d | nel caso di uscite di prodotti: |
d1 | il luogo di destinazione, |
d2 | la specie, |
d3 | il peso totale, |
d4 | la data dell'uscita; |
e | la mortalità in ogni unità epidemiologica.205 |
2 | I documenti relativi al controllo degli effettivi devono essere conservati per tre anni ed esibiti su richiesta agli organi della polizia epizootica e agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca.206 |
3 | La documentazione dei risultati diagnostici, delle vaccinazioni e dell'impiego di disinfettanti a scopo terapeutico dell'effettivo deve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi della polizia epizootica.207 |
4 | La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni. |
5 | Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l'introduzione e la diffusione di agenti patogeni. L'USAV emana prescrizioni tecniche in materia di buona prassi igienica. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 22 Controllo degli effettivi e altri obblighi - 1 Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende: |
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1 | Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende: |
a | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
b | il numero o il peso totale degli animali acquatici per specie; |
c | nel caso di entrate e uscite di animali acquatici, uova e seme: |
c1 | il luogo di provenienza o di destinazione oppure le acque di provenienza o di destinazione, |
c2 | la specie, |
c3 | il numero o il peso totale, |
c4 | l'età, |
c5 | la data dell'entrata e dell'uscita; |
d | nel caso di uscite di prodotti: |
d1 | il luogo di destinazione, |
d2 | la specie, |
d3 | il peso totale, |
d4 | la data dell'uscita; |
e | la mortalità in ogni unità epidemiologica.205 |
2 | I documenti relativi al controllo degli effettivi devono essere conservati per tre anni ed esibiti su richiesta agli organi della polizia epizootica e agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca.206 |
3 | La documentazione dei risultati diagnostici, delle vaccinazioni e dell'impiego di disinfettanti a scopo terapeutico dell'effettivo deve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi della polizia epizootica.207 |
4 | La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni. |
5 | Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l'introduzione e la diffusione di agenti patogeni. L'USAV emana prescrizioni tecniche in materia di buona prassi igienica. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 22 Controllo degli effettivi e altri obblighi - 1 Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende: |
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1 | Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende: |
a | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
b | il numero o il peso totale degli animali acquatici per specie; |
c | nel caso di entrate e uscite di animali acquatici, uova e seme: |
c1 | il luogo di provenienza o di destinazione oppure le acque di provenienza o di destinazione, |
c2 | la specie, |
c3 | il numero o il peso totale, |
c4 | l'età, |
c5 | la data dell'entrata e dell'uscita; |
d | nel caso di uscite di prodotti: |
d1 | il luogo di destinazione, |
d2 | la specie, |
d3 | il peso totale, |
d4 | la data dell'uscita; |
e | la mortalità in ogni unità epidemiologica.205 |
2 | I documenti relativi al controllo degli effettivi devono essere conservati per tre anni ed esibiti su richiesta agli organi della polizia epizootica e agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca.206 |
3 | La documentazione dei risultati diagnostici, delle vaccinazioni e dell'impiego di disinfettanti a scopo terapeutico dell'effettivo deve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi della polizia epizootica.207 |
4 | La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni. |
5 | Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l'introduzione e la diffusione di agenti patogeni. L'USAV emana prescrizioni tecniche in materia di buona prassi igienica. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura - 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
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1 | I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: |
a | il nome e l'indirizzo del detentore di animali; |
b | l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; |
c | il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; |
d | le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; |
e | il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda; |
f | una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. |
2 | Non devono essere registrate: |
a | le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; |
b | gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. |
3 | I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. |
4 | Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente: |
a | nuove aziende soggette a registrazione; |
b | il cambio di detentore di animali; |
c | le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1; |
d | la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202 |
5 | Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG. |
6 | L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 |
7 | D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. |