SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
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1 | Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
a | 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; |
b | 30 000 franchi in tutti gli altri casi. |
2 | Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile: |
a | se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale; |
b | se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
c | contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
d | contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; |
e | contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che: |
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a | non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; |
b | il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 26 Dati pubblicamente accessibili del libro mastro - 1 Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro: |
|
1 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro: |
a | la designazione e la descrizione del fondo, il nome e l'identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d'acquisto (art. 970 cpv. 2 CC); |
b | le servitù e gli oneri fondiari; |
c | le menzioni, eccezion fatta per: |
c1 | i blocchi del registro fondiario di cui agli articoli 55 capoverso 1 e 56, |
c2 | le restrizioni del diritto di alienazione destinate a garantire lo scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), |
c3 | le restrizioni della proprietà miranti a conservare la destinazione previste dalle norme federali e cantonali che promuovono la costruzione di abitazioni e le abitazioni in proprietà, |
c4 | le restrizioni della proprietà aventi carattere di diritto di pegno e basate sul diritto cantonale. |
2 | Le informazioni e gli estratti possono essere rilasciati soltanto in relazione con un fondo determinato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 949a - 1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
|
1 | Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
1 | la procedura di autorizzazione; |
2 | l'estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci; |
3 | se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica; |
4 | se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico; |
5 | l'accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d'accesso in caso di abuso; |
6 | la protezione dei dati; |
7 | la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione. |
3 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 26 Dati pubblicamente accessibili del libro mastro - 1 Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro: |
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1 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro: |
a | la designazione e la descrizione del fondo, il nome e l'identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d'acquisto (art. 970 cpv. 2 CC); |
b | le servitù e gli oneri fondiari; |
c | le menzioni, eccezion fatta per: |
c1 | i blocchi del registro fondiario di cui agli articoli 55 capoverso 1 e 56, |
c2 | le restrizioni del diritto di alienazione destinate a garantire lo scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), |
c3 | le restrizioni della proprietà miranti a conservare la destinazione previste dalle norme federali e cantonali che promuovono la costruzione di abitazioni e le abitazioni in proprietà, |
c4 | le restrizioni della proprietà aventi carattere di diritto di pegno e basate sul diritto cantonale. |
2 | Le informazioni e gli estratti possono essere rilasciati soltanto in relazione con un fondo determinato. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 27 - 1 I Cantoni possono prevedere di rendere pubblico l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro consultabili senza far valere un interesse secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera a.26 |
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1 | I Cantoni possono prevedere di rendere pubblico l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro consultabili senza far valere un interesse secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera a.26 |
2 | Essi garantiscono che i dati possano essere richiamati soltanto in relazione con un fondo determinato e che i sistemi d'informazione siano protetti dalle interrogazioni in serie. |
3 | ...27 |
4 | I Cantoni mettono a disposizione i dati per il tramite dell'interfaccia di cui all'articolo 949a capoverso 3 CC. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 949a - 1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
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1 | Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
1 | la procedura di autorizzazione; |
2 | l'estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci; |
3 | se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica; |
4 | se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico; |
5 | l'accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d'accesso in caso di abuso; |
6 | la protezione dei dati; |
7 | la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione. |
3 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 949a - 1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
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1 | Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
1 | la procedura di autorizzazione; |
2 | l'estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci; |
3 | se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica; |
4 | se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico; |
5 | l'accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d'accesso in caso di abuso; |
6 | la protezione dei dati; |
7 | la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione. |
3 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 29 Accesso elettronico ampliato: modalità - 1 I Cantoni disciplinano le modalità dell'accesso elettronico ampliato, in particolare: |
|
1 | I Cantoni disciplinano le modalità dell'accesso elettronico ampliato, in particolare: |
a | il modo di accedere; |
b | il controllo degli accessi; |
c | l'utilizzo dei dati ottenuti; |
d | la protezione da accessi non autorizzati ai dati; |
e | le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi; |
f | le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati. |
2 | Pubblicano i diritti d'accesso in una forma adeguata. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 11 - Il registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo contiene i nomi dei proprietari in ordine alfabetico e la designazione dei fondi di loro proprietà. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
|
1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 30 Accesso elettronico ampliato: protocollo, revoca del diritto d'accesso in caso di abuso - 1 Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
|
1 | Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
2 | Per i loro fondi, i proprietari possono chiedere per scritto al competente ufficio del registro fondiario un estratto dai protocolli senza far valere un interesse. |
3 | L'autorità che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, lo comunica senza indugio alla competente autorità cantonale di vigilanza. |
4 | Il Cantone o l'organizzazione privata incaricata che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, revoca senza indugio il diritto d'accesso. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 30 Accesso elettronico ampliato: protocollo, revoca del diritto d'accesso in caso di abuso - 1 Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
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1 | Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
2 | Per i loro fondi, i proprietari possono chiedere per scritto al competente ufficio del registro fondiario un estratto dai protocolli senza far valere un interesse. |
3 | L'autorità che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, lo comunica senza indugio alla competente autorità cantonale di vigilanza. |
4 | Il Cantone o l'organizzazione privata incaricata che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, revoca senza indugio il diritto d'accesso. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 30 Accesso elettronico ampliato: protocollo, revoca del diritto d'accesso in caso di abuso - 1 Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
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1 | Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
2 | Per i loro fondi, i proprietari possono chiedere per scritto al competente ufficio del registro fondiario un estratto dai protocolli senza far valere un interesse. |
3 | L'autorità che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, lo comunica senza indugio alla competente autorità cantonale di vigilanza. |
4 | Il Cantone o l'organizzazione privata incaricata che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, revoca senza indugio il diritto d'accesso. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 30 Accesso elettronico ampliato: protocollo, revoca del diritto d'accesso in caso di abuso - 1 Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
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1 | Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
2 | Per i loro fondi, i proprietari possono chiedere per scritto al competente ufficio del registro fondiario un estratto dai protocolli senza far valere un interesse. |
3 | L'autorità che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, lo comunica senza indugio alla competente autorità cantonale di vigilanza. |
4 | Il Cantone o l'organizzazione privata incaricata che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, revoca senza indugio il diritto d'accesso. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 949a - 1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
|
1 | Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
1 | la procedura di autorizzazione; |
2 | l'estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci; |
3 | se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica; |
4 | se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico; |
5 | l'accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d'accesso in caso di abuso; |
6 | la protezione dei dati; |
7 | la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione. |
3 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 159 Procedura d'esame preliminare per la tenuta informatizzata del registro fondiario - 1 Il Cantone che intende tenere un registro fondiario su supporti informatici presenta all'UFRF una domanda d'esame preliminare. |
|
1 | Il Cantone che intende tenere un registro fondiario su supporti informatici presenta all'UFRF una domanda d'esame preliminare. |
2 | Con la domanda devono essere presentati: |
a | le disposizioni cantonali d'esecuzione, allo stato di progetto o già approvate; |
b | una descrizione del sistema; |
c | il calendario per l'introduzione del registro fondiario informatizzato nei diversi uffici o circondari del registro fondiario. |
3 | La descrizione del sistema contiene in particolare: |
a | la rappresentazione verbale e grafica del sistema; |
b | il catalogo dei dati con le tipologie e gli schemi relazionali; |
c | le spiegazioni circa le misure tecniche e organizzative destinate a garantire l'integrità dei dati (consistenza, plausibilità); |
d | il sistema di gestione nonché il sistema di protezione e sicurezza dei dati; |
e | i risultati degli esami funzionali effettuati. |
4 | L'UFRF: |
a | valuta il sistema dal punto di vista teorico sulla base dei documenti presentati e in virtù dei risultati ottenuti nella pratica; |
b | entro tre mesi dalla ricezione della richiesta, comunica al Cantone i risultati dell'esame preliminare. |
5 | L'UFRF può seguire l'avamprogetto durante la fase dell'esame preliminare. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 29 Accesso elettronico ampliato: modalità - 1 I Cantoni disciplinano le modalità dell'accesso elettronico ampliato, in particolare: |
|
1 | I Cantoni disciplinano le modalità dell'accesso elettronico ampliato, in particolare: |
a | il modo di accedere; |
b | il controllo degli accessi; |
c | l'utilizzo dei dati ottenuti; |
d | la protezione da accessi non autorizzati ai dati; |
e | le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi; |
f | le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati. |
2 | Pubblicano i diritti d'accesso in una forma adeguata. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 949a - 1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
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1 | Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
1 | la procedura di autorizzazione; |
2 | l'estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci; |
3 | se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica; |
4 | se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico; |
5 | l'accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d'accesso in caso di abuso; |
6 | la protezione dei dati; |
7 | la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione. |
3 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 949a - 1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
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1 | Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
1 | la procedura di autorizzazione; |
2 | l'estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci; |
3 | se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica; |
4 | se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico; |
5 | l'accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d'accesso in caso di abuso; |
6 | la protezione dei dati; |
7 | la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione. |
3 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 30 Accesso elettronico ampliato: protocollo, revoca del diritto d'accesso in caso di abuso - 1 Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
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1 | Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
2 | Per i loro fondi, i proprietari possono chiedere per scritto al competente ufficio del registro fondiario un estratto dai protocolli senza far valere un interesse. |
3 | L'autorità che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, lo comunica senza indugio alla competente autorità cantonale di vigilanza. |
4 | Il Cantone o l'organizzazione privata incaricata che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, revoca senza indugio il diritto d'accesso. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 29 Accesso elettronico ampliato: modalità - 1 I Cantoni disciplinano le modalità dell'accesso elettronico ampliato, in particolare: |
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1 | I Cantoni disciplinano le modalità dell'accesso elettronico ampliato, in particolare: |
a | il modo di accedere; |
b | il controllo degli accessi; |
c | l'utilizzo dei dati ottenuti; |
d | la protezione da accessi non autorizzati ai dati; |
e | le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi; |
f | le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati. |
2 | Pubblicano i diritti d'accesso in una forma adeguata. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 29 Accesso elettronico ampliato: modalità - 1 I Cantoni disciplinano le modalità dell'accesso elettronico ampliato, in particolare: |
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1 | I Cantoni disciplinano le modalità dell'accesso elettronico ampliato, in particolare: |
a | il modo di accedere; |
b | il controllo degli accessi; |
c | l'utilizzo dei dati ottenuti; |
d | la protezione da accessi non autorizzati ai dati; |
e | le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi; |
f | le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati. |
2 | Pubblicano i diritti d'accesso in una forma adeguata. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 30 Accesso elettronico ampliato: protocollo, revoca del diritto d'accesso in caso di abuso - 1 Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
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1 | Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
2 | Per i loro fondi, i proprietari possono chiedere per scritto al competente ufficio del registro fondiario un estratto dai protocolli senza far valere un interesse. |
3 | L'autorità che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, lo comunica senza indugio alla competente autorità cantonale di vigilanza. |
4 | Il Cantone o l'organizzazione privata incaricata che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, revoca senza indugio il diritto d'accesso. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
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1 | La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
a | privati; |
b | organi federali. |
2 | Non si applica al trattamento di dati personali da parte: |
a | di persone fisiche per uso esclusivamente personale; |
b | delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; |
c | dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. |
3 | Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. |
4 | I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 159 Procedura d'esame preliminare per la tenuta informatizzata del registro fondiario - 1 Il Cantone che intende tenere un registro fondiario su supporti informatici presenta all'UFRF una domanda d'esame preliminare. |
|
1 | Il Cantone che intende tenere un registro fondiario su supporti informatici presenta all'UFRF una domanda d'esame preliminare. |
2 | Con la domanda devono essere presentati: |
a | le disposizioni cantonali d'esecuzione, allo stato di progetto o già approvate; |
b | una descrizione del sistema; |
c | il calendario per l'introduzione del registro fondiario informatizzato nei diversi uffici o circondari del registro fondiario. |
3 | La descrizione del sistema contiene in particolare: |
a | la rappresentazione verbale e grafica del sistema; |
b | il catalogo dei dati con le tipologie e gli schemi relazionali; |
c | le spiegazioni circa le misure tecniche e organizzative destinate a garantire l'integrità dei dati (consistenza, plausibilità); |
d | il sistema di gestione nonché il sistema di protezione e sicurezza dei dati; |
e | i risultati degli esami funzionali effettuati. |
4 | L'UFRF: |
a | valuta il sistema dal punto di vista teorico sulla base dei documenti presentati e in virtù dei risultati ottenuti nella pratica; |
b | entro tre mesi dalla ricezione della richiesta, comunica al Cantone i risultati dell'esame preliminare. |
5 | L'UFRF può seguire l'avamprogetto durante la fase dell'esame preliminare. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 30 Accesso elettronico ampliato: protocollo, revoca del diritto d'accesso in caso di abuso - 1 Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
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1 | Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni. |
2 | Per i loro fondi, i proprietari possono chiedere per scritto al competente ufficio del registro fondiario un estratto dai protocolli senza far valere un interesse. |
3 | L'autorità che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, lo comunica senza indugio alla competente autorità cantonale di vigilanza. |
4 | Il Cantone o l'organizzazione privata incaricata che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, revoca senza indugio il diritto d'accesso. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 159 Procedura d'esame preliminare per la tenuta informatizzata del registro fondiario - 1 Il Cantone che intende tenere un registro fondiario su supporti informatici presenta all'UFRF una domanda d'esame preliminare. |
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1 | Il Cantone che intende tenere un registro fondiario su supporti informatici presenta all'UFRF una domanda d'esame preliminare. |
2 | Con la domanda devono essere presentati: |
a | le disposizioni cantonali d'esecuzione, allo stato di progetto o già approvate; |
b | una descrizione del sistema; |
c | il calendario per l'introduzione del registro fondiario informatizzato nei diversi uffici o circondari del registro fondiario. |
3 | La descrizione del sistema contiene in particolare: |
a | la rappresentazione verbale e grafica del sistema; |
b | il catalogo dei dati con le tipologie e gli schemi relazionali; |
c | le spiegazioni circa le misure tecniche e organizzative destinate a garantire l'integrità dei dati (consistenza, plausibilità); |
d | il sistema di gestione nonché il sistema di protezione e sicurezza dei dati; |
e | i risultati degli esami funzionali effettuati. |
4 | L'UFRF: |
a | valuta il sistema dal punto di vista teorico sulla base dei documenti presentati e in virtù dei risultati ottenuti nella pratica; |
b | entro tre mesi dalla ricezione della richiesta, comunica al Cantone i risultati dell'esame preliminare. |
5 | L'UFRF può seguire l'avamprogetto durante la fase dell'esame preliminare. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 394 - 1 Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato. |
|
1 | Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato. |
2 | I contratti relativi ad una prestazione di lavoro non compresi in una determinata specie di contratto di questo codice sono soggetti alle regole del mandato. |
3 | Una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 68 Rappresentanza contrattuale - 1 Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. |
|
1 | Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. |
2 | Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio: |
a | in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati; |
b | dinanzi all'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede; |
c | nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l'articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell'articolo 27 LEF34; |
d | dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede. |
3 | Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura. |
4 | Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 68 Rappresentanza contrattuale - 1 Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. |
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1 | Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. |
2 | Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio: |
a | in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati; |
b | dinanzi all'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede; |
c | nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l'articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell'articolo 27 LEF34; |
d | dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede. |
3 | Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura. |
4 | Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 7 Condizioni di formazione - 1 Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato dev'essere titolare di una patente. I Cantoni possono rilasciare la patente soltanto alle seguenti condizioni: |
|
1 | Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato dev'essere titolare di una patente. I Cantoni possono rilasciare la patente soltanto alle seguenti condizioni: |
a | studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi; |
b | un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche. |
2 | I Cantoni in cui l'italiano è lingua ufficiale possono riconoscere un diploma estero equivalente alla licenza o al diploma di master ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana. |
3 | Il diploma di bachelor in giurisprudenza è sufficiente per l'ammissione al praticantato. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 5 Registro cantonale degli avvocati - 1 Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7 e 8. |
|
1 | Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7 e 8. |
2 | Il registro contiene i dati personali seguenti: |
a | il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza; |
b | una copia della patente di avvocato; |
c | i documenti attestanti l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 8; |
d | il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale; |
e | le misure disciplinari non cancellate. |
3 | È tenuto dall'autorità cantonale incaricata della sorveglianza degli avvocati. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 6 Iscrizione nel registro - 1 Il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro del Cantone in cui ha l'indirizzo professionale. |
|
1 | Il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro del Cantone in cui ha l'indirizzo professionale. |
2 | L'autorità di sorveglianza lo iscrive se constata che sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 7 e 8. |
3 | Pubblica l'iscrizione in un organo ufficiale cantonale. |
4 | Le iscrizioni nel registro cantonale possono essere impugnate mediante ricorso anche dall'associazione degli avvocati del Cantone interessato. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 14 Autorità cantonale di sorveglianza - Ogni Cantone designa un'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati che esercitano la rappresentanza in giudizio nel suo territorio. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 12 Regole professionali - L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: |
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a | esercita la professione con cura e diligenza; |
b | esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; |
c | evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; |
d | può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; |
e | prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; |
f | dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; |
g | è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; |
h | custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; |
i | all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; |
j | comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 13 Segreto professionale - 1 L'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l'avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato. |
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1 | L'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l'avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato. |
2 | Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 68 Rappresentanza contrattuale - 1 Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. |
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1 | Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. |
2 | Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio: |
a | in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati; |
b | dinanzi all'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede; |
c | nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l'articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell'articolo 27 LEF34; |
d | dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede. |
3 | Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura. |
4 | Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 394 - 1 Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato. |
|
1 | Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato. |
2 | I contratti relativi ad una prestazione di lavoro non compresi in una determinata specie di contratto di questo codice sono soggetti alle regole del mandato. |
3 | Una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 68 Rappresentanza contrattuale - 1 Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. |
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1 | Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. |
2 | Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio: |
a | in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati; |
b | dinanzi all'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede; |
c | nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l'articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell'articolo 27 LEF34; |
d | dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede. |
3 | Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura. |
4 | Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso - 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
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1 | I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: |
a | i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; |
b | le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; |
bbis | gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP33; |
c | gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; |
d | altre persone, ai dati dei fondi: |
d1 | loro appartenenti, |
d2 | sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; |
e | gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. |
2 | I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34 |
3 | Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a.35 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |