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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 729b |
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| L'ufficio di revisione presenta all'assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene: | ||||||
| un cenno alla natura limitata della revisione; | ||||||
| un parere sul risultato della verifica; | ||||||
| indicazioni sull'indipendenza e, se del caso, sulla partecipazione all'attività contabile e su altri servizi forniti per la società da verificare; | ||||||
| indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali. | ||||||
| La relazione deve essere firmata dalla persona che ha diretto la revisione. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo |
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| I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. | ||||||
| Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. | ||||||
| Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. | ||||||
| Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. | ||||||
| Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo |
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| I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. | ||||||
| Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. | ||||||
| Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. | ||||||
| Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. | ||||||
| Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo |
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| I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. | ||||||
| Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. | ||||||
| Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. | ||||||
| Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. | ||||||
| Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 72 |
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| Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 72 |
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| Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 72 |
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| Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 72 |
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| Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 72 |
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| Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. | ||||||