SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 121a * - 1 La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 14 - 1 La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante. |
|
1 | La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante. |
2 | Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all'articolo 13a capoverso 1 lettera a e altri testi di cui all'articolo 13a capoverso 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che:31 |
a | le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure |
b | gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale. |
3 | La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale. |
4 | La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione32.33 |
5 | La pubblicazione di testi in romancio è retta dall'articolo 11 della legge del 5 ottobre 200734 sulle lingue.35 |
6 | I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.36 |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 69 Diritto d'informazione - L'AFC informa entro un congruo termine il contribuente che chiede per scritto ragguagli circa le conseguenze in materia di imposta sul valore aggiunto di una fattispecie concreta descritta con precisione. L'informazione è giuridicamente vincolante per il contribuente richiedente e l'AFC; non può essere riferita a un'altra fattispecie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 82 Decisioni dell'AFC - 1 D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 82 Decisioni dell'AFC - 1 D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 82 Decisioni dell'AFC - 1 D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 82 Decisioni dell'AFC - 1 D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se: |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 51 Libri e altri stampati senza carattere pubblicitario - (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA) |
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a | hanno forma di libri, opuscoli o fogli sciolti; le opere a fogli sciolti sono considerate libri se sono composte di una copertina con legatura a vite, spirale o cucitura rapida e dei fogli sciolti da inserirvi, e si presentano come un'opera completa di almeno 16 pagine il cui titolo figura sulla copertina; |
b | hanno almeno 16 pagine, compresi la copertina e il risguardo, tranne i libri per l'infanzia, le partiture musicali stampate e le parti di stampati a fogli sciolti; |
c | hanno un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informativo, tecnico o scientifico; |
d | non sono destinati ad accogliere iscrizioni o figurine da collezione, eccezion fatta per i libri scolastici e didattici nonché determinati libri per l'infanzia quali i quaderni d'esercizi con illustrazioni accompagnate da testi a carattere complementare e gli album da dipingere o colorare contenenti modelli e istruzioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 68 Obbligo d'informazione - 1 Il contribuente deve indicare coscienziosamente all'AFC tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza per l'accertamento dell'assoggettamento o per il calcolo dell'imposta e inoltrare i documenti necessari. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 82 Decisioni dell'AFC - 1 D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 130 * - 1 La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota normale massima del 6,5 per cento e un'aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 18 Principio - 1 Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 21 Prestazioni escluse dall'imposta - 1 Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 18 Principio - 1 Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale - 1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 29 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico - (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA) |
|
1 | Fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 LIVA, sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico segnatamente i seguenti flussi di mezzi finanziari versati da una collettività pubblica:32 |
a | gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 199033 sui sussidi (LSu); |
b | le indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione; |
c | i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca; |
d | i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a-c versati in virtù del diritto cantonale e comunale. |
2 | Una collettività pubblica può designare come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari versati al beneficiario fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 72 capoverso 1 LIVA riferito al periodo fiscale in cui avviene il versamento.34 |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 18 Principio - 1 Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
|
1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
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1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
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1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
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1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 7 Compiti - 1 La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante: |
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1 | La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante: |
a | l'esercizio dei due PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF; |
b | i sussidi secondo la LPSU7; |
c | i sussidi alle istituzioni di promozione della ricerca; |
d | i sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale; |
e | la ricerca del settore pubblico, compresi l'istituzione e l'esercizio di istituti federali di ricerca; |
f | l'esercizio di Innosuisse e altri provvedimenti di promozione dell'innovazione; |
g | la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
2 | Per consolidare la posizione della Svizzera come polo di ricerca e d'innovazione, la Confederazione può sostenere l'istituzione di un parco svizzero dell'innovazione. |
3 | Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e Innosuisse di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi speciali o programmi di promozione tematici.10 |
4 | Il Consiglio federale può affidare alle istituzioni di promozione della ricerca e a Innosuisse compiti nell'ambito della cooperazione internazionale il cui adempimento necessita della loro competenza specifica.11 |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 8 Convenzioni sulle prestazioni - 1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con organi di ricerca esterni all'Amministrazione federale e con altri beneficiari di sussidi secondo la presente legge. |
|
1 | Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con organi di ricerca esterni all'Amministrazione federale e con altri beneficiari di sussidi secondo la presente legge. |
2 | Può delegare tale competenza al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o alla competente unità amministrativa. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 8 Convenzioni sulle prestazioni - 1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con organi di ricerca esterni all'Amministrazione federale e con altri beneficiari di sussidi secondo la presente legge. |
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1 | Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con organi di ricerca esterni all'Amministrazione federale e con altri beneficiari di sussidi secondo la presente legge. |
2 | Può delegare tale competenza al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o alla competente unità amministrativa. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 28 Obiettivi, compiti e competenze - 1 La Confederazione promuove la cooperazione internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione nell'interesse sia dello sviluppo del polo di ricerca e d'innovazione Svizzera e delle scuole universitarie del Paese, sia dell'economia, della società e dell'ambiente. |
|
1 | La Confederazione promuove la cooperazione internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione nell'interesse sia dello sviluppo del polo di ricerca e d'innovazione Svizzera e delle scuole universitarie del Paese, sia dell'economia, della società e dell'ambiente. |
2 | Nell'ambito degli obiettivi superiori della politica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, la Confederazione può promuovere: |
a | la partecipazione della Svizzera alla creazione e all'esercizio di strutture di ricerca internazionali e di infrastrutture di ricerca coordinate sul piano internazionale; |
b | la partecipazione della Svizzera a programmi e progetti internazionali di promozione della ricerca e dell'innovazione; |
c | la partecipazione della Svizzera alla progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione, all'esercizio e alla valutazione delle attività di promozione in seno a organizzazioni e organi internazionali; |
d | le altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
|
1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
g | ... |
2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
g | ... |
2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 36 Stanziamento dei mezzi finanziari - L'Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice: |
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a | il limite di spesa per le istituzioni di promozione della ricerca; |
b | il limite di spesa per i sussidi destinati alle strutture di ricerca d'importanza nazionale; |
c | il limite di spesa per la promozione dell'innovazione da parte di Innosuisse; |
d | i crediti d'impegno per i sussidi nell'ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione; |
e | il limite di spesa per le spese d'esercizio dell'istituzione responsabile del parco svizzero dell'innovazione secondo l'articolo 33 capoverso 2 lettera b. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
g | ... |
2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
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2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
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2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
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2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 28 Obiettivi, compiti e competenze - 1 La Confederazione promuove la cooperazione internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione nell'interesse sia dello sviluppo del polo di ricerca e d'innovazione Svizzera e delle scuole universitarie del Paese, sia dell'economia, della società e dell'ambiente. |
|
1 | La Confederazione promuove la cooperazione internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione nell'interesse sia dello sviluppo del polo di ricerca e d'innovazione Svizzera e delle scuole universitarie del Paese, sia dell'economia, della società e dell'ambiente. |
2 | Nell'ambito degli obiettivi superiori della politica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, la Confederazione può promuovere: |
a | la partecipazione della Svizzera alla creazione e all'esercizio di strutture di ricerca internazionali e di infrastrutture di ricerca coordinate sul piano internazionale; |
b | la partecipazione della Svizzera a programmi e progetti internazionali di promozione della ricerca e dell'innovazione; |
c | la partecipazione della Svizzera alla progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione, all'esercizio e alla valutazione delle attività di promozione in seno a organizzazioni e organi internazionali; |
d | le altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
g | ... |
2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
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2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
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2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
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2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
g | ... |
2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
g | ... |
2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
g | ... |
2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 29 Sussidi e provvedimenti - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: |
a | sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali; |
b | sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: |
b1 | centri di ricerca universitari, |
b2 | centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, |
b3 | altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; |
c | sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; |
d | sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; |
e | sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; |
f | sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: |
f1 | informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, |
f2 | consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. |
g | ... |
2 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
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1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 18 Principio - 1 Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 29 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico - (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA) |
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1 | Fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 LIVA, sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico segnatamente i seguenti flussi di mezzi finanziari versati da una collettività pubblica:32 |
a | gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 199033 sui sussidi (LSu); |
b | le indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione; |
c | i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca; |
d | i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a-c versati in virtù del diritto cantonale e comunale. |
2 | Una collettività pubblica può designare come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari versati al beneficiario fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 72 capoverso 1 LIVA riferito al periodo fiscale in cui avviene il versamento.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
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1 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
2 | Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: |
a | l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure |
b | occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. |
3 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. |
4 | Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. |
5 | Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 8 Convenzioni sulle prestazioni - 1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con organi di ricerca esterni all'Amministrazione federale e con altri beneficiari di sussidi secondo la presente legge. |
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1 | Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con organi di ricerca esterni all'Amministrazione federale e con altri beneficiari di sussidi secondo la presente legge. |
2 | Può delegare tale competenza al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o alla competente unità amministrativa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |