SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione - 1 Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
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1 | Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
2 | Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e. |
3 | Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui: |
a | le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o |
b | un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili. |
4 | In particolare, gli organi di esecuzione possono: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
6 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
7 | Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione. |
8 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 946.513.8 Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) - Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere OIPPE Art. 2 capoverso 2 lettera e LOTC - Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC: |
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a | i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: |
a1 | pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), |
a2 | ... |
a3 | sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim, |
a4 | sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim, |
a5 | legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim, |
a6 | detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; |
b | le seguenti derrate alimentari: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; |
b2 | ... |
b3e4 | ... |
b5 | ... |
b6 | uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), |
b7 | derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari, |
b8 | derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), |
b9 | derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza, |
c | i seguenti altri prodotti: |
c1 | ... |
c10 | pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt, |
c11 | cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201639 sui cosmetici; |
c12 | prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196941 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200942 sull'imposizione del tabacco, |
c13 | prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202144 sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, |
c14 | prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 agosto 202446 sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab né quelle previste all'articolo 13 OPTab. |
c2 | infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: |
c3 | ... |
c4 | i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1-3 e 5-21 della suddetta legge, |
c5 | i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3-8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14-2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201728 sull'efficienza energetica: |
c6 | legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201031 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2-4 di detta ordinanza, |
c7 | ... |
c8 | pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, |
c9 | i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, |
SR 946.513.8 Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) - Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere OIPPE Art. 2 capoverso 2 lettera e LOTC - Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC: |
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a | i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: |
a1 | pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), |
a2 | ... |
a3 | sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim, |
a4 | sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim, |
a5 | legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim, |
a6 | detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; |
b | le seguenti derrate alimentari: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; |
b2 | ... |
b3e4 | ... |
b5 | ... |
b6 | uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), |
b7 | derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari, |
b8 | derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), |
b9 | derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza, |
c | i seguenti altri prodotti: |
c1 | ... |
c10 | pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt, |
c11 | cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201639 sui cosmetici; |
c12 | prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196941 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200942 sull'imposizione del tabacco, |
c13 | prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202144 sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, |
c14 | prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 agosto 202446 sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab né quelle previste all'articolo 13 OPTab. |
c2 | infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: |
c3 | ... |
c4 | i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1-3 e 5-21 della suddetta legge, |
c5 | i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3-8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14-2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201728 sull'efficienza energetica: |
c6 | legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201031 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2-4 di detta ordinanza, |
c7 | ... |
c8 | pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, |
c9 | i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 36 Esecuzione da parte della Confederazione - 1 La Confederazione esegue le prescrizioni in materia di: |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:48 |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:48 |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:48 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione - 1 Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
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1 | Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
2 | Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e. |
3 | Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui: |
a | le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o |
b | un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili. |
4 | In particolare, gli organi di esecuzione possono: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
6 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
7 | Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione. |
8 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 2 Definizioni - 1 Sono considerati impianti stazionari: |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19b Prova di conformità - 1 La prova di conformità comprende: |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 18 Validità dell'esame e della valutazione della conformità - 1 Se un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d'esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è: |
|
1 | Se un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d'esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è: |
a | accreditato in Svizzera; |
b | riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; o |
c | autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero. |
2 | Il rapporto d'esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero che non è riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che: |
a | le procedure d'esame o di valutazione della conformità che sono state applicate soddisfano le esigenze svizzere; e che |
b | l'organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera. |
3 | L'Ufficio federale dell'economia esterna35, d'intesa con l'ufficio federale competente per il settore interessato, può ordinare che i rapporti d'esame o i certificati di conformità non abbiano valore di prova ai sensi del capoverso 2 se organismi svizzeri qualificati, i loro rapporti d'esame o i loro certificati di conformità non sono riconosciuti nello Stato dell'organismo estero. Nella loro decisione, essi prendono in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e di commercio estero. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 1 Scopo e campo d'applicazione - 1 Scopo della presente ordinanza è di proteggere l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell'aria dannosi o molesti. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 16a Principio - 1 I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
|
1 | I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
a | sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e |
b | sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE. |
2 | Il capoverso 1 non si applica a: |
a | prodotti soggetti a omologazione; |
b | sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici; |
c | prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione; |
d | prodotti soggetti a un divieto d'importazione; |
e | prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4. |
3 | Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l'immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l'inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 16a Principio - 1 I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
a | sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e |
b | sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE. |
2 | Il capoverso 1 non si applica a: |
a | prodotti soggetti a omologazione; |
b | sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici; |
c | prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione; |
d | prodotti soggetti a un divieto d'importazione; |
e | prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4. |
3 | Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l'immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l'inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 946.513.8 Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) - Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere OIPPE Art. 2 capoverso 2 lettera e LOTC - Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC: |
|
a | i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: |
a1 | pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), |
a2 | ... |
a3 | sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim, |
a4 | sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim, |
a5 | legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim, |
a6 | detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; |
b | le seguenti derrate alimentari: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; |
b2 | ... |
b3e4 | ... |
b5 | ... |
b6 | uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), |
b7 | derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari, |
b8 | derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), |
b9 | derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza, |
c | i seguenti altri prodotti: |
c1 | ... |
c10 | pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt, |
c11 | cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201639 sui cosmetici; |
c12 | prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196941 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200942 sull'imposizione del tabacco, |
c13 | prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202144 sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, |
c14 | prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 agosto 202446 sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab né quelle previste all'articolo 13 OPTab. |
c2 | infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: |
c3 | ... |
c4 | i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1-3 e 5-21 della suddetta legge, |
c5 | i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3-8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14-2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201728 sull'efficienza energetica: |
c6 | legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201031 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2-4 di detta ordinanza, |
c7 | ... |
c8 | pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, |
c9 | i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 35 Esecuzione da parte dei Cantoni - Fatto salvo l'articolo 36, l'esecuzione della presente ordinanza incombe ai Cantoni. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 36 Esecuzione da parte della Confederazione - 1 La Confederazione esegue le prescrizioni in materia di: |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:48 |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:48 |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:48 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione - 1 Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
|
1 | Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
2 | Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e. |
3 | Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui: |
a | le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o |
b | un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili. |
4 | In particolare, gli organi di esecuzione possono: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
6 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
7 | Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione. |
8 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:48 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione - 1 Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
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1 | Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
2 | Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e. |
3 | Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui: |
a | le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o |
b | un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili. |
4 | In particolare, gli organi di esecuzione possono: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
6 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
7 | Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione. |
8 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione - 1 Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
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1 | Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
2 | Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e. |
3 | Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui: |
a | le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o |
b | un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili. |
4 | In particolare, gli organi di esecuzione possono: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
6 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
7 | Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione. |
8 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione - 1 Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
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1 | Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
2 | Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e. |
3 | Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui: |
a | le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o |
b | un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili. |
4 | In particolare, gli organi di esecuzione possono: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
6 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
7 | Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione. |
8 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione - 1 Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
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1 | Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
2 | Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e. |
3 | Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui: |
a | le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o |
b | un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili. |
4 | In particolare, gli organi di esecuzione possono: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
6 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
7 | Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione. |
8 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione - 1 Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
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1 | Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
2 | Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e. |
3 | Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui: |
a | le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o |
b | un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili. |
4 | In particolare, gli organi di esecuzione possono: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
6 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
7 | Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione. |
8 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione - 1 Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
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1 | Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. |
2 | Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e. |
3 | Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui: |
a | le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o |
b | un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili. |
4 | In particolare, gli organi di esecuzione possono: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
6 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
7 | Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione. |
8 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 946.513.8 Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) - Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere OIPPE Art. 2 capoverso 2 lettera e LOTC - Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC: |
|
a | i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: |
a1 | pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), |
a2 | ... |
a3 | sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim, |
a4 | sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim, |
a5 | legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim, |
a6 | detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; |
b | le seguenti derrate alimentari: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; |
b2 | ... |
b3e4 | ... |
b5 | ... |
b6 | uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), |
b7 | derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari, |
b8 | derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), |
b9 | derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza, |
c | i seguenti altri prodotti: |
c1 | ... |
c10 | pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt, |
c11 | cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201639 sui cosmetici; |
c12 | prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196941 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200942 sull'imposizione del tabacco, |
c13 | prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202144 sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, |
c14 | prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 agosto 202446 sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab né quelle previste all'articolo 13 OPTab. |
c2 | infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: |
c3 | ... |
c4 | i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1-3 e 5-21 della suddetta legge, |
c5 | i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3-8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14-2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201728 sull'efficienza energetica: |
c6 | legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201031 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2-4 di detta ordinanza, |
c7 | ... |
c8 | pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, |
c9 | i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 16a Principio - 1 I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
a | sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e |
b | sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE. |
2 | Il capoverso 1 non si applica a: |
a | prodotti soggetti a omologazione; |
b | sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici; |
c | prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione; |
d | prodotti soggetti a un divieto d'importazione; |
e | prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4. |
3 | Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l'immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l'inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 946.513.8 Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) - Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere OIPPE Art. 2 capoverso 2 lettera e LOTC - Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC: |
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a | i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: |
a1 | pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), |
a2 | ... |
a3 | sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim, |
a4 | sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim, |
a5 | legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim, |
a6 | detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; |
b | le seguenti derrate alimentari: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; |
b2 | ... |
b3e4 | ... |
b5 | ... |
b6 | uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), |
b7 | derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari, |
b8 | derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), |
b9 | derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza, |
c | i seguenti altri prodotti: |
c1 | ... |
c10 | pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt, |
c11 | cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201639 sui cosmetici; |
c12 | prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196941 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200942 sull'imposizione del tabacco, |
c13 | prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202144 sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, |
c14 | prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 agosto 202446 sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab né quelle previste all'articolo 13 OPTab. |
c2 | infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: |
c3 | ... |
c4 | i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1-3 e 5-21 della suddetta legge, |
c5 | i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3-8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14-2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201728 sull'efficienza energetica: |
c6 | legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201031 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2-4 di detta ordinanza, |
c7 | ... |
c8 | pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, |
c9 | i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, |
SR 946.513.8 Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) - Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere OIPPE Art. 2 capoverso 2 lettera e LOTC - Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC: |
|
a | i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: |
a1 | pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), |
a2 | ... |
a3 | sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim, |
a4 | sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim, |
a5 | legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim, |
a6 | detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; |
b | le seguenti derrate alimentari: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; |
b2 | ... |
b3e4 | ... |
b5 | ... |
b6 | uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), |
b7 | derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari, |
b8 | derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), |
b9 | derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza, |
c | i seguenti altri prodotti: |
c1 | ... |
c10 | pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt, |
c11 | cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201639 sui cosmetici; |
c12 | prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196941 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200942 sull'imposizione del tabacco, |
c13 | prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202144 sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, |
c14 | prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 agosto 202446 sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab né quelle previste all'articolo 13 OPTab. |
c2 | infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: |
c3 | ... |
c4 | i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1-3 e 5-21 della suddetta legge, |
c5 | i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3-8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14-2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201728 sull'efficienza energetica: |
c6 | legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201031 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2-4 di detta ordinanza, |
c7 | ... |
c8 | pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, |
c9 | i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 1 Scopo - 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 12 Limitazione delle emissioni - 1 Le emissioni sono limitate da: |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 12 Limitazione delle emissioni - 1 Le emissioni sono limitate da: |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 2 Definizioni - 1 Sono considerati impianti stazionari: |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 2 Definizioni - 1 Sono considerati impianti stazionari: |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell'autorità - 1 L'autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d'emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 832.30 Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI) - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni OPI Art. 32a Utilizzazione delle attrezzature di lavoro - 1 Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell'autorità - 1 L'autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d'emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 1 Scopo - 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende con: |
|
a | ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: |
a1 | prescrizioni o norme tecniche divergenti, |
a2 | dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o |
a3 | dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni; |
b | prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente: |
b1 | la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti, |
b2 | la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti, |
b3 | gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità; |
c | norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità; |
d | immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio: |
d1 | l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, |
d2 | l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio, |
d3 | la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi, |
d4 | l'offerta di un prodotto; |
e | messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali; |
f | esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica; |
g | conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; |
h | valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche; |
i | certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità; |
k | dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità; |
l | marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto; |
m | registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti; |
n | omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate; |
o | accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità; |
p | sorveglianza del mercato: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche; |
q | informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende con: |
|
a | ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: |
a1 | prescrizioni o norme tecniche divergenti, |
a2 | dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o |
a3 | dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni; |
b | prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente: |
b1 | la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti, |
b2 | la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti, |
b3 | gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità; |
c | norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità; |
d | immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio: |
d1 | l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, |
d2 | l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio, |
d3 | la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi, |
d4 | l'offerta di un prodotto; |
e | messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali; |
f | esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica; |
g | conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; |
h | valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche; |
i | certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità; |
k | dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità; |
l | marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto; |
m | registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti; |
n | omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate; |
o | accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità; |
p | sorveglianza del mercato: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche; |
q | informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
IR 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) ALS Art. 20 - L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
IR 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) ALS Art. 20 - L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. |
IR 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) ALS Art. 20 - L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
IR 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) ALS Art. 20 - L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. |
IR 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) ALS Art. 20 - L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
IR 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) ALS Art. 20 - L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 3 Principi - 1 I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. |
|
1 | I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. |
2 | I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. |
3 | Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare: |
a | la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto; |
b | l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile; |
c | il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori; |
d | la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane). |
4 | Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante: |
a | l'etichettatura e la presentazione; |
b | l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'istallazione e la manutenzione; |
c | avvertenze e consigli di prudenza; |
d | istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento; |
e | tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto. |
5 | Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro. |
6 | Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono: |
a | al produttore; |
b | a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 3 Principi - 1 I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. |
2 | I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. |
3 | Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare: |
a | la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto; |
b | l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile; |
c | il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori; |
d | la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane). |
4 | Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante: |
a | l'etichettatura e la presentazione; |
b | l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'istallazione e la manutenzione; |
c | avvertenze e consigli di prudenza; |
d | istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento; |
e | tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto. |
5 | Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro. |
6 | Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono: |
a | al produttore; |
b | a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 3 Principi - 1 I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. |
2 | I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. |
3 | Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare: |
a | la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto; |
b | l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile; |
c | il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori; |
d | la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane). |
4 | Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante: |
a | l'etichettatura e la presentazione; |
b | l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'istallazione e la manutenzione; |
c | avvertenze e consigli di prudenza; |
d | istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento; |
e | tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto. |
5 | Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro. |
6 | Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono: |
a | al produttore; |
b | a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 3 Principi - 1 I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. |
2 | I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. |
3 | Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare: |
a | la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto; |
b | l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile; |
c | il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori; |
d | la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane). |
4 | Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante: |
a | l'etichettatura e la presentazione; |
b | l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'istallazione e la manutenzione; |
c | avvertenze e consigli di prudenza; |
d | istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento; |
e | tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto. |
5 | Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro. |
6 | Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono: |
a | al produttore; |
b | a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 6 Norme tecniche - 1 D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4. |
|
1 | D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4. |
2 | Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. |
3 | L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute. |
4 | Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 6 Norme tecniche - 1 D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4. |
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1 | D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4. |
2 | Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. |
3 | L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute. |
4 | Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 946.513.8 Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) - Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere OIPPE Art. 2 capoverso 2 lettera e LOTC - Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC: |
|
a | i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: |
a1 | pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), |
a2 | ... |
a3 | sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim, |
a4 | sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim, |
a5 | legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim, |
a6 | detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; |
b | le seguenti derrate alimentari: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; |
b2 | ... |
b3e4 | ... |
b5 | ... |
b6 | uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), |
b7 | derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari, |
b8 | derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), |
b9 | derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza, |
c | i seguenti altri prodotti: |
c1 | ... |
c10 | pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt, |
c11 | cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201639 sui cosmetici; |
c12 | prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196941 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200942 sull'imposizione del tabacco, |
c13 | prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202144 sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, |
c14 | prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 agosto 202446 sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab né quelle previste all'articolo 13 OPTab. |
c2 | infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: |
c3 | ... |
c4 | i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1-3 e 5-21 della suddetta legge, |
c5 | i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3-8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14-2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201728 sull'efficienza energetica: |
c6 | legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201031 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2-4 di detta ordinanza, |
c7 | ... |
c8 | pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, |
c9 | i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, |
SR 946.513.8 Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) - Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere OIPPE Art. 2 capoverso 2 lettera e LOTC - Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC: |
|
a | i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: |
a1 | pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), |
a2 | ... |
a3 | sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim, |
a4 | sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim, |
a5 | legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim, |
a6 | detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; |
b | le seguenti derrate alimentari: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; |
b2 | ... |
b3e4 | ... |
b5 | ... |
b6 | uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), |
b7 | derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari, |
b8 | derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), |
b9 | derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza, |
c | i seguenti altri prodotti: |
c1 | ... |
c10 | pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt, |
c11 | cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201639 sui cosmetici; |
c12 | prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196941 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200942 sull'imposizione del tabacco, |
c13 | prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202144 sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, |
c14 | prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 agosto 202446 sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab né quelle previste all'articolo 13 OPTab. |
c2 | infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: |
c3 | ... |
c4 | i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1-3 e 5-21 della suddetta legge, |
c5 | i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3-8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14-2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201728 sull'efficienza energetica: |
c6 | legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201031 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2-4 di detta ordinanza, |
c7 | ... |
c8 | pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, |
c9 | i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, |
SR 814.318.142.1 Ordinanza del 10 dicembre 1984 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti (OPAC) OPAC Art. 19a Esigenze - 1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 16a Principio - 1 I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
|
1 | I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
a | sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e |
b | sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE. |
2 | Il capoverso 1 non si applica a: |
a | prodotti soggetti a omologazione; |
b | sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici; |
c | prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione; |
d | prodotti soggetti a un divieto d'importazione; |
e | prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4. |
3 | Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l'immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l'inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 16a Principio - 1 I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
a | sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e |
b | sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE. |
2 | Il capoverso 1 non si applica a: |
a | prodotti soggetti a omologazione; |
b | sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici; |
c | prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione; |
d | prodotti soggetti a un divieto d'importazione; |
e | prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4. |
3 | Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l'immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l'inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.513.8 Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) - Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere OIPPE Art. 2 capoverso 2 lettera e LOTC - Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC: |
|
a | i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: |
a1 | pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), |
a2 | ... |
a3 | sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim, |
a4 | sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim, |
a5 | legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim, |
a6 | detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; |
b | le seguenti derrate alimentari: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; |
b2 | ... |
b3e4 | ... |
b5 | ... |
b6 | uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), |
b7 | derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari, |
b8 | derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), |
b9 | derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza, |
c | i seguenti altri prodotti: |
c1 | ... |
c10 | pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt, |
c11 | cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201639 sui cosmetici; |
c12 | prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196941 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200942 sull'imposizione del tabacco, |
c13 | prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202144 sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, |
c14 | prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 agosto 202446 sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab né quelle previste all'articolo 13 OPTab. |
c2 | infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: |
c3 | ... |
c4 | i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1-3 e 5-21 della suddetta legge, |
c5 | i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3-8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14-2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201728 sull'efficienza energetica: |
c6 | legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201031 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2-4 di detta ordinanza, |
c7 | ... |
c8 | pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, |
c9 | i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 16a Principio - 1 I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
a | sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e |
b | sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE. |
2 | Il capoverso 1 non si applica a: |
a | prodotti soggetti a omologazione; |
b | sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici; |
c | prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione; |
d | prodotti soggetti a un divieto d'importazione; |
e | prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4. |
3 | Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l'immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l'inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
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1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.513.8 Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) - Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere OIPPE Art. 2 capoverso 2 lettera e LOTC - Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC: |
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a | i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: |
a1 | pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), |
a2 | ... |
a3 | sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim, |
a4 | sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim, |
a5 | legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim, |
a6 | detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; |
b | le seguenti derrate alimentari: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; |
b2 | ... |
b3e4 | ... |
b5 | ... |
b6 | uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), |
b7 | derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari, |
b8 | derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), |
b9 | derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza, |
c | i seguenti altri prodotti: |
c1 | ... |
c10 | pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt, |
c11 | cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201639 sui cosmetici; |
c12 | prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196941 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200942 sull'imposizione del tabacco, |
c13 | prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202144 sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, |
c14 | prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 agosto 202446 sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab né quelle previste all'articolo 13 OPTab. |
c2 | infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: |
c3 | ... |
c4 | i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1-3 e 5-21 della suddetta legge, |
c5 | i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3-8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14-2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201728 sull'efficienza energetica: |
c6 | legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201031 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2-4 di detta ordinanza, |
c7 | ... |
c8 | pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, |
c9 | i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, |
SR 946.513.8 Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) - Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere OIPPE Art. 2 capoverso 2 lettera e LOTC - Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC: |
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a | i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: |
a1 | pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), |
a2 | ... |
a3 | sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim, |
a4 | sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim, |
a5 | legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim, |
a6 | detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; |
b | le seguenti derrate alimentari: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; |
b2 | ... |
b3e4 | ... |
b5 | ... |
b6 | uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), |
b7 | derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari, |
b8 | derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), |
b9 | derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza, |
c | i seguenti altri prodotti: |
c1 | ... |
c10 | pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt, |
c11 | cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201639 sui cosmetici; |
c12 | prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196941 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200942 sull'imposizione del tabacco, |
c13 | prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202144 sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, |
c14 | prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 agosto 202446 sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab né quelle previste all'articolo 13 OPTab. |
c2 | infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: |
c3 | ... |
c4 | i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1-3 e 5-21 della suddetta legge, |
c5 | i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3-8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14-2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201728 sull'efficienza energetica: |
c6 | legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201031 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2-4 di detta ordinanza, |
c7 | ... |
c8 | pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, |
c9 | i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 40 Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie - 1 Il Consiglio federale può subordinare l'immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all'apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un'omologazione nella misura del carico ambientale che essi provocano. |