SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 38 Rimedi giuridici - 1 Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
|
1 | Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
2 | L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano. |
3 | Se l'opposizione è stata presentata validamente, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata. |
4 | La decisione su opposizione dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 38 Rimedi giuridici - 1 Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
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1 | Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
2 | L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano. |
3 | Se l'opposizione è stata presentata validamente, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata. |
4 | La decisione su opposizione dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 38 Rimedi giuridici - 1 Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
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1 | Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
2 | L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano. |
3 | Se l'opposizione è stata presentata validamente, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata. |
4 | La decisione su opposizione dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 38 Rimedi giuridici - 1 Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
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1 | Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
2 | L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano. |
3 | Se l'opposizione è stata presentata validamente, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata. |
4 | La decisione su opposizione dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 38 Rimedi giuridici - 1 Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
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1 | Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
2 | L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano. |
3 | Se l'opposizione è stata presentata validamente, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata. |
4 | La decisione su opposizione dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 5 Trasferimento all'AFC - 1 Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile i pagamenti unici riscossi. |
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1 | Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile i pagamenti unici riscossi. |
2 | Consegnano il conteggio finale all'AFC al più tardi 14 mesi dopo il giorno di riferimento 3. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
|
1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
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1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 5 Trasferimento della ritenuta di imposta - 1 Al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all'Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1. |
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1 | Al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all'Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1. |
2 | Gli agenti pagatori indicano all'atto del trasferimento le modalità di assegnazione degli importi agli Stati membri dell'Unione europea. |
3 | La ritenuta di imposta è calcolata e dedotta in franchi svizzeri. Se il pagamento di interessi è effettuato in valuta estera, l'agente pagatore procede alla conversione al corso del giorno di conteggio con il cliente. |
4 | Sugli importi di ritenuta di imposta trasferiti dopo il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interesse è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dal 1° aprile sino alla data di incasso. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il saggio di interesse. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 5 Trasferimento della ritenuta di imposta - 1 Al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all'Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1. |
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1 | Al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all'Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1. |
2 | Gli agenti pagatori indicano all'atto del trasferimento le modalità di assegnazione degli importi agli Stati membri dell'Unione europea. |
3 | La ritenuta di imposta è calcolata e dedotta in franchi svizzeri. Se il pagamento di interessi è effettuato in valuta estera, l'agente pagatore procede alla conversione al corso del giorno di conteggio con il cliente. |
4 | Sugli importi di ritenuta di imposta trasferiti dopo il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interesse è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dal 1° aprile sino alla data di incasso. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il saggio di interesse. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 6 Divulgazione volontaria - 1 Conformemente all'articolo 2 dell'Accordo, in presenza di un'autorizzazione espressa del beneficiario effettivo, l'agente pagatore comunica il pagamento di interessi all'Amministrazione federale delle contribuzioni. La comunicazione subentra alla ritenuta di imposta. |
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1 | Conformemente all'articolo 2 dell'Accordo, in presenza di un'autorizzazione espressa del beneficiario effettivo, l'agente pagatore comunica il pagamento di interessi all'Amministrazione federale delle contribuzioni. La comunicazione subentra alla ritenuta di imposta. |
2 | Una volta rilasciata, l'autorizzazione è valida finché l'agente pagatore riceve una revoca espressa da parte del beneficiario effettivo o dei suoi successori legali. La revoca è valida soltanto se il beneficiario effettivo o i suoi successori legali garantiscono nei confronti dell'agente pagatore l'importo della ritenuta di imposta dovuto al posto della comunicazione. |
3 | Gli agenti pagatori effettuano ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo al pagamento, le comunicazioni relative ai pagamenti di interessi. |
4 | L'agente pagatore può revocare una comunicazione relativa a un pagamento di interessi entro il 31 maggio dell'anno in cui tale comunicazione è stata effettuata. Qualora si debba procedere alla ritenuta di imposta, l'agente pagatore deve trasferirla immediatamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 5 Trasferimento della ritenuta di imposta - 1 Al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all'Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1. |
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1 | Al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all'Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1. |
2 | Gli agenti pagatori indicano all'atto del trasferimento le modalità di assegnazione degli importi agli Stati membri dell'Unione europea. |
3 | La ritenuta di imposta è calcolata e dedotta in franchi svizzeri. Se il pagamento di interessi è effettuato in valuta estera, l'agente pagatore procede alla conversione al corso del giorno di conteggio con il cliente. |
4 | Sugli importi di ritenuta di imposta trasferiti dopo il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interesse è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dal 1° aprile sino alla data di incasso. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il saggio di interesse. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 5 Trasferimento della ritenuta di imposta - 1 Al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all'Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1. |
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1 | Al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all'Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1. |
2 | Gli agenti pagatori indicano all'atto del trasferimento le modalità di assegnazione degli importi agli Stati membri dell'Unione europea. |
3 | La ritenuta di imposta è calcolata e dedotta in franchi svizzeri. Se il pagamento di interessi è effettuato in valuta estera, l'agente pagatore procede alla conversione al corso del giorno di conteggio con il cliente. |
4 | Sugli importi di ritenuta di imposta trasferiti dopo il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interesse è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dal 1° aprile sino alla data di incasso. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il saggio di interesse. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 12 Sottrazione, violazione dell'obbligo di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14-16 della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi: |
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1 | È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14-16 della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi: |
a | commette una sottrazione |
a1 | contravvenendo all'obbligo di effettuare la ritenuta di imposta ai sensi dell'articolo 4; |
a2 | omettendo di trasferire una ritenuta di imposta all'Amministrazione federale delle contribuzioni conformemente all'articolo 5 capoverso 1; |
b | viola l'obbligo di comunicazione dei pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1. |
2 | Se ha agito per negligenza, il colpevole è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 13 Messa in pericolo della ritenuta di imposta e della divulgazione volontaria - È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in pericolo l'esecuzione dell'Accordo e della presente legge: |
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a | contravvenendo all'obbligo di presentare distinte e conteggi, di fornire informazioni e di esibire giustificativi nella procedura di riscossione della ritenuta di imposta o di rilascio di comunicazioni sui pagamenti di interessi; |
b | allestendo un conteggio inesatto o fornendo informazioni errate in quanto persona tenuta a effettuare la ritenuta di imposta o a rilasciare comunicazioni sui pagamenti di interessi; |
c | contravvenendo all'obbligo di corretta gestione e conservazione dei libri di commercio e dei giustificativi; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù dell'articolo 166 CP12; |
d | complicando, ostacolando o impossibilitando l'esecuzione conforme di una verifica contabile o di un altro controllo ufficiale; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù degli articoli 285 e 286 CP; |
e | contravvenendo alle esigenze in materia di trasferimento della ritenuta di imposta o di rilascio di comunicazioni sui pagamenti di interessi. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
|
1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 4 Ritenuta di imposta - 1 Gli agenti pagatori effettuano una ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi conformemente agli articoli 1, 3-5, 7 e 16 dell'Accordo. |
|
1 | Gli agenti pagatori effettuano una ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi conformemente agli articoli 1, 3-5, 7 e 16 dell'Accordo. |
2 | L'agente pagatore può correggere entro cinque anni una ritenuta di imposta prelevata ingiustamente purché sia certo che nessun computo e nessun rimborso siano stati o non siano ancora stati richiesti nello Stato di residenza del beneficiario del pagamento degli interessi. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 4 Ritenuta di imposta - 1 Gli agenti pagatori effettuano una ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi conformemente agli articoli 1, 3-5, 7 e 16 dell'Accordo. |
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1 | Gli agenti pagatori effettuano una ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi conformemente agli articoli 1, 3-5, 7 e 16 dell'Accordo. |
2 | L'agente pagatore può correggere entro cinque anni una ritenuta di imposta prelevata ingiustamente purché sia certo che nessun computo e nessun rimborso siano stati o non siano ancora stati richiesti nello Stato di residenza del beneficiario del pagamento degli interessi. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
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SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
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SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
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SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 26 Versamento del pagamento anticipato - 1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
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1 | Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. |
2 | Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato. |
4 | Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato. |
5 | L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota. |
6 | L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento. |
7 | L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) LIFI Art. 28 Perdita - 1 Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
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1 | Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. |
2 | L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota. |
3 | L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1. |
4 | L'articolo 38 si applica per analogia. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
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1 | Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
2 | Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 84a Assistenza amministrativa in materia fiscale - Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |