SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 51 Competenza, scopo e contenuto - 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
|
1 | Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
2 | Il registro ha lo scopo d'informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d'informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all'esistenza di misure disciplinari.84 |
3 | Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 |
4 | Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l'esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull'assicurazione malattie. |
4bis | ...88 |
5 | Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 51 Competenza, scopo e contenuto - 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
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1 | Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
2 | Il registro ha lo scopo d'informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d'informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all'esistenza di misure disciplinari.84 |
3 | Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 |
4 | Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l'esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull'assicurazione malattie. |
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5 | Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 51 Competenza, scopo e contenuto - 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
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1 | Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
2 | Il registro ha lo scopo d'informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d'informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all'esistenza di misure disciplinari.84 |
3 | Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 |
4 | Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l'esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull'assicurazione malattie. |
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SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 51 Competenza, scopo e contenuto - 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
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1 | Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
2 | Il registro ha lo scopo d'informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d'informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all'esistenza di misure disciplinari.84 |
3 | Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 |
4 | Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l'esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull'assicurazione malattie. |
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SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 51 Competenza, scopo e contenuto - 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
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1 | Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
2 | Il registro ha lo scopo d'informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d'informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all'esistenza di misure disciplinari.84 |
3 | Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 |
4 | Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l'esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull'assicurazione malattie. |
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SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 51 Competenza, scopo e contenuto - 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
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1 | Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
2 | Il registro ha lo scopo d'informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d'informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all'esistenza di misure disciplinari.84 |
3 | Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 |
4 | Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l'esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull'assicurazione malattie. |
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5 | Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 51 Competenza, scopo e contenuto - 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
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1 | Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
2 | Il registro ha lo scopo d'informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d'informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all'esistenza di misure disciplinari.84 |
3 | Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 |
4 | Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l'esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull'assicurazione malattie. |
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5 | Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 51 Competenza, scopo e contenuto - 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
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1 | Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
2 | Il registro ha lo scopo d'informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d'informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all'esistenza di misure disciplinari.84 |
3 | Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 |
4 | Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l'esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull'assicurazione malattie. |
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5 | Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 51 Competenza, scopo e contenuto - 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
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1 | Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
2 | Il registro ha lo scopo d'informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d'informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all'esistenza di misure disciplinari.84 |
3 | Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 |
4 | Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l'esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull'assicurazione malattie. |
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5 | Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
|
1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 51 Competenza, scopo e contenuto - 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
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1 | Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
2 | Il registro ha lo scopo d'informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d'informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all'esistenza di misure disciplinari.84 |
3 | Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 |
4 | Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l'esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull'assicurazione malattie. |
4bis | ...88 |
5 | Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento. |
SR 811.117.3 Ordinanza del 5 aprile 2017 sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed) - Ordinanza sul registro LPMed Art. 3 Commissione delle professioni mediche |
|
1 | La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro delle professioni mediche i seguenti dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche: |
a | il cognome, i nomi, i cognomi precedenti; |
b | la data di nascita e il sesso; |
c | la lingua di corrispondenza; |
d | le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | le cittadinanze; |
f | il numero AVS3 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; |
g | i diplomi federali con la data d'emissione e il luogo di rilascio del diploma; |
h | i diplomi esteri riconosciuti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LPMed e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all'articolo 21 capoverso 1 LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO; |
i | gli attestati di equivalenza per i diplomi e i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO; |
j | i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all'articolo 35 capoverso 1 LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica; |
k | i diplomi di cui all'articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data d'iscrizione nel registro; |
l | il numero d'identificazione delle persone (GLN4). |
2 | ...5 |
SR 811.117.3 Ordinanza del 5 aprile 2017 sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed) - Ordinanza sul registro LPMed Art. 3 Commissione delle professioni mediche |
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1 | La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro delle professioni mediche i seguenti dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche: |
a | il cognome, i nomi, i cognomi precedenti; |
b | la data di nascita e il sesso; |
c | la lingua di corrispondenza; |
d | le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | le cittadinanze; |
f | il numero AVS3 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; |
g | i diplomi federali con la data d'emissione e il luogo di rilascio del diploma; |
h | i diplomi esteri riconosciuti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LPMed e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all'articolo 21 capoverso 1 LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO; |
i | gli attestati di equivalenza per i diplomi e i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO; |
j | i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all'articolo 35 capoverso 1 LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica; |
k | i diplomi di cui all'articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data d'iscrizione nel registro; |
l | il numero d'identificazione delle persone (GLN4). |
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SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
|
1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 15 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.26 |
|
1 | Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.26 |
2 | Il diploma estero riconosciuto produce in Svizzera gli stessi effetti di un diploma federale. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni mediche. |
4 | Qualora non riconosca il diploma estero, la Commissione delle professioni mediche stabilisce le condizioni per l'ottenimento del diploma federale. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
|
1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 67a Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015 - 1 Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
|
1 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
2 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro attività senza essere iscritte nel registro devono farsi iscrivere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
3 | Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica esercitano una professione medica universitaria devono chiedere di fare iscrivere nel registro le loro conoscenze linguistiche entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 51 Competenza, scopo e contenuto - 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
|
1 | Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 |
2 | Il registro ha lo scopo d'informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d'informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all'esistenza di misure disciplinari.84 |
3 | Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 |
4 | Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l'esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull'assicurazione malattie. |
4bis | ...88 |
5 | Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
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3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
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4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
|
1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
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4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 67a Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015 - 1 Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
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1 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
2 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro attività senza essere iscritte nel registro devono farsi iscrivere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
3 | Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica esercitano una professione medica universitaria devono chiedere di fare iscrivere nel registro le loro conoscenze linguistiche entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma - 1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
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1 | Chi esercita una professione medica universitaria deve: |
a | essere iscritto nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
2 | Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: |
a | essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
b | richiedere alla Commissione delle professioni mediche l'iscrizione nel registro. |
3 | Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: |
a | sia iscritta nel registro di cui all'articolo 51; |
b | disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 50 Compiti - 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
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1 | La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: |
a | prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento; |
b | formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori della formazione e del perfezionamento; |
c | rendere conto regolarmente al DFI e al Consiglio delle scuole universitarie; |
d | decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; |
dbis | stabilire se il diploma estero di cui all'articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; |
dter | iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; |
e | vigilare sugli esami federali; |
f | proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione o del perfezionamento. |
2 | La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.82 |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 67a Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015 - 1 Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
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1 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
2 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro attività senza essere iscritte nel registro devono farsi iscrivere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
3 | Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica esercitano una professione medica universitaria devono chiedere di fare iscrivere nel registro le loro conoscenze linguistiche entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 67a Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015 - 1 Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
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1 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
2 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro attività senza essere iscritte nel registro devono farsi iscrivere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
3 | Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica esercitano una professione medica universitaria devono chiedere di fare iscrivere nel registro le loro conoscenze linguistiche entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 67a Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015 - 1 Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
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1 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
2 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro attività senza essere iscritte nel registro devono farsi iscrivere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
3 | Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica esercitano una professione medica universitaria devono chiedere di fare iscrivere nel registro le loro conoscenze linguistiche entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 67a Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015 - 1 Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
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1 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
2 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro attività senza essere iscritte nel registro devono farsi iscrivere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
3 | Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica esercitano una professione medica universitaria devono chiedere di fare iscrivere nel registro le loro conoscenze linguistiche entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 67a Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015 - 1 Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
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1 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
2 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro attività senza essere iscritte nel registro devono farsi iscrivere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
3 | Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica esercitano una professione medica universitaria devono chiedere di fare iscrivere nel registro le loro conoscenze linguistiche entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 67a Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015 - 1 Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
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1 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
2 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro attività senza essere iscritte nel registro devono farsi iscrivere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
3 | Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica esercitano una professione medica universitaria devono chiedere di fare iscrivere nel registro le loro conoscenze linguistiche entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 67a Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015 - 1 Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
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1 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
2 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro attività senza essere iscritte nel registro devono farsi iscrivere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
3 | Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica esercitano una professione medica universitaria devono chiedere di fare iscrivere nel registro le loro conoscenze linguistiche entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche LPMed Art. 67a Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015 - 1 Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
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1 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
2 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro attività senza essere iscritte nel registro devono farsi iscrivere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |
3 | Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica esercitano una professione medica universitaria devono chiedere di fare iscrivere nel registro le loro conoscenze linguistiche entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. |