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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 1 [1] Costruzione di nuovi impianti |
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| Gli impianti che figurano nell'allegato della presente ordinanza sono sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 10a LPAmb (esame). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva |
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| L'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale). | ||||||
| La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante l'approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto sottoposto all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase. [1] | ||||||
| Se non è determinata nell'allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva. | ||||||
| [1] Per. Introdotto dalla cifra II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 55 [1] Organizzazioni legittimate a ricorrere |
||||||
| Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (cifra III cpv. 3 di detta mod.). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 2 |
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| Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale [1] s'intendono in particolare: [2] | ||||||
| l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere; | ||||||
| il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento; | ||||||
| l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti d'edifici agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione. | ||||||
| Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione. [4] | ||||||
| [1] Questa disp. corrisponde all'art. 78 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201). [4] Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 12 [1] |
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| Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: | ||||||
| i Comuni; | ||||||
| le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:sono attive a livello nazionale;perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 situati all'interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi: | ||||||
| situati all'interno di un sito caratteristico d'importanza nazionale o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s'intende realizzarli nelle loro immediate vicinanze; o | ||||||
| situati all'interno di un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale. [2] | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 12 [1] |
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| Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: | ||||||
| i Comuni; | ||||||
| le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:sono attive a livello nazionale;perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 situati all'interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi: | ||||||
| situati all'interno di un sito caratteristico d'importanza nazionale o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s'intende realizzarli nelle loro immediate vicinanze; o | ||||||
| situati all'interno di un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale. [2] | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 12 [1] |
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| Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: | ||||||
| i Comuni; | ||||||
| le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:sono attive a livello nazionale;perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 situati all'interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi: | ||||||
| situati all'interno di un sito caratteristico d'importanza nazionale o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s'intende realizzarli nelle loro immediate vicinanze; o | ||||||
| situati all'interno di un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale. [2] | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 55 [1] Organizzazioni legittimate a ricorrere |
||||||
| Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (cifra III cpv. 3 di detta mod.). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 12 [1] |
||||||
| Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: | ||||||
| i Comuni; | ||||||
| le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:sono attive a livello nazionale;perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 situati all'interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi: | ||||||
| situati all'interno di un sito caratteristico d'importanza nazionale o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s'intende realizzarli nelle loro immediate vicinanze; o | ||||||
| situati all'interno di un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale. [2] | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 30 Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione |
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| Il prelievo può essere autorizzato se: | ||||||
| le esigenze di cui agli articoli 31 a 35 sono soddisfatte; | ||||||
| insieme agli altri prelievi, dal corso d'acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q347 e non più di 1000 l/s, o | ||||||
| destinato all'approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all'anno per l'acqua di sorgente o 100 l/s per l'acqua di falda. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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| Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: | ||||||
| creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne:il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua,la forma del profilo di deflusso,la struttura dell'alveo e delle scarpate,il numero e la qualità dei rifugi per i pesci,la profondità e la temperatura dell'acqua,la velocità della corrente; | ||||||
| il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, | ||||||
| la forma del profilo di deflusso, | ||||||
| la struttura dell'alveo e delle scarpate, | ||||||
| il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, | ||||||
| la profondità e la temperatura dell'acqua, | ||||||
| la velocità della corrente; | ||||||
| assicurare la libera migrazione dei pesci; | ||||||
| agevolare la riproduzione naturale; | ||||||
| evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. | ||||||
| Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. | ||||||
| I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 33 Aumento dei deflussi residuali minimi |
||||||
| L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto. | ||||||
| Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire; | ||||||
| gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua; | ||||||
| gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo; | ||||||
| l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo. | ||||||
| Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio; | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci; | ||||||
| la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua; | ||||||
| la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo; | ||||||
| la preservazione dell'irrigazione agricola. | ||||||
| Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su: | ||||||
| le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo; | ||||||
| i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 6 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841). |
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 42 Servizi della protezione dell'ambiente |
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| Per l'esame dei problemi della protezione dell'ambiente, i Cantoni istituiscono un servizio specialistico o designano a tal fine uffici idonei esistenti. | ||||||
| L'Ufficio federale è il pertinente servizio della Confederazione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 12 [1] Competenza |
||||||
| Il servizio cantonale della protezione dell'ambiente valuta l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un'autorità cantonale. | ||||||
| L'UFAM valuta l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un'autorità federale. In tale ambito tiene conto del parere del Cantone. | ||||||
| Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, quest'ultimo esprime un parere sommario in merito all'indagine preliminare, al capitolato d'oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell'ambiente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 13a [1] |
||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261). Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, con effetto dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). |
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni |
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| Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente: | ||||||
| autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991 [2]; | ||||||
| autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991 [5] sulla pesca; | ||||||
| autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991 [7] sulla protezione delle acque; | ||||||
| autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983 [8] sulla protezione dell'ambiente. | ||||||
| Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18). | ||||||
| L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [2] RS 921.0 [3] RS 451 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [5] RS 923.0 [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [7] RS 814.20 [8] RS 814.01 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 31 Deflusso minimo |
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| In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s per una portata Q347 di 10 000 l/s 2 500 l/s per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: | ||||||
| la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; | ||||||
| l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; | ||||||
| i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; | ||||||
| la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata; | ||||||
| per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 7 [1] |
||||||
| Se l'adempimento di un compito della Confederazione è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della cultura oppure l'Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una commissione di cui all'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2. [2] | ||||||
| Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo. | ||||||
| La perizia costituisce uno degli elementi su cui l'autorità decisionale si basa per la ponderazione di tutti gli interessi. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1217; FF 2019 3451201). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 7 [1] |
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| Se l'adempimento di un compito della Confederazione è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della cultura oppure l'Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una commissione di cui all'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2. [2] | ||||||
| Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo. | ||||||
| La perizia costituisce uno degli elementi su cui l'autorità decisionale si basa per la ponderazione di tutti gli interessi. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1217; FF 2019 3451201). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 7 [1] |
||||||
| Se l'adempimento di un compito della Confederazione è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della cultura oppure l'Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una commissione di cui all'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2. [2] | ||||||
| Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo. | ||||||
| La perizia costituisce uno degli elementi su cui l'autorità decisionale si basa per la ponderazione di tutti gli interessi. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1217; FF 2019 3451201). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 5 |
||||||
| Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici. [1] Gl'inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere: | ||||||
| la descrizione esatta degli oggetti; | ||||||
| la ragione della loro importanza nazionale; | ||||||
| i pericoli possibili; | ||||||
| i provvedimenti di protezione già presi; | ||||||
| la protezione cui devesi provvedere; | ||||||
| le proposte di miglioramento. | ||||||
| Gl'inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18a [1] |
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| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. | ||||||
| I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. | ||||||
| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [2] può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
||||||
| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 30 Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione |
||||||
| Il prelievo può essere autorizzato se: | ||||||
| le esigenze di cui agli articoli 31 a 35 sono soddisfatte; | ||||||
| insieme agli altri prelievi, dal corso d'acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q347 e non più di 1000 l/s, o | ||||||
| destinato all'approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all'anno per l'acqua di sorgente o 100 l/s per l'acqua di falda. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 4 Definizioni |
||||||
| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| acque superficiali: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali; | ||||||
| acque sotterranee: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura; | ||||||
| effetto pregiudizievole: l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque; | ||||||
| inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua; | ||||||
| acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale,artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate; | ||||||
| acque di scarico inquinate: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse; | ||||||
| concime di fattoria: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito; | ||||||
| portata Q347: la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua; | ||||||
| deflusso permanente: una portata Q347 superiore a zero; | ||||||
| deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi; | ||||||
| portata di dotazione: la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo; | ||||||
| rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria; | ||||||
| manutenzione delle acque: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 4 Definizioni |
||||||
| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| acque superficiali: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali; | ||||||
| acque sotterranee: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura; | ||||||
| effetto pregiudizievole: l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque; | ||||||
| inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua; | ||||||
| acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale,artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate; | ||||||
| acque di scarico inquinate: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse; | ||||||
| concime di fattoria: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito; | ||||||
| portata Q347: la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua; | ||||||
| deflusso permanente: una portata Q347 superiore a zero; | ||||||
| deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi; | ||||||
| portata di dotazione: la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo; | ||||||
| rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria; | ||||||
| manutenzione delle acque: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
||||||
| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
|
RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 33 Prelievi da corsi d'acqua |
||||||
| Per prelievi da corsi d'acqua (art. 29 LPAc) che presentano tratti con deflusso permanente e tratti senza deflusso permanente è necessaria un'autorizzazione se il corso d'acqua, nel luogo del prelievo, presenta un deflusso permanente. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 30 LPAc) devono essere soddisfatte solo nei tratti con deflusso permanente. | ||||||
| Se il corso d'acqua non presenta un deflusso permanente nel luogo del prelievo, l'autorità provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alla legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio e alla legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla pesca. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 30 Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione |
||||||
| Il prelievo può essere autorizzato se: | ||||||
| le esigenze di cui agli articoli 31 a 35 sono soddisfatte; | ||||||
| insieme agli altri prelievi, dal corso d'acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q347 e non più di 1000 l/s, o | ||||||
| destinato all'approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all'anno per l'acqua di sorgente o 100 l/s per l'acqua di falda. | ||||||
|
RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 33 Prelievi da corsi d'acqua |
||||||
| Per prelievi da corsi d'acqua (art. 29 LPAc) che presentano tratti con deflusso permanente e tratti senza deflusso permanente è necessaria un'autorizzazione se il corso d'acqua, nel luogo del prelievo, presenta un deflusso permanente. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 30 LPAc) devono essere soddisfatte solo nei tratti con deflusso permanente. | ||||||
| Se il corso d'acqua non presenta un deflusso permanente nel luogo del prelievo, l'autorità provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alla legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio e alla legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla pesca. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale |
||||||
| La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. | ||||||
| In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 47 Prescrizioni esecutive |
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| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'art. 12 n. 3 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
|
RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 33 Prelievi da corsi d'acqua |
||||||
| Per prelievi da corsi d'acqua (art. 29 LPAc) che presentano tratti con deflusso permanente e tratti senza deflusso permanente è necessaria un'autorizzazione se il corso d'acqua, nel luogo del prelievo, presenta un deflusso permanente. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 30 LPAc) devono essere soddisfatte solo nei tratti con deflusso permanente. | ||||||
| Se il corso d'acqua non presenta un deflusso permanente nel luogo del prelievo, l'autorità provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alla legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio e alla legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla pesca. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 33 Prelievi da corsi d'acqua |
||||||
| Per prelievi da corsi d'acqua (art. 29 LPAc) che presentano tratti con deflusso permanente e tratti senza deflusso permanente è necessaria un'autorizzazione se il corso d'acqua, nel luogo del prelievo, presenta un deflusso permanente. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 30 LPAc) devono essere soddisfatte solo nei tratti con deflusso permanente. | ||||||
| Se il corso d'acqua non presenta un deflusso permanente nel luogo del prelievo, l'autorità provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alla legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio e alla legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla pesca. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
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| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 31 Deflusso minimo |
||||||
| In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s per una portata Q347 di 10 000 l/s 2 500 l/s per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: | ||||||
| la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; | ||||||
| l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; | ||||||
| i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; | ||||||
| la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata; | ||||||
| per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 4 Definizioni |
||||||
| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| acque superficiali: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali; | ||||||
| acque sotterranee: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura; | ||||||
| effetto pregiudizievole: l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque; | ||||||
| inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua; | ||||||
| acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale,artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate; | ||||||
| acque di scarico inquinate: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse; | ||||||
| concime di fattoria: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito; | ||||||
| portata Q347: la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua; | ||||||
| deflusso permanente: una portata Q347 superiore a zero; | ||||||
| deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi; | ||||||
| portata di dotazione: la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo; | ||||||
| rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria; | ||||||
| manutenzione delle acque: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
||||||
| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 31 Deflusso minimo |
||||||
| In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s per una portata Q347 di 10 000 l/s 2 500 l/s per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: | ||||||
| la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; | ||||||
| l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; | ||||||
| i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; | ||||||
| la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata; | ||||||
| per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata. | ||||||
|
RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 33 Prelievi da corsi d'acqua |
||||||
| Per prelievi da corsi d'acqua (art. 29 LPAc) che presentano tratti con deflusso permanente e tratti senza deflusso permanente è necessaria un'autorizzazione se il corso d'acqua, nel luogo del prelievo, presenta un deflusso permanente. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 30 LPAc) devono essere soddisfatte solo nei tratti con deflusso permanente. | ||||||
| Se il corso d'acqua non presenta un deflusso permanente nel luogo del prelievo, l'autorità provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alla legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio e alla legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla pesca. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 4 Definizioni |
||||||
| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| acque superficiali: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali; | ||||||
| acque sotterranee: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura; | ||||||
| effetto pregiudizievole: l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque; | ||||||
| inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua; | ||||||
| acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale,artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate; | ||||||
| acque di scarico inquinate: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse; | ||||||
| concime di fattoria: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito; | ||||||
| portata Q347: la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua; | ||||||
| deflusso permanente: una portata Q347 superiore a zero; | ||||||
| deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi; | ||||||
| portata di dotazione: la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo; | ||||||
| rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria; | ||||||
| manutenzione delle acque: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 33 Prelievi da corsi d'acqua |
||||||
| Per prelievi da corsi d'acqua (art. 29 LPAc) che presentano tratti con deflusso permanente e tratti senza deflusso permanente è necessaria un'autorizzazione se il corso d'acqua, nel luogo del prelievo, presenta un deflusso permanente. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 30 LPAc) devono essere soddisfatte solo nei tratti con deflusso permanente. | ||||||
| Se il corso d'acqua non presenta un deflusso permanente nel luogo del prelievo, l'autorità provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alla legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio e alla legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla pesca. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 76 Acque |
||||||
| Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque. | ||||||
| Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico. | ||||||
| Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche. | ||||||
| I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità. | ||||||
| Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di: | ||||||
| preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante; | ||||||
| garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale; | ||||||
| conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene; | ||||||
| conservare le acque ittiche; | ||||||
| salvaguardare le acque come elementi del paesaggio; | ||||||
| garantire l'irrigazione agricola; | ||||||
| permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro; | ||||||
| garantire la funzione naturale del ciclo idrologico. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 31 Deflusso minimo |
||||||
| In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s per una portata Q347 di 10 000 l/s 2 500 l/s per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: | ||||||
| la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; | ||||||
| l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; | ||||||
| i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; | ||||||
| la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata; | ||||||
| per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 35 Decisione dell'autorità |
||||||
| L'autorità definisce caso per caso la portata di dotazione e le altre misure necessarie alla protezione delle acque a valle del prelievo. | ||||||
| Può fissare portate di dotazione temporanee. I deflussi secondo gli articoli 31 e 32 devono essere garantiti. | ||||||
| Prima di decidere l'autorità sente gli uffici tecnici interessati e, se il prelievo è destinato ad impianti per lo sfruttamento dell'energia idraulica con una potenza lorda superiore a 300 kW, la Confederazione. | ||||||
|
RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 33 Prelievi da corsi d'acqua |
||||||
| Per prelievi da corsi d'acqua (art. 29 LPAc) che presentano tratti con deflusso permanente e tratti senza deflusso permanente è necessaria un'autorizzazione se il corso d'acqua, nel luogo del prelievo, presenta un deflusso permanente. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 30 LPAc) devono essere soddisfatte solo nei tratti con deflusso permanente. | ||||||
| Se il corso d'acqua non presenta un deflusso permanente nel luogo del prelievo, l'autorità provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alla legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio e alla legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla pesca. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 29 Autorizzazione |
||||||
| Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: | ||||||
| preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; | ||||||
| preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 30 Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione |
||||||
| Il prelievo può essere autorizzato se: | ||||||
| le esigenze di cui agli articoli 31 a 35 sono soddisfatte; | ||||||
| insieme agli altri prelievi, dal corso d'acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q347 e non più di 1000 l/s, o | ||||||
| destinato all'approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all'anno per l'acqua di sorgente o 100 l/s per l'acqua di falda. | ||||||
|
RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 33 Prelievi da corsi d'acqua |
||||||
| Per prelievi da corsi d'acqua (art. 29 LPAc) che presentano tratti con deflusso permanente e tratti senza deflusso permanente è necessaria un'autorizzazione se il corso d'acqua, nel luogo del prelievo, presenta un deflusso permanente. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 30 LPAc) devono essere soddisfatte solo nei tratti con deflusso permanente. | ||||||
| Se il corso d'acqua non presenta un deflusso permanente nel luogo del prelievo, l'autorità provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alla legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio e alla legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla pesca. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 30 Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione |
||||||
| Il prelievo può essere autorizzato se: | ||||||
| le esigenze di cui agli articoli 31 a 35 sono soddisfatte; | ||||||
| insieme agli altri prelievi, dal corso d'acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q347 e non più di 1000 l/s, o | ||||||
| destinato all'approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all'anno per l'acqua di sorgente o 100 l/s per l'acqua di falda. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 31 Deflusso minimo |
||||||
| In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s per una portata Q347 di 10 000 l/s 2 500 l/s per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: | ||||||
| la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; | ||||||
| l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; | ||||||
| i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; | ||||||
| la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata; | ||||||
| per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 33 Aumento dei deflussi residuali minimi |
||||||
| L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto. | ||||||
| Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire; | ||||||
| gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua; | ||||||
| gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo; | ||||||
| l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo. | ||||||
| Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio; | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci; | ||||||
| la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua; | ||||||
| la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo; | ||||||
| la preservazione dell'irrigazione agricola. | ||||||
| Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su: | ||||||
| le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo; | ||||||
| i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli. | ||||||
|
RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 33 Prelievi da corsi d'acqua |
||||||
| Per prelievi da corsi d'acqua (art. 29 LPAc) che presentano tratti con deflusso permanente e tratti senza deflusso permanente è necessaria un'autorizzazione se il corso d'acqua, nel luogo del prelievo, presenta un deflusso permanente. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 30 LPAc) devono essere soddisfatte solo nei tratti con deflusso permanente. | ||||||
| Se il corso d'acqua non presenta un deflusso permanente nel luogo del prelievo, l'autorità provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alla legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio e alla legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla pesca. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 31 Deflusso minimo |
||||||
| In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s per una portata Q347 di 10 000 l/s 2 500 l/s per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: | ||||||
| la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; | ||||||
| l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; | ||||||
| i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; | ||||||
| la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata; | ||||||
| per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 36 Controllo della portata di dotazione |
||||||
| Chi procede a prelievi d'acqua deve provare all'autorità, mediante misurazioni, il rispetto della portata di dotazione. Se il costo delle misurazioni non può essergli ragionevolmente imposto, può fornire la prova con il calcolo del bilancio idrico. | ||||||
| Se fornisce la prova che il deflusso effettivo è temporaneamente inferiore alla portata di dotazione fissata, deve restituire, durante tale periodo, solo una quantità d'acqua pari al deflusso effettivo. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 33 Aumento dei deflussi residuali minimi |
||||||
| L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto. | ||||||
| Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire; | ||||||
| gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua; | ||||||
| gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo; | ||||||
| l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo. | ||||||
| Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio; | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci; | ||||||
| la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua; | ||||||
| la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo; | ||||||
| la preservazione dell'irrigazione agricola. | ||||||
| Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su: | ||||||
| le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo; | ||||||
| i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 22 |
||||||
| Le bellezze naturali devono esser possibilmente rispettate, e conservate intatte se l'interesse pubblico prevalente lo richieda. | ||||||
| Gli impianti devono essere costruiti in modo da non guastare, o da guastare il meno possibile, il paesaggio. | ||||||
| La Confederazione versa agli enti pubblici interessati contributi destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d'introiti derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche in quanto siano dovute alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d'importanza nazionale degni di protezione. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità di indennizzo. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). [2] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). Abrogato dalla cifra II 15 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [3] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 33 Aumento dei deflussi residuali minimi |
||||||
| L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto. | ||||||
| Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire; | ||||||
| gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua; | ||||||
| gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo; | ||||||
| l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo. | ||||||
| Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio; | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci; | ||||||
| la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua; | ||||||
| la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo; | ||||||
| la preservazione dell'irrigazione agricola. | ||||||
| Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su: | ||||||
| le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo; | ||||||
| i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 22 |
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| Le bellezze naturali devono esser possibilmente rispettate, e conservate intatte se l'interesse pubblico prevalente lo richieda. | ||||||
| Gli impianti devono essere costruiti in modo da non guastare, o da guastare il meno possibile, il paesaggio. | ||||||
| La Confederazione versa agli enti pubblici interessati contributi destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d'introiti derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche in quanto siano dovute alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d'importanza nazionale degni di protezione. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità di indennizzo. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). [2] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). Abrogato dalla cifra II 15 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [3] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). | ||||||
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RS 451.31 Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali) - Ordinanza sulle zone golenali Art. 4 Scopo della protezione |
||||||
| Gli oggetti devono essere conservati intatti. Le finalità di protezione includono segnatamente: | ||||||
| la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; | ||||||
| la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali; | ||||||
| la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche. [1] | ||||||
| Una deroga allo scopo della protezione è ammissibile soltanto per progetti direttamente legati all'ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini dagli effetti dannosi dell'acqua o ad un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi ha causato i danni deve essere obbligato ad adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131). | ||||||
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RS 451.31 Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali) - Ordinanza sulle zone golenali Art. 4 Scopo della protezione |
||||||
| Gli oggetti devono essere conservati intatti. Le finalità di protezione includono segnatamente: | ||||||
| la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; | ||||||
| la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali; | ||||||
| la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche. [1] | ||||||
| Una deroga allo scopo della protezione è ammissibile soltanto per progetti direttamente legati all'ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini dagli effetti dannosi dell'acqua o ad un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi ha causato i danni deve essere obbligato ad adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131). | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 4 Definizioni |
||||||
| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| acque superficiali: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali; | ||||||
| acque sotterranee: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura; | ||||||
| effetto pregiudizievole: l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque; | ||||||
| inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua; | ||||||
| acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale,artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate; | ||||||
| acque di scarico inquinate: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse; | ||||||
| concime di fattoria: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito; | ||||||
| portata Q347: la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua; | ||||||
| deflusso permanente: una portata Q347 superiore a zero; | ||||||
| deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi; | ||||||
| portata di dotazione: la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo; | ||||||
| rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria; | ||||||
| manutenzione delle acque: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 4 Definizioni |
||||||
| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| acque superficiali: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali; | ||||||
| acque sotterranee: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura; | ||||||
| effetto pregiudizievole: l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque; | ||||||
| inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua; | ||||||
| acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale,artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate; | ||||||
| acque di scarico inquinate: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse; | ||||||
| concime di fattoria: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito; | ||||||
| portata Q347: la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua; | ||||||
| deflusso permanente: una portata Q347 superiore a zero; | ||||||
| deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi; | ||||||
| portata di dotazione: la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo; | ||||||
| rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria; | ||||||
| manutenzione delle acque: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 31 Deflusso minimo |
||||||
| In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s per una portata Q347 di 10 000 l/s 2 500 l/s per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: | ||||||
| la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; | ||||||
| l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; | ||||||
| i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; | ||||||
| la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata; | ||||||
| per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 33 Aumento dei deflussi residuali minimi |
||||||
| L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto. | ||||||
| Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire; | ||||||
| gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua; | ||||||
| gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo; | ||||||
| l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo. | ||||||
| Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio; | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci; | ||||||
| la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua; | ||||||
| la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo; | ||||||
| la preservazione dell'irrigazione agricola. | ||||||
| Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su: | ||||||
| le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo; | ||||||
| i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 32 Deroghe |
||||||
| I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori: | ||||||
| se la portata Q347 del corso d'acqua è inferiore a 50 l/s, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d'acqua che si trovi a un'altitudine superiore a 1700 m o di un corso d'acqua non piscicolo che si trovi a un'altitudine compresa tra 1500 e 1700 m; | ||||||
| nel caso di prelievi da acque non piscicole, fino ad un deflusso residuale corrispondente al 35 per cento della portata Q347; | ||||||
| in tratti di corsi d'acqua con un esiguo potenziale ecologico, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo, purché le funzioni naturali del corso d'acqua non siano sensibilmente pregiudicate | ||||||
| nell'ambito di una pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del territorio di una regione limitata e topograficamente coerente, a condizione di una corrispettiva compensazione con provvedimenti adeguati, come la rinuncia ad un altro prelievo d'acqua nella stessa regione. La pianificazione surriferita dev'essere sottoposta al Consiglio federale per approvazione; | ||||||
| in casi di emergenza, per prelievi limitati nel tempo e destinati in particolare all'approvvigionamento con acqua potabile, allo spegnimento di incendi o all'irrigazione agricola. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'11 dic. 2009(Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] Introdotta dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18 |
||||||
| L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. | ||||||
| Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1] | ||||||
| Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2] | ||||||
| Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. | ||||||
| La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. | ||||||
| Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). [2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). | ||||||
|
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) Art. 14 [1] Protezione dei biotopi |
||||||
| La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20). | ||||||
| La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata: | ||||||
| da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica [2]; | ||||||
| da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione; | ||||||
| da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri; | ||||||
| dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico; | ||||||
| dall'elaborazione di dati scientifici di base. | ||||||
| I biotopi degni di protezione sono designati sulla base: | ||||||
| dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici; | ||||||
| delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20; | ||||||
| dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca; | ||||||
| delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM; | ||||||
| di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi. | ||||||
| I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali. | ||||||
| I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie. | ||||||
| Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare: | ||||||
| la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; | ||||||
| la sua funzione compensatrice per l'economia della natura; | ||||||
| la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione; | ||||||
| la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico. | ||||||
| L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869). [2] Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18 |
||||||
| L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. | ||||||
| Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1] | ||||||
| Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2] | ||||||
| Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. | ||||||
| La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. | ||||||
| Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). [2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18 |
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| L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. | ||||||
| Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1] | ||||||
| Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2] | ||||||
| Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. | ||||||
| La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. | ||||||
| Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). [2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18 |
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| L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. | ||||||
| Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1] | ||||||
| Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2] | ||||||
| Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. | ||||||
| La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. | ||||||
| Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). [2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 33 Aumento dei deflussi residuali minimi |
||||||
| L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto. | ||||||
| Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire; | ||||||
| gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua; | ||||||
| gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo; | ||||||
| l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo. | ||||||
| Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio; | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci; | ||||||
| la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua; | ||||||
| la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo; | ||||||
| la preservazione dell'irrigazione agricola. | ||||||
| Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su: | ||||||
| le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo; | ||||||
| i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 31 Deflusso minimo |
||||||
| In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s per una portata Q347 di 10 000 l/s 2 500 l/s per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: | ||||||
| la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; | ||||||
| l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; | ||||||
| i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; | ||||||
| la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata; | ||||||
| per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 33 Aumento dei deflussi residuali minimi |
||||||
| L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto. | ||||||
| Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire; | ||||||
| gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua; | ||||||
| gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo; | ||||||
| l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo. | ||||||
| Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente: | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio; | ||||||
| l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci; | ||||||
| la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua; | ||||||
| la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo; | ||||||
| la preservazione dell'irrigazione agricola. | ||||||
| Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su: | ||||||
| le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo; | ||||||
| i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 31 Deflusso minimo |
||||||
| In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s per una portata Q347 di 10 000 l/s 2 500 l/s per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: | ||||||
| la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; | ||||||
| l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; | ||||||
| i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; | ||||||
| la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata; | ||||||
| per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 35 Decisione dell'autorità |
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| L'autorità definisce caso per caso la portata di dotazione e le altre misure necessarie alla protezione delle acque a valle del prelievo. | ||||||
| Può fissare portate di dotazione temporanee. I deflussi secondo gli articoli 31 e 32 devono essere garantiti. | ||||||
| Prima di decidere l'autorità sente gli uffici tecnici interessati e, se il prelievo è destinato ad impianti per lo sfruttamento dell'energia idraulica con una potenza lorda superiore a 300 kW, la Confederazione. | ||||||
|
RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 8 Autorizzazione per interventi tecnici |
||||||
| Gli interventi sulle acque, il loro regime o il loro letto, nonché sulle rive o i fondi sottostanno a un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in materia di pesca (autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca), se possono pregiudicare gli interessi della pesca. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| In particolare sottostanno a un'autorizzazione: | ||||||
| l'utilizzazione delle forze idriche; | ||||||
| la regolazione dei laghi; | ||||||
| la correzione di fiumi e ruscelli e il dissodamento ripuale; | ||||||
| la creazione di corsi d'acqua artificiali; | ||||||
| la posa di conduttore nelle acque; | ||||||
| lo spurgo meccanico delle acque; | ||||||
| l'estrazione e il lavaggio di ghiaia, di sabbia e di altri materiali nelle acque; | ||||||
| il prelevamento di acqua; | ||||||
| la reimmissione di acqua; | ||||||
| il drenaggio agricolo; | ||||||
| la costruzione di opere destinate ai trasporti che possano ledere gli interessi della pesca; | ||||||
| gli impianti di piscicoltura. | ||||||
| L'autorizzazione prevista dalla presente legge non è richiesta per i prelevamenti di acqua già sottoposti a autorizzazione giusta l'articolo 29 della legge federale del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque. | ||||||
| Gli impianti ingranditi o ripristinati sono considerati come nuovi. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] RS 814.20 | ||||||
|
RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
||||||
| Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: | ||||||
| creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne:il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua,la forma del profilo di deflusso,la struttura dell'alveo e delle scarpate,il numero e la qualità dei rifugi per i pesci,la profondità e la temperatura dell'acqua,la velocità della corrente; | ||||||
| il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, | ||||||
| la forma del profilo di deflusso, | ||||||
| la struttura dell'alveo e delle scarpate, | ||||||
| il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, | ||||||
| la profondità e la temperatura dell'acqua, | ||||||
| la velocità della corrente; | ||||||
| assicurare la libera migrazione dei pesci; | ||||||
| agevolare la riproduzione naturale; | ||||||
| evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. | ||||||
| Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. | ||||||
| I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. | ||||||
|
RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
||||||
| Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: | ||||||
| creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne:il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua,la forma del profilo di deflusso,la struttura dell'alveo e delle scarpate,il numero e la qualità dei rifugi per i pesci,la profondità e la temperatura dell'acqua,la velocità della corrente; | ||||||
| il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, | ||||||
| la forma del profilo di deflusso, | ||||||
| la struttura dell'alveo e delle scarpate, | ||||||
| il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, | ||||||
| la profondità e la temperatura dell'acqua, | ||||||
| la velocità della corrente; | ||||||
| assicurare la libera migrazione dei pesci; | ||||||
| agevolare la riproduzione naturale; | ||||||
| evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. | ||||||
| Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. | ||||||
| I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. | ||||||
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RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
||||||
| Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: | ||||||
| creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne:il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua,la forma del profilo di deflusso,la struttura dell'alveo e delle scarpate,il numero e la qualità dei rifugi per i pesci,la profondità e la temperatura dell'acqua,la velocità della corrente; | ||||||
| il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, | ||||||
| la forma del profilo di deflusso, | ||||||
| la struttura dell'alveo e delle scarpate, | ||||||
| il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, | ||||||
| la profondità e la temperatura dell'acqua, | ||||||
| la velocità della corrente; | ||||||
| assicurare la libera migrazione dei pesci; | ||||||
| agevolare la riproduzione naturale; | ||||||
| evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. | ||||||
| Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. | ||||||
| I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. | ||||||
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RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 22 Fanghi dei pozzetti stradali e residui della pulizia stradale |
||||||
| Dai fanghi dei pozzetti stradali e dai residui della pulizia stradale aventi una composizione prevalentemente minerale devono essere separate e riciclate le frazioni riciclabili come pietrisco, sabbia e ghiaia. | ||||||
| Le parti restanti dei residui della pulizia stradale di cui al capoverso 1 e altri residui della pulizia stradale che contengono rifiuti urbani, altri rifiuti di composizione analoga o una frazione consistente di materiale biogeno devono essere sottoposti a un trattamento termico in impianti idonei. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30 Principi |
||||||
| La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. | ||||||
| Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. | ||||||
| I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30e Deposito definitivo |
||||||
| I rifiuti possono essere depositati definitivamente soltanto in discarica. | ||||||
| Chi intende sistemare o gestire una discarica dev'essere in possesso di un'autorizzazione del Cantone; questa gli è accordata soltanto se dimostra che la discarica è necessaria. Nell'autorizzazione sono descritti i rifiuti che è permesso depositare. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24 [1] Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2] |
||||||
| In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: | ||||||
| la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24 [1] Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2] |
||||||
| In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: | ||||||
| la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24 [1] Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2] |
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| In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: | ||||||
| la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24 [1] Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2] |
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| In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: | ||||||
| la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24 [1] Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2] |
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| In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: | ||||||
| la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||