SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS443.444 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS443.444 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 75 Disposizioni comuni - Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L'UFAS disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108bis Prestazioni computabili - 1 Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico: |
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1 | Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico: |
a | consulenza e assistenza agli invalidi o ai loro familiari; |
b | corsi per invalidi o i loro familiari; |
c | ... |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi; |
e | accompagnamento a domicilio per invalidi. |
2 | L'UFAS definisce le prestazioni dettagliatamente. L'attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l'acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili. |
3 | Nel quadro dell'accompagnamento a domicilio sono computabili al massimo quattro ore d'assistenza settimanali per invalido.453 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108quater Calcolo e ammontare dei sussidi - 1 Il sussidio versato per un periodo contrattuale a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio versato per il periodo contrattuale precedente; l'UFAS può adeguarlo al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell'articolo 108ter.456 |
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1 | Il sussidio versato per un periodo contrattuale a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio versato per il periodo contrattuale precedente; l'UFAS può adeguarlo al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell'articolo 108ter.456 |
2 | Per ogni nuovo periodo contrattuale l'UFAS può concedere un supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l'articolo 108bis. Per il calcolo del supplemento l'importo totale dei sussidi versati nell'ultimo anno del periodo contrattuale precedente è moltiplicato per un tasso di supplemento. Tale tasso corrisponde al tasso medio di crescita del numero di beneficiari di prestazioni individuali dell'assicurazione per l'invalidità nei tre anni precedenti l'anno di negoziazione. L'anno di negoziazione è quello che precede un periodo contrattuale. |
3 | Il tasso di supplemento si applica a tutti gli anni del periodo contrattuale e non deve superare la crescita potenziale del prodotto interno lordo reale. |
4 | ...457 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS443.444 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 155 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 35 - 1 Sono dedotti dal reddito netto: |
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1 | Sono dedotti dal reddito netto: |
a | per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6700 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; |
b | per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6700 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a; |
c | per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2800 franchi.106 |
2 | Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40) o dell'assoggettamento107 |
3 | In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 35 - 1 Sono dedotti dal reddito netto: |
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1 | Sono dedotti dal reddito netto: |
a | per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6700 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; |
b | per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6700 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a; |
c | per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2800 franchi.106 |
2 | Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40) o dell'assoggettamento107 |
3 | In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 35 - 1 Sono dedotti dal reddito netto: |
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1 | Sono dedotti dal reddito netto: |
a | per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6700 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; |
b | per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6700 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a; |
c | per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2800 franchi.106 |
2 | Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40) o dell'assoggettamento107 |
3 | In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS443.444 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS443.444 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS443.444 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS443.444 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 108 Diritto ai sussidi - 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
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1 | Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. |
a | almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari; |
b | almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni; |
c | i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l'anno. |
2 | Per il versamento degli aiuti finanziari, l'UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS443.444 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
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a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
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c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
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SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
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1 | L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441 |
a | consulenza e assistenza per gli invalidi; |
b | consulenza per i congiunti degli invalidi; |
c | organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; |
d | prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi. |
2 | I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS443.444 |