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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 17 Delitti |
||||||
| È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: [1] | ||||||
| caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; | ||||||
| toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; | ||||||
| importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; | ||||||
| acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; | ||||||
| entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; | ||||||
| scaccia o attira animali fuori delle zone protette; | ||||||
| mette in libertà animali; | ||||||
| affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; | ||||||
| usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 17 Delitti |
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| È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: [1] | ||||||
| caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; | ||||||
| toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; | ||||||
| importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; | ||||||
| acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; | ||||||
| entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; | ||||||
| scaccia o attira animali fuori delle zone protette; | ||||||
| mette in libertà animali; | ||||||
| affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; | ||||||
| usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 17 Delitti |
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| È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: [1] | ||||||
| caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; | ||||||
| toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; | ||||||
| importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; | ||||||
| acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; | ||||||
| entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; | ||||||
| scaccia o attira animali fuori delle zone protette; | ||||||
| mette in libertà animali; | ||||||
| affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; | ||||||
| usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 17 Delitti |
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| È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: [1] | ||||||
| caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; | ||||||
| toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; | ||||||
| importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; | ||||||
| acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; | ||||||
| entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; | ||||||
| scaccia o attira animali fuori delle zone protette; | ||||||
| mette in libertà animali; | ||||||
| affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; | ||||||
| usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 17 Delitti |
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| È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: [1] | ||||||
| caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; | ||||||
| toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; | ||||||
| importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; | ||||||
| acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; | ||||||
| entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; | ||||||
| scaccia o attira animali fuori delle zone protette; | ||||||
| mette in libertà animali; | ||||||
| affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; | ||||||
| usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 21 Perseguimento |
||||||
| Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. | ||||||
| L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 [2] sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. [3] | ||||||
| Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012 [4] sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005 [5] sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 2014 [6] sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 1966 [7] sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [8] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] RS 641.20 [3] Nuovo testo giusta la cifra I 35 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). [4] RS 453 [5] RS 455 [6] RS 817.0 [7] RS 916.40 [8] Nuovo testo giusta la cifra II 8 dell'all. della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 21 Perseguimento |
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| Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. | ||||||
| L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 [2] sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. [3] | ||||||
| Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012 [4] sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005 [5] sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 2014 [6] sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 1966 [7] sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [8] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] RS 641.20 [3] Nuovo testo giusta la cifra I 35 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). [4] RS 453 [5] RS 455 [6] RS 817.0 [7] RS 916.40 [8] Nuovo testo giusta la cifra II 8 dell'all. della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 21 Perseguimento |
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| Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. | ||||||
| L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 [2] sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. [3] | ||||||
| Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012 [4] sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005 [5] sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 2014 [6] sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 1966 [7] sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [8] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] RS 641.20 [3] Nuovo testo giusta la cifra I 35 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). [4] RS 453 [5] RS 455 [6] RS 817.0 [7] RS 916.40 [8] Nuovo testo giusta la cifra II 8 dell'all. della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 21 Perseguimento |
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| Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. | ||||||
| L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 [2] sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. [3] | ||||||
| Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012 [4] sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005 [5] sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 2014 [6] sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 1966 [7] sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [8] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] RS 641.20 [3] Nuovo testo giusta la cifra I 35 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). [4] RS 453 [5] RS 455 [6] RS 817.0 [7] RS 916.40 [8] Nuovo testo giusta la cifra II 8 dell'all. della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 17 Delitti |
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| È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: [1] | ||||||
| caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; | ||||||
| toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; | ||||||
| importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; | ||||||
| acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; | ||||||
| entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; | ||||||
| scaccia o attira animali fuori delle zone protette; | ||||||
| mette in libertà animali; | ||||||
| affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; | ||||||
| usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 17 Delitti |
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| È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: [1] | ||||||
| caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; | ||||||
| toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; | ||||||
| importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; | ||||||
| acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; | ||||||
| entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; | ||||||
| scaccia o attira animali fuori delle zone protette; | ||||||
| mette in libertà animali; | ||||||
| affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; | ||||||
| usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 50 Spese di funzionamento della Corte |
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| Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 41 Equa soddisfazione |
||||||
| Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 41 Equa soddisfazione |
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| Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione. | ||||||