SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 21 Partecipazioni - 1 Un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera che intende partecipare a un'altra impresa deve notificarlo alla FINMA se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'altra impresa. |
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1 | Un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera che intende partecipare a un'altra impresa deve notificarlo alla FINMA se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'altra impresa. |
2 | Chiunque intende partecipare direttamente o indirettamente a un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve notificarlo alla FINMA se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'impresa di assicurazione. |
3 | Chiunque intende ridurre la propria partecipazione diretta o indiretta a un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che l'impresa di assicurazione cessi di essere sua filiale, deve notificarlo alla FINMA.35 |
4 | La FINMA può proibire o subordinare a condizioni una partecipazione suscettibile di pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, l'impresa di assicurazione o gli interessi degli assicurati. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 48 - Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 3 Assoggettati alla vigilanza - Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari: |
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a | le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari; e |
b | gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200619 sugli investimenti collettivi che dispongono o devono disporre di un'autorizzazione o di un'approvazione; |
c | ... |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
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1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. |
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1 | La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. |
2 | Ha in particolare lo scopo di proteggere gli assicurati, in funzione delle loro esigenze di protezione, dai rischi di insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi.4 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 3 Obbligo d'autorizzazione - 1 Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA17. |
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1 | Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA17. |
2 | L'autorizzazione è necessaria anche in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati. |
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1 | L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati. |
2 | Se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un'autorità estera di sorveglianza dei mercati finanziari.21 |
3 | L'autorizzazione è rilasciata per uno o più rami assicurativi. Essa dà anche diritto a praticare la riassicurazione nel corrispondente ramo assicurativo. Il Consiglio federale definisce i rami assicurativi. |
4 | La FINMA pubblica le autorizzazioni rilasciate. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 14 Garanzia di un'attività irreprensibile - 1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
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1 | Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
a | le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione; |
b | per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione. |
3 | Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1. |
5 | In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 14 Garanzia di un'attività irreprensibile - 1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
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1 | Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
a | le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione; |
b | per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione. |
3 | Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1. |
5 | In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 14 Garanzia di un'attività irreprensibile - 1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
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1 | Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
a | le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione; |
b | per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione. |
3 | Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1. |
5 | In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta. |
|
1 | La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta. |
2 | L'autorizzazione è concessa se: |
a | la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione; |
b | la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato; |
c | le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile; |
3 | La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA. |
4 | ...31 |
5 | Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32 |
6 | La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33 |
7 | Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34 |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 10 Luogo della direzione - 1 L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. |
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1 | L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. |
2 | Le persone incaricate della gestione dell'istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 14 Condizioni di autorizzazione - 1 L'autorizzazione è rilasciata se: |
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1 | L'autorizzazione è rilasciata se: |
a | le persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 e le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione offrono la garanzia di un'attività ineccepibile; |
abis | le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione godono di buona reputazione e dispongono delle qualifiche professionali necessarie alla funzione; |
b | le persone che detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente; |
c | l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge è garantita da direttive interne e da un'adeguata organizzazione d'esercizio; |
d | esistono sufficienti garanzie finanziarie; |
e | sono adempite le condizioni supplementari di autorizzazione previste dalle corrispondenti disposizioni della presente legge. |
1bis | Se le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni45.46 |
1ter | Il Consiglio federale può prevedere condizioni di autorizzazione supplementari se ciò è conforme a standard internazionali riconosciuti.47 |
2 | ... 48 |
3 | Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata, per quanto partecipino direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 o possano esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari: |
a | le persone fisiche o giuridiche; |
b | le società in nome collettivo e le società in accomandita; |
c | le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.49 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 14 Garanzia di un'attività irreprensibile - 1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
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1 | Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
a | le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione; |
b | per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione. |
3 | Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1. |
5 | In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
|
1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 716a - 1 Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:586 |
|
1 | Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:586 |
1 | l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; |
2 | la definizione dell'organizzazione; |
3 | l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; |
4 | la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; |
5 | l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; |
6 | l'allestimento della relazione sulla gestione587, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni; |
7 | la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti; |
8 | l'allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. |
2 | Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi membri. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 7 Principi di regolazione - 1 La FINMA disciplina per il tramite di: |
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1 | La FINMA disciplina per il tramite di: |
a | ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e |
b | circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. |
2 | Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:25 |
a | i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; |
b | le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; |
c | la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e |
d | gli standard internazionali minimi. |
3 | La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. |
4 | Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 716 - 1 Il consiglio d'amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea generale dalla legge o dallo statuto. |
|
1 | Il consiglio d'amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea generale dalla legge o dallo statuto. |
2 | Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 716a - 1 Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:586 |
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1 | Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:586 |
1 | l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; |
2 | la definizione dell'organizzazione; |
3 | l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; |
4 | la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; |
5 | l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; |
6 | l'allestimento della relazione sulla gestione587, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni; |
7 | la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti; |
8 | l'allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. |
2 | Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi membri. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 404 - 1 Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
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1 | Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
2 | Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 6 Compiti - 1 La FINMA esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge. |
|
1 | La FINMA esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge. |
2 | Essa adempie i compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 1 Oggetto - 1 La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): |
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1 | La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): |
a | legge del 25 giugno 19305 sulle obbligazioni fondiarie; |
b | legge federale del 2 aprile 19086 sul contratto d'assicurazione; |
c | legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi; |
d | legge dell'8 novembre 19348 sulle banche; |
e | legge del 15 giugno 201810 sugli istituti finanziari; |
f | legge del 10 ottobre 199711 sul riciclaggio di denaro; |
g | legge del 17 dicembre 200412 sulla sorveglianza degli assicuratori; |
h | legge del 19 giugno 201514 sull'infrastruttura finanziaria; |
i | legge del 15 giugno 201816 sui servizi finanziari. |
2 | La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati. |
|
1 | L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati. |
2 | Se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un'autorità estera di sorveglianza dei mercati finanziari.21 |
3 | L'autorizzazione è rilasciata per uno o più rami assicurativi. Essa dà anche diritto a praticare la riassicurazione nel corrispondente ramo assicurativo. Il Consiglio federale definisce i rami assicurativi. |
4 | La FINMA pubblica le autorizzazioni rilasciate. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 14 Garanzia di un'attività irreprensibile - 1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
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1 | Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
a | le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione; |
b | per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione. |
3 | Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1. |
5 | In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
|
1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 400 - 1 Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. |
|
1 | Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. |
2 | Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il versamento. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 404 - 1 Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
|
1 | Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
2 | Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
|
1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 3 Obbligo d'autorizzazione - 1 Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA17. |
|
1 | Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA17. |
2 | L'autorizzazione è necessaria anche in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 14 Garanzia di un'attività irreprensibile - 1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
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1 | Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
a | le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione; |
b | per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione. |
3 | Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1. |
5 | In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 400 - 1 Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. |
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1 | Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. |
2 | Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il versamento. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 3 Obbligo d'autorizzazione - 1 Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA17. |
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1 | Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA17. |
2 | L'autorizzazione è necessaria anche in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 4 Domanda d'autorizzazione e piano d'esercizio - 1 Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio. |
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1 | Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio. |
2 | Il piano d'esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: |
a | gli statuti; |
b | l'organizzazione e il campo d'attività territoriale dell'impresa di assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo di cui fa parte l'impresa di assicurazione; |
c | se vi è attività assicurativa all'estero, l'autorizzazione della competente autorità estera di sorveglianza o un'attestazione equivalente; |
d | indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve; |
e | il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d'apertura se si tratta di una nuova impresa di assicurazione; |
f | indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti dell'impresa di assicurazione o che in altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione; |
g | i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, del mandatario generale; |
h | il nominativo dell'attuario responsabile; |
i | ... |
j | i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione; |
k | i rami assicurativi previsti, il genere di rischi da assicurare e, se un'impresa di assicurazione intende usufruire delle agevolazioni previste in materia di sorveglianza, per ogni ramo assicurativo, se un'operazione deve essere conclusa: |
k1 | con stipulanti professionisti secondo l'articolo 30a capoverso 2, |
k2 | nell'ambito di un'assicurazione diretta o di una riassicurazione all'interno del gruppo secondo l'articolo 30d capoverso 2, o |
k3 | con stipulanti non professionisti; |
l | se del caso, la dichiarazione concernente l'adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; |
m | indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si chiede un'autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»; |
n | il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di retrocessione; |
o | i costi preventivati per la costituzione dell'impresa di assicurazione; |
p | i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi; |
q | indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi; |
r | le tariffe e le condizioni generali d'assicurazione utilizzate in Svizzera, per l'assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e nell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie. |
3 | Un'impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare l'attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d'autorizzazione per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a-l soltanto se occorre modificarli rispetto a quelli già approvati. |
4 | La FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 404 - 1 Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
|
1 | Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
2 | Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 404 - 1 Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
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1 | Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
2 | Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
|
1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 713 - 1 Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto. |
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1 | Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto. |
2 | Il consiglio d'amministrazione può prendere le sue decisioni: |
1 | nell'ambito di una seduta in un luogo di riunione; |
2 | avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici in applicazione analogica degli articoli 701c-701e; |
3 | in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, sempre che un membro non abbia chiesto la discussione orale. Se la decisione è presa per via elettronica la firma non è necessaria, a meno che il consiglio d'amministrazione non abbia disposto altrimenti per scritto.578 |
3 | Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale; questo è firmato dal presidente e dall'estensore.579 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 12 Consiglio di amministrazione - 1 Il consiglio di amministrazione deve essere composto in modo da poter ottemperare in maniera ineccepibile ai compiti di sorveglianza e di direzione generale dell'impresa di assicurazione. Il consiglio di amministrazione deve in particolare possedere le necessarie conoscenze in materia di assicurazioni. |
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1 | Il consiglio di amministrazione deve essere composto in modo da poter ottemperare in maniera ineccepibile ai compiti di sorveglianza e di direzione generale dell'impresa di assicurazione. Il consiglio di amministrazione deve in particolare possedere le necessarie conoscenze in materia di assicurazioni. |
2 | Ogni membro del consiglio di amministrazione deve disporre delle conoscenze tecniche e del tempo necessari per adempiere ai propri compiti. |
3 | Il curriculum vitae di ogni nuovo membro va inviato alla FINMA entro quindici giorni dalla nomina. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 715 - Ogni amministratore può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 715a - 1 Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società. |
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1 | Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società. |
2 | In seduta, ogni amministratore, come anche ogni persona incaricata della gestione, è tenuto a fornire ragguagli. |
3 | Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguaglino sull'andamento degli affari e, con l'autorizzazione del presidente, su affari determinati. |
4 | Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri ed atti. |
5 | Se il presidente respinge una domanda di ragguagli, di audizione o di consultazione, decide il consiglio d'amministrazione. |
6 | Rimangono salvi gli ordinamenti o le decisioni del consiglio d'amministrazione che ampliano il diritto degli amministratori di ottenere ragguagli e di consultare i documenti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 713 - 1 Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto. |
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1 | Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto. |
2 | Il consiglio d'amministrazione può prendere le sue decisioni: |
1 | nell'ambito di una seduta in un luogo di riunione; |
2 | avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici in applicazione analogica degli articoli 701c-701e; |
3 | in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, sempre che un membro non abbia chiesto la discussione orale. Se la decisione è presa per via elettronica la firma non è necessaria, a meno che il consiglio d'amministrazione non abbia disposto altrimenti per scritto.578 |
3 | Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale; questo è firmato dal presidente e dall'estensore.579 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 14 Garanzia di un'attività irreprensibile - 1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
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1 | Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
a | le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione; |
b | per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione. |
3 | Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1. |
5 | In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 12 Consiglio di amministrazione - 1 Il consiglio di amministrazione deve essere composto in modo da poter ottemperare in maniera ineccepibile ai compiti di sorveglianza e di direzione generale dell'impresa di assicurazione. Il consiglio di amministrazione deve in particolare possedere le necessarie conoscenze in materia di assicurazioni. |
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1 | Il consiglio di amministrazione deve essere composto in modo da poter ottemperare in maniera ineccepibile ai compiti di sorveglianza e di direzione generale dell'impresa di assicurazione. Il consiglio di amministrazione deve in particolare possedere le necessarie conoscenze in materia di assicurazioni. |
2 | Ogni membro del consiglio di amministrazione deve disporre delle conoscenze tecniche e del tempo necessari per adempiere ai propri compiti. |
3 | Il curriculum vitae di ogni nuovo membro va inviato alla FINMA entro quindici giorni dalla nomina. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 4 Domanda d'autorizzazione e piano d'esercizio - 1 Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio. |
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1 | Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio. |
2 | Il piano d'esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: |
a | gli statuti; |
b | l'organizzazione e il campo d'attività territoriale dell'impresa di assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo di cui fa parte l'impresa di assicurazione; |
c | se vi è attività assicurativa all'estero, l'autorizzazione della competente autorità estera di sorveglianza o un'attestazione equivalente; |
d | indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve; |
e | il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d'apertura se si tratta di una nuova impresa di assicurazione; |
f | indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti dell'impresa di assicurazione o che in altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione; |
g | i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, del mandatario generale; |
h | il nominativo dell'attuario responsabile; |
i | ... |
j | i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione; |
k | i rami assicurativi previsti, il genere di rischi da assicurare e, se un'impresa di assicurazione intende usufruire delle agevolazioni previste in materia di sorveglianza, per ogni ramo assicurativo, se un'operazione deve essere conclusa: |
k1 | con stipulanti professionisti secondo l'articolo 30a capoverso 2, |
k2 | nell'ambito di un'assicurazione diretta o di una riassicurazione all'interno del gruppo secondo l'articolo 30d capoverso 2, o |
k3 | con stipulanti non professionisti; |
l | se del caso, la dichiarazione concernente l'adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; |
m | indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si chiede un'autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»; |
n | il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di retrocessione; |
o | i costi preventivati per la costituzione dell'impresa di assicurazione; |
p | i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi; |
q | indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi; |
r | le tariffe e le condizioni generali d'assicurazione utilizzate in Svizzera, per l'assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e nell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie. |
3 | Un'impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare l'attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d'autorizzazione per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a-l soltanto se occorre modificarli rispetto a quelli già approvati. |
4 | La FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 5 Modifiche del piano d'esercizio - 1 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20 |
|
1 | Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20 |
2 | Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n e q devono essere comunicate alla FINMA; esse sono considerate approvate se la FINMA non avvia un esame della pratica entro quattro settimane. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 5 Modifiche del piano d'esercizio - 1 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20 |
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1 | Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20 |
2 | Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n e q devono essere comunicate alla FINMA; esse sono considerate approvate se la FINMA non avvia un esame della pratica entro quattro settimane. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 9 Solvibilità - 1 Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
|
1 | Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
2 | La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 19 Destinazione del patrimonio vincolato - 1 Gli elementi del patrimonio vincolato sono destinati a sopperire alle pretese che il patrimonio vincolato deve garantire. |
|
1 | Gli elementi del patrimonio vincolato sono destinati a sopperire alle pretese che il patrimonio vincolato deve garantire. |
2 | Se il portafoglio è trasferito a un'altra impresa di assicurazione, gli elementi del patrimonio vincolato o elementi corrispondenti passano a quest'altra impresa, salvo decisione contraria della FINMA. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 84 Idoneità dei valori - (art. 17 e 20 LSA)79 |
|
1 | Se un elemento non è idoneo per essere attribuito al patrimonio vincolato, la FINMA ne ordina la sostituzione. Al riguardo stabilisce un congruo termine.80 |
2 | Gli elementi del patrimonio vincolato non devono essere gravati. I debiti dell'impresa di assicurazione non possono essere compensati con i crediti appartenenti al patrimonio vincolato. È riservato l'articolo 91 capoverso 3 (strumenti finanziari derivati). |
2bis | La FINMA può autorizzare eccezioni, purché ciò non pregiudichi la sicurezza del patrimonio vincolato.81 |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 37 eccedenza di debiti - (art. 9b e 51a cpv. 4 LSA) |
|
1 | Previa approvazione della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto alle seguenti condizioni: |
a | sono stati effettivamente versati e non sono stati garantiti con elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione; |
b | non possono essere compensati con le pretese dell'impresa di assicurazione; |
c | nel contratto è stabilito in modo irrevocabile che: |
c1 | per strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2, al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia del 100 per cento sia in caso di pericolo di insolvenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi; nel contratto deve essere inoltre garantito che le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte, |
c2 | in aggiunta al numero 1, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 sono annullati mediante riduzione completa del credito o sono convertiti in capitale proprio statutario al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia dell'80 per cento sia in caso di un'incombente eccedenza di debiti o di revoca dell'autorizzazione; per determinare l'incombente eccedenza di debiti si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi, |
c3 | la FINMA può accertare definitivamente il verificarsi di un evento scatenante secondo il numero 1 o il numero 2 mediante una comunicazione all'impresa di assicurazione, |
c4 | i creditori accettano l'accertamento secondo il numero 3 così come eventuali misure ordinate dalla FINMA in caso di pericolo di insolvenza; |
d | sono durevoli e possono essere rimborsati anticipatamente solo con l'accordo dell'impresa di assicurazione e previa approvazione della FINMA. L'approvazione è accordata se l'impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità; |
e | nel contratto è stabilito che il rimborso di uno strumento di capitale assorbente il rischio a tempo determinato è consentito unicamente se: |
e1 | il rimborso non comporta il mancato raggiungimento della soglia del 100 per cento del quoziente SST o un pericolo di insolvenza, oppure |
e2 | lo strumento è sostituito da uno strumento di valore pari o superiore. |
2 | Il contratto per uno strumento di capitale assorbente il rischio di Tier 1 che prevede una rinuncia condizionale al credito conformemente al capoverso 1 lettera c può accordare al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione. Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri dell'impresa di assicurazione nel momento della riduzione del credito. |
3 | Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2 possono contenere un moderato incentivo al rimborso dello strumento, purché questo incentivo non esplichi il suo effetto prima della scadenza di dieci anni dalla data di emissione. |
4 | Nessun meccanismo deve pregiudicare in misura determinante l'effetto di assorbimento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
5 | Alle garanzie che l'impresa di assicurazione fornisce al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio si applicano i seguenti requisiti: |
a | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, ma non devono essere state effettivamente versate; |
b | è assicurato adeguatamente che nella determinazione dell'eccedenza di debiti dell'impresa di assicurazione le garanzie non sono considerate; |
c | il rischio di eventuali versamenti doppi, in particolare per crediti derivanti da garanzie e strumenti di capitale assorbenti il rischio, è limitato adeguatamente. |
6 | I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell'eccedenza di debiti della società madre garante o di un'altra società del gruppo garante se: |
a | la società madre garante o la società del gruppo garante è domiciliata in Svizzera; e |
b | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 lettere a-c LSA. |
7 | Il capoverso 6 si applica in particolare anche se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo domiciliata in Svizzera funge da garante per il finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
8 | La FINMA può disciplinare i criteri per il computo o la considerazione di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente per la valutazione della qualità degli strumenti, la loro applicabilità legale, la fungibilità del capitale e il rischio di perdita del fornitore delle prestazioni. Nel singolo caso può esigere requisiti supplementari. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 312 - Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
|
1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 718b - Se all'atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev'essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 718b - Se all'atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev'essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 718b - Se all'atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev'essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 9 Solvibilità - 1 Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
|
1 | Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
2 | La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 26 Disposizioni particolari concernenti la presentazione dei conti - 1 Le imprese di assicurazione costituiscono la riserva legale da utili conformemente al loro piano d'esercizio. L'autorità di sorveglianza stabilisce l'importo minimo da assegnare alla riserva. |
|
1 | Le imprese di assicurazione costituiscono la riserva legale da utili conformemente al loro piano d'esercizio. L'autorità di sorveglianza stabilisce l'importo minimo da assegnare alla riserva. |
2 | Le spese di costituzione, aumento del capitale e organizzazione sono addebitate al fondo d'organizzazione per l'esercizio durante il quale si producono. |
3 | Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)47 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell'attività assicurativa o la protezione degli assicurati lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.48 |
4 | Il Consiglio federale può autorizzare l'autorità di sorveglianza a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici. |
5 | Alle condizioni di cui al capoverso 3, l'autorità di sorveglianza può limitare l'utilizzazione in ambito assicurativo delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 54 - 1 L'impresa di assicurazione dispone di sufficienti riserve tecniche. |
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1 | L'impresa di assicurazione dispone di sufficienti riserve tecniche. |
2 | Essa scioglie le riserve tecniche non più necessarie. |
3 | Nel piano d'esercizio l'impresa di assicurazione indica le condizioni per la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche. Essa documenta il metodo utilizzato per le riserve e la valutazione degli impegni attuariali. |
4 | La FINMA disciplina i dettagli concernenti genere e modalità delle riserve tecniche. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 86 Custodia degli elementi - 1 Gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato possono essere custoditi nella sede in Svizzera dell'impresa di assicurazione o nel luogo della succursale che si occupa dell'insieme degli affari svizzeri (custodia in proprio) o consegnati a terzi. |
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1 | Gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato possono essere custoditi nella sede in Svizzera dell'impresa di assicurazione o nel luogo della succursale che si occupa dell'insieme degli affari svizzeri (custodia in proprio) o consegnati a terzi. |
2 | Gli elementi custoditi in proprio devono essere custoditi separatamente dagli altri elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione e designati come tali. In caso di custodia nel tesoro è sufficiente ricorrere a cassette di sicurezza separate. |
3 | Chi custodisce elementi presso terzi tiene un registro di tali elementi e li definisce come appartenenti al patrimonio vincolato. |
4 | Per motivi importanti la FINMA può disporre, in qualsiasi momento, che sia cambiato il luogo di custodia, il depositario o il genere di custodia. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 37 eccedenza di debiti - (art. 9b e 51a cpv. 4 LSA) |
|
1 | Previa approvazione della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto alle seguenti condizioni: |
a | sono stati effettivamente versati e non sono stati garantiti con elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione; |
b | non possono essere compensati con le pretese dell'impresa di assicurazione; |
c | nel contratto è stabilito in modo irrevocabile che: |
c1 | per strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2, al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia del 100 per cento sia in caso di pericolo di insolvenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi; nel contratto deve essere inoltre garantito che le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte, |
c2 | in aggiunta al numero 1, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 sono annullati mediante riduzione completa del credito o sono convertiti in capitale proprio statutario al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia dell'80 per cento sia in caso di un'incombente eccedenza di debiti o di revoca dell'autorizzazione; per determinare l'incombente eccedenza di debiti si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi, |
c3 | la FINMA può accertare definitivamente il verificarsi di un evento scatenante secondo il numero 1 o il numero 2 mediante una comunicazione all'impresa di assicurazione, |
c4 | i creditori accettano l'accertamento secondo il numero 3 così come eventuali misure ordinate dalla FINMA in caso di pericolo di insolvenza; |
d | sono durevoli e possono essere rimborsati anticipatamente solo con l'accordo dell'impresa di assicurazione e previa approvazione della FINMA. L'approvazione è accordata se l'impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità; |
e | nel contratto è stabilito che il rimborso di uno strumento di capitale assorbente il rischio a tempo determinato è consentito unicamente se: |
e1 | il rimborso non comporta il mancato raggiungimento della soglia del 100 per cento del quoziente SST o un pericolo di insolvenza, oppure |
e2 | lo strumento è sostituito da uno strumento di valore pari o superiore. |
2 | Il contratto per uno strumento di capitale assorbente il rischio di Tier 1 che prevede una rinuncia condizionale al credito conformemente al capoverso 1 lettera c può accordare al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione. Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri dell'impresa di assicurazione nel momento della riduzione del credito. |
3 | Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2 possono contenere un moderato incentivo al rimborso dello strumento, purché questo incentivo non esplichi il suo effetto prima della scadenza di dieci anni dalla data di emissione. |
4 | Nessun meccanismo deve pregiudicare in misura determinante l'effetto di assorbimento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
5 | Alle garanzie che l'impresa di assicurazione fornisce al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio si applicano i seguenti requisiti: |
a | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, ma non devono essere state effettivamente versate; |
b | è assicurato adeguatamente che nella determinazione dell'eccedenza di debiti dell'impresa di assicurazione le garanzie non sono considerate; |
c | il rischio di eventuali versamenti doppi, in particolare per crediti derivanti da garanzie e strumenti di capitale assorbenti il rischio, è limitato adeguatamente. |
6 | I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell'eccedenza di debiti della società madre garante o di un'altra società del gruppo garante se: |
a | la società madre garante o la società del gruppo garante è domiciliata in Svizzera; e |
b | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 lettere a-c LSA. |
7 | Il capoverso 6 si applica in particolare anche se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo domiciliata in Svizzera funge da garante per il finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
8 | La FINMA può disciplinare i criteri per il computo o la considerazione di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente per la valutazione della qualità degli strumenti, la loro applicabilità legale, la fungibilità del capitale e il rischio di perdita del fornitore delle prestazioni. Nel singolo caso può esigere requisiti supplementari. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 716a - 1 Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:586 |
|
1 | Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:586 |
1 | l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; |
2 | la definizione dell'organizzazione; |
3 | l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; |
4 | la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; |
5 | l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; |
6 | l'allestimento della relazione sulla gestione587, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni; |
7 | la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti; |
8 | l'allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. |
2 | Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi membri. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 716a - 1 Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:586 |
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1 | Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:586 |
1 | l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; |
2 | la definizione dell'organizzazione; |
3 | l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; |
4 | la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; |
5 | l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; |
6 | l'allestimento della relazione sulla gestione587, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni; |
7 | la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti; |
8 | l'allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. |
2 | Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi membri. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 716a - 1 Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:586 |
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1 | Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:586 |
1 | l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; |
2 | la definizione dell'organizzazione; |
3 | l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; |
4 | la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; |
5 | l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; |
6 | l'allestimento della relazione sulla gestione587, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni; |
7 | la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti; |
8 | l'allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. |
2 | Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi membri. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 9 Solvibilità - 1 Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
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1 | Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
2 | La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 9 Solvibilità - 1 Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
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1 | Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
2 | La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 37 eccedenza di debiti - (art. 9b e 51a cpv. 4 LSA) |
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1 | Previa approvazione della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto alle seguenti condizioni: |
a | sono stati effettivamente versati e non sono stati garantiti con elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione; |
b | non possono essere compensati con le pretese dell'impresa di assicurazione; |
c | nel contratto è stabilito in modo irrevocabile che: |
c1 | per strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2, al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia del 100 per cento sia in caso di pericolo di insolvenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi; nel contratto deve essere inoltre garantito che le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte, |
c2 | in aggiunta al numero 1, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 sono annullati mediante riduzione completa del credito o sono convertiti in capitale proprio statutario al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia dell'80 per cento sia in caso di un'incombente eccedenza di debiti o di revoca dell'autorizzazione; per determinare l'incombente eccedenza di debiti si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi, |
c3 | la FINMA può accertare definitivamente il verificarsi di un evento scatenante secondo il numero 1 o il numero 2 mediante una comunicazione all'impresa di assicurazione, |
c4 | i creditori accettano l'accertamento secondo il numero 3 così come eventuali misure ordinate dalla FINMA in caso di pericolo di insolvenza; |
d | sono durevoli e possono essere rimborsati anticipatamente solo con l'accordo dell'impresa di assicurazione e previa approvazione della FINMA. L'approvazione è accordata se l'impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità; |
e | nel contratto è stabilito che il rimborso di uno strumento di capitale assorbente il rischio a tempo determinato è consentito unicamente se: |
e1 | il rimborso non comporta il mancato raggiungimento della soglia del 100 per cento del quoziente SST o un pericolo di insolvenza, oppure |
e2 | lo strumento è sostituito da uno strumento di valore pari o superiore. |
2 | Il contratto per uno strumento di capitale assorbente il rischio di Tier 1 che prevede una rinuncia condizionale al credito conformemente al capoverso 1 lettera c può accordare al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione. Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri dell'impresa di assicurazione nel momento della riduzione del credito. |
3 | Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2 possono contenere un moderato incentivo al rimborso dello strumento, purché questo incentivo non esplichi il suo effetto prima della scadenza di dieci anni dalla data di emissione. |
4 | Nessun meccanismo deve pregiudicare in misura determinante l'effetto di assorbimento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
5 | Alle garanzie che l'impresa di assicurazione fornisce al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio si applicano i seguenti requisiti: |
a | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, ma non devono essere state effettivamente versate; |
b | è assicurato adeguatamente che nella determinazione dell'eccedenza di debiti dell'impresa di assicurazione le garanzie non sono considerate; |
c | il rischio di eventuali versamenti doppi, in particolare per crediti derivanti da garanzie e strumenti di capitale assorbenti il rischio, è limitato adeguatamente. |
6 | I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell'eccedenza di debiti della società madre garante o di un'altra società del gruppo garante se: |
a | la società madre garante o la società del gruppo garante è domiciliata in Svizzera; e |
b | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 lettere a-c LSA. |
7 | Il capoverso 6 si applica in particolare anche se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo domiciliata in Svizzera funge da garante per il finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
8 | La FINMA può disciplinare i criteri per il computo o la considerazione di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente per la valutazione della qualità degli strumenti, la loro applicabilità legale, la fungibilità del capitale e il rischio di perdita del fornitore delle prestazioni. Nel singolo caso può esigere requisiti supplementari. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 39 Quoziente SST - (art. 9b LSA) |
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1 | Il quoziente SST corrisponde al capitale sopportante i rischi diviso per il capitale previsto. |
2 | Se il capitale previsto non è positivo, non può essere indicato alcun quoziente SST. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 37 eccedenza di debiti - (art. 9b e 51a cpv. 4 LSA) |
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1 | Previa approvazione della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto alle seguenti condizioni: |
a | sono stati effettivamente versati e non sono stati garantiti con elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione; |
b | non possono essere compensati con le pretese dell'impresa di assicurazione; |
c | nel contratto è stabilito in modo irrevocabile che: |
c1 | per strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2, al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia del 100 per cento sia in caso di pericolo di insolvenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi; nel contratto deve essere inoltre garantito che le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte, |
c2 | in aggiunta al numero 1, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 sono annullati mediante riduzione completa del credito o sono convertiti in capitale proprio statutario al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia dell'80 per cento sia in caso di un'incombente eccedenza di debiti o di revoca dell'autorizzazione; per determinare l'incombente eccedenza di debiti si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi, |
c3 | la FINMA può accertare definitivamente il verificarsi di un evento scatenante secondo il numero 1 o il numero 2 mediante una comunicazione all'impresa di assicurazione, |
c4 | i creditori accettano l'accertamento secondo il numero 3 così come eventuali misure ordinate dalla FINMA in caso di pericolo di insolvenza; |
d | sono durevoli e possono essere rimborsati anticipatamente solo con l'accordo dell'impresa di assicurazione e previa approvazione della FINMA. L'approvazione è accordata se l'impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità; |
e | nel contratto è stabilito che il rimborso di uno strumento di capitale assorbente il rischio a tempo determinato è consentito unicamente se: |
e1 | il rimborso non comporta il mancato raggiungimento della soglia del 100 per cento del quoziente SST o un pericolo di insolvenza, oppure |
e2 | lo strumento è sostituito da uno strumento di valore pari o superiore. |
2 | Il contratto per uno strumento di capitale assorbente il rischio di Tier 1 che prevede una rinuncia condizionale al credito conformemente al capoverso 1 lettera c può accordare al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione. Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri dell'impresa di assicurazione nel momento della riduzione del credito. |
3 | Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2 possono contenere un moderato incentivo al rimborso dello strumento, purché questo incentivo non esplichi il suo effetto prima della scadenza di dieci anni dalla data di emissione. |
4 | Nessun meccanismo deve pregiudicare in misura determinante l'effetto di assorbimento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
5 | Alle garanzie che l'impresa di assicurazione fornisce al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio si applicano i seguenti requisiti: |
a | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, ma non devono essere state effettivamente versate; |
b | è assicurato adeguatamente che nella determinazione dell'eccedenza di debiti dell'impresa di assicurazione le garanzie non sono considerate; |
c | il rischio di eventuali versamenti doppi, in particolare per crediti derivanti da garanzie e strumenti di capitale assorbenti il rischio, è limitato adeguatamente. |
6 | I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell'eccedenza di debiti della società madre garante o di un'altra società del gruppo garante se: |
a | la società madre garante o la società del gruppo garante è domiciliata in Svizzera; e |
b | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 lettere a-c LSA. |
7 | Il capoverso 6 si applica in particolare anche se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo domiciliata in Svizzera funge da garante per il finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
8 | La FINMA può disciplinare i criteri per il computo o la considerazione di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente per la valutazione della qualità degli strumenti, la loro applicabilità legale, la fungibilità del capitale e il rischio di perdita del fornitore delle prestazioni. Nel singolo caso può esigere requisiti supplementari. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 37 eccedenza di debiti - (art. 9b e 51a cpv. 4 LSA) |
|
1 | Previa approvazione della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto alle seguenti condizioni: |
a | sono stati effettivamente versati e non sono stati garantiti con elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione; |
b | non possono essere compensati con le pretese dell'impresa di assicurazione; |
c | nel contratto è stabilito in modo irrevocabile che: |
c1 | per strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2, al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia del 100 per cento sia in caso di pericolo di insolvenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi; nel contratto deve essere inoltre garantito che le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte, |
c2 | in aggiunta al numero 1, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 sono annullati mediante riduzione completa del credito o sono convertiti in capitale proprio statutario al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia dell'80 per cento sia in caso di un'incombente eccedenza di debiti o di revoca dell'autorizzazione; per determinare l'incombente eccedenza di debiti si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi, |
c3 | la FINMA può accertare definitivamente il verificarsi di un evento scatenante secondo il numero 1 o il numero 2 mediante una comunicazione all'impresa di assicurazione, |
c4 | i creditori accettano l'accertamento secondo il numero 3 così come eventuali misure ordinate dalla FINMA in caso di pericolo di insolvenza; |
d | sono durevoli e possono essere rimborsati anticipatamente solo con l'accordo dell'impresa di assicurazione e previa approvazione della FINMA. L'approvazione è accordata se l'impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità; |
e | nel contratto è stabilito che il rimborso di uno strumento di capitale assorbente il rischio a tempo determinato è consentito unicamente se: |
e1 | il rimborso non comporta il mancato raggiungimento della soglia del 100 per cento del quoziente SST o un pericolo di insolvenza, oppure |
e2 | lo strumento è sostituito da uno strumento di valore pari o superiore. |
2 | Il contratto per uno strumento di capitale assorbente il rischio di Tier 1 che prevede una rinuncia condizionale al credito conformemente al capoverso 1 lettera c può accordare al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione. Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri dell'impresa di assicurazione nel momento della riduzione del credito. |
3 | Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2 possono contenere un moderato incentivo al rimborso dello strumento, purché questo incentivo non esplichi il suo effetto prima della scadenza di dieci anni dalla data di emissione. |
4 | Nessun meccanismo deve pregiudicare in misura determinante l'effetto di assorbimento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
5 | Alle garanzie che l'impresa di assicurazione fornisce al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio si applicano i seguenti requisiti: |
a | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, ma non devono essere state effettivamente versate; |
b | è assicurato adeguatamente che nella determinazione dell'eccedenza di debiti dell'impresa di assicurazione le garanzie non sono considerate; |
c | il rischio di eventuali versamenti doppi, in particolare per crediti derivanti da garanzie e strumenti di capitale assorbenti il rischio, è limitato adeguatamente. |
6 | I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell'eccedenza di debiti della società madre garante o di un'altra società del gruppo garante se: |
a | la società madre garante o la società del gruppo garante è domiciliata in Svizzera; e |
b | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 lettere a-c LSA. |
7 | Il capoverso 6 si applica in particolare anche se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo domiciliata in Svizzera funge da garante per il finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
8 | La FINMA può disciplinare i criteri per il computo o la considerazione di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente per la valutazione della qualità degli strumenti, la loro applicabilità legale, la fungibilità del capitale e il rischio di perdita del fornitore delle prestazioni. Nel singolo caso può esigere requisiti supplementari. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 38 Durata - (art. 9b LSA) |
|
1 | Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di cui all'articolo 37 di Tier 1 non hanno una scadenza fissa di rimborso. |
2 | Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di cui all'articolo 37 di Tier 2 non hanno una scadenza fissa di rimborso o hanno una durata originaria di almeno cinque anni. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 39 Quoziente SST - (art. 9b LSA) |
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1 | Il quoziente SST corrisponde al capitale sopportante i rischi diviso per il capitale previsto. |
2 | Se il capitale previsto non è positivo, non può essere indicato alcun quoziente SST. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 16 Riserve tecniche - 1 L'impresa di assicurazione è tenuta a costituire sufficienti riserve tecniche per l'insieme delle sue attività. |
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1 | L'impresa di assicurazione è tenuta a costituire sufficienti riserve tecniche per l'insieme delle sue attività. |
2 | Il Consiglio federale definisce i principi applicabili per determinare le riserve tecniche. Esso può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari concernenti il genere e l'entità delle riserve tecniche. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 54 - 1 L'impresa di assicurazione dispone di sufficienti riserve tecniche. |
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1 | L'impresa di assicurazione dispone di sufficienti riserve tecniche. |
2 | Essa scioglie le riserve tecniche non più necessarie. |
3 | Nel piano d'esercizio l'impresa di assicurazione indica le condizioni per la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche. Essa documenta il metodo utilizzato per le riserve e la valutazione degli impegni attuariali. |
4 | La FINMA disciplina i dettagli concernenti genere e modalità delle riserve tecniche. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 5 Modifiche del piano d'esercizio - 1 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20 |
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1 | Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20 |
2 | Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n e q devono essere comunicate alla FINMA; esse sono considerate approvate se la FINMA non avvia un esame della pratica entro quattro settimane. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 16 Riserve tecniche - 1 L'impresa di assicurazione è tenuta a costituire sufficienti riserve tecniche per l'insieme delle sue attività. |
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1 | L'impresa di assicurazione è tenuta a costituire sufficienti riserve tecniche per l'insieme delle sue attività. |
2 | Il Consiglio federale definisce i principi applicabili per determinare le riserve tecniche. Esso può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari concernenti il genere e l'entità delle riserve tecniche. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 54 - 1 L'impresa di assicurazione dispone di sufficienti riserve tecniche. |
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1 | L'impresa di assicurazione dispone di sufficienti riserve tecniche. |
2 | Essa scioglie le riserve tecniche non più necessarie. |
3 | Nel piano d'esercizio l'impresa di assicurazione indica le condizioni per la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche. Essa documenta il metodo utilizzato per le riserve e la valutazione degli impegni attuariali. |
4 | La FINMA disciplina i dettagli concernenti genere e modalità delle riserve tecniche. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 17 Patrimonio vincolato - 1 L'impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d'assicurazione. |
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1 | L'impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d'assicurazione. |
2 | Per i portafogli delle succursali estere di imprese di assicurazione con sede in Svizzera non può essere costituito un patrimonio vincolato. Il patrimonio vincolato costituito secondo il capoverso 1 non può essere utilizzato per la garanzia di tali portafogli.33 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 18 Importo legale del patrimonio vincolato - L'importo legale del patrimonio vincolato corrisponde alle riserve tecniche di cui all'articolo 16 e a un supplemento adeguato. La FINMA stabilisce tale supplemento. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 74 Copertura - 1 L'importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi (art. 79). |
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1 | L'importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi (art. 79). |
2 | Se accerta un'insufficienza di copertura, l'impresa di assicurazione deve integrare senza indugio il patrimonio vincolato. La FINMA può in casi particolari concedere un termine per l'integrazione. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 79 Elementi patrimoniali ammessi - (art. 17 e 20 LSA) |
|
1 | Su richiesta di un'impresa di assicurazione, la FINMA può approvare un elenco di elementi idonei all'attribuzione al patrimonio vincolato. |
2 | Se l'impresa di assicurazione non dispone di un elenco approvato dalla FINMA, possono essere attribuiti al patrimonio vincolato: |
a | contanti, depositi con scadenza fino a un anno e investimenti sul mercato monetario presso banche dotate di sufficiente solvibilità; |
b | prestiti obbligazionari di debitori dotati di sufficiente solvibilità e in considerazione del loro rango, se sono negoziati in un mercato regolamentato e sono alienabili a breve termine; |
c | azioni, buoni di godimento e di partecipazione o quote di società cooperative e titoli analoghi, se sono negoziati in un mercato regolamentato e sono alienabili a breve termine; |
d | case d'abitazione ed edifici a uso commerciale svizzeri, direttamente di proprietà dell'impresa di assicurazione; |
e | strumenti finanziari derivati se servono a garanzia degli elementi del corrispondente patrimonio vincolato; |
f | quote di investimenti collettivi di capitale i cui investimenti sono separabili o rivendicabili in caso di fallimento come portafogli collettivi interni, se: |
f1 | possono essere alienati in qualsiasi momento, |
f2 | l'investimento collettivo di capitale è collocato direttamente o indirettamente solo in investimenti di cui alle lettere a-e, e |
f3 | la direzione del fondo o la sua società di amministrazione soggiace a una regolamentazione e vigilanza svizzere o estere opportune. |
3 | Gli investimenti interni al gruppo non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato. La FINMA può ammettere eccezioni se la sicurezza del patrimonio vincolato non è compromessa. |
4 | La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione in merito agli elementi ammessi. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 74 Copertura - 1 L'importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi (art. 79). |
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1 | L'importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi (art. 79). |
2 | Se accerta un'insufficienza di copertura, l'impresa di assicurazione deve integrare senza indugio il patrimonio vincolato. La FINMA può in casi particolari concedere un termine per l'integrazione. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 76 Costituzione - (art. 17 e 20 LSA) |
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1 | L'impresa di assicurazione deve costituire il patrimonio vincolato tramite attribuzione di elementi patrimoniali. Al riguardo applica il principio della prudenza imprenditoriale di cui all'articolo 69a. |
2 | Deve elaborare e definire tali elementi patrimoniali in modo tale da poter dimostrare in qualsiasi momento senza indugio quali valori appartengono al patrimonio vincolato e che l'importo legale del patrimonio vincolato è coperto. L'uso e la realizzabilità degli elementi del patrimonio vincolato a favore degli assicurati devono essere garantiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 86 Custodia degli elementi - 1 Gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato possono essere custoditi nella sede in Svizzera dell'impresa di assicurazione o nel luogo della succursale che si occupa dell'insieme degli affari svizzeri (custodia in proprio) o consegnati a terzi. |
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1 | Gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato possono essere custoditi nella sede in Svizzera dell'impresa di assicurazione o nel luogo della succursale che si occupa dell'insieme degli affari svizzeri (custodia in proprio) o consegnati a terzi. |
2 | Gli elementi custoditi in proprio devono essere custoditi separatamente dagli altri elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione e designati come tali. In caso di custodia nel tesoro è sufficiente ricorrere a cassette di sicurezza separate. |
3 | Chi custodisce elementi presso terzi tiene un registro di tali elementi e li definisce come appartenenti al patrimonio vincolato. |
4 | Per motivi importanti la FINMA può disporre, in qualsiasi momento, che sia cambiato il luogo di custodia, il depositario o il genere di custodia. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 86 Custodia degli elementi - 1 Gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato possono essere custoditi nella sede in Svizzera dell'impresa di assicurazione o nel luogo della succursale che si occupa dell'insieme degli affari svizzeri (custodia in proprio) o consegnati a terzi. |
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1 | Gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato possono essere custoditi nella sede in Svizzera dell'impresa di assicurazione o nel luogo della succursale che si occupa dell'insieme degli affari svizzeri (custodia in proprio) o consegnati a terzi. |
2 | Gli elementi custoditi in proprio devono essere custoditi separatamente dagli altri elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione e designati come tali. In caso di custodia nel tesoro è sufficiente ricorrere a cassette di sicurezza separate. |
3 | Chi custodisce elementi presso terzi tiene un registro di tali elementi e li definisce come appartenenti al patrimonio vincolato. |
4 | Per motivi importanti la FINMA può disporre, in qualsiasi momento, che sia cambiato il luogo di custodia, il depositario o il genere di custodia. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 87 ente di custodia - (art. 17 e 20 LSA)82 |
|
1 | L'impresa di assicurazione comunica alla FINMA il luogo di custodia, il depositario e il genere di custodia nonché le relative modifiche. |
2 | La custodia presso un ente di custodia idoneo è ammessa. Al riguardo occorre in particolare osservare i principi di cui all'articolo 69a e le seguenti condizioni: |
a | deve essere garantito che l'ente di custodia risponde nei confronti dell'impresa di assicurazione dell'adempimento degli obblighi di custodia; la responsabilità deve essere adeguata e tenere conto dello scopo del patrimonio vincolato; |
b | in caso di custodia presso un depositario all'estero deve inoltre rimanere garantito il privilegio di cui gode il patrimonio vincolato ai sensi del diritto svizzero.83 |
3 | ...84 |
4 | La FINMA può autorizzare altre eccezioni in presenza di garanzie idonee.85 |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 74 Copertura - 1 L'importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi (art. 79). |
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1 | L'importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi (art. 79). |
2 | Se accerta un'insufficienza di copertura, l'impresa di assicurazione deve integrare senza indugio il patrimonio vincolato. La FINMA può in casi particolari concedere un termine per l'integrazione. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 79 Elementi patrimoniali ammessi - (art. 17 e 20 LSA) |
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1 | Su richiesta di un'impresa di assicurazione, la FINMA può approvare un elenco di elementi idonei all'attribuzione al patrimonio vincolato. |
2 | Se l'impresa di assicurazione non dispone di un elenco approvato dalla FINMA, possono essere attribuiti al patrimonio vincolato: |
a | contanti, depositi con scadenza fino a un anno e investimenti sul mercato monetario presso banche dotate di sufficiente solvibilità; |
b | prestiti obbligazionari di debitori dotati di sufficiente solvibilità e in considerazione del loro rango, se sono negoziati in un mercato regolamentato e sono alienabili a breve termine; |
c | azioni, buoni di godimento e di partecipazione o quote di società cooperative e titoli analoghi, se sono negoziati in un mercato regolamentato e sono alienabili a breve termine; |
d | case d'abitazione ed edifici a uso commerciale svizzeri, direttamente di proprietà dell'impresa di assicurazione; |
e | strumenti finanziari derivati se servono a garanzia degli elementi del corrispondente patrimonio vincolato; |
f | quote di investimenti collettivi di capitale i cui investimenti sono separabili o rivendicabili in caso di fallimento come portafogli collettivi interni, se: |
f1 | possono essere alienati in qualsiasi momento, |
f2 | l'investimento collettivo di capitale è collocato direttamente o indirettamente solo in investimenti di cui alle lettere a-e, e |
f3 | la direzione del fondo o la sua società di amministrazione soggiace a una regolamentazione e vigilanza svizzere o estere opportune. |
3 | Gli investimenti interni al gruppo non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato. La FINMA può ammettere eccezioni se la sicurezza del patrimonio vincolato non è compromessa. |
4 | La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione in merito agli elementi ammessi. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 17 Patrimonio vincolato - 1 L'impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d'assicurazione. |
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1 | L'impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d'assicurazione. |
2 | Per i portafogli delle succursali estere di imprese di assicurazione con sede in Svizzera non può essere costituito un patrimonio vincolato. Il patrimonio vincolato costituito secondo il capoverso 1 non può essere utilizzato per la garanzia di tali portafogli.33 |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 86 Custodia degli elementi - 1 Gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato possono essere custoditi nella sede in Svizzera dell'impresa di assicurazione o nel luogo della succursale che si occupa dell'insieme degli affari svizzeri (custodia in proprio) o consegnati a terzi. |
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1 | Gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato possono essere custoditi nella sede in Svizzera dell'impresa di assicurazione o nel luogo della succursale che si occupa dell'insieme degli affari svizzeri (custodia in proprio) o consegnati a terzi. |
2 | Gli elementi custoditi in proprio devono essere custoditi separatamente dagli altri elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione e designati come tali. In caso di custodia nel tesoro è sufficiente ricorrere a cassette di sicurezza separate. |
3 | Chi custodisce elementi presso terzi tiene un registro di tali elementi e li definisce come appartenenti al patrimonio vincolato. |
4 | Per motivi importanti la FINMA può disporre, in qualsiasi momento, che sia cambiato il luogo di custodia, il depositario o il genere di custodia. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 87 ente di custodia - (art. 17 e 20 LSA)82 |
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1 | L'impresa di assicurazione comunica alla FINMA il luogo di custodia, il depositario e il genere di custodia nonché le relative modifiche. |
2 | La custodia presso un ente di custodia idoneo è ammessa. Al riguardo occorre in particolare osservare i principi di cui all'articolo 69a e le seguenti condizioni: |
a | deve essere garantito che l'ente di custodia risponde nei confronti dell'impresa di assicurazione dell'adempimento degli obblighi di custodia; la responsabilità deve essere adeguata e tenere conto dello scopo del patrimonio vincolato; |
b | in caso di custodia presso un depositario all'estero deve inoltre rimanere garantito il privilegio di cui gode il patrimonio vincolato ai sensi del diritto svizzero.83 |
3 | ...84 |
4 | La FINMA può autorizzare altre eccezioni in presenza di garanzie idonee.85 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 17 Patrimonio vincolato - 1 L'impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d'assicurazione. |
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1 | L'impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d'assicurazione. |
2 | Per i portafogli delle succursali estere di imprese di assicurazione con sede in Svizzera non può essere costituito un patrimonio vincolato. Il patrimonio vincolato costituito secondo il capoverso 1 non può essere utilizzato per la garanzia di tali portafogli.33 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. |
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1 | La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. |
2 | Ha in particolare lo scopo di proteggere gli assicurati, in funzione delle loro esigenze di protezione, dai rischi di insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi.4 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 9 Solvibilità - 1 Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
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1 | Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
2 | La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 9 Solvibilità - 1 Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
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1 | Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
2 | La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 9 Solvibilità - 1 Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
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1 | Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. |
2 | La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. |
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1 | La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. |
2 | Ha in particolare lo scopo di proteggere gli assicurati, in funzione delle loro esigenze di protezione, dai rischi di insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi.4 |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 37 eccedenza di debiti - (art. 9b e 51a cpv. 4 LSA) |
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1 | Previa approvazione della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto alle seguenti condizioni: |
a | sono stati effettivamente versati e non sono stati garantiti con elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione; |
b | non possono essere compensati con le pretese dell'impresa di assicurazione; |
c | nel contratto è stabilito in modo irrevocabile che: |
c1 | per strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2, al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia del 100 per cento sia in caso di pericolo di insolvenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi; nel contratto deve essere inoltre garantito che le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte, |
c2 | in aggiunta al numero 1, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 sono annullati mediante riduzione completa del credito o sono convertiti in capitale proprio statutario al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia dell'80 per cento sia in caso di un'incombente eccedenza di debiti o di revoca dell'autorizzazione; per determinare l'incombente eccedenza di debiti si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi, |
c3 | la FINMA può accertare definitivamente il verificarsi di un evento scatenante secondo il numero 1 o il numero 2 mediante una comunicazione all'impresa di assicurazione, |
c4 | i creditori accettano l'accertamento secondo il numero 3 così come eventuali misure ordinate dalla FINMA in caso di pericolo di insolvenza; |
d | sono durevoli e possono essere rimborsati anticipatamente solo con l'accordo dell'impresa di assicurazione e previa approvazione della FINMA. L'approvazione è accordata se l'impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità; |
e | nel contratto è stabilito che il rimborso di uno strumento di capitale assorbente il rischio a tempo determinato è consentito unicamente se: |
e1 | il rimborso non comporta il mancato raggiungimento della soglia del 100 per cento del quoziente SST o un pericolo di insolvenza, oppure |
e2 | lo strumento è sostituito da uno strumento di valore pari o superiore. |
2 | Il contratto per uno strumento di capitale assorbente il rischio di Tier 1 che prevede una rinuncia condizionale al credito conformemente al capoverso 1 lettera c può accordare al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione. Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri dell'impresa di assicurazione nel momento della riduzione del credito. |
3 | Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2 possono contenere un moderato incentivo al rimborso dello strumento, purché questo incentivo non esplichi il suo effetto prima della scadenza di dieci anni dalla data di emissione. |
4 | Nessun meccanismo deve pregiudicare in misura determinante l'effetto di assorbimento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
5 | Alle garanzie che l'impresa di assicurazione fornisce al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio si applicano i seguenti requisiti: |
a | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, ma non devono essere state effettivamente versate; |
b | è assicurato adeguatamente che nella determinazione dell'eccedenza di debiti dell'impresa di assicurazione le garanzie non sono considerate; |
c | il rischio di eventuali versamenti doppi, in particolare per crediti derivanti da garanzie e strumenti di capitale assorbenti il rischio, è limitato adeguatamente. |
6 | I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell'eccedenza di debiti della società madre garante o di un'altra società del gruppo garante se: |
a | la società madre garante o la società del gruppo garante è domiciliata in Svizzera; e |
b | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 lettere a-c LSA. |
7 | Il capoverso 6 si applica in particolare anche se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo domiciliata in Svizzera funge da garante per il finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
8 | La FINMA può disciplinare i criteri per il computo o la considerazione di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente per la valutazione della qualità degli strumenti, la loro applicabilità legale, la fungibilità del capitale e il rischio di perdita del fornitore delle prestazioni. Nel singolo caso può esigere requisiti supplementari. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 37 eccedenza di debiti - (art. 9b e 51a cpv. 4 LSA) |
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1 | Previa approvazione della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto alle seguenti condizioni: |
a | sono stati effettivamente versati e non sono stati garantiti con elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione; |
b | non possono essere compensati con le pretese dell'impresa di assicurazione; |
c | nel contratto è stabilito in modo irrevocabile che: |
c1 | per strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2, al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia del 100 per cento sia in caso di pericolo di insolvenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi; nel contratto deve essere inoltre garantito che le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte, |
c2 | in aggiunta al numero 1, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 sono annullati mediante riduzione completa del credito o sono convertiti in capitale proprio statutario al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia dell'80 per cento sia in caso di un'incombente eccedenza di debiti o di revoca dell'autorizzazione; per determinare l'incombente eccedenza di debiti si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi, |
c3 | la FINMA può accertare definitivamente il verificarsi di un evento scatenante secondo il numero 1 o il numero 2 mediante una comunicazione all'impresa di assicurazione, |
c4 | i creditori accettano l'accertamento secondo il numero 3 così come eventuali misure ordinate dalla FINMA in caso di pericolo di insolvenza; |
d | sono durevoli e possono essere rimborsati anticipatamente solo con l'accordo dell'impresa di assicurazione e previa approvazione della FINMA. L'approvazione è accordata se l'impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità; |
e | nel contratto è stabilito che il rimborso di uno strumento di capitale assorbente il rischio a tempo determinato è consentito unicamente se: |
e1 | il rimborso non comporta il mancato raggiungimento della soglia del 100 per cento del quoziente SST o un pericolo di insolvenza, oppure |
e2 | lo strumento è sostituito da uno strumento di valore pari o superiore. |
2 | Il contratto per uno strumento di capitale assorbente il rischio di Tier 1 che prevede una rinuncia condizionale al credito conformemente al capoverso 1 lettera c può accordare al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione. Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri dell'impresa di assicurazione nel momento della riduzione del credito. |
3 | Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2 possono contenere un moderato incentivo al rimborso dello strumento, purché questo incentivo non esplichi il suo effetto prima della scadenza di dieci anni dalla data di emissione. |
4 | Nessun meccanismo deve pregiudicare in misura determinante l'effetto di assorbimento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
5 | Alle garanzie che l'impresa di assicurazione fornisce al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio si applicano i seguenti requisiti: |
a | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, ma non devono essere state effettivamente versate; |
b | è assicurato adeguatamente che nella determinazione dell'eccedenza di debiti dell'impresa di assicurazione le garanzie non sono considerate; |
c | il rischio di eventuali versamenti doppi, in particolare per crediti derivanti da garanzie e strumenti di capitale assorbenti il rischio, è limitato adeguatamente. |
6 | I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell'eccedenza di debiti della società madre garante o di un'altra società del gruppo garante se: |
a | la società madre garante o la società del gruppo garante è domiciliata in Svizzera; e |
b | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 lettere a-c LSA. |
7 | Il capoverso 6 si applica in particolare anche se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo domiciliata in Svizzera funge da garante per il finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
8 | La FINMA può disciplinare i criteri per il computo o la considerazione di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente per la valutazione della qualità degli strumenti, la loro applicabilità legale, la fungibilità del capitale e il rischio di perdita del fornitore delle prestazioni. Nel singolo caso può esigere requisiti supplementari. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 37 eccedenza di debiti - (art. 9b e 51a cpv. 4 LSA) |
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1 | Previa approvazione della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto alle seguenti condizioni: |
a | sono stati effettivamente versati e non sono stati garantiti con elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione; |
b | non possono essere compensati con le pretese dell'impresa di assicurazione; |
c | nel contratto è stabilito in modo irrevocabile che: |
c1 | per strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2, al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia del 100 per cento sia in caso di pericolo di insolvenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi; nel contratto deve essere inoltre garantito che le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte, |
c2 | in aggiunta al numero 1, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 sono annullati mediante riduzione completa del credito o sono convertiti in capitale proprio statutario al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia dell'80 per cento sia in caso di un'incombente eccedenza di debiti o di revoca dell'autorizzazione; per determinare l'incombente eccedenza di debiti si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi, |
c3 | la FINMA può accertare definitivamente il verificarsi di un evento scatenante secondo il numero 1 o il numero 2 mediante una comunicazione all'impresa di assicurazione, |
c4 | i creditori accettano l'accertamento secondo il numero 3 così come eventuali misure ordinate dalla FINMA in caso di pericolo di insolvenza; |
d | sono durevoli e possono essere rimborsati anticipatamente solo con l'accordo dell'impresa di assicurazione e previa approvazione della FINMA. L'approvazione è accordata se l'impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità; |
e | nel contratto è stabilito che il rimborso di uno strumento di capitale assorbente il rischio a tempo determinato è consentito unicamente se: |
e1 | il rimborso non comporta il mancato raggiungimento della soglia del 100 per cento del quoziente SST o un pericolo di insolvenza, oppure |
e2 | lo strumento è sostituito da uno strumento di valore pari o superiore. |
2 | Il contratto per uno strumento di capitale assorbente il rischio di Tier 1 che prevede una rinuncia condizionale al credito conformemente al capoverso 1 lettera c può accordare al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione. Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri dell'impresa di assicurazione nel momento della riduzione del credito. |
3 | Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2 possono contenere un moderato incentivo al rimborso dello strumento, purché questo incentivo non esplichi il suo effetto prima della scadenza di dieci anni dalla data di emissione. |
4 | Nessun meccanismo deve pregiudicare in misura determinante l'effetto di assorbimento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
5 | Alle garanzie che l'impresa di assicurazione fornisce al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio si applicano i seguenti requisiti: |
a | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, ma non devono essere state effettivamente versate; |
b | è assicurato adeguatamente che nella determinazione dell'eccedenza di debiti dell'impresa di assicurazione le garanzie non sono considerate; |
c | il rischio di eventuali versamenti doppi, in particolare per crediti derivanti da garanzie e strumenti di capitale assorbenti il rischio, è limitato adeguatamente. |
6 | I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell'eccedenza di debiti della società madre garante o di un'altra società del gruppo garante se: |
a | la società madre garante o la società del gruppo garante è domiciliata in Svizzera; e |
b | le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 lettere a-c LSA. |
7 | Il capoverso 6 si applica in particolare anche se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo domiciliata in Svizzera funge da garante per il finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio. |
8 | La FINMA può disciplinare i criteri per il computo o la considerazione di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente per la valutazione della qualità degli strumenti, la loro applicabilità legale, la fungibilità del capitale e il rischio di perdita del fornitore delle prestazioni. Nel singolo caso può esigere requisiti supplementari. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
|
1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 4 Domanda d'autorizzazione e piano d'esercizio - 1 Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio. |
|
1 | Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio. |
2 | Il piano d'esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: |
a | gli statuti; |
b | l'organizzazione e il campo d'attività territoriale dell'impresa di assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo di cui fa parte l'impresa di assicurazione; |
c | se vi è attività assicurativa all'estero, l'autorizzazione della competente autorità estera di sorveglianza o un'attestazione equivalente; |
d | indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve; |
e | il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d'apertura se si tratta di una nuova impresa di assicurazione; |
f | indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti dell'impresa di assicurazione o che in altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione; |
g | i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, del mandatario generale; |
h | il nominativo dell'attuario responsabile; |
i | ... |
j | i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione; |
k | i rami assicurativi previsti, il genere di rischi da assicurare e, se un'impresa di assicurazione intende usufruire delle agevolazioni previste in materia di sorveglianza, per ogni ramo assicurativo, se un'operazione deve essere conclusa: |
k1 | con stipulanti professionisti secondo l'articolo 30a capoverso 2, |
k2 | nell'ambito di un'assicurazione diretta o di una riassicurazione all'interno del gruppo secondo l'articolo 30d capoverso 2, o |
k3 | con stipulanti non professionisti; |
l | se del caso, la dichiarazione concernente l'adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; |
m | indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si chiede un'autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»; |
n | il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di retrocessione; |
o | i costi preventivati per la costituzione dell'impresa di assicurazione; |
p | i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi; |
q | indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi; |
r | le tariffe e le condizioni generali d'assicurazione utilizzate in Svizzera, per l'assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e nell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie. |
3 | Un'impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare l'attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d'autorizzazione per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a-l soltanto se occorre modificarli rispetto a quelli già approvati. |
4 | La FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 5 Modifiche del piano d'esercizio - 1 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20 |
|
1 | Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20 |
2 | Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n e q devono essere comunicate alla FINMA; esse sono considerate approvate se la FINMA non avvia un esame della pratica entro quattro settimane. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 4 Domanda d'autorizzazione e piano d'esercizio - 1 Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio. |
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1 | Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio. |
2 | Il piano d'esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: |
a | gli statuti; |
b | l'organizzazione e il campo d'attività territoriale dell'impresa di assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo di cui fa parte l'impresa di assicurazione; |
c | se vi è attività assicurativa all'estero, l'autorizzazione della competente autorità estera di sorveglianza o un'attestazione equivalente; |
d | indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve; |
e | il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d'apertura se si tratta di una nuova impresa di assicurazione; |
f | indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti dell'impresa di assicurazione o che in altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione; |
g | i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, del mandatario generale; |
h | il nominativo dell'attuario responsabile; |
i | ... |
j | i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione; |
k | i rami assicurativi previsti, il genere di rischi da assicurare e, se un'impresa di assicurazione intende usufruire delle agevolazioni previste in materia di sorveglianza, per ogni ramo assicurativo, se un'operazione deve essere conclusa: |
k1 | con stipulanti professionisti secondo l'articolo 30a capoverso 2, |
k2 | nell'ambito di un'assicurazione diretta o di una riassicurazione all'interno del gruppo secondo l'articolo 30d capoverso 2, o |
k3 | con stipulanti non professionisti; |
l | se del caso, la dichiarazione concernente l'adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; |
m | indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si chiede un'autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»; |
n | il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di retrocessione; |
o | i costi preventivati per la costituzione dell'impresa di assicurazione; |
p | i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi; |
q | indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi; |
r | le tariffe e le condizioni generali d'assicurazione utilizzate in Svizzera, per l'assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e nell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie. |
3 | Un'impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare l'attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d'autorizzazione per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a-l soltanto se occorre modificarli rispetto a quelli già approvati. |
4 | La FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 5 Modifiche del piano d'esercizio - 1 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20 |
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1 | Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20 |
2 | Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n e q devono essere comunicate alla FINMA; esse sono considerate approvate se la FINMA non avvia un esame della pratica entro quattro settimane. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
|
1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 31 Ripristino della situazione conforme - 1 La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
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1 | La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
2 | Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.67 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 51 - 1 Se un'impresa di assicurazione, una società importante del gruppo o del conglomerato o un intermediario assicurativo non rispetta le prescrizioni della presente legge, di un'ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta le misure di protezione che ritiene necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati.82 |
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1 | Se un'impresa di assicurazione, una società importante del gruppo o del conglomerato o un intermediario assicurativo non rispetta le prescrizioni della presente legge, di un'ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta le misure di protezione che ritiene necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati.82 |
2 | La FINMA può in particolare: |
a | vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione; |
b | ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali; |
c | trasferire a terzi, parzialmente o totalmente, le attribuzioni degli organi di un'impresa di assicurazione; |
d | trasferire a un'altra impresa di assicurazione, con il suo consenso, il portafoglio e il pertinente patrimonio vincolato; |
e | ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato; |
f | esigere la revoca delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo o della gestione oppure del mandatario generale nonché dell'attuario responsabile e vietare loro, per cinque anni al massimo, l'esercizio di qualsiasi attività assicurativa ulteriore; |
g | stralciare un intermediario assicurativo dal registro di cui all'articolo 42; |
h | assegnare elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell'importo legale ai sensi dell'articolo 18; |
i | ordinare la moratoria e la proroga delle scadenze. |
3 | La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi. Essa può rinunciare alla loro pubblicazione qualora ciò pregiudicasse lo scopo delle misure ordinate.85 |
4 | Se la FINMA non decide altrimenti circa il decorso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 della legge federale dell'11 aprile 188986 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).87 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 51 - 1 Se un'impresa di assicurazione, una società importante del gruppo o del conglomerato o un intermediario assicurativo non rispetta le prescrizioni della presente legge, di un'ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta le misure di protezione che ritiene necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati.82 |
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1 | Se un'impresa di assicurazione, una società importante del gruppo o del conglomerato o un intermediario assicurativo non rispetta le prescrizioni della presente legge, di un'ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta le misure di protezione che ritiene necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati.82 |
2 | La FINMA può in particolare: |
a | vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione; |
b | ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali; |
c | trasferire a terzi, parzialmente o totalmente, le attribuzioni degli organi di un'impresa di assicurazione; |
d | trasferire a un'altra impresa di assicurazione, con il suo consenso, il portafoglio e il pertinente patrimonio vincolato; |
e | ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato; |
f | esigere la revoca delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo o della gestione oppure del mandatario generale nonché dell'attuario responsabile e vietare loro, per cinque anni al massimo, l'esercizio di qualsiasi attività assicurativa ulteriore; |
g | stralciare un intermediario assicurativo dal registro di cui all'articolo 42; |
h | assegnare elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell'importo legale ai sensi dell'articolo 18; |
i | ordinare la moratoria e la proroga delle scadenze. |
3 | La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi. Essa può rinunciare alla loro pubblicazione qualora ciò pregiudicasse lo scopo delle misure ordinate.85 |
4 | Se la FINMA non decide altrimenti circa il decorso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 della legge federale dell'11 aprile 188986 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).87 |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 1 Oggetto - 1 La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): |
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1 | La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): |
a | legge del 25 giugno 19305 sulle obbligazioni fondiarie; |
b | legge federale del 2 aprile 19086 sul contratto d'assicurazione; |
c | legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi; |
d | legge dell'8 novembre 19348 sulle banche; |
e | legge del 15 giugno 201810 sugli istituti finanziari; |
f | legge del 10 ottobre 199711 sul riciclaggio di denaro; |
g | legge del 17 dicembre 200412 sulla sorveglianza degli assicuratori; |
h | legge del 19 giugno 201514 sull'infrastruttura finanziaria; |
i | legge del 15 giugno 201816 sui servizi finanziari. |
2 | La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 32 - 1 La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
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1 | La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
2 | Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.69 |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 34 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza - 1 In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali. |
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1 | In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali. |
2 | La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 51 - 1 Se un'impresa di assicurazione, una società importante del gruppo o del conglomerato o un intermediario assicurativo non rispetta le prescrizioni della presente legge, di un'ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta le misure di protezione che ritiene necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati.82 |
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1 | Se un'impresa di assicurazione, una società importante del gruppo o del conglomerato o un intermediario assicurativo non rispetta le prescrizioni della presente legge, di un'ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta le misure di protezione che ritiene necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati.82 |
2 | La FINMA può in particolare: |
a | vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione; |
b | ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali; |
c | trasferire a terzi, parzialmente o totalmente, le attribuzioni degli organi di un'impresa di assicurazione; |
d | trasferire a un'altra impresa di assicurazione, con il suo consenso, il portafoglio e il pertinente patrimonio vincolato; |
e | ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato; |
f | esigere la revoca delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo o della gestione oppure del mandatario generale nonché dell'attuario responsabile e vietare loro, per cinque anni al massimo, l'esercizio di qualsiasi attività assicurativa ulteriore; |
g | stralciare un intermediario assicurativo dal registro di cui all'articolo 42; |
h | assegnare elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell'importo legale ai sensi dell'articolo 18; |
i | ordinare la moratoria e la proroga delle scadenze. |
3 | La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi. Essa può rinunciare alla loro pubblicazione qualora ciò pregiudicasse lo scopo delle misure ordinate.85 |
4 | Se la FINMA non decide altrimenti circa il decorso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 della legge federale dell'11 aprile 188986 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).87 |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 14 Garanzia di un'attività irreprensibile - 1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
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1 | Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
a | le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione; |
b | per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione. |
3 | Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1. |
5 | In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 7 Forma giuridica - Le imprese di assicurazione sono costituite in società anonime o cooperative. È fatta salva la corporazione di assicuratori denominata Lloyd's di cui all'articolo 15a.22 |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 33 Divieto di esercizio della professione - 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
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1 | Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. |
2 | Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 14 Garanzia di un'attività irreprensibile - 1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
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1 | Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: |
a | le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione; |
b | per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione. |
3 | Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1. |
5 | In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 7 Forma giuridica - Le imprese di assicurazione sono costituite in società anonime o cooperative. È fatta salva la corporazione di assicuratori denominata Lloyd's di cui all'articolo 15a.22 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
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1 | Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. |
2 | Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 404 - 1 Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
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1 | Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
2 | Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
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1 | La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
2 | Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. |
3 | Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. |
4 | Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. |
5 | La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. |
6 | I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |