SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.37 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.37 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
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1 | Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
a | 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; |
b | 30 000 franchi in tutti gli altri casi. |
2 | Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile: |
a | se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale; |
b | se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
c | contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
d | contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; |
e | contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.41 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
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1 | Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
a | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; |
b | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2); |
c | la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi. |
2 | Può delegare questo compito a un altro giudice. |
3 | La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 42 Principi - 1 Il datore di lavoro versa mensilmente il salario al domestico privato. È ammesso un versamento settimanale. |
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1 | Il datore di lavoro versa mensilmente il salario al domestico privato. È ammesso un versamento settimanale. |
2 | Anche se non fornisce sufficiente lavoro al domestico privato perché questi sia occupato a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il salario in contanti netto minimo conformemente all'articolo 43, o il salario netto superiore convenuto nel contratto di lavoro, nonché il salario in natura e gli altri elementi a carico del datore di lavoro conformemente all'articolo 44. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 43 Salario netto in contanti - 1 Il domestico privato riceve ogni mese un salario netto in contanti di almeno 1200 franchi svizzeri (salario netto). Su tale importo minimo netto non può essere operata alcuna deduzione. Il contratto di lavoro può prevedere un salario netto superiore. |
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1 | Il domestico privato riceve ogni mese un salario netto in contanti di almeno 1200 franchi svizzeri (salario netto). Su tale importo minimo netto non può essere operata alcuna deduzione. Il contratto di lavoro può prevedere un salario netto superiore. |
2 | Il salario è versato in franchi svizzeri su un conto postale o bancario in Svizzera, aperto al solo nome del domestico privato. |
3 | Il datore di lavoro consegna ogni mese al domestico privato un foglio paga. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 323b - 1 Il salario in denaro è pagato in moneta legale durante il tempo di lavoro, in quanto non sia diversamente convenuto o d'uso; al lavoratore è consegnato un rendiconto. |
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1 | Il salario in denaro è pagato in moneta legale durante il tempo di lavoro, in quanto non sia diversamente convenuto o d'uso; al lavoratore è consegnato un rendiconto. |
2 | Il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizione. |
3 | Sono nulli gli accordi concernenti l'impiego del salario nell'interesse del datore di lavoro. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
SR 192.12 Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO) - Legge sullo Stato ospite LSO Art. 27 Condizioni di lavoro delle persone beneficiarie - 1 Il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare in altro modo le condizioni di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 nella misura in cui il diritto internazionale lo permette. In particolare, può fissare salari minimi. |
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1 | Il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare in altro modo le condizioni di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 nella misura in cui il diritto internazionale lo permette. In particolare, può fissare salari minimi. |
2 | Il Consiglio federale disciplina in particolare, per il personale domestico privato a tenore dell'articolo 2 capoverso 2, le condizioni salariali e di lavoro di base, nonché la protezione sociale in caso di malattia, infortunio, invalidità e disoccupazione, nei limiti consentiti dal diritto internazionale. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza disciplina, a complemento delle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 20074 sullo Stato ospite (OSOsp), le condizioni di entrata in Svizzera, di ammissione, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO. |
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1 | La presente ordinanza disciplina, a complemento delle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 20074 sullo Stato ospite (OSOsp), le condizioni di entrata in Svizzera, di ammissione, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO. |
2 | I contratti tipo cantonali o federali relativi ai lavoratori dell'economia domestica o qualsiasi altra disposizione cantonale che disciplina le condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori dell'economia domestica non si applicano alle persone interessate dalla presente ordinanza. |
3 | La presente ordinanza non si applica: |
a | ai membri del personale di servizio (art. 3) e ai membri del personale locale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari ai sensi dell'articolo 5 OSOsp; |
b | ai domestici privati di nazionalità svizzera e agli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio o beneficiari di un'ammissione provvisoria; |
c | ai domestici privati che accompagnano, per soggiorni temporanei, i membri delle missioni speciali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera g LSO o i delegati alle conferenze internazionali, a condizione che tali membri delle missioni speciali o delegati non risiedano abitualmente in Svizzera. |
4 | La presente ordinanza si applica ai domestici privati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS che al momento della loro assunzione non risiedevano permanentemente in Svizzera solo nella misura in cui l'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non disponga altrimenti o la presente ordinanza non preveda disposizioni più favorevoli. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 2 Definizione di «domestico privato» - 1 Per «domestico privato», conformemente all'articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari, si intende la persona che è da un canto impiegata nel servizio domestico di una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO autorizzata ad impiegare un domestico privato (datore di lavoro), e dall'altro è titolare di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fa fede la carta di legittimazione. |
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1 | Per «domestico privato», conformemente all'articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari, si intende la persona che è da un canto impiegata nel servizio domestico di una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO autorizzata ad impiegare un domestico privato (datore di lavoro), e dall'altro è titolare di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fa fede la carta di legittimazione. |
2 | I domestici privati non sono impiegati del beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro. Essi sono assunti dal datore di lavoro sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato. |
3 | Per «servizio domestico» si intende ogni compito adempiuto dal domestico privato al domicilio del datore di lavoro, come i compiti domestici, la cucina, il servizio a tavola, la lavanderia, la custodia dei bambini o i lavori di giardinaggio. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 2 Definizione di «domestico privato» - 1 Per «domestico privato», conformemente all'articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari, si intende la persona che è da un canto impiegata nel servizio domestico di una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO autorizzata ad impiegare un domestico privato (datore di lavoro), e dall'altro è titolare di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fa fede la carta di legittimazione. |
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1 | Per «domestico privato», conformemente all'articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari, si intende la persona che è da un canto impiegata nel servizio domestico di una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO autorizzata ad impiegare un domestico privato (datore di lavoro), e dall'altro è titolare di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fa fede la carta di legittimazione. |
2 | I domestici privati non sono impiegati del beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro. Essi sono assunti dal datore di lavoro sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato. |
3 | Per «servizio domestico» si intende ogni compito adempiuto dal domestico privato al domicilio del datore di lavoro, come i compiti domestici, la cucina, il servizio a tavola, la lavanderia, la custodia dei bambini o i lavori di giardinaggio. |
SR 192.12 Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO) - Legge sullo Stato ospite LSO Art. 27 Condizioni di lavoro delle persone beneficiarie - 1 Il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare in altro modo le condizioni di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 nella misura in cui il diritto internazionale lo permette. In particolare, può fissare salari minimi. |
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1 | Il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare in altro modo le condizioni di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 nella misura in cui il diritto internazionale lo permette. In particolare, può fissare salari minimi. |
2 | Il Consiglio federale disciplina in particolare, per il personale domestico privato a tenore dell'articolo 2 capoverso 2, le condizioni salariali e di lavoro di base, nonché la protezione sociale in caso di malattia, infortunio, invalidità e disoccupazione, nei limiti consentiti dal diritto internazionale. |
SR 192.12 Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO) - Legge sullo Stato ospite LSO Art. 2 - 1 La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali seguenti: |
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1 | La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali seguenti: |
a | organizzazioni intergovernative; |
b | istituzioni internazionali; |
c | organizzazioni internazionali quasi intergovernative; |
d | missioni diplomatiche; |
e | posti consolari; |
f | missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative; |
g | missioni speciali; |
h | conferenze internazionali; |
i | segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale; |
j | commissioni indipendenti; |
k | tribunali internazionali; |
l | tribunali arbitrali; |
m | altri organismi internazionali. |
2 | La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti: |
a | persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1; |
b | personalità che esercitano un mandato internazionale; |
c | persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere a e b, compreso il personale domestico privato. |
SR 192.12 Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO) - Legge sullo Stato ospite LSO Art. 2 - 1 La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali seguenti: |
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1 | La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali seguenti: |
a | organizzazioni intergovernative; |
b | istituzioni internazionali; |
c | organizzazioni internazionali quasi intergovernative; |
d | missioni diplomatiche; |
e | posti consolari; |
f | missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative; |
g | missioni speciali; |
h | conferenze internazionali; |
i | segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale; |
j | commissioni indipendenti; |
k | tribunali internazionali; |
l | tribunali arbitrali; |
m | altri organismi internazionali. |
2 | La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti: |
a | persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1; |
b | personalità che esercitano un mandato internazionale; |
c | persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere a e b, compreso il personale domestico privato. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 2 Definizione di «domestico privato» - 1 Per «domestico privato», conformemente all'articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari, si intende la persona che è da un canto impiegata nel servizio domestico di una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO autorizzata ad impiegare un domestico privato (datore di lavoro), e dall'altro è titolare di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fa fede la carta di legittimazione. |
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1 | Per «domestico privato», conformemente all'articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari, si intende la persona che è da un canto impiegata nel servizio domestico di una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO autorizzata ad impiegare un domestico privato (datore di lavoro), e dall'altro è titolare di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fa fede la carta di legittimazione. |
2 | I domestici privati non sono impiegati del beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro. Essi sono assunti dal datore di lavoro sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato. |
3 | Per «servizio domestico» si intende ogni compito adempiuto dal domestico privato al domicilio del datore di lavoro, come i compiti domestici, la cucina, il servizio a tavola, la lavanderia, la custodia dei bambini o i lavori di giardinaggio. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 28 Principi - 1 I rapporti di lavoro tra il domestico privato e il datore di lavoro sono disciplinati dal diritto svizzero, in particolare dalla presente ordinanza e dal CO12. |
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1 | I rapporti di lavoro tra il domestico privato e il datore di lavoro sono disciplinati dal diritto svizzero, in particolare dalla presente ordinanza e dal CO12. |
2 | Il contratto di lavoro non può derogare alle disposizioni della presente ordinanza a svantaggio del domestico privato. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 10 Contratto di lavoro - 1 Il datore di lavoro e il domestico privato devono firmare un contratto di lavoro scritto, redatto in una delle lingue menzionate nell'articolo 9 capoverso 1 lettera i. La presente disposizione ha lo scopo di assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti. |
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1 | Il datore di lavoro e il domestico privato devono firmare un contratto di lavoro scritto, redatto in una delle lingue menzionate nell'articolo 9 capoverso 1 lettera i. La presente disposizione ha lo scopo di assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti. |
2 | Il contratto di lavoro è allestito conformemente al modello redatto dal DFAE. Esso comprende segnatamente il modello di foglio paga, che ne è parte integrante. Sono ammesse deroghe soltanto se favorevoli al domestico privato. |
3 | Il rilascio dell'autorizzazione d'entrata e della carta di legittimazione è subordinato alla firma del contratto di lavoro. |
4 | Conformemente all'articolo 320 del Codice delle obbligazioni (CO)10, né il datore di lavoro né il domestico privato possono invocare l'assenza di contratto scritto per sottrarsi agli obblighi che spettano loro in qualità di datore di lavoro o di impiegato in virtù delle pertinenti disposizioni legali. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 28 Principi - 1 I rapporti di lavoro tra il domestico privato e il datore di lavoro sono disciplinati dal diritto svizzero, in particolare dalla presente ordinanza e dal CO12. |
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1 | I rapporti di lavoro tra il domestico privato e il datore di lavoro sono disciplinati dal diritto svizzero, in particolare dalla presente ordinanza e dal CO12. |
2 | Il contratto di lavoro non può derogare alle disposizioni della presente ordinanza a svantaggio del domestico privato. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 53 Attestato - 1 Il domestico privato può chiedere in qualsiasi momento al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore. |
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1 | Il domestico privato può chiedere in qualsiasi momento al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore. |
2 | A richiesta esplicita del domestico privato, l'attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 43 Salario netto in contanti - 1 Il domestico privato riceve ogni mese un salario netto in contanti di almeno 1200 franchi svizzeri (salario netto). Su tale importo minimo netto non può essere operata alcuna deduzione. Il contratto di lavoro può prevedere un salario netto superiore. |
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1 | Il domestico privato riceve ogni mese un salario netto in contanti di almeno 1200 franchi svizzeri (salario netto). Su tale importo minimo netto non può essere operata alcuna deduzione. Il contratto di lavoro può prevedere un salario netto superiore. |
2 | Il salario è versato in franchi svizzeri su un conto postale o bancario in Svizzera, aperto al solo nome del domestico privato. |
3 | Il datore di lavoro consegna ogni mese al domestico privato un foglio paga. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 44 Salario in natura e altri elementi a carico del datore di lavoro - 1 Il datore di lavoro si assume l'onere e la responsabilità di versare alle autorità svizzere e agli istituti di assicurazione competenti: |
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1 | Il datore di lavoro si assume l'onere e la responsabilità di versare alle autorità svizzere e agli istituti di assicurazione competenti: |
a | tutti i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie (la parte dell'impiegato e la parte del datore di lavoro) e le spese amministrative a carico degli assicurati; |
b | i premi dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni (la parte dell'impiegato e la parte del datore di lavoro) e le eventuali spese. |
2 | Il datore di lavoro prende inoltre a carico gli elementi seguenti: |
a | le spese di alloggio, oneri inclusi, conformemente all'articolo 30 capoversi 1 e 4, o l'indennità d'alloggio conformemente all'articolo 30 capoverso 5; |
b | le spese di vitto del domestico privato, anche quando il domestico privato non può consumare tutti i suoi pasti al domicilio del datore di lavoro; |
c | le spese di trasporto fra il domicilio del datore di lavoro e l'alloggio del domestico privato se il domestico privato non alloggia al domicilio del datore di lavoro; |
d | le spese per il vestiario se il datore di lavoro esige vestiti speciali; |
e | le spese di viaggio del domestico privato per venire in Svizzera all'inizio del rapporto di lavoro se il domestico privato è assunto all'estero, incluse le spese legate al rilascio del visto, se questo è richiesto; |
f | le spese di viaggio per il ritorno del domestico privato nel suo Paese d'origine alla fine del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può chiedere, per il tramite del beneficiario istituzionale da cui dipende, che il protocollo o la missione svizzera lo sciolga dall'obbligo di pagare le spese del viaggio di ritorno se il domestico privato non fa ritorno nel suo Paese d'origine alla fine del rapporto di lavoro, segnatamente perché ha trovato un nuovo datore di lavoro autorizzato ad assumere un domestico privato ai sensi della presente ordinanza o perché si sottrae al suo obbligo di lasciare la Svizzera; |
g | le spese di partecipazione dell'assicurato ai costi delle prestazioni previsti dalla LAMal18. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 45 Esenzione fiscale - Il domestico privato titolare di una carta di legittimazione del DFAE è esentato, secondo i principi del diritto interno svizzero, dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali sul salario percepito in ragione del suo servizio. |
SR 192.12 Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO) - Legge sullo Stato ospite LSO Art. 2 - 1 La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali seguenti: |
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1 | La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali seguenti: |
a | organizzazioni intergovernative; |
b | istituzioni internazionali; |
c | organizzazioni internazionali quasi intergovernative; |
d | missioni diplomatiche; |
e | posti consolari; |
f | missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative; |
g | missioni speciali; |
h | conferenze internazionali; |
i | segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale; |
j | commissioni indipendenti; |
k | tribunali internazionali; |
l | tribunali arbitrali; |
m | altri organismi internazionali. |
2 | La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti: |
a | persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1; |
b | personalità che esercitano un mandato internazionale; |
c | persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere a e b, compreso il personale domestico privato. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 2 Definizione di «domestico privato» - 1 Per «domestico privato», conformemente all'articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari, si intende la persona che è da un canto impiegata nel servizio domestico di una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO autorizzata ad impiegare un domestico privato (datore di lavoro), e dall'altro è titolare di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fa fede la carta di legittimazione. |
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1 | Per «domestico privato», conformemente all'articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari, si intende la persona che è da un canto impiegata nel servizio domestico di una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO autorizzata ad impiegare un domestico privato (datore di lavoro), e dall'altro è titolare di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fa fede la carta di legittimazione. |
2 | I domestici privati non sono impiegati del beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro. Essi sono assunti dal datore di lavoro sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato. |
3 | Per «servizio domestico» si intende ogni compito adempiuto dal domestico privato al domicilio del datore di lavoro, come i compiti domestici, la cucina, il servizio a tavola, la lavanderia, la custodia dei bambini o i lavori di giardinaggio. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 2 Definizione di «domestico privato» - 1 Per «domestico privato», conformemente all'articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari, si intende la persona che è da un canto impiegata nel servizio domestico di una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO autorizzata ad impiegare un domestico privato (datore di lavoro), e dall'altro è titolare di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fa fede la carta di legittimazione. |
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1 | Per «domestico privato», conformemente all'articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari, si intende la persona che è da un canto impiegata nel servizio domestico di una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO autorizzata ad impiegare un domestico privato (datore di lavoro), e dall'altro è titolare di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fa fede la carta di legittimazione. |
2 | I domestici privati non sono impiegati del beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro. Essi sono assunti dal datore di lavoro sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato. |
3 | Per «servizio domestico» si intende ogni compito adempiuto dal domestico privato al domicilio del datore di lavoro, come i compiti domestici, la cucina, il servizio a tavola, la lavanderia, la custodia dei bambini o i lavori di giardinaggio. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza disciplina, a complemento delle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 20074 sullo Stato ospite (OSOsp), le condizioni di entrata in Svizzera, di ammissione, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO. |
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1 | La presente ordinanza disciplina, a complemento delle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 20074 sullo Stato ospite (OSOsp), le condizioni di entrata in Svizzera, di ammissione, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO. |
2 | I contratti tipo cantonali o federali relativi ai lavoratori dell'economia domestica o qualsiasi altra disposizione cantonale che disciplina le condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori dell'economia domestica non si applicano alle persone interessate dalla presente ordinanza. |
3 | La presente ordinanza non si applica: |
a | ai membri del personale di servizio (art. 3) e ai membri del personale locale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari ai sensi dell'articolo 5 OSOsp; |
b | ai domestici privati di nazionalità svizzera e agli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio o beneficiari di un'ammissione provvisoria; |
c | ai domestici privati che accompagnano, per soggiorni temporanei, i membri delle missioni speciali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera g LSO o i delegati alle conferenze internazionali, a condizione che tali membri delle missioni speciali o delegati non risiedano abitualmente in Svizzera. |
4 | La presente ordinanza si applica ai domestici privati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS che al momento della loro assunzione non risiedevano permanentemente in Svizzera solo nella misura in cui l'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non disponga altrimenti o la presente ordinanza non preveda disposizioni più favorevoli. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 359 - 1 Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro. |
|
1 | Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro. |
2 | Per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private, i Cantoni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro, i quali devono disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo, nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani. |
3 | L'articolo 358 si applica per analogia anche al contratto normale di lavoro. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 360 - 1 Salvo diverso accordo, le disposizioni del contratto normale si applicano direttamente ai rapporti di lavoro che gli sottostanno. |
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1 | Salvo diverso accordo, le disposizioni del contratto normale si applicano direttamente ai rapporti di lavoro che gli sottostanno. |
2 | Il contratto normale di lavoro può stabilire che clausole deroganti a singole sue disposizioni sono valide soltanto nella forma scritta. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 360a - 1 Qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi. |
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1 | Qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi. |
2 | I salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami. Devono tenere debitamente conto degli interessi delle minoranze dei rami o delle professioni in questione, dovuti a diversità regionali o aziendali. |
3 | Qualora le disposizioni sul salario minimo di un contratto normale di lavoro secondo il capoverso 1 siano ripetutamente violate o vi sia motivo di credere che al termine della durata di validità del contratto normale di lavoro possano verificarsi nuovi abusi secondo il capoverso 1, l'autorità competente può prolungare a tempo determinato la durata di validità del contratto normale di lavoro su proposta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b.217 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 360d - 1 Il contratto normale di lavoro di cui all'articolo 360a si applica anche ai lavoratori impiegati solo temporaneamente nel suo campo d'applicazione locale, nonché ai lavoratori interinali. |
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1 | Il contratto normale di lavoro di cui all'articolo 360a si applica anche ai lavoratori impiegati solo temporaneamente nel suo campo d'applicazione locale, nonché ai lavoratori interinali. |
2 | Non può essere derogato a svantaggio del lavoratore, mediante accordo, al contratto normale di lavoro di cui all'articolo 360a. |
SR 192.12 Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO) - Legge sullo Stato ospite LSO Art. 27 Condizioni di lavoro delle persone beneficiarie - 1 Il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare in altro modo le condizioni di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 nella misura in cui il diritto internazionale lo permette. In particolare, può fissare salari minimi. |
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1 | Il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare in altro modo le condizioni di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 nella misura in cui il diritto internazionale lo permette. In particolare, può fissare salari minimi. |
2 | Il Consiglio federale disciplina in particolare, per il personale domestico privato a tenore dell'articolo 2 capoverso 2, le condizioni salariali e di lavoro di base, nonché la protezione sociale in caso di malattia, infortunio, invalidità e disoccupazione, nei limiti consentiti dal diritto internazionale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 359 - 1 Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro. |
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1 | Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro. |
2 | Per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private, i Cantoni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro, i quali devono disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo, nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani. |
3 | L'articolo 358 si applica per analogia anche al contratto normale di lavoro. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza disciplina, a complemento delle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 20074 sullo Stato ospite (OSOsp), le condizioni di entrata in Svizzera, di ammissione, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO. |
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1 | La presente ordinanza disciplina, a complemento delle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 20074 sullo Stato ospite (OSOsp), le condizioni di entrata in Svizzera, di ammissione, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO. |
2 | I contratti tipo cantonali o federali relativi ai lavoratori dell'economia domestica o qualsiasi altra disposizione cantonale che disciplina le condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori dell'economia domestica non si applicano alle persone interessate dalla presente ordinanza. |
3 | La presente ordinanza non si applica: |
a | ai membri del personale di servizio (art. 3) e ai membri del personale locale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari ai sensi dell'articolo 5 OSOsp; |
b | ai domestici privati di nazionalità svizzera e agli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio o beneficiari di un'ammissione provvisoria; |
c | ai domestici privati che accompagnano, per soggiorni temporanei, i membri delle missioni speciali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera g LSO o i delegati alle conferenze internazionali, a condizione che tali membri delle missioni speciali o delegati non risiedano abitualmente in Svizzera. |
4 | La presente ordinanza si applica ai domestici privati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS che al momento della loro assunzione non risiedevano permanentemente in Svizzera solo nella misura in cui l'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non disponga altrimenti o la presente ordinanza non preveda disposizioni più favorevoli. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 28 Principi - 1 I rapporti di lavoro tra il domestico privato e il datore di lavoro sono disciplinati dal diritto svizzero, in particolare dalla presente ordinanza e dal CO12. |
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1 | I rapporti di lavoro tra il domestico privato e il datore di lavoro sono disciplinati dal diritto svizzero, in particolare dalla presente ordinanza e dal CO12. |
2 | Il contratto di lavoro non può derogare alle disposizioni della presente ordinanza a svantaggio del domestico privato. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 42 Principi - 1 Il datore di lavoro versa mensilmente il salario al domestico privato. È ammesso un versamento settimanale. |
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1 | Il datore di lavoro versa mensilmente il salario al domestico privato. È ammesso un versamento settimanale. |
2 | Anche se non fornisce sufficiente lavoro al domestico privato perché questi sia occupato a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il salario in contanti netto minimo conformemente all'articolo 43, o il salario netto superiore convenuto nel contratto di lavoro, nonché il salario in natura e gli altri elementi a carico del datore di lavoro conformemente all'articolo 44. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 44 Salario in natura e altri elementi a carico del datore di lavoro - 1 Il datore di lavoro si assume l'onere e la responsabilità di versare alle autorità svizzere e agli istituti di assicurazione competenti: |
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1 | Il datore di lavoro si assume l'onere e la responsabilità di versare alle autorità svizzere e agli istituti di assicurazione competenti: |
a | tutti i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie (la parte dell'impiegato e la parte del datore di lavoro) e le spese amministrative a carico degli assicurati; |
b | i premi dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni (la parte dell'impiegato e la parte del datore di lavoro) e le eventuali spese. |
2 | Il datore di lavoro prende inoltre a carico gli elementi seguenti: |
a | le spese di alloggio, oneri inclusi, conformemente all'articolo 30 capoversi 1 e 4, o l'indennità d'alloggio conformemente all'articolo 30 capoverso 5; |
b | le spese di vitto del domestico privato, anche quando il domestico privato non può consumare tutti i suoi pasti al domicilio del datore di lavoro; |
c | le spese di trasporto fra il domicilio del datore di lavoro e l'alloggio del domestico privato se il domestico privato non alloggia al domicilio del datore di lavoro; |
d | le spese per il vestiario se il datore di lavoro esige vestiti speciali; |
e | le spese di viaggio del domestico privato per venire in Svizzera all'inizio del rapporto di lavoro se il domestico privato è assunto all'estero, incluse le spese legate al rilascio del visto, se questo è richiesto; |
f | le spese di viaggio per il ritorno del domestico privato nel suo Paese d'origine alla fine del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può chiedere, per il tramite del beneficiario istituzionale da cui dipende, che il protocollo o la missione svizzera lo sciolga dall'obbligo di pagare le spese del viaggio di ritorno se il domestico privato non fa ritorno nel suo Paese d'origine alla fine del rapporto di lavoro, segnatamente perché ha trovato un nuovo datore di lavoro autorizzato ad assumere un domestico privato ai sensi della presente ordinanza o perché si sottrae al suo obbligo di lasciare la Svizzera; |
g | le spese di partecipazione dell'assicurato ai costi delle prestazioni previsti dalla LAMal18. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 48 Conteggio delle ore e lavoro straordinario - 1 Il datore di lavoro e il domestico privato tengono un conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate, firmato dal datore di lavoro e dal domestico privato. Entrambi ne conservano una copia. |
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1 | Il datore di lavoro e il domestico privato tengono un conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate, firmato dal datore di lavoro e dal domestico privato. Entrambi ne conservano una copia. |
2 | Se necessario, il domestico privato può essere tenuto a effettuare lavoro straordinario nella misura in cui sia in grado di prestarlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Al domestico privato deve tuttavia essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. La durata del riposo può essere ridotta una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che sull'arco di due settimane venga rispettata una media di 11 ore. |
3 | In linea di principio, il lavoro straordinario deve essere compensato mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 25 per cento del salario netto. |
4 | Il lavoro straordinario prestato di domenica e nei giorni festivi è compensato mediante un congedo maggiorato del 50 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 50 per cento del salario netto. |
5 | Il lavoro straordinario prestato tra le ore 23 e le 6 è compensato mediante un congedo maggiorato del 100 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 100 per cento del salario netto. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 50 Vacanze - 1 La durata delle vacanze obbligatorie pagate per anno è di: |
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1 | La durata delle vacanze obbligatorie pagate per anno è di: |
a | dal compimento del 20° anno di età: quattro settimane; |
b | prima del compimento dei 20 anni: cinque settimane; |
c | dopo 20 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro: cinque settimane; |
d | dopo il compimento del 50° anno di età e cinque anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro: cinque settimane. |
2 | Le vacanze devono essere accordate, di regola, durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive. |
3 | Il tempo durante il quale il domestico privato accompagna in viaggio o in vacanza il datore di lavoro, o membri della famiglia di quest'ultimo, non conta come tempo di vacanza per il domestico privato. |
4 | Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del domestico privato, per quanto siano compatibili con gli interessi della casa. |
5 | Durante le sue vacanze, il domestico privato ha diritto al salario in contanti e a un'equa indennità a compensazione del salario in natura (vitto e alloggio), calcolata al minimo secondo le tariffe previste nell'articolo 11 OAVS20 al fine di stabilire il salario determinante secondo l'assicurazione vecchiaia e superstiti; gli altri elementi del salario a carico del datore di lavoro conformemente all'articolo 44 rimangono a carico del datore di lavoro. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 319 - 1 Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo. |
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1 | Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo. |
2 | È considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale). |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 321 - Il lavoratore deve prestare personalmente il lavoro stipulato, in quanto il contrario non risulti da un accordo o dalle circostanze. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 322 - 1 Il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. |
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1 | Il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. |
2 | Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, il suo mantenimento nella casa con vitto e alloggio fa parte del salario, salvo accordo o uso contrario. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 50 Vacanze - 1 La durata delle vacanze obbligatorie pagate per anno è di: |
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1 | La durata delle vacanze obbligatorie pagate per anno è di: |
a | dal compimento del 20° anno di età: quattro settimane; |
b | prima del compimento dei 20 anni: cinque settimane; |
c | dopo 20 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro: cinque settimane; |
d | dopo il compimento del 50° anno di età e cinque anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro: cinque settimane. |
2 | Le vacanze devono essere accordate, di regola, durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive. |
3 | Il tempo durante il quale il domestico privato accompagna in viaggio o in vacanza il datore di lavoro, o membri della famiglia di quest'ultimo, non conta come tempo di vacanza per il domestico privato. |
4 | Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del domestico privato, per quanto siano compatibili con gli interessi della casa. |
5 | Durante le sue vacanze, il domestico privato ha diritto al salario in contanti e a un'equa indennità a compensazione del salario in natura (vitto e alloggio), calcolata al minimo secondo le tariffe previste nell'articolo 11 OAVS20 al fine di stabilire il salario determinante secondo l'assicurazione vecchiaia e superstiti; gli altri elementi del salario a carico del datore di lavoro conformemente all'articolo 44 rimangono a carico del datore di lavoro. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 329d - 1 Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. |
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1 | Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. |
2 | Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni. |
3 | Se il lavoratore eseguisce durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 361 - 1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: |
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1 | Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: |
2 | Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 362 - 1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: |
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1 | Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: |
2 | Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del lavoratore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 82 - Chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 324 - 1 Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro. |
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1 | Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro. |
2 | Il lavoratore deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza dell'impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 329d - 1 Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. |
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1 | Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. |
2 | Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni. |
3 | Se il lavoratore eseguisce durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 329c - 1 Le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive.136 |
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1 | Le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive.136 |
2 | Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia domestica. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 329 - 1 Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno di libero alla settimana, di regola la domenica o se le circostanze non lo permettono, un giorno feriale intero. |
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1 | Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno di libero alla settimana, di regola la domenica o se le circostanze non lo permettono, un giorno feriale intero. |
2 | Se condizioni particolari lo giustificano, il datore di lavoro può, eccezionalmente e con il consenso del lavoratore, raggruppare più giorni di libero a cui questi ha diritto o accordargli due mezze giornate di libero al posto di un giorno intero. |
3 | Il datore di lavoro deve inoltre concedere al lavoratore le ore e i giorni di libero usuali e, se il contratto è disdetto, il tempo necessario per cercare un altro lavoro. |
4 | Nel determinare il tempo libero si deve tener debitamente conto degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 329d - 1 Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. |
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1 | Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. |
2 | Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni. |
3 | Se il lavoratore eseguisce durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 324 - 1 Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro. |
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1 | Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro. |
2 | Il lavoratore deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza dell'impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 362 - 1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: |
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1 | Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: |
2 | Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del lavoratore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 341 - 1 Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. |
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1 | Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. |
2 | Le disposizioni generali sulla prescrizione sono applicabili ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 43 Salario netto in contanti - 1 Il domestico privato riceve ogni mese un salario netto in contanti di almeno 1200 franchi svizzeri (salario netto). Su tale importo minimo netto non può essere operata alcuna deduzione. Il contratto di lavoro può prevedere un salario netto superiore. |
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1 | Il domestico privato riceve ogni mese un salario netto in contanti di almeno 1200 franchi svizzeri (salario netto). Su tale importo minimo netto non può essere operata alcuna deduzione. Il contratto di lavoro può prevedere un salario netto superiore. |
2 | Il salario è versato in franchi svizzeri su un conto postale o bancario in Svizzera, aperto al solo nome del domestico privato. |
3 | Il datore di lavoro consegna ogni mese al domestico privato un foglio paga. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 44 Salario in natura e altri elementi a carico del datore di lavoro - 1 Il datore di lavoro si assume l'onere e la responsabilità di versare alle autorità svizzere e agli istituti di assicurazione competenti: |
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1 | Il datore di lavoro si assume l'onere e la responsabilità di versare alle autorità svizzere e agli istituti di assicurazione competenti: |
a | tutti i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie (la parte dell'impiegato e la parte del datore di lavoro) e le spese amministrative a carico degli assicurati; |
b | i premi dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni (la parte dell'impiegato e la parte del datore di lavoro) e le eventuali spese. |
2 | Il datore di lavoro prende inoltre a carico gli elementi seguenti: |
a | le spese di alloggio, oneri inclusi, conformemente all'articolo 30 capoversi 1 e 4, o l'indennità d'alloggio conformemente all'articolo 30 capoverso 5; |
b | le spese di vitto del domestico privato, anche quando il domestico privato non può consumare tutti i suoi pasti al domicilio del datore di lavoro; |
c | le spese di trasporto fra il domicilio del datore di lavoro e l'alloggio del domestico privato se il domestico privato non alloggia al domicilio del datore di lavoro; |
d | le spese per il vestiario se il datore di lavoro esige vestiti speciali; |
e | le spese di viaggio del domestico privato per venire in Svizzera all'inizio del rapporto di lavoro se il domestico privato è assunto all'estero, incluse le spese legate al rilascio del visto, se questo è richiesto; |
f | le spese di viaggio per il ritorno del domestico privato nel suo Paese d'origine alla fine del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può chiedere, per il tramite del beneficiario istituzionale da cui dipende, che il protocollo o la missione svizzera lo sciolga dall'obbligo di pagare le spese del viaggio di ritorno se il domestico privato non fa ritorno nel suo Paese d'origine alla fine del rapporto di lavoro, segnatamente perché ha trovato un nuovo datore di lavoro autorizzato ad assumere un domestico privato ai sensi della presente ordinanza o perché si sottrae al suo obbligo di lasciare la Svizzera; |
g | le spese di partecipazione dell'assicurato ai costi delle prestazioni previsti dalla LAMal18. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 48 Conteggio delle ore e lavoro straordinario - 1 Il datore di lavoro e il domestico privato tengono un conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate, firmato dal datore di lavoro e dal domestico privato. Entrambi ne conservano una copia. |
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1 | Il datore di lavoro e il domestico privato tengono un conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate, firmato dal datore di lavoro e dal domestico privato. Entrambi ne conservano una copia. |
2 | Se necessario, il domestico privato può essere tenuto a effettuare lavoro straordinario nella misura in cui sia in grado di prestarlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Al domestico privato deve tuttavia essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. La durata del riposo può essere ridotta una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che sull'arco di due settimane venga rispettata una media di 11 ore. |
3 | In linea di principio, il lavoro straordinario deve essere compensato mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 25 per cento del salario netto. |
4 | Il lavoro straordinario prestato di domenica e nei giorni festivi è compensato mediante un congedo maggiorato del 50 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 50 per cento del salario netto. |
5 | Il lavoro straordinario prestato tra le ore 23 e le 6 è compensato mediante un congedo maggiorato del 100 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 100 per cento del salario netto. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 48 Conteggio delle ore e lavoro straordinario - 1 Il datore di lavoro e il domestico privato tengono un conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate, firmato dal datore di lavoro e dal domestico privato. Entrambi ne conservano una copia. |
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1 | Il datore di lavoro e il domestico privato tengono un conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate, firmato dal datore di lavoro e dal domestico privato. Entrambi ne conservano una copia. |
2 | Se necessario, il domestico privato può essere tenuto a effettuare lavoro straordinario nella misura in cui sia in grado di prestarlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Al domestico privato deve tuttavia essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. La durata del riposo può essere ridotta una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che sull'arco di due settimane venga rispettata una media di 11 ore. |
3 | In linea di principio, il lavoro straordinario deve essere compensato mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 25 per cento del salario netto. |
4 | Il lavoro straordinario prestato di domenica e nei giorni festivi è compensato mediante un congedo maggiorato del 50 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 50 per cento del salario netto. |
5 | Il lavoro straordinario prestato tra le ore 23 e le 6 è compensato mediante un congedo maggiorato del 100 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 100 per cento del salario netto. |
SR 192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr) - Ordinanza sui domestici privati ODPr Art. 48 Conteggio delle ore e lavoro straordinario - 1 Il datore di lavoro e il domestico privato tengono un conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate, firmato dal datore di lavoro e dal domestico privato. Entrambi ne conservano una copia. |
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1 | Il datore di lavoro e il domestico privato tengono un conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate, firmato dal datore di lavoro e dal domestico privato. Entrambi ne conservano una copia. |
2 | Se necessario, il domestico privato può essere tenuto a effettuare lavoro straordinario nella misura in cui sia in grado di prestarlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Al domestico privato deve tuttavia essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. La durata del riposo può essere ridotta una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che sull'arco di due settimane venga rispettata una media di 11 ore. |
3 | In linea di principio, il lavoro straordinario deve essere compensato mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 25 per cento del salario netto. |
4 | Il lavoro straordinario prestato di domenica e nei giorni festivi è compensato mediante un congedo maggiorato del 50 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 50 per cento del salario netto. |
5 | Il lavoro straordinario prestato tra le ore 23 e le 6 è compensato mediante un congedo maggiorato del 100 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 100 per cento del salario netto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 329d - 1 Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. |
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1 | Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. |
2 | Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni. |
3 | Se il lavoratore eseguisce durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |