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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 180 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||