SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 66 Legittimazione - 1 Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l'assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura. |
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1 | Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l'assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura. |
1bis | Se non esercita direttamente il diritto alle prestazioni, l'assicurato deve autorizzare le persone e i servizi menzionati all'articolo 6a LAI a fornire agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso.291 |
2 | Se l'assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale accorda l'autorizzazione di cui all'articolo 6a LAI firmando la comunicazione.292 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni - D'intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione della SEM e a sua destinazione. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni - D'intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione della SEM e a sua destinazione. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni - D'intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione della SEM e a sua destinazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 87 Controversie tra assicuratori - In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone ove ha sede l'assicuratore convenuto. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 87 Controversie tra assicuratori - In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone ove ha sede l'assicuratore convenuto. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 87 Controversie tra assicuratori - In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone ove ha sede l'assicuratore convenuto. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 87 Controversie tra assicuratori - In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone ove ha sede l'assicuratore convenuto. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 87 Controversie tra assicuratori - In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone ove ha sede l'assicuratore convenuto. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 87 Controversie tra assicuratori - In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone ove ha sede l'assicuratore convenuto. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 87 Controversie tra assicuratori - In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone ove ha sede l'assicuratore convenuto. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 87 Controversie tra assicuratori - In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone ove ha sede l'assicuratore convenuto. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 14 Termini e procedura di riscossione - 1 I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. |
|
a | i termini di pagamento dei contributi; |
b | la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; |
c | il pagamento di contributi arretrati; |
d | il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA; |
e | ... . 77 |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 14 Termini e procedura di riscossione - 1 I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. |
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a | i termini di pagamento dei contributi; |
b | la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; |
c | il pagamento di contributi arretrati; |
d | il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA; |
e | ... . 77 |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 14 Termini e procedura di riscossione - 1 I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. |
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a | i termini di pagamento dei contributi; |
b | la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; |
c | il pagamento di contributi arretrati; |
d | il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA; |
e | ... . 77 |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 14 Termini e procedura di riscossione - 1 I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. |
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a | i termini di pagamento dei contributi; |
b | la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; |
c | il pagamento di contributi arretrati; |
d | il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA; |
e | ... . 77 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 10 Campo di applicazione e durata del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali - (art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStrI) |
|
1 | Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali: |
a | i richiedenti l'asilo, a partire dalla presentazione della domanda d'asilo; |
b | le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria; |
c | le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria; |
d | le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o a partire dal passaggio in giudicato della revoca dell'ammissione provvisoria; e |
e | le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o al termine dell'ammissione provvisoria. |
2 | L'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa: |
a | quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l'entrata in Svizzera; |
b | quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora; |
c | quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato. |
3 | L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l'ammontare, con ogni procedura d'asilo. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 10 Campo di applicazione e durata del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali - (art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStrI) |
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1 | Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali: |
a | i richiedenti l'asilo, a partire dalla presentazione della domanda d'asilo; |
b | le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria; |
c | le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria; |
d | le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o a partire dal passaggio in giudicato della revoca dell'ammissione provvisoria; e |
e | le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o al termine dell'ammissione provvisoria. |
2 | L'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa: |
a | quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l'entrata in Svizzera; |
b | quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora; |
c | quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato. |
3 | L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l'ammontare, con ogni procedura d'asilo. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 10 Campo di applicazione e durata del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali - (art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStrI) |
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1 | Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali: |
a | i richiedenti l'asilo, a partire dalla presentazione della domanda d'asilo; |
b | le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria; |
c | le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria; |
d | le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o a partire dal passaggio in giudicato della revoca dell'ammissione provvisoria; e |
e | le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o al termine dell'ammissione provvisoria. |
2 | L'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa: |
a | quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l'entrata in Svizzera; |
b | quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora; |
c | quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato. |
3 | L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l'ammontare, con ogni procedura d'asilo. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 10 Campo di applicazione e durata del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali - (art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStrI) |
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1 | Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali: |
a | i richiedenti l'asilo, a partire dalla presentazione della domanda d'asilo; |
b | le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria; |
c | le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria; |
d | le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o a partire dal passaggio in giudicato della revoca dell'ammissione provvisoria; e |
e | le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o al termine dell'ammissione provvisoria. |
2 | L'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa: |
a | quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l'entrata in Svizzera; |
b | quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora; |
c | quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato. |
3 | L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l'ammontare, con ogni procedura d'asilo. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni - D'intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione della SEM e a sua destinazione. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni - D'intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione della SEM e a sua destinazione. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni - D'intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione della SEM e a sua destinazione. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni - D'intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione della SEM e a sua destinazione. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 54 Competenza - 1 Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 della LAsi. |
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1 | Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 della LAsi. |
2 | Soltanto le autorità cantonali preposte alla migrazione o all'aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.129 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 54 Competenza - 1 Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 della LAsi. |
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1 | Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 della LAsi. |
2 | Soltanto le autorità cantonali preposte alla migrazione o all'aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.129 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 54 Competenza - 1 Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 della LAsi. |
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1 | Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 della LAsi. |
2 | Soltanto le autorità cantonali preposte alla migrazione o all'aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.129 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 66 Legittimazione - 1 Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l'assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura. |
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1 | Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l'assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura. |
1bis | Se non esercita direttamente il diritto alle prestazioni, l'assicurato deve autorizzare le persone e i servizi menzionati all'articolo 6a LAI a fornire agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso.291 |
2 | Se l'assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale accorda l'autorizzazione di cui all'articolo 6a LAI firmando la comunicazione.292 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 66 Legittimazione - 1 Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l'assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura. |
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1 | Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l'assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura. |
1bis | Se non esercita direttamente il diritto alle prestazioni, l'assicurato deve autorizzare le persone e i servizi menzionati all'articolo 6a LAI a fornire agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso.291 |
2 | Se l'assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale accorda l'autorizzazione di cui all'articolo 6a LAI firmando la comunicazione.292 |