SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 26 Aggiornamento dello stato della storia dell'animale per gli animali a unghia fessa - Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina, a un bufalo o a un bisonte nonché a un animale delle specie ovina e caprina Identitas AG aggiorna lo stato della storia dell'animale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 15a Registrazione del traffico di animali - 1 Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
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1 | Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
2 | I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 15a Registrazione del traffico di animali - 1 Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
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1 | Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
2 | I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali - 1 Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
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1 | Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
2 | Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. |
3 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. |
4 | Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. |
5 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali - 1 Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
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1 | Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
2 | Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. |
3 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. |
4 | Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. |
5 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 24 Assegnazione in base al numero di animali macellati - 1 Le quote del contingente sui quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.75 sono assegnate nella misura del 40 per cento in base al numero di animali macellati secondo l'articolo 24a. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 26 Aggiornamento dello stato della storia dell'animale per gli animali a unghia fessa - Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina, a un bufalo o a un bisonte nonché a un animale delle specie ovina e caprina Identitas AG aggiorna lo stato della storia dell'animale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 15a Registrazione del traffico di animali - 1 Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
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1 | Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
2 | I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | gli obblighi di notifica in relazione alla registrazione delle aziende detentrici di animali e degli animali nonché la registrazione del traffico di animali; |
b | i compiti e gli obblighi di Identitas AG; |
c | la gestione dei seguenti sistemi d'informazione e il trattamento dei dati in tali sistemi: |
c1 | banca dati sul traffico di animali (BDTA), |
c2 | sistema d'informazione per il calcolo dell'effettivo di animali in unità di bestiame grosso (calcolatore di UBG), |
c3 | sistema d'informazione per il rilascio e l'elaborazione di certificati d'accompagnamento elettronici per gli animali a unghia fessa (eTransit); |
d | il finanziamento dei compiti di Identitas AG e la riscossione di emolumenti da parte di Identitas AG. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | gli obblighi di notifica in relazione alla registrazione delle aziende detentrici di animali e degli animali nonché la registrazione del traffico di animali; |
b | i compiti e gli obblighi di Identitas AG; |
c | la gestione dei seguenti sistemi d'informazione e il trattamento dei dati in tali sistemi: |
c1 | banca dati sul traffico di animali (BDTA), |
c2 | sistema d'informazione per il calcolo dell'effettivo di animali in unità di bestiame grosso (calcolatore di UBG), |
c3 | sistema d'informazione per il rilascio e l'elaborazione di certificati d'accompagnamento elettronici per gli animali a unghia fessa (eTransit); |
d | il finanziamento dei compiti di Identitas AG e la riscossione di emolumenti da parte di Identitas AG. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 15a Registrazione del traffico di animali - 1 Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
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1 | Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
2 | I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 16 Estensione del campo d'applicazione delle prescrizioni in materia di controllo - Il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione degli articoli 14-15a ad animali di altre specie qualora questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 53 Competenze del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.114 |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.114 |
1bis | Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.115 |
2 | Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
3 | Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.116 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 185 - 1 Al fine di disporre delle basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende: |
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a | per l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola; |
b | per la valutazione della situazione economica dell'agricoltura; |
c | per l'osservazione della situazione di mercato; |
d | quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 185 - 1 Al fine di disporre delle basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende: |
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a | per l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola; |
b | per la valutazione della situazione economica dell'agricoltura; |
c | per l'osservazione della situazione di mercato; |
d | quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 185 - 1 Al fine di disporre delle basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende: |
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a | per l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola; |
b | per la valutazione della situazione economica dell'agricoltura; |
c | per l'osservazione della situazione di mercato; |
d | quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 185 - 1 Al fine di disporre delle basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende: |
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a | per l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola; |
b | per la valutazione della situazione economica dell'agricoltura; |
c | per l'osservazione della situazione di mercato; |
d | quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 185 - 1 Al fine di disporre delle basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende: |
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a | per l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola; |
b | per la valutazione della situazione economica dell'agricoltura; |
c | per l'osservazione della situazione di mercato; |
d | quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 185 - 1 Al fine di disporre delle basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende: |
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a | per l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola; |
b | per la valutazione della situazione economica dell'agricoltura; |
c | per l'osservazione della situazione di mercato; |
d | quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 15a Registrazione del traffico di animali - 1 Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
|
1 | Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
2 | I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 15a Registrazione del traffico di animali - 1 Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
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1 | Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
2 | I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 26 Aggiornamento dello stato della storia dell'animale per gli animali a unghia fessa - Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina, a un bufalo o a un bisonte nonché a un animale delle specie ovina e caprina Identitas AG aggiorna lo stato della storia dell'animale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 15a Registrazione del traffico di animali - 1 Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
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1 | Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. |
2 | I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 1 Scopo - La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: |
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a | garantire l'approvvigionamento della popolazione; |
b | salvaguardare le basi esistenziali naturali; |
c | aver cura del paesaggio rurale; |
d | garantire un'occupazione decentralizzata del territorio; |
e | garantire il benessere degli animali. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 3 Classificazione neutrale della qualità - 1 Nei macelli seguenti l'organizzazione incaricata effettua una classificazione neutrale della qualità degli animali macellati conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a: |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 3 Classificazione neutrale della qualità - 1 Nei macelli seguenti l'organizzazione incaricata effettua una classificazione neutrale della qualità degli animali macellati conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a: |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 26 Aggiornamento dello stato della storia dell'animale per gli animali a unghia fessa - Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina, a un bufalo o a un bisonte nonché a un animale delle specie ovina e caprina Identitas AG aggiorna lo stato della storia dell'animale. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali - 1 Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
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1 | Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
2 | Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. |
3 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. |
4 | Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. |
5 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
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7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 20 Eccezioni all'obbligo di informare e limitazioni - 1 L'obbligo di informare secondo l'articolo 19 non sussiste se: |
|
1 | L'obbligo di informare secondo l'articolo 19 non sussiste se: |
a | la persona interessata dispone già delle pertinenti informazioni; |
b | il trattamento dei dati personali è previsto dalla legge; |
c | il titolare del trattamento è un privato tenuto per legge a serbare il segreto; o |
d | sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 27. |
2 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, l'obbligo di informare non sussiste inoltre qualora l'informazione: |
a | non sia possibile; o |
b | richieda un onere sproporzionato. |
3 | Il titolare del trattamento può limitare o differire l'informazione oppure rinunciarvi se: |
a | interessi preponderanti di un terzo lo esigono; |
b | l'informazione pregiudica lo scopo del trattamento; |
c | è un privato e: |
c1 | lo esigono i suoi interessi preponderanti, e |
c2 | non comunica i dati personali a terzi; o |
d | è un organo federale e: |
d1 | lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera, o |
d2 | l'informazione rischia di compromettere un'indagine, un'istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario. |
4 | Le imprese appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate terzi ai sensi del capoverso 3 lettera c numero 2. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
|
1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 20 Eccezioni all'obbligo di informare e limitazioni - 1 L'obbligo di informare secondo l'articolo 19 non sussiste se: |
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1 | L'obbligo di informare secondo l'articolo 19 non sussiste se: |
a | la persona interessata dispone già delle pertinenti informazioni; |
b | il trattamento dei dati personali è previsto dalla legge; |
c | il titolare del trattamento è un privato tenuto per legge a serbare il segreto; o |
d | sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 27. |
2 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, l'obbligo di informare non sussiste inoltre qualora l'informazione: |
a | non sia possibile; o |
b | richieda un onere sproporzionato. |
3 | Il titolare del trattamento può limitare o differire l'informazione oppure rinunciarvi se: |
a | interessi preponderanti di un terzo lo esigono; |
b | l'informazione pregiudica lo scopo del trattamento; |
c | è un privato e: |
c1 | lo esigono i suoi interessi preponderanti, e |
c2 | non comunica i dati personali a terzi; o |
d | è un organo federale e: |
d1 | lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera, o |
d2 | l'informazione rischia di compromettere un'indagine, un'istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario. |
4 | Le imprese appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate terzi ai sensi del capoverso 3 lettera c numero 2. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 20 Eccezioni all'obbligo di informare e limitazioni - 1 L'obbligo di informare secondo l'articolo 19 non sussiste se: |
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1 | L'obbligo di informare secondo l'articolo 19 non sussiste se: |
a | la persona interessata dispone già delle pertinenti informazioni; |
b | il trattamento dei dati personali è previsto dalla legge; |
c | il titolare del trattamento è un privato tenuto per legge a serbare il segreto; o |
d | sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 27. |
2 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, l'obbligo di informare non sussiste inoltre qualora l'informazione: |
a | non sia possibile; o |
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c | è un privato e: |
c1 | lo esigono i suoi interessi preponderanti, e |
c2 | non comunica i dati personali a terzi; o |
d | è un organo federale e: |
d1 | lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera, o |
d2 | l'informazione rischia di compromettere un'indagine, un'istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario. |
4 | Le imprese appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate terzi ai sensi del capoverso 3 lettera c numero 2. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
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SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
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c | lo scopo del trattamento; |
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e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
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SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
|
1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 24 Assegnazione in base al numero di animali macellati - 1 Le quote del contingente sui quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.75 sono assegnate nella misura del 40 per cento in base al numero di animali macellati secondo l'articolo 24a. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 26 Aggiornamento dello stato della storia dell'animale per gli animali a unghia fessa - Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina, a un bufalo o a un bisonte nonché a un animale delle specie ovina e caprina Identitas AG aggiorna lo stato della storia dell'animale. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 916.404.1 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) - Ordinanza BDTA OIBDTA Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti - 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. |
3 | Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |