Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-3930/2016

Sentenza del 25 novembre 2019

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),

Composizione Francesco Brentani, Ronald Flury,

cancelliera Maria Cristina Lolli.

BSI SA,
[...],

patrocinata dagli avvocati
dr. Ernst F. Schmid elic. iur. Alain Jaquet,
Parti
Niederer Kraft & Frey AG,

[...],

ricorrente,

contro

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA,

[...],

autorità inferiore.

Oggetto infrazioni alla legislazione in materia di vigilanza sui mercati finanziari; confisca dell'utile; avvertimento;
decisione del 23 maggio 2016.

Fatti:

A.
I fatti rilevanti e all'origine della presente procedura hanno avuto luogo dal 2010 al 2015, prevalentemente in Svizzera e a Singapore, concernendo principalmente la Banca della Svizzera Italiana SA (Registro di commercio del Cantone Ticino: CHE-105.736.244, iscritta l'11 marzo 1992 a Lugano; [in seguito: BSI o ricorrente]) e la sua filiale BSI Bank Limited (operante dal novembre 2005 a Singapore; [in seguito: BSIS]), integrate, con altre entità, nel Gruppo BSI.

BSI, detenuta dal Gruppo Generali dal 1998 all'autunno 2015, è stata successivamente acquistata da parte di BTG Pactual Holding SA, divenuta, il 21 gennaio 2016, BSI Holdings SA (CHE-406.483.952, iscritta l'11 febbraio 2015 a Zurigo; [in seguito: BSIH]). In data 22 febbraio 2016, è stata annunciata l'acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario da parte di EFG International SA (CHE-112.512.247, iscritta l'8 settembre 2005 a Zurigo; [in seguito: EFGI]). Come da contratto del 5 aprile 2017, BSI ha trasferito, nel corso del medesimo mese, la quasi totalità del proprio patrimonio a EFG Bank SA (CHE-105.956.745, iscritta il 7 maggio 1969 a Zurigo; [in seguito: EFGB]). EFGI e EFGB, insieme ad altre entità svizzere, nonché estere, sono parte integrante del Gruppo EFG.

B.

B.a In data 28 ottobre 2013, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (in seguito: FINMA o autorità inferiore), ha comunicato alla ricorrente che considerava la sua strategia di crescita sul mercato asiatico nel corso del 2012, specialmente in relazione alle Large Transactions (in seguito: LT), come aggressiva e che si aspettava dall'interessata che prendesse tutte le misure necessarie per preservare il suo sistema di controllo interno ed evitare lo sviluppo di una "banca nella banca". Pertanto, l'autorità inferiore ha richiesto alla ricorrente di incaricare la sua società di revisione, A._______, di eseguire un audit supplementare allo scopo di verificare se l'interessata avesse eseguito nel 2012, in rapporto alle LT, una due diligence adeguata.

B.b Mediante lettera di assessment del 29 novembre 2013, la FINMA ha comunicato alla ricorrente di sottoporre il Gruppo BSI ad una sorveglianza intensa.

B.c In data 20 dicembre 2013, A._______ ha presentato alla FINMA il rapporto audit supplementare "BSI SA - Audit supplementare Large transactions" (in seguito: rapporto A._______), richiesto da quest'ultima (cfr. fattiB.a), al termine del quale ha formulato, allo scopo di migliorare nel suo complesso l'esecuzione delle LT, sei raccomandazioni, ovvero, in sintesi (1) che ci sia una corrispondenza tra l'attività svolta da BSI SA e la remunerazione ricevuta; (2) di effettuare, per le nuove transazioni, un risk assessment che comprenda informazioni sugli investimenti finali decisi dal cliente in modo da avere una comprensione del retroscena economico nel suo insieme; (3) di sottoporre le relazioni SWF (Sovereign Wealth Funds [fondi sovrani]), nonostante gli aventi diritto economico (in seguito: ADE) siano enti governativi e non persone fisiche, allo stesso processo di autorizzazione annuale delle persone politicamente esposte (in seguito: PEP); (4) di riportare nelle due diligence i motivi di apertura delle relazioni e una descrizione delle transazioni che sono attese, nonché di aggiornare il dossier in funzione delle transazioni effettuate; (5) che, in caso di ulteriori transazioni, il Group Executive Board (in seguito: GEB) intervenga nel processo decisionale definendo una soglia sopra la quale egli stesso dovrà esaminare in dettaglio e approvare le singole transazioni; e (6) di valutare l'introduzione di misure mitiganti aggiuntive, in caso di nuove transazioni, al fine di minimizzare ulteriormente il rischio di un possibile superamento dei requisiti minimi di fondi propri.

B.d In data 17 gennaio 2014, facendo seguito ad un loro incontro, la FINMA ha chiesto alla ricorrente un piano d'azione per mettere in opera le raccomandazioni di A._______.

B.e In data 14 febbraio 2014, la ricorrente ha presentato tale piano d'azione, contenente le misure predisposte alla messa in pratica delle raccomandazioni evidenziate nel rapporto A._______, in particolare riguardo alle tematiche (1) revisione dei parametri di distribuzione di cash flow da BSI Ltd Singapore a BSI SA; (2) rafforzamento delle analisi del retroscena finanziario di ogni transazione; (3) rafforzamento delle verifiche Know Your Customer (in seguito: KYC) e Anti Money Laundering (in seguito: AML) delle relazioni coinvolte; (4) revisione del processo di due diligence al momento dell'apertura di relazioni bancarie e aggiornamento dei rapporti di due diligence già esistenti; (5) rafforzamento della governance relativa agli aspetti operativi, finanziari, di compliance, legali e reputazionali; e (6) introduzione di ulteriori misure atte a mitigare il rischio connesso ai requisiti di capitale.

Nella medesima data, A._______ ha espresso alla FINMA la propria opinione concernente il piano d'azione predisposto dalla ricorrente, affermando che quest'ultimo sarebbe "adeguato al fine di sistemare le lacune evidenziate nel nostro rapporto del 20 dicembre 2013" (incarto della FINMA, registro 1, pag. 102).

B.f Dal 3 ottobre 2014 al 19 dicembre 2014, tra la FINMA, A._______ e la ricorrente sono intercorsi vari scambi di scritti riguardanti la messa in pratica delle raccomandazioni contenute nel rapporto A._______. Con scritto del 19 dicembre 2014, la ricorrente ha comunicato alla FINMA che avrebbe immediatamente posto un termine alle LT, in particolare con il fondo sovrano del governo malese 1Malaysia Development Berhad (in seguito: 1MDB SWF), se non avesse ottenuto le informazioni necessarie relative agli investimenti finali entro il 31 gennaio 2015 (incarto della FINMA, registro 1, pag. 133).

Dopo vari scambi di scritti tra BSIS e le società B._______ e C._______, direttamente o indirettamente detenute da 1MDB SWF e domiciliate alle British Virgin Islands (in seguito: BVI), il [...] gennaio 2015, in occasione di una seduta straordinaria alla quale ha partecipato anche il GEB ed il Board of Directors di BSI (in seguito: GBoD), la ricorrente ha deciso di abbandonare il business delle LT il più rapidamente possibile e senza esitazioni, affermando che "[...] for a comprehensive review and analysis of the potential risks more information would be needed [...] the additional information gathered did not lead to the requested transparency and comfort on the underlying investments" ("Extract of the Minutes of the Extraordinary meeting of the Board of Directors of BSI AG, Lugano - Thursday, January [...], 2015 at 08:30 a.m.").

Nella comunicazione del 5 febbraio 2015 alla FINMA, la ricorrente ha, tuttavia, ribadito che "due to the fact that we are dealing with government-owned SWFs in our Bank's strategic markets (including Malaysia and Middle East), the exit strategy requires to be wisely planned and carefully
managed in order not to jeopardize the Private Banking activities of BSI in these markets and to minimize the reputational impacts [...]" (incarto della FINMA, registro 1, pag. 134), asserendo che il Chief Executive Officer (in seguito: CEO) Asia sarebbe stato incaricato di elaborare e implementare una strategia adeguata al fine di poter uscire da tale business, permettendo, comunque, al cliente di organizzare ed eseguire in maniera ordinata il trasferimento dei capitali.

Nei seguenti mesi, la FINMA ha svolto delle investigazioni riguardo a tale strategia di uscita, richiedendo alla ricorrente un costante aggiornamento dei progressi fatti e dello stato del processo di uscita.

B.g Parallelamente alle indagini riguardanti le relazioni d'affari asiatiche, la FINMA ha investigato anche le relazioni brasiliane del Gruppo BSI. Infatti, alla luce dello scandalo coinvolgente il consorzio petrolifero semistatale brasiliano Petróleo Brasileiro SA (in seguito: Petrobras; cfr. Financial Times, What is the Petrobras scandal that is engulfing Brazil?, , consultato in data 3 ottobre 2019), l'autorità inferiore ha incaricato, in data 21 maggio 2015, la società di revisione D._______, di eseguire un'inchiesta su tali relazioni a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Nel rapporto "Audit des relations d'affaires avec les clients brésiliens", del 15 luglio 2015 (in seguito: rapporto D._______ 2015), D._______ ha rilevato, su un campione di 66 conti, sei irregolarità concernenti gli obblighi di identificare la controparte contrattuale e l'ADE, di allestire correttamente la documentazione d'apertura dei conti, di analizzare la plausibilità della forma giuridica della controparte contrattuale come società domiciliare piuttosto che come persona fisica, di monitorare le transazioni inabituali ad alto rischio per comprenderne lo scopo, di documentare le transazioni suscettibili di essere riferite all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) dell'Ufficio federale di polizia fedpol, nonché di verificare le transazioni eseguite via e-banking, anche se non identificate preventivamente dal sistema interno Siron@AML (incarto della FINMA, registro 1, pagg. 383-426).

Dopo avere constatato l'assenza di documenti comprovanti l'esecuzione di un'indagine interna sul caso Petrobras, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, e la sua pratica di non comunicare al MROS le relazioni oggetto di un'indagine da parte del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), D._______ ha formulato due raccomandazioni, segnatamente il miglioramento del monitoraggio delle transazioni inabituali ad alto rischio di riciclaggio e la valutazione delle transazioni suscettibili di essere comunicate al MROS.

B.h

B.h.a In seguito a vari scambi di scritti tra l'autorità inferiore e la ricorrente, concernenti la strategia d'uscita, segnatamente i suoi dettagli, la FINMA ha informato la ricorrente, in data 16 ottobre 2015, dell'apertura di un procedimento amministrativo di enforcement nei suoi confronti, "a seguito di indizi di gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza, segnatamente per quanto concerne gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo" (incarto della FINMA, registro 2, pag. 001). Tale procedimento sarebbe finalizzato ad accertare se la ricorrente abbia ottemperato i summenzionati obblighi di diligenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro, come pure di adeguata gestione dei rischi in relazione alla vicenda che vede coinvolti i suoi clienti 1MDB SWF e il finanziere E._______ (in seguito: LTJ), nonché i propri obblighi di diligenza, chiarimento e documentazione nell'ambito dell'apertura e della gestione delle relazioni d'affari con la clientela brasiliana, inclusa quella coinvolta nella vicenda Petrobras (cfr. fattiB.g).

B.h.b La FINMA ha basato la decisione di apertura di un procedimento amministrativo di enforcement nei confronti della ricorrente sul rapporto D._______ 2015, per quanto attiene alla clientela brasiliana, mentre, riguardo alle LT e a LTJ con il suo gruppo, l'autorità inferiore si è fondata sul rapporto A._______ (cfr. fattiB.c), sulla bozza finale del rapporto "Project Janus Investigation Report Phase 1 Draft", della società di revisione F._______, del 30 settembre 2015 (coprente il periodo da ottobre 2011 al 31 marzo 2015, [incarto della FINMA, registro 2, all. 8], [in seguito: bozza finale del rapporto F._______]), sui rapporti BSI Group Internal Audit (BSI GIA n. 15 029 "BSI SA - LTJ Group and Related Parties Review" del 12 novembre 2015, [in seguito: BSI GIA 15 029]; n. 15 023 "BSIS LTJ Group and Related Parties Review" del 18 settembre 2015, [in seguito: BSI GIA 15 023] e n. 15 005 "BSIS General Review of Sovereign Wealth Fund Business [Large Transactions]" del 13 maggio 2015, [in seguito: BSI GIA 15 005]; [incarto della FINMA, registro 2, pag. 163 e segg.]), nonché su altri due rapporti, entrambi del 28 gennaio 2016, relativi ad inchieste interne commissionate dalla stessa ricorrente, ossia il "Report on Compliance and Risk Management Processes of BSI Bank Limited", del 28 gennaio 2016, dello Studio legale G._______ di Singapore (incarto della FINMA, registro 2, pag. 045 e segg., [in seguito: rapporto G._______]), ed il "Report on BSI Compliance and Risk Management in Relation to the Obligations and Duties under Swiss KYC and AML Laws and Regulations and Internal Rules (Related to SWFs Business and LTJ Account)", del 28 gennaio 2016, dello Studio legale H._______ di Lugano (incarto della FINMA, registro 2, pag. 130 e segg., [in seguito: rapporto H._______]). L'inchiesta F._______, che è scaturita nella bozza finale del rapporto menzionato, è stata commissionata, per conto della ricorrente, dallo Studio legale G._______ (incarto della FINMA, registro 2, all. 8). Invece, per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento di enforcement, la FINMA non ha nominato un proprio incaricato per la stesura di un rapporto.

B.i In data 6 maggio 2016, la ricorrente ha inoltrato alla FINMA una presa di posizione riguardo allo scritto di quest'ultima "Procedimento di enforcement contro BSI SA - presa di posizione / informazione sulle misure", del 14 aprile 2016, esprimendosi sul grado di gravità richiesto per poter pronunciare una misura amministrativa, sulle varie indagini eseguite dall'autunno 2013, su un'eventuale confisca dell'utile realizzato nel periodo 2011-2015 e sul calcolo dell'importo di quest'ultima.

B.j Il 20 maggio 2016, la FINMA ha ricevuto una copia, a titolo confidenziale, del rapporto della Monetary Authority of Singapore (in seguito: MAS) "Report on the Inspection of BSI Bank Limited 12 August 2015" (in seguito: rapporto MAS).

C.
In data 23 maggio 2016, la FINMA ha emanato due decisioni nei confronti della ricorrente.

C.a Con la prima delle due decisioni, l'autorità inferiore (Divisione Enforcement) ha comunicato alla ricorrente che:

1.È constatato che BSI SA ha violato gravemente disposizioni di legge in materia di vigilanza ai sensi dei considerandi.

2.L'utile realizzato da BSI SA in grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza stimato in CHF 95'000'000.-- viene confiscato. È fatto ordine a BSI SA di versare CHF 95'000'000.-- entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione sul conto PC 30-310446-1 intestato al Dipartimento federale delle Finanze, 3003 Berna. È fatta esplicita riserva dell'art. 35 cpv. 5
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA.

3.La Banca viene formalmente avvertita che qualora essa non ristabilisca l'ordine legale ai sensi dei considerandi, la FINMA esaminerà un'eventuale ritiro dell'autorizzazione.

4.La presente decisione potrà essere consegnata o resa accessibile a terzi solo con la preventiva approvazione della scrivente Autorità.

5.I costi procedurali dell'ordine di CHF 168'000.-- sono posti a carico di BSI Sa. Essi sono fatturati mediante posta separato e devono essere versati entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.

C.b Con la seconda decisione, l'autorità inferiore (Divisione Banche) ha concesso a EFGB, alla ricorrente e a Patrimony 1873 SA (CHE-472.669.032, iscritta il 12 gennaio 2012 a Lugano), su loro richiesta del 22 marzo 2016, le autorizzazioni necessarie per l'attuazione della vendita delle azioni di BSIH, detentrice dell'intero capitale azionario della ricorrente, a EFGB (cfr. fattiA), secondo l'art. 3ter cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3ter - 1 Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all'articolo 3bis.
1    Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all'articolo 3bis.
2    È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.56
3    I membri dell'amministrazione e dell'organo di gestione della banca devono informare la FINMA di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.57
della Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR, RS 952.0) e l'art. 56 cpv. 3
SR 954.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse
OIsFi Art. 56 Delega di compiti - (art. 14 e 35 LIsFi)
1    In base all'articolo 24 LIsFi si determina se per una delega di decisioni di investimento vi è l'autorizzazione necessaria secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi. I gestori esteri di patrimoni collettivi devono disporre di un'autorizzazione ed essere sottoposti a una vigilanza almeno equivalenti.
2    Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, le decisioni di investimento possono essere delegate a gestori di patrimoni collettivi all'estero soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.
dell'Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 2 dicembre 1996, in vigore dal 1° febbraio 1997 (OBVM, RS 954.11).

Tali autorizzazioni sono state garantite a condizione dell'integrazione delle strutture del Gruppo BSI nel Gruppo EFG entro dodici mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento e dell'esclusione dall'esercizio di funzioni dirigenziali in seno a EFGI e alle sue filiali dei responsabili in carica presso la ricorrente durante gli avvenimenti relativi alle vicende 1MDB SWF e Petrobras (cfr., per più dettagli, il dispositivo della decisione).

Questa seconda decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

D.
In data 24 maggio 2016, la FINMA, il MPC e la MAS hanno comunicato al pubblico la situazione e i provvedimenti previsti.

D.a
La FINMA ha pubblicato un comunicato stampa in rapporto a queste due decisioni, nel quale ha passato in rivista, riassuntivamente, le inosservanze imputate alla ricorrente, puntualizzando, tra le altre cose, che "complessivamente, nel periodo in oggetto, i dirigenti del Gruppo BSI non hanno sorvegliato in modo adeguato la filiale di BSI a Singapore, nonostante il fatto che i contatti intrattenuti fossero stretti e frequenti e [che] gli organi del gruppo facessero parte del consiglio di amministrazione della filiale".

D.b Il MPC ha comunicato, a sua volta, di avere aperto, il giorno precedente, una procedura penale nei confronti della ricorrente, basata sugli elementi rilevati nella procedura penale condotta in relazione all'affare 1MDB SWF, nonché su quelli contenuti nella decisione della FINMA (Divisione Enforcement), del 23 maggio 2016. Esso ha dichiarato di sospettare l'esistenza di carenze nel funzionamento dell'organizzazione interna della ricorrente, mancanze per le quali la stessa non sarebbe stata in grado di impedire la commissione delle infrazioni sotto inchiesta nell'ambito della procedura penale legata a 1MDB SWF, ossia riciclaggio (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]) e corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322septies
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP; cfr. Comunicato stampa del 24 maggio 2016 del Consiglio federale, Caso 1MDB: aperta la procedura penale nei confronti della banca BSI SA, , consultato in data 3 ottobre 2019).

D.c Dopo preavviso del 24 maggio 2016, e in seguito ad ispezioni in loco avvenute nel 2011, 2014 e 2015, la MAS ha ritirato a BSIS, nel giugno 2016, l'autorizzazione "to operate as a merchant bank in Singapore due to serious breaches of AML requirements, extensive control failures, ineffective senior management oversight, and acts of gross misconduct by certain bank staff" (cfr. sito ufficiale della MAS: A trusted financial centre closure of BSI Bank Limited, , e MAS directs BSI Bank to shut down in Singapore, , consultati in data 29 agosto 2019). La MAS ha inoltre inflitto a BSIS una pena pecuniaria (financial penalty) di [...] mio. di dollari di Singapore (SGD) in relazione a 41 violazioni di norme AML, nonché denunciato sei membri della sua direzione e del suo personale alla procura locale ("Comunicato stampa della MAS" del 24 maggio 2016).

E.
In data 22 giugno 2016, la ricorrente ha impugnato la prima decisione del 23 maggio 2016 (cfr. fattiC.a) con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). La ricorrente postula:

1.In via principale: il presente ricorso è accolto; di conseguenza la decisione del 23 maggio 2016 è annullata nella sua integralità e la Ricorrente non è pertanto gravata da

a.nessuna decisone di constatazione di violazione di disposizioni legali (n. 1 del dispositivo della decisione),

b.nessuna decisione di confisca dell'utile (n. 2 del dispositivo della decisione) e

c.nessun formale avvertimento (n. 3 del dispositivo della decisione).

2.In via sussidiaria (alla conclusione n. 1): il presente ricorso è accolto; di conseguenza la decisione del 23 maggio 2016 è annullata nella sua integralità e la causa viene rinviata all'Autorità Inferiore per una nuova decisione.

3.Nessuna spesa processuale viene posta a carico della Ricorrente, alla quale è riconosciuta un'indennità per le spese legali a carico dell'Autorità inferiore.

A tal proposito, BSI censura l'insufficiente ed incompleto accertamento dei fatti, la violazione del proprio diritto di essere sentita, la mancata prova della gravità delle violazioni imputatele, la pronuncia della confisca in violazione di vari principi di diritto amministrativo e l'erroneo calcolo dell'importo. Inoltre, l'avvertimento formale, espresso al punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, non rientrerebbe nelle misure di vigilanza previste dalla Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA, RS 956.1), non si baserebbe su alcuna legge e dovrebbe, pertanto, essere annullato. Infine, la FINMA non indicherebbe concretamente quali azioni dovrebbero essere intraprese dalla ricorrente ed entro quale termine, al fine di ristabilire "l'ordine legale ai sensi dei considerandi".

F.
Con risposta del 9 settembre 2016, l'autorità inferiore si è riconfermata in maniera generica nelle proprie posizioni, richiedendo il rigetto integrale del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Segnatamente, la FINMA ha ribadito che la ricorrente avrebbe cominciato seriamente a comprendere i rischi legali e di reputazione in cui era incorsa, nonché l'ampiezza dello scandalo di corruzione e distrazione di fondi legata alle LT, solo dopo la programmata uscita da quest'ultime. Per di più, le analisi delle LT e dei loro rischi sarebbero state intraprese dalla ricorrente esclusivamente a posteriori e su richiesta dell'autorità inferiore.

G.

G.a Con scritto del 30 settembre 2016, la ricorrente ha richiesto la consultazione di determinati documenti, indipendentemente dall'importanza che questi possano aver avuto nel processo decisionale, sostenendo che l'autorità inferiore non le avrebbe messo a disposizione la documentazione completa del caso.

G.b Con scritto dell'11 novembre 2016, la FINMA ha risposto alla richiesta della ricorrente, asserendo che quest'ultima avrebbe già avuto integralmente accesso a tutti gli atti del procedimento. A tal proposito, l'autorità inferiore ha contestato le ipotesi e le vaghe speculazioni non avvalorate, formulate dalla ricorrente, secondo cui gli atti del procedimento inviati al Tribunale sarebbero incompleti. Pertanto, l'autorità inferiore ha ritenuto di non dovere fornire alcuna documentazione aggiuntiva alla ricorrente e ha richiesto che la corrispondenza con la MAS connessa con il procedimento di enforcement, trasmessa al Tribunale, venisse esaminata da quest'ultimo, in quanto di natura puramente amministrativa e non atta in alcun modo a influire materialmente sull'esito.

G.c In data 15 novembre 2016, il Tribunale ha trasmesso alla ricorrente una copia dell'ultimo scritto della FINMA, con la precisazione che, per il momento, non le era concesso un ulteriore accesso agli atti, fissandole nel contempo un termine, fino al 6 dicembre 2016, per completare il suo ricorso in base ai documenti di cui disponeva.

H.

H.a In data 23 gennaio 2017, la ricorrente inoltra un complemento al proprio ricorso, nel quale rinvia alle immodificate conclusioni di quest'ultimo, completandone le motivazioni. A tal proposito, ribadisce la grave irregolarità del procedimento della FINMA, il quale culminerebbe nel fatto che la decisione impugnata sarebbe altresì fondata su documenti "tenuti segreti ai quali non è consentito l'accesso alla ricorrente, impedendole così di prendere posizione sulle relative affermazioni di FINMA". Il rifiuto dell'autorità inferiore di consentire l'accesso a tale documentazione sarebbe particolarmente grave e tanto più incomprensibile, se si considera che la FINMA stessa avrebbe ammesso di aver ricevuto informazioni riguardo alla ricorrente e di essere stata influenzata dalle medesime. Inoltre, la ricorrente afferma che la FINMA l'avrebbe usata per dare un esempio e creare un precedente, sfruttando l'acquisizione da parte di EFG e la stabilità che tale operazione avrebbe garantito rispetto agli scenari futuri, per sanzionare la ricorrente, o quantomeno per sanzionarla più severamente di quanto sarebbe stato appropriato. In aggiunta alle censure fatte valere in sede di ricorso, la ricorrente accusa l'autorità inferiore di aver violato il principio della buona fede. Infine, considerato che BSI avrebbe cessato di esistere a breve, la ricorrente sostiene che il rischio di future violazioni non sussisterebbe e, pertanto, non vi sarebbe carattere preventivo nella sanzione, bensì punitivo. Dunque, la ricorrente richiede che, nel caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere l'annullamento della decisione impugnata, venga rivista la qualificazione delle misure adottate dalla FINMA, soprattutto "alla luce della sentenza del Tribunale federale riguardo alle riprensioni e considerati gli orientamenti della dottrina più recente" (complemento al ricorso margg. 173-174).

H.b Con scritto del 16 marzo 2017, l'autorità inferiore contesta integralmente le allegazioni della ricorrente e si richiama espressamente alla sua decisione del 23 maggio 2016, nonché alle sue prese di posizione del 9 settembre 2016 (cfr. fattiF) e 11 novembre 2016 (cfr. fatti G.b), tematizzando unicamente singoli e puntuali aspetti laddove, a suo avviso, necessario. Inoltre, la FINMA ribadisce che la decisione di autorizzazione del 23 maggio 2016 (cfr. fatti C.b) e il comunicato stampa della FINMA del 24 maggio 2016 (cfr. fatti D.a), non sono stati attaccati da BSI ed esulerebbero dall'oggetto del presente ricorso.

A titolo di premessa, la FINMA esprime dubbi sull'ammissibilità del complemento al ricorso, affermando che, in ogni caso, la medesima precluderebbe qualsiasi tentativo della ricorrente di far valere una violazione del suo diritto di essere sentita. In più, ricordando di non avere disposto la pubblicazione della decisione impugnata, ma di avere invece informato il pubblico "al fine di proteggere i partecipanti al mercato e gli assoggettati alla vigilanza, nonché [...] di tutelare la reputazione della piazza finanziaria svizzera" (risposta al complemento al ricorso marg. 35), la FINMA riconferma la fondatezza della confisca e della stima dell'importo confiscato in base agli argomenti che essa ha esposto nella decisione impugnata e nella sua risposta al ricorso.

I.
Con replica del 12 settembre 2017, la ricorrente ha trasmesso la propria presa di posizione circa la risposta della FINMA, riaffermando gli argomenti e le conclusioni già esposti nel ricorso e nel suo complemento, del quale ne sostiene, in risposta ai dubbi della FINMA, l'ammissibilità (replica margg. 24 a 28). Più in particolare, rispetto alla questione dell'organizzazione e della gestione adeguata dei rischi, la ricorrente ribadisce, utilizzando come mezzi di prova le quattro registrazioni audio, che essa "non può essere ritenuta responsabile se alcuni dipendenti a Singapore hanno deliberatamente cospirato al fine di eludere il [suo] sistema di organizzazione e gestione dei rischi (ritenuto sufficiente) e nascondere fatti a [suo] danno" (replica marg. 94).

J.
Il 26 ottobre 2017, dopo essere stata invitata da questo Tribunale a presentare un'eventuale presa di posizione sulle ultime osservazioni della ricorrente entro il 27 ottobre 2017, la FINMA ha comunicato di rinunciarvi, rilevando la correttezza della decisione impugnata e la necessità di respingere il ricorso.

K.
Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1. Ammissibilità

1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). Il Tribunale giudica ai sensi dell'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

1.1.1 Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 33 lett. e
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF in collegamento con art. 54 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
2    La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.
LFINMA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF.

1.1.2 La ricorrente, esistente tuttora come persona morale, con lo scopo di "intraprendere tutte le attività richieste al fine di procedere alla regolare progressiva cessazione di tutte le attività sottoposte a vigilanza da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e di altre autorità di vigilanza; nello specifico l'amministrazione e gestione dei diritti e degli obblighi connessi con le proprie pregresse attività in qualità di istituzione finanziaria, incluse quelle tese a gestire tutti i procedimenti di carattere amministrativo e regolamentare, nonché le investigazioni in Svizzera come all'estero. [...]" (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio del 12 aprile 2017, n. 72, Registro di commercio - mutazioni), ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA).

Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
1    In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
2    L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3    Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.
PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) e all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA) sono rispettate.

1.2 Per quanto concerne i dubbi espressi dalla FINMA nello scritto del 16 marzo 2017 (cfr. fatti H.b), riguardo all'ammissibilità del complemento al ricorso (cfr. fatti H.a), con riferimento agli artt. 53 e 57 PA, il Tribunale considera quanto segue.

1.2.1 Di norma, giusta l'art. 57
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
PA, se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ordina uno scambio di scritti, informando subito l'autorità inferiore e assegnando ad essa o, se del caso, alle controparti, un termine per la risposta (cpv. 1). Oltre a ciò, l'autorità di ricorso può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti ad un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento (cpv. 2). Inerentemente al ricorso, se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi (art. 53
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 53 - Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 non è applicabile.
PA).

1.2.2 Nel caso in specie, la ricorrente non ha formulato, nel suo ricorso, alcuna richiesta di concessione di un congruo termine per completare i motivi di quest'ultimo. Pertanto, vista l'assenza di una richiesta in tal senso, l'art. 53
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 53 - Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 non è applicabile.
PA non è applicabile e la domanda se la causa presenti un'eccezionale ampiezza e delle difficoltà particolari, può essere lasciata aperta.

Piuttosto, il complemento al ricorso nasce in seguito alla trasmissione, da parte del Tribunale, della risposta della FINMA alla ricorrente e alla conseguente richiesta di quest'ultima, di edizione di determinati documenti (cfr. fatti G.a). Contemporaneamente alla trasmissione della presa di posizione dell'autorità inferiore a tale riguardo (cfr. fatti G.b) alla ricorrente, il Tribunale ha assegnato a quest'ultima un termine "per completare il proprio gravame sulla base dei documenti che ha già ricevuto" (cfr. fatti G.c, punto 2 del dispositivo).

1.2.3 Visto quanto sopra, da parte del Tribunale il complemento al ricorso si basa, quindi, sulla concessione alla ricorrente di potersi esprimere riguardo ai documenti ricevuti. Tale concessione non è, dunque, da intendersi ai sensi dell'art. 53
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 53 - Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 non è applicabile.
PA, piuttosto come un ulteriore scambio di scritti giusta l'art. 57 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
PA ed in quanto tale, acquisito agli atti della presente procedura. Inoltre, il fatto che il numero di pagine del complemento al ricorso risulti superiore al doppio rispetto a quello del ricorso, non influisce sulla sua ammissibilità.

1.3 Oggetto del ricorso è la decisione del 23 maggio 2016, emanata dalla Divisione Enforcement (cfr. fattiC.a).

1.3.1 La decisione emanata dalla Divisione Banche (cfr. fatti C.b), la quale è cresciuta in giudicato incontestata, non è oggetto del ricorso e, pertanto, ogni allegazione, riferimento o censura riguardante la medesima, non verrà presa in considerazione nell'ambito della presente sentenza.

1.3.2 Non è oggetto del ricorso neanche il comunicato stampa ed il comportamento della FINMA relativo ad esso, né la conferenza stampa del 24 maggio 2016 in quanto tale. Pertanto, censure e rimproveri in tal senso non verranno trattati (cfr. consid. F).

1.3.3 La ricorrente censura che l'autorità inferiore avrebbe violato i principi dell'art. 34
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 34 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza - 1 In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.
1    In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.
2    La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.
LFINMA, affermando che, nonostante la FINMA non abbia proceduto formalmente alla pubblicazione della decisione, essa avrebbe, nella sostanza, raggiunto il medesimo risultato con il rilascio di un comunicato stampa lungo quattro pagine e tenendo una conferenza stampa.

A tal proposito, in accordo con quanto esposto dall'autorità inferiore nella sua duplica del 16 marzo 2017, il Tribunale osserva che la FINMA non ha disposto la pubblicazione della propria decisione ai sensi dell'art. 34
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 34 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza - 1 In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.
1    In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.
2    La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.
LFINMA, bensì ha informato il pubblico in virtù dell'art. 22
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 22 Informazione del pubblico - 1 La FINMA informa almeno una volta all'anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.
1    La FINMA informa almeno una volta all'anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.
2    Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l'informazione è necessaria:
a  alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza;
b  alla rettifica di informazioni false o fallaci; oppure
c  alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera.
3    Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescinderne su richiesta dell'interessato.
4    Nell'ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.
LFINMA. Infatti, al punto 4 del dispositivo, la FINMA ha rimandato ad un secondo momento la decisione concernente l'art. 34. Pertanto, il comunicato stampa del 24 maggio 2016, le sue condizioni di applicazione, nonché la conferenza stampa del medesimo giorno, non costituiscono l'oggetto del ricorso.

1.4 La ricorrente afferma che un "avvertimento formale di ristabilire l'ordine legale", come ordinato al punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, non rientrerebbe fra gli strumenti a disposizione della FINMA, previsti dalla LFINMA. Esso non rappresenterebbe, infatti, né un ammonimento, né una decisione di accertamento ai sensi dell'art. 32
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 32 - 1 La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.
1    La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.
2    Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.69
LFINMA. Tale avvertimento non godrebbe, dunque, di alcuna base legale, necessaria per qualsiasi azione intrapresa dalle autorità amministrative ai sensi dell'art. 5
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cost. Inoltre, l'autorità inferiore non preciserebbe quali misure la ricorrente dovrebbe adottare, ed entro quale termine, per ristabilire l'ordine legale.

1.4.1 Il cosiddetto avvertimento formale verte sull'art. 31
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 31 Ripristino della situazione conforme - 1 La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.
1    La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.
2    Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.67
LFINMA quale base legale. Quest'ultimo rappresenta una clausola generale, la quale permette alla FINMA, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, di adottare altre misure oltre a quelle previste esplicitamente, ma non in modo esaustivo, dalla LFINMA o dalle leggi finanziarie elencate all'art. 1 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 1 Oggetto - 1 La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):
1    La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):
a  legge del 25 giugno 19305 sulle obbligazioni fondiarie;
b  legge federale del 2 aprile 19086 sul contratto d'assicurazione;
c  legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi;
d  legge dell'8 novembre 19348 sulle banche;
e  legge del 15 giugno 201810 sugli istituti finanziari;
f  legge del 10 ottobre 199711 sul riciclaggio di denaro;
g  legge del 17 dicembre 200412 sulla sorveglianza degli assicuratori;
h  legge del 19 giugno 201514 sull'infrastruttura finanziaria;
i  legge del 15 giugno 201816 sui servizi finanziari.
2    La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.
LFINMA (cfr. Katja Roth Pellanda, op. cit., n. 9 ad art. 31
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 31 Ripristino della situazione conforme - 1 La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.
1    La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.
2    Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.67
LFINMA). Pertanto, esso non configura un numerus clausus delle misure di vigilanza disponibili. Stando al suo tenore, non ha un valore legale vincolante e, in quanto tale, non intacca in alcun modo i diritti della ricorrente e/o non le impone alcun obbligo. Esso prospetta semplicemente alla ricorrente che la FINMA, in caso di non ristabilimento dell'ordine legale ai sensi della decisione impugnata, "esaminerà un eventuale ritiro dell'autorizzazione" (cfr. art. 37 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA revoca l'autorizzazione, il riconoscimento, l'abilitazione o la registrazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell'attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.73
1    La FINMA revoca l'autorizzazione, il riconoscimento, l'abilitazione o la registrazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell'attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.73
2    Con la revoca la persona sottoposta a vigilanza perde il diritto di esercitare l'attività. Le ulteriori conseguenze della revoca sono disciplinate dalle pertinenti leggi sui mercati finanziari.
3    Tali conseguenze si applicano per analogia se la persona sottoposta a vigilanza esercita la sua attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione.
LFINMA; decisione impugnata marg. 114).

1.4.2 Visti gli sviluppi del caso in specie, segnatamente il fatto che la ricorrente non dispone più di un'autorizzazione da parte della FINMA (cfr. Elenco di banche e commercianti di valori mobiliari autorizzati dalla FINMA, , consultato il 3 ottobre 2019), il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata risulta senza oggetto.

1.5 Fatto salvo quanto precedentemente espresso (cfr. consid. 1.3), nulla osta, quindi, all'ammissibilità del ricorso.

2. Diritto applicabile
Appurata l'ammissibilità del ricorso, nonché l'ammissibilità degli scritti inoltrati dalle parti, è necessario stabilire le normative applicabili. Infatti, visto lo spazio temporale nel quale si sono svolti i fatti rimproverati alla ricorrente (cfr. fatti A), sono rilevanti le regole del diritto intertemporale.

2.1 In caso di modifica della base giuridica e in assenza di corrispondenti disposizioni transitorie nel relativo atto normativo, il diritto applicabile deve essere determinato secondo le norme generali intertemporali. Di conseguenza, in termini temporali, sono generalmente applicabili i principi giuridici sostanziali che erano in vigore al momento della realizzazione dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTF 137 V 105 consid. 5.3.1; DTF 130 V 445 consid. 1.2.1, rispettivamente con rinvii; sentenze del TAFB-488/2018 del 17 gennaio 2019 consid. 3.1, e B-4763/2017 del 29 giugno 2018 consid. 2.4; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, marg. 408; Alain Griffel, in: Felix Uhlmann [ed.], Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre und des Verwaltungsrechts, 2014, pag. 8 e segg.).

2.2 Secondo le regole generali del diritto intertemporale, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329). Se si tratta di disposizioni formali, vale il principio generale secondo il quale, di regola, esse entrano immediatamente in vigore (sentenza TAF B-3771/2012 del 12 marzo 2013 consid. 1.4.3.1 con rinvii).

2.3 Nella fattispecie, il periodo in cui si sono svolti i fatti rimproverati alla ricorrente, rispettivamente in cui si è realizzato lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche, va dal 2010 al 2016 (cfr. fatti A).

2.4 Per i motivi di cui sopra, le normative applicabili (leggi, ordinanze, circolari) al caso in specie sono quelle in vigore dal 2010 al 2016, segnatamente:

- la vecchia Ordinanza FINMA dell'8 dicembre 2010 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 (vORD-FINMA, RU 2010 6295), nonché l'Ordinanza FINMA del 18 dicembre 2002 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2010 (ORD-FINMA 1, RU 2003 554),

- l'Ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche e le casse di risparmio, in vigore fino al 31 dicembre 2014 (vOBCR, RU 1972 752), rispettivamente l'Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio, in vigore dal 1° gennaio 2015 (OBCR, RS 952.02),

- la Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015 (LRD, RS 955.0).

Nonostante nel corso degli anni siano state effettuate delle modifiche alle dette normative (vOBCR - OBCR, ORD-FINMA 1 - vORD-FINMA), il contenuto degli articoli applicabili nel caso in specie (cfr. sopra), è rimasto pressoché immutato. Pertanto, tali modifiche non influiscono in modo differenziato sul giudizio della causa.

3. Applicabilità dell'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU

3.1 La ricorrente censura la violazione di garanzie procedurali penali, derivanti dall'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) in relazione al procedimento di enforcement. In particolare, la dottrina sosterrebbe che la confisca non può rappresentare una "multa amministrativa", bensì dovrebbe essere strettamente applicato l'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU. Tale circostanza richiederebbe anche l'applicazione del principio nemo tenetur, secondo il quale ogni documento fornito alla FINMA da BSI non potrebbe essere considerato dall'autorità inferiore nel proprio procedimento di confisca.

3.2

3.2.1 L'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU, in relazione all'art. 14
IR 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici
Patto-ONU-II Art. 14 - 1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
1    Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei
2    Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.
3    Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:
a  ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;
b  a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;
c  ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
d  ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
e  a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
f  a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
g  a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.
4    La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.
5    Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.
6    Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.
7    Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.
del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992 (Patto ONU II, RS 0.103.2), garantisce il diritto ad un equo processo, includendo segnatamente specifiche garanzie procedurali per i procedimenti penali, quali il principio nemo tenetur (art. 6 cpv. 1
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU e art. 14 cpv. 3 lett. g
IR 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici
Patto-ONU-II Art. 14 - 1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
1    Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei
2    Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.
3    Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:
a  ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;
b  a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;
c  ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
d  ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
e  a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
f  a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
g  a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.
4    La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.
5    Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.
6    Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.
7    Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.
Patto ONU II), la presunta innocenza (risp. al cpv. 2), diritto all'informazione, difesa effettiva, diritto di difesa, diritto di interrogazione e confronto, diritto ad un interprete gratuito (risp. al cpv. 3), nonché il principio ne bis in idem (art. 14 cpv. 7
IR 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici
Patto-ONU-II Art. 14 - 1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
1    Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei
2    Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.
3    Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:
a  ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;
b  a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;
c  ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
d  ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
e  a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
f  a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
g  a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.
4    La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.
5    Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.
6    Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.
7    Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.
Patto ONU II, in relazione all'art. 4
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati - 1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.
1    Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.
2    Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3    Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:
a  ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;
b  ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c  ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d  ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.
del Protocollo n. 7 al CEDU).

3.2.2 Il diritto di non autoaccusarsi permette all'imputato di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU di astenersi dal rispondere. Dal diritto dell'imputato di non dover contribuire alla propria condanna, deriva soprattutto l'obbligo per l'autorità inferiore di condurre la propria inchiesta, senza basarsi su mezzi di prova ottenuti con la forza o sotto pressione, in inottemperanza del volere del medesimo. Secondo la pratica del Tribunale federale, non tutti gli obblighi concernenti la messa a disposizione di informazioni che a loro volta richiederebbero una sanzione, sono illeciti. Piuttosto, è interdetta la cosiddetta "improper compulsion", ovvero una forma di costrizione abusiva o sproporzionata (DTF 142 II 243 consid. 3.3 con rinvii).

3.2.3 Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), si tratta di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU, quando il diritto nazionale attribuisce un provvedimento statale al diritto penale, oppure quando la natura, la tipologia, la gravità e/o la sanzione della contravvenzione indicano un carattere penale (DTF 142 II 243 consid. 3.4 con rinvii).

3.3 La confisca in oggetto, pronunciata nei confronti della ricorrente, verte sull'art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA, trovando quindi la sua base legale nella sezione degli strumenti di vigilanza a disposizione della FINMA.

3.3.1 Il diritto di vigilanza non mira, contrariamente a quanto previsto dal diritto penale, ad una sanzione per un comportamento illecito. Infatti, giusta l'art. 4
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 4 Obiettivi della vigilanza - Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nonché la capacità di quest'ultima di affrontare le sfide future.
LFINMA, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nonché la capacità di quest'ultima di affrontare le sfide future (cfr. art. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 1 Oggetto - 1 La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):
1    La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):
a  legge del 25 giugno 19305 sulle obbligazioni fondiarie;
b  legge federale del 2 aprile 19086 sul contratto d'assicurazione;
c  legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi;
d  legge dell'8 novembre 19348 sulle banche;
e  legge del 15 giugno 201810 sugli istituti finanziari;
f  legge del 10 ottobre 199711 sul riciclaggio di denaro;
g  legge del 17 dicembre 200412 sulla sorveglianza degli assicuratori;
h  legge del 19 giugno 201514 sull'infrastruttura finanziaria;
i  legge del 15 giugno 201816 sui servizi finanziari.
2    La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.
LFINMA).

3.3.2 Concernente l'art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA, secondo il Messaggio del 1° febbraio 2006 sulla LFINMA (FF 2005 2625 e segg.) "la confisca è una sanzione amministrativa di un nuovo genere nel contesto della vigilanza sui mercati finanziari. Ha una funzione di compensazione e persegue lo scopo di scoraggiare gli assoggettati o i responsabili con funzioni dirigenziali a violare le disposizioni legali in materia di vigilanza. Solo la confisca permette di evitare che una violazione grave delle disposizioni in materia di vigilanza sia vantaggiosa. Per contro, la mancata confisca degli utili realizzati violando il diritto comporta distorsioni della concorrenza, poiché gli assoggettati che rispettano la legge subiscono un pregiudizio mentre quelli che si comportano in modo illecito ne traggono vantaggi. In altri termini, la confisca può quindi essere considerata come una semplice misura di ripristino dell'ordine legale, che favorisce l'equità tra gli istituti finanziari" (pag. 2644). La funzione di compensazione della confisca in materia di vigilanza dei mercati finanziari, di cui sopra, risulta dal fatto che, "Contrariamente a quanto accade a proposito della confisca prevista dal Codice penale, l'autorità di vigilanza può confiscare l'utile realizzato soltanto alle persone sottoposte a vigilanza o alle persone responsabili con funzioni dirigenti, ma non a terzi. La confisca riveste quindi in primo luogo un carattere compensativo, ma non penale" (pag. 2678).

Il carattere meramente amministrativo della confisca ai sensi dell'art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA è confermato dalla giurisprudenza (DTF 139 II 279 consid. 4.3.3; sentenze del TF 2C_422/2018 del 20 marzo 2019 consid. 2.3 e 2C_119/2013 del 9 maggio 2013 consid. 4.3.3; DTAF 2013/59 consid. 9.3.5; sentenza del TAF B-798/2012 del 27 novembre 2013 consid. 9.3.3), nonché dalla dottrina, secondo la quale, nell'esaminare il singolo caso non è necessario porsi la domanda se la confisca abbia carattere garante, compensativo o punitivo, con la conseguenza che l'applicazione, in particolare, dell'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU già allo stadio del procedimento di enforcement è esclusa (cfr. René Bösch, in: Basler Kommentar zum FINMAG [in seguito: BSK-FINMAG], 2011, art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA nn. 5, 6 e 7).

3.4 Visto quanto precede, la confisca ai sensi dell'art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA non rappresenta una sanzione penale ai sensi dell'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU. La ricorrente si avvale, dunque, inutilmente di quest'ultimo e delle garanzie su esso vertenti, le quali non trovano applicazione nei procedimenti di enforcement (DTF 142 II 243 consid. 3.2; sentenza del TF 2C_739/2015 del 25 aprile 2016 consid. 3.3; sentenze del TAF B-5737/2017 del 28 novembre 2018 consid. 6.2 e B-4763/2017 del 29 giugno 2018 consid. 3.3).

3.5 Pertanto, la censura riguardante l'applicazione dell'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU, nonché delle garanzie da esso derivanti, risulta infondata e l'autorità inferiore può basarsi, senza violare quest'ultime, su tutti i documenti inoltrati dalla ricorrente per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti.

4. Diritto di essere sentito

4.1 La ricorrente censura una violazione del diritto di essere sentito, accusando la FINMA di aver agito prematuramente e unicamente sulla base di documenti sui quali non le è stata data la possibilità di esprimersi. Inoltre, l'autorità inferiore arriverebbe alla conclusione che vi siano state delle violazioni gravi da parte della ricorrente, senza fornire una motivazione sufficientemente dettagliata, limitandosi ad "un vago e generico riferimento ad asserite violazioni del diritto in materia di vigilanza, senza che venga specificato nel dettaglio [tramite] quali atti e quali omissioni BSI le abbia commesse". Tale comportamento non sarebbe accettabile e non costituirebbe una base sufficiente per imporre delle sanzioni gravi. Proprio sulla base di quest'ultime, la FINMA avrebbe dovuto adottare una più approfondita ed elevata qualità nel sostanziare le violazioni e le misure ordinate, segnatamente considerata la severità di quest'ultime.

Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe fornito poche e sommarie spiegazioni sulle ragioni per cui le asserite violazioni debbano essere qualificate come gravi, senza spiegare i criteri che hanno condotto alla qualifica di una violazione grave e non avrebbe proceduto a fare una distinzione da casi di violazioni meno gravi. Tale mancanza nel sostanziare le proprie argomentazioni condurrebbe ad una seria violazione del diritto di essere sentito di BSI, costituendo così una grave violazione formale da parte dell'autorità inferiore.

Infine, la FINMA sarebbe tenuta a valutare le argomentazioni delle parti, quando esse appaiono decisive, anche se prodotte tardivamente, esaminarle attentamente, senza pregiudizi e tenerne conto nel processo decisionale. Ciò non sarebbe stato il caso nella presente causa.

4.2

4.2.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. art. 26
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 18 - 1 Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive.
1    Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive.
2    Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.
3    Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28.
PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA).

4.2.2 Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi, da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro lato, un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica (DTF 144 II 427 consid. 3.1 con rinvii; sentenza del TAF B-4763/2017 del 29 giugno 2018 consid. 4.2).

4.2.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve pertanto essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).

A titolo eccezionale, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1).

4.2.4 Il sopra citato obbligo di motivare la propria decisione è soddisfatto quando l'interessato ha la possibilità di valutarne la portata e di deferirlo ad un'autorità superiore con piena cognizione di causa. È sufficiente che l'autorità inferiore menzioni almeno brevemente i motivi dai quali è stata guidata e su cui si è basata la sua decisione. Essa non è tenuta a pronunciarsi su tutti i motivi delle parti e può pertanto limitarsi ai punti essenziali per la decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 243 consid. 3.1 con rinvii, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 6.1).

4.3 Il Tribunale considera che le motivazioni apportate dall'autorità inferiore (cfr. consid.8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 11.1.1), segnatamente le indicazioni dettagliate concernenti la questione relativa alla disposizione di vigilanza da cui scaturisce l'obbligo di compiere quale atto ed in quale misura la ricorrente avrebbe violato tali disposizioni, nonostante vi fosse un obbligo legale di agire (cfr. consid. 8.2, 9.2, 10.2 e 11.2), consentono alla ricorrente di poter valutare la portata della decisione e di deferirla all'autorità superiore, ovvero il Tribunale, e illustrano sufficientemente su quali elementi essa ha basato la propria decisione.

Pertanto, risultando la decisione sufficientemente comprensibile, va considerato rispettato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost.

Invece, per quanto riguarda la mancata possibilità di prendere posizione sui documenti utilizzati dalla FINMA, nonché sulle considerazioni fattuali ritenute dalla medesima e la stima predisposta, il Tribunale rileva che l'autorità inferiore ha invitato la ricorrente a prendere posizione circa i rapporti G._______ e H._______, specificando che la loro decisione avrebbe potuto basarsi essenzialmente sui medesimi. Per quanto concerne la presa di posizione sulle considerazioni fattuali e la stima, il Tribunale rileva che la ricorrente ha ampiamento avuto modo di esprimersi in fase di ricorso, segnatamente visto il doppio scambio di scritti, nonché la quantità di documentazione inoltrata dalla ricorrente al Tribunale. Infine, visto l'esito del ricorso (consid. 16 e 17), un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può ad ogni modo rimanere indecisa.

5. Accertamento dei fatti

5.1 La ricorrente continua affermando che l'autorità inferiore avrebbe accertato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera inesatta ed incompleta. In particolare, l'autorità inferiore non avrebbe eseguito autonomamente alcuna valutazione, né verifiche sufficienti sui fatti, basandosi quasi esclusivamente sui rapporti G._______ e H._______. La FINMA avrebbe ingiustificatamente fatto affidamento sui rapporti di investigazione interna, presupponendo che delle investigazioni della stessa non avrebbero condotto ad un risultato sostanzialmente differente. Basandosi su tali rapporti, la FINMA avrebbe violato il suo obbligo di procedere all'accertamento dei fatti in modo oggettivo ed ex officio come postulato dall'art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA.

5.2 L'art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA stabilisce che l'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: a) documenti; b) informazioni delle parti; c) informazioni o testimonianze di terzi; d) sopralluoghi; e) perizie.

5.2.1 Le verifiche audit degli assoggettati alla vigilanza possono essere eseguite dalla FINMA, giusta l'art. 24
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 24 Principio - 1 La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:
1    La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:
a  società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a della legge del 16 dicembre 200557 sui revisori; o
b  incaricati di verifiche conformemente all'articolo 24a.
2    La verifica si concentra in particolare sui rischi che l'assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari. Per quanto possibile occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.
3    Per la tutela del segreto da parte delle società di audit si applica per analogia l'articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni58.
4    Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali del contenuto e dello svolgimento della verifica secondo il capoverso 1 lettera a, come pure la forma del rendiconto. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.
5    I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.
LFINMA cpv. 1 lett. a, direttamente o per il tramite di società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), ai sensi dell'art. 9a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 9a Condizioni per l'abilitazione a eseguire verifiche secondo le leggi sui mercati finanziari - 1 Un'impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 se:
1    Un'impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 se:
a  è abilitata secondo l'articolo 9 capoverso 1;
b  è sufficientemente organizzata per eseguire tali verifiche; e
c  non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA21).
2    Una persona è abilitata a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 (auditor responsabile) se:
a  è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l'articolo 4; e
b  dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA).
3    Per l'abilitazione di cui al capoverso 2 lettera a, in deroga all'articolo 4 capoverso 4 è possibile considerare anche l'esperienza professionale maturata nelle verifiche eseguite secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere a e b LFINMA.
4    ...22
4bis    Il Consiglio federale può prevedere condizioni agevolate per l'abilitazione di società di audit e di auditor responsabili a eseguire la verifica delle persone di cui all'articolo 1b della legge dell'8 novembre 193423 sulle banche.24
5    ...25
della Legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (LSR, RS 221.302); o incaricati di verifiche conformemente all'articolo 24a
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 24a Incaricati di verifiche - 1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente di eseguire verifiche presso assoggettati alla vigilanza.
1    La FINMA può incaricare uno specialista indipendente di eseguire verifiche presso assoggettati alla vigilanza.
2    Definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato della verifica.
3    I costi dell'incaricato della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.
LFINMA (art. 24
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 24 Principio - 1 La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:
1    La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:
a  società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a della legge del 16 dicembre 200557 sui revisori; o
b  incaricati di verifiche conformemente all'articolo 24a.
2    La verifica si concentra in particolare sui rischi che l'assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari. Per quanto possibile occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.
3    Per la tutela del segreto da parte delle società di audit si applica per analogia l'articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni58.
4    Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali del contenuto e dello svolgimento della verifica secondo il capoverso 1 lettera a, come pure la forma del rendiconto. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.
5    I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.
LFINMA cpv. 1 lett. b). La verifica si concentra in particolare sui rischi che l'assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari (art. 24
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 24 Principio - 1 La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:
1    La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:
a  società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a della legge del 16 dicembre 200557 sui revisori; o
b  incaricati di verifiche conformemente all'articolo 24a.
2    La verifica si concentra in particolare sui rischi che l'assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari. Per quanto possibile occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.
3    Per la tutela del segreto da parte delle società di audit si applica per analogia l'articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni58.
4    Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali del contenuto e dello svolgimento della verifica secondo il capoverso 1 lettera a, come pure la forma del rendiconto. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.
5    I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.
LFINMA cpv. 2).

Inoltre, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 36 Incaricato dell'inchiesta - 1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.
1    La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.
2    La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.
3    Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.
4    I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.
LFINMA, la FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati. A tal proposito, la dottrina precisa che la nomina di un incaricato dell'inchiesta rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione dell'autorità di sorveglianza, il quale si caratterizza per la sua flessibilità e versatilità, e che l'impiego di questo mezzo d'investigazione è aumentato nel corso degli anni (cfr. Benedikt Maurenbrecher/André Terlinden, in: BSK-FINMAG, art. 36
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 36 Incaricato dell'inchiesta - 1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.
1    La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.
2    La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.
3    Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.
4    I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.
LFINMA nn. 5 e 6).

5.2.2 In alcuni casi, per la FINMA può essere sensato rinunciare provvisoriamente oppure, in base ai risultati delle indagini interne, addirittura definitivamente ad un proprio accertamento dei fatti. La FINMA può fare uso, sia nell'ambito della sorveglianza che della procedura di enforcement, di documenti rilevanti, risultanti da indagini interne. Se è l'ente sorvegliato stesso a produrre e ad assumersi la responsabilità di un mezzo di prova inoltrato, quest'ultimo deve essere qualificato come "informazione delle parti" ai sensi dell'art. 12 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA. Se, invece, tali documenti sono stati elaborati in maniera assolutamente autonoma da un prestatore di servizi esterno, ad esempio da studi d'avvocatura o revisori contabili, li si può considerare delle perizie ai sensi dell'art. 12 lett. e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA. Tuttavia, tali qualificazioni non sono decisive, dato che tutti i documenti sottostanno al libero apprezzamento delle prove da parte della FINMA nonché del Tribunale (sentenza del TAF B-3625/2014 del 6 ottobre 2015 consid. 4.2).

Per quanto riguarda il grado della prova, la FINMA deve apprezzare i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di cui dispone. A questo proposito, la PA non prevede regole rigide e non presuppone una certezza indubbia. Determinante è unicamente la convinzione dell'autorità circa l'esistenza o l'inesistenza di un determinato fatto, secondo un grado di probabilità così elevato da dissipare qualsiasi ragionevole dubbio (cfr. Patrick Krauskopf/Katrin Emmenegger/Fabio Babey, in: Waldmann/Weissenberger, op. cit., nn. 213-215 ad art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA, con i riferimenti giurisprudenziali citati; cfr. anche sentenze del TAF B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 [DTAF 2017 IV/1] consid. 6.4 e B-6815/2013 del 10 giugno 2014 consid. 3).

5.3 Quanto all'affermazione della ricorrente, secondo cui la FINMA si sarebbe quasi esclusivamente basata sui rapporti G._______ e H._______, senza considerare sufficientemente la documentazione condivisa dalla ricorrente, essa non corrisponde al vero, poiché è la stessa ricorrente ad avere trasmesso alla FINMA, il 29 gennaio 2016, il CD "FINMA proceedings against BSI SA - Large Transactions & LTJ", munito di una "List of available documentation", il quale contiene, segnatamente, un elenco di tutti i conti coinvolti nelle LT e quelli relativi a LTJ con le corrispondenti informazioni di base (titolari, ADE, aventi diritto di firma, data d'apertura, "specific reason for account opening", ...), i profili e i dossier KYC, i verbali A&RC, BoD e GEB, nonché altri documenti (ricorso, all. 38; e incarto della FINMA, registro 2, pag. 025 [CD I._______]). La ricorrente ha, inoltre, spedito alla FINMA, il 15 marzo 2016, un CD complementare al primo, contenente "the missing documentation related to the seizure orders issued by the Commercial Affairs Department of the Singapore Police Force" (incarto della FINMA, registro 2, pagg. 913-914 [CD L._______]).

Pertanto, la FINMA ha avuto conoscenza della documentazione rilevante, e non vi sono motivi per credere che non l'abbia consultata parallelamente alla lettura dei rapporti G._______ e H._______.

5.4 Sulla base di quanto esposto sopra e del libero apprezzamento delle prove da parte della FINMA, quest'ultima poteva legittimamente usare i rapporti G._______ e H._______ come mezzi di prova nella redazione della propria decisione. A tal proposito, la ricorrente si limita ad asserire l'inattendibilità di tali rapporti, senza, tuttavia, prendere posizione sui singoli fatti in essi discussi e senza presentare i fatti che avrebbero invece dovuto essere presi in considerazione. Inoltre, il documento "BSI Comments on Reports - Working Draft 17 May 2016" (ricorso, all. 43), consistente in 38 brevi chiarificazioni apportate al rapporto H._______ e in tre brevi chiarificazioni inerenti al rapporto G._______, prodotto dalla ricorrente, non cambia la sostanza di quest'ultimi. Pertanto, il loro valore probatorio risulta sufficiente ai fini della causa.

6. Gravi violazioni di disposizioni di legge in materia di vigilanza

6.1

6.1.1 Nel punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, la FINMA ha constatato delle violazioni gravi di disposizioni di legge in materia di vigilanza ai sensi dei considerandi. In sintesi, l'autorità inferiore rimprovera a BSI:

- una grave violazione degli obblighi di diligenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro contemplati dagli artt. 13, 14, 16 e 19 vORD-FINMA, nonché degli artt. 7, 8, 12, 17 e 20 ORD-FINMA 1;

- una grave violazione dell'obbligo di allestire e conservare documenti secondo l'art. 9 cpv. 3
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche
OBCR Art. 9 Campo di attività - (art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR)
1    La banca deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso.
2    Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa della banca.
vOBCR, rispettivamente l'art. 12 cpv. 3
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche
OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39
1    La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.
2    La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.
2bis    La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40
3    La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.
4    La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.
OBCR, e l'art. 7
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti - 1 L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.
1    L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.
1bis    Deve verificare periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.43
2    Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.
3    L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.
LRD;

- una grave violazione del principio dell'adeguata gestione dei rischi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
1    La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
2    L'autorizzazione è concessa se:
a  la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;
b  la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
c  le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
3    La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.
4    ...31
5    Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32
6    La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33
7    Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34
LBCR, dell'art. 9 cpv. 2 e
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche
OBCR Art. 9 Campo di attività - (art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR)
1    La banca deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso.
2    Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa della banca.
4 vOBCR, rispettivamente dell'art. 12 cpv. 2 e
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche
OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39
1    La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.
2    La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.
2bis    La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40
3    La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.
4    La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.
4 OBCR, nonché della Circolare 08/24 "Sorveglianza e controllo interno - banche" della FINMA, del 20 novembre 2008 (Circ. 08/24); come pure,

- la violazione della garanzia di un'attività irreprensibile giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
1    La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
2    L'autorizzazione è concessa se:
a  la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;
b  la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
c  le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
3    La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.
4    ...31
5    Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32
6    La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33
7    Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34
LBCR.

6.1.2 Nel ricorso, in riferimento alle gravi violazioni che la FINMA conclude essere state commesse da BSI, quest'ultima smentisce una qualsivoglia gravità e accusa una mancata spiegazione dettagliata dei rimproveri mossi dalla FINMA (cfr. consid. 4, 8.1.2, 9.1.2, 10.1.2, 11.1.2 e 13.1.2).

6.2 In relazione al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata (cfr. fatti C.a), in varie sentenze recenti, il Tribunale federale si è occupato in modo dettagliato e approfondito dell'oggetto dell'art. 32
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 32 - 1 La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.
1    La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.
2    Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.69
LFINMA, considerata da quest'ultimo una lex specialis all'art. 25
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.
1    L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.
2    La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.
3    Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.
PA. A tale riguardo, il Tribunale federale ha rilevato che, nei casi in cui la FINMA è tenuta ad emettere una decisione di esecuzione di una prestazione e/o una sanzione repressiva per ristabilire l'ordine legale, l'accertamento di una grave violazione delle disposizioni di vigilanza non è di natura dispositiva, ma fa parte degli elementi relativi alla motivazione che ha indotto la FINMA ad ordinare tali misure, avendo, dunque, una funzione di motivazione. Sulla base di ciò il Tribunale federale ha concluso alla mancanza di una contestabilità indipendente degli accertamenti svolti e, in assenza di un interesse degno di protezione, ha dichiarato i ricorsi inammissibili (sentenze del TF 2C_571/2018 del 30 aprile 2019 consid. 1.2.3, 2C_303/2016 del 24 novembre 2016 consid. 2.5.1, 2C_305/2016 del 24 novembre 2016 consid. 2.1 e 2C_352/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 1.2.3; sentenze del TAF B-4354/2016 del 30 novembre 2017 consid. 1.2.1.2, B-1561/2016 congiunta con B-4177/2016 del 21 marzo 2018 consid. 1.3.3 e B-5407/2012 del 29 settembre 2014 consid. 1.3.2.3). Il Tribunale federale ha basato il proprio punto di vista sulla sussidiarietà, rappresentata dalla dottrina e derivante dall'art. 32
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 32 - 1 La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.
1    La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.
2    Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.69
della LFINMA, della decisione di accertamento secondo la LFINMA, in relazione alle decisioni di esecuzione di una prestazione o costitutive. Di conseguenza, l'accertamento in questione ha una portata autonomamente contestabile solo alle condizioni cumulative che le disposizioni di vigilanza siano state gravemente violate e che non vi sia più la necessità di adottare misure per il ripristino della situazione conforme (sentenza del TAF B-4354/2016 del 30 novembre 2017 consid. 1.2.1.2 con rinvii).

6.3 Nella fattispecie, il medesimo ragionamento vale, mutatis mutandis, per la confisca ai sensi dell'art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA. Pertanto, il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata non può essere autonomamente impugnato dinanzi al Tribunale federale, in quanto svolge una funzione meramente esplicativa circa la questione preliminare, e non è di natura dispositiva. Ciò non esonera, tuttavia, il Tribunale dall'analizzare se la ricorrente ha violato gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza, ritenuto che si tratta di una questione preliminare per poi poter procedere ad un'eventuale confisca ai sensi dell'art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA.

6.4 Visto quanto precede e vista la confisca di 95'000'000.- CHF, ai sensi dell'art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA, conclusa dalla FINMA al punto 2 del dispositivo della decisione impugnata, va analizzata l'esistenza di violazioni gravi in qualità di questione preliminare e a prescindere dalla menzione nel dispositivo.

7. Confisca ai sensi dell'art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA

7.1 Al fine di poter adempiere i propri compiti (art. 6
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 6 Compiti - 1 La FINMA esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge.
1    La FINMA esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge.
2    Essa adempie i compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza.
LFINMA, 23 LBCR e 12 lett. a LRD), la FINMA ha a propria disposizione vari strumenti di vigilanza, tra i quali la confisca, disciplinata all'art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA e secondo cui:

1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

2 [...]

3 Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.

4-6 [...]

7.2 Perché la FINMA possa procedere ad una confisca ai sensi dell'art. 35 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA, devono essere adempiute tre condizioni.

7.2.1 In primo luogo, l'utile deve essere stato realizzato da una persona sottoposta a vigilanza o da un responsabile con funzioni dirigenti. Ai sensi dell'art. 3 lett. a
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 3 Assoggettati alla vigilanza - Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari:
a  le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari; e
b  gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200619 sugli investimenti collettivi che dispongono o devono disporre di un'autorizzazione o di un'approvazione;
c  ...
LFINMA, assoggettate alla vigilanza sono segnatamente le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Responsabili con funzioni dirigenti sono, invece, garanti (ogni persona che, in virtù della sua autorità all'interno della Banca, potrebbe compromettere la continuità dell'esistenza della medesima) e altre persone che svolgono funzioni dirigenziali e che hanno un certo grado di responsabilità all'interno dell'organizzazione.

Nella fattispecie, la ricorrente, per svolgere le sue attività tra il 2010 e il 2016, necessitava, ai sensi dell'art. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
1    La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
2    L'autorizzazione è concessa se:
a  la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;
b  la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
c  le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
3    La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.
4    ...31
5    Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32
6    La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33
7    Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34
LBCR, di un'autorizzazione da parte della FINMA.

7.2.2 In secondo luogo, l'utile deve essere stato realizzato in grave violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza. L'espressione "grave violazione" costituisce un concetto giuridico indeterminato. Secondo la giurisprudenza, la gravità di una violazione deve essere commisurata principalmente in base a quanto richiesto dalla norma violata o non rispettata (ad es. dal grado della dovuta diligenza, dall'intensità del comportamento richiesto, ecc.), ossia dal grado di deviazione dal comportamento secondo normativa. In base al principio di proporzionalità, devono essere valutate l'intensità del comportamento deviante (violazione singola o ripetuta o addirittura continuata) e la motivazione del medesimo. L'importo dell'utile realizzato può rappresentare un indicatore dell'esistenza di una grave violazione. Tuttavia, un utile alto non rende la violazione del diritto di vigilanza, dalla quale scaturisce, automaticamente grave. Se la questione centrale rimproverata ad una parte in causa, come nel caso di specie, consiste in un'omissione, va osservato che per le possibili misure prese dalla FINMA sono rilevanti esclusivamente le omissioni di azioni in violazione dei doveri ai sensi delle disposizioni di vigilanza. Di conseguenza, un'omissione può rappresentare una grave violazione di un obbligo di vigilanza solo se una persona sottoposta a vigilanza omette un atto richiesto dal diritto di vigilanza (DTF 142 II 243 consid. 3.1; sentenze del TAF B-4763/2017 del 29 giugno 2018 consid. 13.3 e B-5756/2014 del 18 maggio 2017 consid. 4.3 con rinvii; Bösch, BSK-FINMAG, art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA n. 18).

7.2.3 In ultimo, vi deve essere un nesso causale tra l'utile realizzato e le gravi violazioni di disposizioni legali in materia di vigilanza (cfr. sentenze del TF 2C_422/2018 del 20 marzo 2019 consid. 2.4 e 2C_739/2015 del 25 aprile 2016 consid. 2.2).

8. Gravi violazioni degli obblighi di diligenza in materia di lotta al riciclaggio

8.1

8.1.1 In primo luogo, secondo la FINMA "BSI non ha riconosciuto per l'uso interno tutte le relazioni d'affari che comportavano un rischio superiore (art. 7
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 7 Valori patrimoniali proibiti - 1 L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all'estero.
1    L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all'estero.
2    L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.
ORD-FINMA 1), non ha proceduto ad adeguati e sufficienti chiarimenti complementari concernenti le relazioni d'affari e le transazioni che comportavano un rischio superiore (artt. 13, 14 e 16 vORD-FINMA; artt. 8, 17 e 20 ORD-FINMA 1), non ha adeguatamente sorvegliato le sue relazioni d'affari e le transazioni eseguite a livello di Gruppo BSI (art. 19 vORD-FINMA e art. 12
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 12 - 1 L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione della controparte e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:
1    L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione della controparte e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:
a  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento le informazioni sull'identità della controparte, del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
b  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;
c  la banca comunica immediatamente all'emittente del mezzo di pagamento eventuali cambiamenti concernenti le informazioni di cui alle lettere a e b;
d  l'emittente del mezzo di pagamento risponde alle richieste di informazioni delle autorità svizzere competenti e rinvia tali autorità alla banca interessata per l'eventuale consegna della documentazione.
2    Per le relazioni d'affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza, l'emittente del mezzo di pagamento non è tenuto a richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se:
a  con i mezzi di pagamento per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente, non può essere pagato o prelevato in contanti un importo superiore a 10 000 franchi al mese e per controparte;
b  per i mezzi di pagamento per i quali le transazioni sono fatturate a posteriori il limite per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti non supera 25 000 franchi al mese e per controparte;
c  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati con domicilio in Svizzera l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 1000 franchi al mese e 5000 franchi per anno civile e per controparte; oppure
d  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati senza limitazioni a livello di domicilio l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 500 franchi al mese e 3000 franchi per anno civile e controparte.
2bis    In caso di rinuncia a richiedere un'attestazione di autenticità, l'emittente del mezzo di pagamento verifica se le copie dei documenti d'identificazione contengono indizi dell'utilizzo di un documento d'identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, non si applicano le agevolazioni di cui ai capoversi 1 e 2.18
3    Se nell'ambito della sorveglianza delle transazioni viene a conoscenza di indizi concernenti l'inoltro del mezzo di pagamento a una persona che non sembra in stretta relazione con la controparte, l'emittente del mezzo di pagamento di cui ai capoversi 1 e 2 identifica nuovamente la controparte e verifica l'identità dell'avente economicamente diritto del mezzo di pagamento.
4    Nell'emissione di crediti al consumo, per le relazioni d'affari concluse per corrispondenza non è necessario richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se l'importo del credito non supera 25 000 franchi e:
a  è versato su un conto esistente del beneficiario del credito;
b  è accreditato a un tale conto;
c  è garantito quale credito sotto forma di anticipo su un tale conto; o
d  nel caso di una cessione, tale somma è trasferita direttamente a un venditore di merce sulla base di un ordine di pagamento trasmesso dal beneficiario del credito.19
ORD-FINMA 1)" (decisione impugnata marg. 97).

Quali esempi di tali violazioni gravi, l'autorità inferiore afferma che BSI avrebbe dovuto, già all'apertura della relazione, qualificare M._______ quale PEP. Non avendolo fatto, essa avrebbe violato l'obbligo che le incombeva di riconoscere quale relazione a rischio superiore una relazione PEP secondo l'art. 7 cpv. 3 e
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 7 Valori patrimoniali proibiti - 1 L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all'estero.
1    L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all'estero.
2    L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.
4 ORD-FINMA 1. In tal senso, andrebbe tenuto conto del fatto che l'assenza o l'insufficienza di chiarimenti rappresenterebbe una violazione dei doveri di diligenza della ricorrente, in virtù dell'art. 14 cpv. 1 vORD-FINMA e prima dell'art. 17 cpv. 1
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 17 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti - Se in una relazione d'affari constata rischi superiori, l'intermediario finanziario procede senza indugio ai chiarimenti complementari e li esegue il più rapidamente possibile.
ORD-FINMA 1. Per di più, la sorveglianza, da parte della ricorrente, delle relazioni che comportano rischi superiori, non sarebbe stata effettuata in maniera efficace, in violazione dell'art. 19 cpv. 1 vORD-FINMA e prima dell'art. 12 cpv. 1
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 12 - 1 L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione della controparte e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:
1    L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione della controparte e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:
a  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento le informazioni sull'identità della controparte, del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
b  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;
c  la banca comunica immediatamente all'emittente del mezzo di pagamento eventuali cambiamenti concernenti le informazioni di cui alle lettere a e b;
d  l'emittente del mezzo di pagamento risponde alle richieste di informazioni delle autorità svizzere competenti e rinvia tali autorità alla banca interessata per l'eventuale consegna della documentazione.
2    Per le relazioni d'affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza, l'emittente del mezzo di pagamento non è tenuto a richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se:
a  con i mezzi di pagamento per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente, non può essere pagato o prelevato in contanti un importo superiore a 10 000 franchi al mese e per controparte;
b  per i mezzi di pagamento per i quali le transazioni sono fatturate a posteriori il limite per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti non supera 25 000 franchi al mese e per controparte;
c  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati con domicilio in Svizzera l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 1000 franchi al mese e 5000 franchi per anno civile e per controparte; oppure
d  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati senza limitazioni a livello di domicilio l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 500 franchi al mese e 3000 franchi per anno civile e controparte.
2bis    In caso di rinuncia a richiedere un'attestazione di autenticità, l'emittente del mezzo di pagamento verifica se le copie dei documenti d'identificazione contengono indizi dell'utilizzo di un documento d'identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, non si applicano le agevolazioni di cui ai capoversi 1 e 2.18
3    Se nell'ambito della sorveglianza delle transazioni viene a conoscenza di indizi concernenti l'inoltro del mezzo di pagamento a una persona che non sembra in stretta relazione con la controparte, l'emittente del mezzo di pagamento di cui ai capoversi 1 e 2 identifica nuovamente la controparte e verifica l'identità dell'avente economicamente diritto del mezzo di pagamento.
4    Nell'emissione di crediti al consumo, per le relazioni d'affari concluse per corrispondenza non è necessario richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se l'importo del credito non supera 25 000 franchi e:
a  è versato su un conto esistente del beneficiario del credito;
b  è accreditato a un tale conto;
c  è garantito quale credito sotto forma di anticipo su un tale conto; o
d  nel caso di una cessione, tale somma è trasferita direttamente a un venditore di merce sulla base di un ordine di pagamento trasmesso dal beneficiario del credito.19
ORD-FINMA 1.

Inoltre, circa gli obblighi di riconoscere e di eseguire chiarimenti complementari, in caso di transazioni che comportano un rischio superiore, l'analisi dei rapporti del Compliance di BSIS (Legal & Compliance Report) denoterebbe un'insufficiente verifica della clientela in oggetto, poiché associata a elevati rischi e possibili indizi di riciclaggio. La ricorrente avrebbe, segnatamente, fallito nel rilevare possibili rischi legati alle transazioni circolari interne avvenute tra relazioni fra loro collegate, che per giunta non avrebbero rappresentato alcuna apparente finalità economica. In tal modo, il dovere di prestare particolare attenzione a tutti i complessi di transazioni di un certo rilievo o con particolarità atipiche sarebbe più volte stato disatteso. Limitare i chiarimenti a dichiarazioni orali, a documentazione inconsistente o addirittura mancante nonostante vari indizi avversi, sarebbe chiaramente insufficiente riguardo all'obbligo di chiarimenti complementari per transazioni a rischio superiore e violerebbe gravemente l'art. 14
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 14 Transazioni che comportano un rischio superiore - 1 L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori.
1    L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori.
2    In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:
a  l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
b  le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
c  le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili;
d  il Paese di origine o di destinazione dei pagamenti, in particolare di pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo.
3    Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore:
a  le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato;
b  i pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.25
ORD-FINMA, nonché l'art. 17
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 17 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti - Se in una relazione d'affari constata rischi superiori, l'intermediario finanziario procede senza indugio ai chiarimenti complementari e li esegue il più rapidamente possibile.
ORD-FINMA 1.

Infine, nel procedimento sarebbe emerso come nell'arco di due anni vi sarebbero state 192 segnalazioni emesse dal sistema Siron@AML e che la ricorrente avrebbe fatto solo in tempi recenti, allo scoppio dello scandalo legato a 1MDB SWF nella primavera del 2015, delle segnalazioni al MROS. A questo proposito, sarebbe essenziale rilevare che non sarebbe stata reperita alcuna documentazione atta a comprovare la presa in considerazione di un'eventuale comunicazione al MROS o la decisione sul mantenimento di relazioni dubbiose ai sensi dell'art. 29 vORD-FINMA, segno quest'ultimo della scarsa sensibilità ai rischi di BSI nella gestione e mantenimento delle LT.

8.1.2 La ricorrente afferma di non essere stata nella posizione di potere proteggere se stessa dalla condotta criminale di certi suoi dipendenti. Come dimostrerebbero i capi di accusa avanzati dal Dipartimento Affari Commerciali di Singapore, il dipendente interessato non solo avrebbe tenuto nascoste informazioni tanto al senior management di BSIS quanto a BSI, ma sarebbe anche accusato di avere fraudolentemente ingannato BSI, come anche di avere falsificato firme con l'intenzione di far credere che la documentazione fosse stata firmata in rappresentanza di BSIS.

Concernente la classificazione di M._______ quale PEP, la ricorrente riconosce di essere venuta meno ai propri obblighi per quanto riguarda il conto "N._______" (cfr. consid. 8.3.1.2), affermando, tuttavia, di avere rimediato a tale mancanza non appena ne è venuta a conoscenza. La ragione di tale temporanea classificazione come non-PEP risiederebbe nel fatto che non vi fossero indizi di un coinvolgimento politico di M._______ o di un'associazione di quest'ultimo con personaggi politici di rilievo.

8.2 Gli obblighi di diligenza imposti agli intermediari finanziari sono descritti nella LRD (versione in vigore fino al 31 dicembre 2015), nell'ORD-FINMA 1 (versione in vigore dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2010), nonché nella vORD-FINMA (versione in vigore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015). Inoltre, conviene consultare, segnatamente per ulteriori precisazioni, la Circ. 08/24.

8.2.1 Per combattere il riciclaggio di denaro e garantire la diligenza nelle transazioni finanziarie, la LRD impone agli intermediari finanziari diversi obblighi di diritto pubblico, tra cui gli obblighi di diligenza (cfr. artt. 3-8 LRD), da un lato, e gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (cfr. artt. 9-11 LRD) dall'altro lato.

8.2.1.1 Giusta la LRD, l'intermediario finanziario deve, al momento dell'avvio di relazioni d'affari, identificare la controparte sulla scorta di un documento probante (art. 3 cpv. 1
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 3 Identificazione della controparte - 1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
1    Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
2    Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.
3    Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.
4    Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.34
5    La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)35 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.36
LRD) e giusta l'art. 4 cpv. 1
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto.
1    L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto.
2    L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:
a  non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito;
b  la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o
c  viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.
3    L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso.
LRD, richiedere a quest'ultima una dichiarazione scritta indicante l'ADE, se non c'è identità tra la controparte e l'ADE o se sussistono dubbi in merito (lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); o se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 (lett. c). Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'ADE, l'intermediario finanziario deve procedere nuovamente ad un'identificazione o ad un accertamento conformemente agli artt. 3 e 4 (art. 5 cpv. 1
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 5 Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.
1    Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.
2    Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.
LRD).

8.2.1.2 Oltre a ciò, l'intermediario finanziario deve identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte (art. 6 cpv. 1
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 6 Obblighi di diligenza particolari - 1 L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
1    L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
2    L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:
a  la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
b  vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP41, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
c  la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato;
d  i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.
3    Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.
4    Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.
LRD). Egli deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari, se la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta (art. 6 cpv. 2 lett. a), se vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3    Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.
4    Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
CP; [art. 6 cpv. 2 lett. b
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 6 Obblighi di diligenza particolari - 1 L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
1    L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
2    L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:
a  la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
b  vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP41, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
c  la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato;
d  i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.
3    Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.
4    Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.
LRD]).

Le operazioni presentano particolari rischi di riciclaggio, ad esempio, quando la loro costruzione indica una finalità illecita, quando la loro finalità economica non è riconoscibile, quando appaiono economicamente assurde, o quando non sono compatibili con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario riguardanti il cliente o la finalità del rapporto d'affari. Deve altresì essere considerato come sospetto qualsiasi cliente che fornisca informazioni false o fuorvianti all'intermediario finanziario, o che, senza un motivo plausibile, rifiuti di fornirgli le informazioni e i documenti necessari, ammessi dall'esercizio dell'attività in questione. L'intermediario finanziario deve chiedere al contraente di fornire informazioni che chiariscano eventuali situazioni insolite, o dissipino ogni ragionevole dubbio. Egli deve ottenere le informazioni, di cui deve verificare la plausibilità e che gli consentono di avere una comprensione sufficiente dei retroscena, nonché del contesto economico delle transazioni. Pertanto, egli non può accettare una spiegazione qualsiasi da parte del suo contraente e, nonostante il rapporto di fiducia che ha con il proprio cliente, deve procedere, con spirito critico, ad un esame della verosimiglianza delle sue dichiarazioni. Il grado di tale analisi dipende in particolare dalla natura della relazione d'affari come pure dalle ragioni che hanno portato alla chiarificazione. Ciò deve riguardare, in particolare, la fonte dei fondi depositati, l'attività professionale o commerciale del contraente e la sua situazione finanziaria (cfr. DTF 136 IV 188 consid. 6.3.1 con rinvii; sentenza del TAF B-3625/2014 del 6 ottobre 2015 consid. 6.2.2).

Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 6 Obblighi di diligenza particolari - 1 L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
1    L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
2    L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:
a  la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
b  vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP41, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
c  la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato;
d  i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.
3    Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.
4    Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.
LRD, sono sufficienti dei leggeri dubbi perché l'intermediario finanziario debba effettuare dei chiarimenti supplementari (sentenza del TAF B-6815/2013 del 10 giugno 2014 consid. 4.2; Werner de Capitani, in: Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, 2002, art. 6 marg. 156 e segg.).

8.2.1.3 Per di più, l'intermediario finanziario deve prendere, nel suo settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e occuparsi, in particolare, di formare sufficientemente il proprio personale e svolgere i controlli (art. 8
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 8 Provvedimenti organizzativi - Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.45 Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.
LRD).

8.2.1.4 Gli obblighi in caso di sospetto comprendono, ai sensi dell'art. 9
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 9 Obbligo di comunicazione - 1 L'intermediario finanziario che:
1    L'intermediario finanziario che:
a  sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
a1  sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP50,
a2  provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP,
a3  sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
a4  servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
b  interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
c  alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,
1bis    Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:
a  è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP;
b  proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP;
c  sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d  serve al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),
1ter    Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.59
1quater    Nei casi di cui al capoverso 1 il sospetto è fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.60
2    Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.
LRD, che l'intermediario finanziario dia senza indugio comunicazione al MROS secondo l'art. 23
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 23 - 1 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia140.
1    L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia140.
2    L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.141
3    L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema d'informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.142
4    L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:
a  sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP144;
b  valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;
c  valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d  valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),
5    Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o l'articolo 305ter capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.148
6    ...149
LRD, se (lett. a) sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari (punto 1) sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter n. 1 o
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
305bis CP, (punto 2) provengono da un crimine, (punto 3) sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o (punto 4) servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3    Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.
4    Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
CP); (lett. b) interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lett. a.

A tal proposito, i beni derivanti da un reato sono in particolare beni ottenuti attraverso un reato ai sensi dell'art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP (DTF 126 IV 255 consid. 3a con rinvii). Un sospetto è considerato fondato se è basato su un'informazione concreta, o su più indizi che indicano un'origine criminale dei beni (sentenza del TF 4A_313/2008 del 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3). Se l'intermediario finanziario è concretamente a conoscenza del fatto che sia stata avviata contro il proprio cliente una procedura penale per un reato grave e che i valori patrimoniali in questione potrebbero essere collegati a tale reato, deve di regola optare per la comunicazione ai sensi dell'art. 9
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 9 Obbligo di comunicazione - 1 L'intermediario finanziario che:
1    L'intermediario finanziario che:
a  sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
a1  sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP50,
a2  provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP,
a3  sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
a4  servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
b  interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
c  alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,
1bis    Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:
a  è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP;
b  proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP;
c  sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d  serve al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),
1ter    Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.59
1quater    Nei casi di cui al capoverso 1 il sospetto è fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.60
2    Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.
LRD (cfr. Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, 2a ed., 2013, marg. 501 e seg.). In caso di dubbio, l'intermediario finanziario deve sempre optare per una comunicazione ai sensi dell'art. 9
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 9 Obbligo di comunicazione - 1 L'intermediario finanziario che:
1    L'intermediario finanziario che:
a  sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
a1  sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP50,
a2  provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP,
a3  sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
a4  servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
b  interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
c  alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,
1bis    Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:
a  è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP;
b  proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP;
c  sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d  serve al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),
1ter    Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.59
1quater    Nei casi di cui al capoverso 1 il sospetto è fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.60
2    Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.
LRD. Quest'ultima deve essere fatta immediatamente, ovvero nel momento in cui si è venuti a conoscenza, o è stato comprovato il sospetto che nella relazione d'affari siano coinvolti beni con un retroscena illecito (cfr. per tutto la sentenza del TAF B-6815/2013 del 10 giugno 2014 consid. 4.3).

Inoltre, deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'art. 9
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 9 Obbligo di comunicazione - 1 L'intermediario finanziario che:
1    L'intermediario finanziario che:
a  sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
a1  sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP50,
a2  provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP,
a3  sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
a4  servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
b  interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
c  alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,
1bis    Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:
a  è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP;
b  proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP;
c  sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d  serve al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),
1ter    Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.59
1quater    Nei casi di cui al capoverso 1 il sospetto è fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.60
2    Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.
LRD (art. 10
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 10 Blocco dei beni - 1 L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP67 non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver trasmesso a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate.68
1    L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP67 non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver trasmesso a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate.68
1bis    L'intermediario finanziario blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera c.
2    L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver trasmesso le informazioni comunicate nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione all'Ufficio di comunicazione nel caso di cui al capoverso 1bis.69
LRD).

8.2.1.5 Infine, si considera che secondo il Tribunale federale gli obblighi imposti dalla LRD di cui sopra, mettono l'intermediario finanziario in una situazione giuridica particolare. Essi, infatti, creano una posizione di garante, per la quale l'intermediario finanziario ha l'obbligo, nei limiti previsti dalla legge (artt. 3 a 10 LRD), di cooperare con le autorità competenti e può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro, anche solo se non adempie a detti obblighi per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6.2.2 e 6.3.4).

8.2.2 Gli obblighi impartiti agli intermediari finanziari sono concretizzati dalla vORD-FINMA (1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2015), nonché dall'ORD-FINMA 1 (1° luglio 2003 - 31 dicembre 2010).

8.2.2.1 In conformità con l'art. 5 vORD-FINMA (art. 3
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 3 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere a-d e dquater LRD.7
1    La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere a-d e dquater LRD.7
2    Nell'applicare la presente ordinanza, la FINMA può tenere conto delle specificità dell'attività esercitata dagli intermediari finanziari e in particolare autorizzare agevolazioni oppure ordinare inasprimenti in virtù del rischio di riciclaggio di denaro legato a un'attività o delle dimensioni di un'impresa. Può anche considerare lo sviluppo di nuove tecnologie che offrono una sicurezza equivalente per l'attuazione degli obblighi di diligenza.
3    La FINMA rende pubblica la propria prassi.
ORD-FINMA 1), l'intermediario finanziario vigila, affinché le sue succursali all'estero nonché le sue società del gruppo estere attive nel settore finanziario o assicurativo si conformino ai principi della LRD e ai seguenti dell'Ordinanza: i principi di cui agli artt. 7 (Valori patrimoniali proibiti) e 8 (Relazioni d'affari proibite) vORD-FINMA, l'identificazione della controparte, l'accertamento del detentore del controllo o dell'ADE dei valori patrimoniali, l'applicazione di un approccio basato sul rischio e gli obblighi di chiarimento particolari in caso di rischi superiori (cpv. 1).

L'intermediario finanziario vi provvede in particolare per le filiali e le succursali situate in Paesi che a livello internazionale sono da considerarsi legati a rischi superiori (cpv. 2) e informa la FINMA, se le prescrizioni locali escludono l'applicazione dei principi fondamentali dell'Ordinanza, o la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale (cpv. 3). La comunicazione di transazioni o di relazioni d'affari sospette nonché l'eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza (cpv. 4).

8.2.2.2 L'art. 6 cpv. 1 vORD-FINMA (art. 9 cpv. 1
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 9 Violazione delle disposizioni - 1 La violazione delle disposizioni della presente ordinanza o di norme di autoregolamentazione riconosciute dalla FINMA può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.
1    La violazione delle disposizioni della presente ordinanza o di norme di autoregolamentazione riconosciute dalla FINMA può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.
2    Gravi violazioni possono comportare un divieto di esercizio della professione secondo l'articolo 33 della legge del 22 giugno 200712 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e la confisca dell'utile risultante da tali violazioni secondo l'articolo 35 LFINMA.
ORD-FINMA 1) statuisce che l'intermediario finanziario che possiede succursali all'estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere deve determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Questo significa che gli organi della casa madre in Svizzera devono poter determinare, a partire dalla Svizzera, come il rischio di riciclaggio è gestito in seno al gruppo. Essi devono essere effettivamente al corrente di ciò che succede nelle diverse entità del gruppo, al fine di poter intervenire per comprendere il processo d'apertura dei conti, l'identificazione e la gestione delle relazioni a rischio elevato, nonché le modalità d'interruzione delle relazioni d'affari o delle denunce (cfr. Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, 2016, marg. 216).

8.2.2.3 Secondo l'art. 12 vORD-FINMA (art. 7
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 7 Valori patrimoniali proibiti - 1 L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all'estero.
1    L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all'estero.
2    L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.
ORD-FINMA 1), l'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi superiori (cpv. 1). In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri di cui al cpv. 2.

Le relazioni d'affari con PEP e quelle con banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente sono considerate in ogni caso a rischio superiore (cpv. 3). L'intermediario finanziario determina le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore conformemente ai cpv. 2 e 3 e le designa come tali per l'uso interno (cpv. 4).

Per PEP, ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a vORD-FINMA (art. 1 lett. a
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza definisce gli obblighi degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
1    La presente ordinanza definisce gli obblighi degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
2    La FINMA tiene conto delle regole quadro della presente ordinanza per l'approvazione di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell'articolo 25 LRD e per il riconoscimento come standard minimi di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell'articolo 17 LRD.
3    Gli organismi di autodisciplina possono limitarsi a regolamentare le deroghe rispetto alla presente ordinanza. Le deroghe sono designate in ogni caso come tali.
ORD-FINMA 1), si intende:

1.le seguenti persone che occupano una funzione pubblica preminente all'estero: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale,

2.le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone sopra elencate.

8.2.2.4 Giusta l'art. 13 vORD-FINMA (art. 8
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 8 Relazione d'affari proibita - L'intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d'affari:
a  con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un'organizzazione criminale, appartengono a una tale organizzazione o sostengono una tale organizzazione;
b  con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.
ORD-FINMA 1), l'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori (cpv. 1). In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri di cui al cpv. 2. Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100'000.- CHF in una volta o in modo scaglionato (cpv. 3; inoltre, secondo l'art. 8 cpv. 3 lett. b
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 8 Relazione d'affari proibita - L'intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d'affari:
a  con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un'organizzazione criminale, appartengono a una tale organizzazione o sostengono una tale organizzazione;
b  con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.
ORD-FINMA 1 [e non presente nella vORD-FINMA], sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni che presentano un indizio di riciclaggio di denaro).

8.2.2.5 Conformemente all'art. 14 vORD-FINMA (art. 17
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 17 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti - Se in una relazione d'affari constata rischi superiori, l'intermediario finanziario procede senza indugio ai chiarimenti complementari e li esegue il più rapidamente possibile.
ORD-FINMA 1), l'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarificazioni complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori (cpv. 1). A seconda delle circostanze, occorre chiarire, giusta il cpv. 2, segnatamente (lett. a) se la controparte è l'ADE dei valori patrimoniali consegnati; (lett. b) qual è l'origine dei valori patrimoniali consegnati; (lett. c) a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati; (lett. d) il retroscena economico e la plausibilità di versamenti in entrata importanti; (lett. e) qual è l'origine del patrimonio della controparte e dell'ADE; (lett. f) qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'ADE; (lett. g) se la controparte o l'ADE è una persona politicamente esposta; e (lett. h) per le persone giuridiche: chi le controlla (inoltre, secondo l'art. 17 cpv. 2 lett. i
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ORD-FINMA Art. 17 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti - Se in una relazione d'affari constata rischi superiori, l'intermediario finanziario procede senza indugio ai chiarimenti complementari e li esegue il più rapidamente possibile.
ORD-FINMA 1 [e non presente nella vORD-FINMA], nelle relazioni con banche corrispondenti: quali controlli effettua la controparte per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo).

8.2.2.6 Secondo l'art. 16 vORD-FINMA (art. 20
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 20 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni - 1 L'intermediario finanziario provvede a un'efficace sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni, assicurando che siano individuati i rischi superiori.
1    L'intermediario finanziario provvede a un'efficace sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni, assicurando che siano individuati i rischi superiori.
2    Per la sorveglianza delle transazioni, le banche e le società di intermediazione mobiliare27 gestiscono un sistema informatico che serve a rilevare le transazioni che comportano un rischio superiore secondo l'articolo 14.
3    Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza informatico sono valutate entro un congruo termine. Se necessario si procede ai chiarimenti complementari di cui all'articolo 15.
4    Le banche e le società di intermediazione mobiliare con un numero ristretto di controparti e di aventi economicamente diritto o con un numero limitato di transazioni possono rinunciare a un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni.28
5    La FINMA può esigere da un istituto d'assicurazione, da una direzione del fondo, da una società di investimento ai sensi della LICol, da un gestore di patrimoni collettivi, da una persona secondo l'articolo 1b della legge dell'8 novembre 193429 sulle banche (LBCR) o da un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere abis o dquater LRD l'introduzione di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni, se questo è necessario ai fini di una sorveglianza efficace.30
ORD-FINMA 1), non appena i rischi superiori di una relazione d'affari diventano visibili, l'intermediario finanziario intraprende senza indugio i chiarimenti complementari e li porta a termine al più presto.

8.2.2.7 Ai sensi dell'art. 19 vORD-FINMA (art. 12
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 12 - 1 L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione della controparte e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:
1    L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione della controparte e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:
a  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento le informazioni sull'identità della controparte, del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
b  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;
c  la banca comunica immediatamente all'emittente del mezzo di pagamento eventuali cambiamenti concernenti le informazioni di cui alle lettere a e b;
d  l'emittente del mezzo di pagamento risponde alle richieste di informazioni delle autorità svizzere competenti e rinvia tali autorità alla banca interessata per l'eventuale consegna della documentazione.
2    Per le relazioni d'affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza, l'emittente del mezzo di pagamento non è tenuto a richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se:
a  con i mezzi di pagamento per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente, non può essere pagato o prelevato in contanti un importo superiore a 10 000 franchi al mese e per controparte;
b  per i mezzi di pagamento per i quali le transazioni sono fatturate a posteriori il limite per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti non supera 25 000 franchi al mese e per controparte;
c  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati con domicilio in Svizzera l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 1000 franchi al mese e 5000 franchi per anno civile e per controparte; oppure
d  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati senza limitazioni a livello di domicilio l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 500 franchi al mese e 3000 franchi per anno civile e controparte.
2bis    In caso di rinuncia a richiedere un'attestazione di autenticità, l'emittente del mezzo di pagamento verifica se le copie dei documenti d'identificazione contengono indizi dell'utilizzo di un documento d'identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, non si applicano le agevolazioni di cui ai capoversi 1 e 2.18
3    Se nell'ambito della sorveglianza delle transazioni viene a conoscenza di indizi concernenti l'inoltro del mezzo di pagamento a una persona che non sembra in stretta relazione con la controparte, l'emittente del mezzo di pagamento di cui ai capoversi 1 e 2 identifica nuovamente la controparte e verifica l'identità dell'avente economicamente diritto del mezzo di pagamento.
4    Nell'emissione di crediti al consumo, per le relazioni d'affari concluse per corrispondenza non è necessario richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se l'importo del credito non supera 25 000 franchi e:
a  è versato su un conto esistente del beneficiario del credito;
b  è accreditato a un tale conto;
c  è garantito quale credito sotto forma di anticipo su un tale conto; o
d  nel caso di una cessione, tale somma è trasferita direttamente a un venditore di merce sulla base di un ordine di pagamento trasmesso dal beneficiario del credito.19
ORD-FINMA 1), l'intermediario finanziario provvede a un'efficiente sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni, assicurando che siano individuati i rischi superiori (cpv. 1). Per la sorveglianza delle transazioni l'intermediario finanziario secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. a, ad eccezione degli istituti assicurativi, gestisce un sistema informatico che lo aiuti a rilevare le transazioni che comportano un rischio superiore secondo l'art. 13 (cpv. 2). Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza informatico devono essere valutate entro un congruo termine. Se necessario, devono essere espletati i chiarimenti complementari di cui all'art. 14 (cpv. 3). Gli intermediari finanziari con un numero ristretto di controparti e ADE o quelli che effettuano un numero limitato di transazioni possono rinunciare all'uso di un sistema di sorveglianza delle transazioni se incaricano la loro società di audit di eseguire un controllo annuale sulla loro sorveglianza delle transazioni con assicurazione di grado elevato (cpv. 4).

8.2.2.8 A tenore dell'art. 25 vORD-FINMA (art. 11
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza - 1 Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se:
1    Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se:
a  non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi;
b  non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera;
c  i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte;
d  ...
2    Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera.
3    Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se:
a  il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti;
b  l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e
c  l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi.
4    L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile.
4bis    L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa.16
5    Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD.
ORD-FINMA 1), la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo esige personale integro e adeguatamente formato (cpv. 1). L'intermediario finanziario provvede alla selezione accurata del personale e alla formazione regolare di tutti i collaboratori interessati sugli aspetti per loro essenziali della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (cpv. 2).

8.2.3 La Circolare della FINMA 08/24 "Sorveglianza e controllo bancario - banche" del 20 novembre 2008 (in seguito: Circ. 08/24), in vigore dal 1° gennaio 2009, definisce e precisa vari concetti rilevanti nella fattispecie.

8.2.3.1 Per controllo interno si intende l'insieme delle strutture e dei processi di verifica che, a tutti i livelli dell'istituto, costituiscono la base per la realizzazione degli obiettivi di politica aziendale e il corretto funzionamento dell'istituto. Il controllo interno non si riferisce esclusivamente all'attività di controllo effettuata a posteriori, ma anche a quella relativa alla pianificazione e alla gestione. Un controllo interno efficace comprende in particolare le operazioni di controllo integrate nelle varie fasi lavorative, i processi concernenti la gestione del rischio e il rispetto delle norme applicabili (compliance), il controllo dei rischi indipendente dalla loro gestione come pure la funzione di compliance. La revisione interna verifica e valuta il controllo interno e contribuisce pertanto al suo costante perfezionamento (Circ. 08/24 marg. 2).

8.2.3.2 Responsabile della regolamentazione, dell'organizzazione, del mantenimento, del monitoraggio e della verifica periodica di un apposito controllo interno, è il consiglio di amministrazione, cioè l'organo che esercita l'alta direzione, la vigilanza e il controllo. Tale controllo interno deve essere adeguato alle dimensioni, alla complessità, alla struttura e al profilo di rischio dell'istituto (Circ. 08/24 marg. 9). Istituendo un controllo interno basato sull'analisi sistematica dei rischi e operando la relativa vigilanza, il consiglio di amministrazione assicura che tutti i rischi rilevanti ai quali l'istituto è esposto siano rilevati, limitati e monitorati; nei gruppi e nei conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari occorre in particolare tenere conto dei rischi risultanti dal raggruppamento di più imprese in un'entità economica unica; l'analisi sistematica dei rischi deve essere documentata per iscritto (Circ. 08/24 marg. 10). Il consiglio di amministrazione discute regolarmente con la direzione operativa le valutazioni relative all'adeguatezza e all'efficacia del controllo interno (Circ. 08/24 marg. 11).

8.2.3.3 Per compliance si intende il rispetto delle norme legislative, dei regolamenti e delle prescrizioni interne, nonché il rispetto degli standard e delle regole di condotta in uso sul mercato (Circ. 08/24 marg. 97). Il rischio di compliance si riferisce sia alla violazione di prescrizioni, standard e regole di condotta che alle sanzioni legali e regolamentari, alle perdite finanziarie o ai danni reputazionali che ne possono derivare (Circ. 08/24 marg. 98). La direzione operativa svolge il compito di implementare dei sistemi e dei processi interni appropriati per garantire la compliance nell'istituto; adotta le misure e le disposizioni operative necessarie a questo scopo, assicurandosi in particolare che vengano impartite le opportune direttive e che tutti i collaboratori siano coinvolti nell'applicazione della compliance, a prescindere dal loro grado; negli istituti che operano su scala internazionale occorre garantire che le direttive aventi un effetto in più paesi siano compatibili con il diritto locale (Circ. 08/24 marg. 99). Ogni istituto deve insediare una funzione di compliance che, nell'ambito dei compiti attribuiti, usufruisca di un diritto illimitato di informazione, accesso e consultazione; tale funzione deve essere integrata nell'organizzazione globale dell'istituto, ma deve godere di autonomia strutturale dalle attività orientate a generare utili (Circ. 08/24 marg. 100). La funzione di compliance deve disporre delle risorse e delle competenze adeguate alle dimensioni, alla complessità dell'attività operativa e dell'organizzazione e all'entità del rischio di compliance dell'istituto (Circ. 08/24 marg. 101). L'istituto designa un membro della direzione operativa quale responsabile della funzione di compliance facendo in modo che possa accedere, senza ostacoli di sorta, alla direzione stessa (Circ. 08/24 marg. 102).

Pertanto, un sistema di compliance affidabile deve consistere sia in misure preventive, per evitare violazioni del diritto prudenziale, sia in misure reattive, sotto forma, per esempio, di indagini interne in caso di inosservanza di tali regole (cfr. Zulauf/Wyss/Tanner/Kähr/Fritsche/Eymann/Ammann, Finanzmarktenforcement, 2014, 2a ed., pag. 161).

8.2.3.4 Ogni istituto deve attivare un controllo dei rischi che, nell'ambito dei compiti attribuiti, usufruisce di un diritto illimitato di informazione, accesso e consultazione; tale controllo deve essere integrato nell'organizzazione globale dell'istituto, ma deve godere di autonomia strutturale dalle attività orientate a generare utili (Circ. 08/24 marg. 113). Il controllo dei rischi deve disporre delle risorse e delle competenze adeguate alle dimensioni dell'istituto, alla complessità dell'attività operativa e dell'organizzazione nonché al profilo di rischio (Circ. 08/24 marg. 114). L'istituto designa un membro della direzione operativa quale responsabile del controllo dei rischi facendo in modo che possa accedere, senza ostacoli di sorta, alla direzione stessa (Circ. 08/24 marg. 115). La gestione del rischio ha lo scopo di tenere sotto controllo e limitare in modo completo e sistematico i rischi sulla base delle conoscenze economiche e statistiche; comprende l'identificazione, la misurazione, la valutazione, la gestione e la reportistica delle posizioni di rischio singole o aggregate; la gestione del rischio è assicurata ai diversi livelli organizzativi appropriati mediante metodi adeguati che tengono conto delle specificità dell'istituto (Circ. 08/24 marg. 126).

8.2.4 Inoltre, va tenuto conto della versione del Regolamento interno "Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (versione in vigore dal 1° gennaio 2011 della Direttiva LRD del 1° luglio 2004 [in seguito: Direttiva LRD]), emanata dalla ricorrente in ossequio all'art. 24 vORD-FINMA, nonché degli allegati di quest'ultima, segnatamente l'allegato 5, dedicato alla due diligence (incarto della FINMA, registro 2, pagg. 782-810).

8.2.5 Infine, a proposito delle relazioni d'affari e delle transazioni che implicano rischi superiori, va evidenziato che esse non sono vietate, bensì devono essere oggetto di una riflessione particolare. Le decisioni che vi si rapportano devono essere documentate e formalizzate per poter comprendere il processo di riflessione, nonché identificarne i diversi partecipanti. Nel quadro della vORD-FINMA, le banche godono di un margine discrezionale quanto alla classificazione di una relazione d'affari o di una transazione come ad alto rischio: per una banca, che conosce bene un determinato settore d'attività o un determinato paese, i clienti provenienti da detto settore o paese non sono necessariamente a rischio superiore, nella misura in cui la banca dispone delle competenze richieste per esaminare l'origine dei loro averi e la plausibilità delle loro spiegazioni riguardo allo scopo delle loro transazioni. La stessa conclusione non vale invece per un'altra banca, priva dell'esperienza in detto settore o con detto paese. In generale, le relazioni d'affari e le transazioni ad alto rischio devono essere monitorate e documentate esaustivamente dall'inizio dell'apertura dei conti fino alla loro chiusura. In questo senso, la banca non può tollerare lo stesso margine d'incertezza accettabile in caso di relazioni o transazioni ordinarie. Dunque, deve far prova di spirito critico ed agire con diligenza nell'esecuzione degli approfondimenti che si impongono (cfr. Lombardini, op. cit. marg. 221 e segg.).

Pertanto, un intermediario finanziario non deve prevenire "positivamente" atti di riciclaggio, ma deve, come recita bene l'allegato 5 della Direttiva LRD della ricorrente, "essere in grado, in caso di richiesta da parte di un'autorità, di dimostrare passi, misure e decisioni prese", ossia deve poter documentare di avere svolto i compiti derivanti dalla legislazione antiriciclaggio, vale a dire di aver esercitato l'estesa diligenza, dovuta in funzione delle circostanze del caso, in modo corretto.

8.3 Al fine di poter meglio comprendere e valutare le violazioni imputate dalla FINMA alla ricorrente, è necessario comprendere quali sono le relazioni d'affari e le transazioni rilevanti, nonché i loro retroscena. Le relazioni d'affari rilevanti nella causa in specie concernono essenzialmente i clienti di BSI e BSIS, la persona fisica LTJ, con il suo gruppo (consid.8.3.1), nonché i fondi sovrani del governo malese 1MDB SWF e degli Emirati Arabi Uniti "Abu Dhabi SWF" (consid. 8.3.2).

8.3.1 Nella fattispecie, uno dei principali attori della vicenda in causa è LTJ, cittadino malese, con il suo gruppo, includente i suoi famigliari (padre, madre, fratello e sorella) e altre persone in vista a lui riconducibili (cfr. rapporto H._______ pag. 20; incarto della FINMA, registro 2, pag. 025 [CD I._______] "BSIS - LTJ Master KYC" del novembre 2014). LTJ è stato classificato, sia da BSIS che da BSI, come PEP sulla base della sua connessione alla famiglia reale di Abu Dhabi, dei suoi contatti con alcuni esponenti importanti delle famiglie reali e d'affari dell'Arabia Saudita, di Abu Dhabi e del Kuwait, nonché a partire dal 2012, anche in virtù del suo rapporto di stretta amicizia con il figlio dell'allora Primo ministro malese e dell'accesso che aveva alla cerchia ristretta di quest'ultimo (incarto della FINMA, registro 2, pag. 914 [CD L._______] "Annual PEP-Reviews 2011 e 2012"; [CD I._______, vedi sopra] "BSIS - LTJ Master KYC"; e complemento al ricorso, all. 55, "Risk Analysis Report LTJ" del 16 novembre 2010). Nella documentazione KYC è riportato che, da gennaio a metà maggio 2009, LTJ aveva funto da "special advisor" di sua Maestà il Re della Malesia nel quadro della costituzione del fondo sovrano regionale denominato "Tarengganu Investment Authority", il quale è poi divenuto, nel luglio dello stesso anno, il fondo sovrano nazionale 1MDB SWF ([CD I._______, vedi sopra] "BSIS - LTJ Master KYC").

8.3.1.1 Il 16 settembre 2010, LTJ ha aperto presso BSIS un conto personale (n. [...]). L'11 ottobre 2010, la società O._______, di cui LTJ era l'ADE ("beneficial owner"), ha aperto a sua volta un proprio conto presso BSIS, classificato come PEP ([n. [...]]; cfr. complemento al ricorso all. 93 e 98 "verbale CAC dell'8 ottobre 2010"; cfr. anche decisione margg. 29 e 33; e [CD L._______, vedi sopra] "Annual PEP Review 2011").

In seguito, LTJ ha aperto diversi altri conti, sui quali sono state effettuate molteplici transazioni. A fine 2011, egli era titolare di 13 conti presso BSIS, mentre non disponeva di conti presso BSI. A fine 2012, egli aveva 20 conti presso BSIS e 19 conti presso BSI: su quest'ultimi sono transitati 413 mio. di CHF in entrata e 410 mio. di CHF in uscita. A fine 2013, egli disponeva di 28 conti presso BSIS e 19 conti presso BSI: su quest'ultimi sono entrati 198 mio. di CHF ed usciti 199 mio. di CHF. A fine 2014, egli era titolare di 50 conti presso BSIS e di 17 conti presso BSI, i cui flussi in entrata hanno raggiunto 265 mio. di CHF ed i flussi in uscita 266 mio. di CHF. Al 31 agosto 2015, LTJ disponeva ancora di 45 conti presso BSIS e di 4 conti presso BSI, registrando su quest'ultimi entrate pari a 1 mio. di CHF ed uscite pari a 2 mio. di CHF (cfr. BSI GIA 15 029 con il suo allegato 4.2, pag. 18 e BSI GIA 15 023, pag. 3).

8.3.1.2 Anche i famigliari di LTJ e altre persone a lui riconducibili, tra cui P._______ (in seguito: TKL), agli atti figurante come braccio esecutivo di LTJ (rapporto H._______ pag. 11) e M._______, "managing director" e CEO di B._______ dal 7 gennaio 2011, entrambi qualificati dapprima come clienti normali e successivamente come PEP, hanno aperto, durante il periodo dal 2010 al 2015, numerosi altri conti (personali, aziendali, familiari e trusts), presso entità del Gruppo BSI (complemento al ricorso, all. 82 e 84 "KYC account opening report" [per il conto n. [...], aperto presso BSIS il 31 agosto 2010, da "N._______", di cui M._______ era l'ADE]; cfr. BSI GIA 15 029 con il suo allegato 4.2 pag. 18, BSI GIA 15 023 pag. 3 e complemento al ricorso, all. 90 "Rapporto visita" per i conti personali di TKL [n. [...] aperto presso BSIS il 20 febbraio 2010, e n. [...] aperto presso BSI il 6 gennaio 2011]; incarto della FINMA, registro 2, pag. 025 [CD I._______], Tabella Excel BSI 21 dicembre 2015; e [CD L._______, vedi sopra] "Annual PEP Review 2012").

8.3.1.3 In sunto, da luglio 2011 ad agosto 2015, LTJ e le persone a lui riconducibili hanno eseguito circa 1700 pagamenti dai conti presso BSI, per un totale di 531.5 mio. di CHF e 419 pagamenti per un totale di 407.9 mio. di CHF dai conti presso BSI Europe SA, Lussemburgo (BSI GIA 15 029 pag. 7).

8.3.2 Di fondamentale importanza nella fattispecie sono anche, da un lato, 1MDB SWF, con le società C._______, B._______ e Q._______, da esso direttamente o indirettamente detenute e domiciliate alle BVI, e dall'altro lato, Abu Dhabi SWF, con le società "R._______", domiciliata ad Abu Dhabi, e "S._______", domiciliata alle BVI, da esso direttamente o indirettamente detenute.

L'apertura di tali conti è stata sottoposta al livello 3 di due diligence, nonché del processo di approvazione (DD3/AP3), secondo la gestione delle relazioni a rischio superiore, descritta nella Direttiva LRD (cfr. pag. 786 cap. 6.3 e pag. 802 della Direttiva [vedi consid. 8.2.4]).

8.3.2.1 I due fondi sovrani, quali potenziali clienti, sono stati introdotti a BSIS da LTJ. Le LT di quest'ultimi si sono poi sviluppate in relazione a cinque conti, aperti tra il 2011 e il 2013 (BSI GIA 15 005 pagg. 6 e 26; rapporto A._______ pagg. 4-7 e 10; rapporto H._______ pag. 13):

- conto n. [...], aperto al "Booking Centre Unit" (BCU) di Lugano il 18 novembre 2011, il cui titolare era B._______ (BVI) e l'ADE 1MDB SWF. Da novembre 2011 a marzo 2012, B._______ ha effettuato bonifici per un totale di 855 mio. di USD. Da dicembre 2011 a settembre 2013, B._______ ha ordinato a BSI (ordine trasmesso da Singapore a Lugano per esecuzione) di sottoscrivere, a titolo fiduciario, tramite la società V._______, quote di comparti di tre fondi d'investimento, ossia il T._______, il U._______, domiciliati a Curaçao (Paesi Bassi), e il Z._______, domiciliato alle BVI, per un valore di 1'040 mio. di USD. Nel settembre 2013, B._______ ha ordinato a BSI di effettuare due riscatti, relativi a T._______ e U._______, pari a 170 mio. di USD. Al 30 settembre 2013, gli averi sul conto ammontavano a 872 mio. di USD (rapporto A._______ pagg. 5 e 6). Il conto è stato chiuso il 21 maggio 2015 (rapporto H._______ pag. 13).

- conto n. [...], aperto al BCU di Lugano il 20 aprile 2012, il cui titolare era S._______ (BVI) e l'ADE Abu Dhabi SWF. Da maggio ad ottobre 2012, vi sono stati bonifici in entrata per un totale di 1'367 mio. di USD (da parte di 1MDB SWF). Da ottobre a novembre 2012, S._______ ha ordinato a BSI di sottoscrivere, a titolo fiduciario, tramite la società V._______, quote di comparti dei fondi T._______ e U._______ per un valore di 455 mio. di USD. Al 30 settembre 2013, gli averi sul conto ammontavano a 455 mio. di USD. Il 15 ottobre 2013, le dette quote sono state riscattate (rapporto A._______ pag. 6). Il conto è stato chiuso il 22 maggio 2015 (rapporto H._______ pag. 13).

- conto n. [...], aperto al BCU di Lugano il 14 marzo 2013, il cui titolare era C._______ (BVI) e l'ADE 1MDB SWF. Nel marzo 2013, C._______ ha effettuato un bonifico di 2.7 mia. di USD e ha ordinato a BSI di realizzare due piazzamenti fiduciari per un totale di 1 mia. di USD, i quali sono stati rimborsati completamente a C._______ entro il 29 agosto 2013. Da marzo a giugno 2013, C._______ ha ordinato a BSI di sottoscrivere, a titolo fiduciario, tramite la società V._______, quote di comparti di quattro fondi d'investimento, ossia il AA._______, domiciliato alle BVI, l'T._______, il U._______ e il Z._______, per un valore di 1'700 mio. di USD. Nell'aprile e settembre 2013, C._______ ha ordinato a BSI di effettuare due riscatti, relativi a AA._______ e U._______, pari a 210 mio. di USD. Al 30 settembre 2013, gli averi sul conto ammontavano a 1'490 mio. di USD. Il conto è stato chiuso il 21 aprile 2015 (rapporto A._______ pagg. 6 e 7)

- conto n. [...], aperto al BCU di Lugano il 18 novembre 2011, i cui titolari erano S._______ (BVI) e B._______ (BVI) e gli ADE 1MDB SWF e Abu Dhabi SWF (BSI GIA 15 005 pagg. 6 e 26). Il conto è stato chiuso il 16 aprile 2015 (rapporto H._______ pag. 13).

- conto n. [...], aperto a Singapore il 13 settembre 2012 il cui titolare era Q._______ e l'ADE 1MDB SWF (BSI GIA 15 005 pagg. 6 e 26). Il conto è stato chiuso il 16 luglio 2015 (rapporto H._______ pag. 13).

8.3.2.2 Circa la collaborazione tra BSI e BSIS, i conti LT, B._______, S._______ e C._______ erano vincolati da un "Custody Agreement" con il BCU di Lugano (BSI), e da un Services Agreement con il Group Internal Relationship Manager (GIRM) di Singapore (BSIS), dove il CAC eseguiva la compliance e trasmetteva poi i relativi documenti, tra cui quelli concernenti il KYC, l'ADE e l'approvazione locale dell'apertura dei conti al BCU di Lugano. Qui il KYC RU (CCC) procedeva ad un riesame di detti documenti e, se del caso, dava la propria approvazione all'apertura mediante una così detta "technical notice" all'attenzione di Singapore. Dunque, la gestione delle LT era strutturata a livello di gruppo, con una divisione e una condivisione del lavoro tra BSIS e la ricorrente, quest'ultima fungente da BCU, da unità di compliance review and approval (KYC RU/CCC) e da centro di registrazione degli ordini LT. La collaborazione e la coordinazione dello scambio di informazioni tra BSI e BSIS per l'apertura dei conti e il monitoraggio dei movimenti sui conti sono state formalizzate al fine di garantire una compliance ai sensi delle leggi e regolamenti applicabili, nonché degli standard del Gruppo BSI (cfr. Regolamento "Cross Entity Booking Relationship" [in seguito: CEB-R], approvato il 25 settembre 2012, segnatamente i punti 5, 6.2, 6.3, 7.7 e 7.8 CEB-R, [incarto della FINMA, registro 2, pag. 861 e segg.]). Inoltre, ogni nuova relazione CEB sottostava alla previa approvazione del "Regional CEO-GIRM" a Singapore, nonché del "Regional CEO-BCU" e dell'HGLC a Lugano (CEB-R all. 2). Due esempi concreti di collaborazione tra BSIS e BSI sul piano della due diligence/compliance in relazione all'apertura del conto di S._______ e all'esecuzione di due transazioni, sono descritti ai margg. 287, 288, 314, 323 e 324 della bozza finale del rapporto F._______.

8.3.2.3 Quanto al modus operandi delle LT eseguite sui conti aperti al BCU di Lugano, la ricorrente fungeva da depositaria (custodian: BSI), da segnalatrice di fondi (fund referral, fund selection: BSIS), nonché da coordinatrice ed esecutrice di investimenti in comparti di fondi (fund investments: BSI) e di investimenti fiduciari (fiduciary investments: BSI). Ciò veniva svolto senza alcuna attività di consulenza in merito alle decisioni d'investimento vere e proprie. I suoi redditi derivavano principalmente da cosiddetti accordi di segnalazione (referral agreements), sotto forma di corrispondenti commissioni o retrocessioni (referral fees), conclusi da BSIS con i fondi d'investimento (third-party investment funds) presso i quali i clienti (B._______, S._______ e C._______) avevano deciso di investire (complemento al ricorso, all. 57 "BSI Large Transactions Input Global Risk Report Q1", del 30 aprile 2014; BSI GIA 15 005 pag. 10; e rapporto A._______ pagg. 3, 8, 14, 16 e 17).

Il capitale gestito per il tramite dei conti LT totalizzava, a fine 2012 3'627.8 mio. di USD (1'309.8 a Lugano, 2'318.- a Singapore), a fine 2013 4'702.5 mio. di USD (2'384.5 a Lugano, 2'318.- a Singapore), a fine 2014 3'339.1 mio. di USD (2'400.1 a Lugano, 939.- a Singapore) e al 31 marzo 2015, 3'339.3 mio. di USD (2'400.2 a Lugano, 939.1 a Singapore; [BSI GIA 15 005 pag. 11]).

Le commissioni relative alle LT (referral fees), anche a quelle eseguite sui conti aperti al BCU di Lugano, dove venivano registrate, erano versate dai fondi d'investimento a BSIS, totalizzando nel 2012 35 mio. di USD, mentre nel 2013, fino al 31 ottobre, avrebbero raggiunto i 44.4 mio. di USD, di cui 2.5 mio. retrocessi a BSI (rapporto A._______ pagg. 8 e 9). Secondo altri dati (BSI GIA 15 005 pag. 11), invece, le commissioni sarebbero ammontate nel 2012 a 16.4 mio. di USD (senza retrocessioni a BSI), nel 2013 a 46.2 mio. di USD (di cui 2.1 retrocessi a BSI), nel 2014 a 49.8 mio. di USD (di cui 5.3 retrocessi a BSI), al 31 marzo 2015 a 13.1 mio. di USD (di cui 1.2 retrocessi a BSI), in accordo con i dati forniti da BSI mediante il ricorso (cfr. anche ricorso, all. 49).

8.4

8.4.1 Visto quanto precede, il Tribunale constata che, tra il 2011 ed il 2015, da un lato 1MDB SWF, attraverso le società B._______ e C._______, ha acquistato a titolo fiduciario delle quote di comparti dei fondi d'investimento T._______, U._______, Z._______ e AA._______, e dall'altro lato Abu Dhabi SWF, attraverso la società S._______, ha acquistato a titolo fiduciario delle quote di comparti dei fondi d'investimento T._______ e U._______ (cfr. consid. 8.3.2.1). I detti comparti, in quanto "special purpose vehicles" (rapporto A._______ pag. 10), hanno consentito a B._______ e S._______, per il tramite di M._______, nonché a C._______, per il tramite di TKL, di effettuare investimenti specifici sotto forma di prestiti a diverse società mutuatarie che gli stessi M._______ e TKL controllavano o con le quali erano associati, nonché avevano dei legami (cfr. consid. 8.3.1.2; rapporto A._______ pag. 10; e bozza finale del rapporto F._______, per es. margg. 36, 37, 39, 44, 51, 72, 87, 127, 130, 140, 143, 377 e 378).

Alla luce dell'alto livello di confidenzialità (giurisdizioni offshore: BVI e Curaçao) e delle modalità di concatenamento degli investimenti, questa struttura non permetteva "ad una persona esterna all'operazione di collegare il cliente [B._______ (BVI), C._______ (BVI) e S._______ (BVI)] agli investimenti finali effettuati" (rapporto A._______ pag. 10). Tale difficoltà può segnatamente essere la conseguenza del fatto che, quando si è svolta la presente vicenda, all'atto della fondazione di una società BVI non era necessario indicare l'ADE (ciò è cambiato, in parte, solo di recente: cfr. Government of the Virgin Islands, comunicato stampa del 23 giugno 2017, , consultato il 3 ottobre 2018).

8.4.2 Riguardo alle LT, la ricorrente afferma che a livello GEB le prime discussioni avrebbero avuto luogo nel novembre 2012 e che un rapporto più sistematico ed esaustivo sarebbe stato implementato solo a partire da aprile 2014, con l'emissione del primo "LT Quarterly Report on SWF" e l'inserimento di una specifica sezione LT nel "Global Risk Report". Invece, a livello GBoD, si è cominciato a trattare l'argomento a marzo 2013, mentre a quello del BoD di BSIS non se ne è parlato specificatamente fino a novembre 2013, dopodiché se ne è discusso regolarmente (BSI GIA 15 005 pag. 14). Inoltre, va osservato che i conti LT aperti a Lugano sono stati sottoposti al processo d'approvazione AP3, senza tuttavia essere assimilati a PEP e, pertanto, senza essere sottoposti anche al processo d'approvazione annuale dell'ORCC, perlomeno fino al 2014 (cfr. fatti B.c e consid. 8.3.2).

A tal proposito, bisogna verificare se la ricorrente ha proceduto ai chiarimenti necessari al fine di adempiere ai vari obblighi legali che le incombevano, segnatamente quello di identificare l'oggetto e lo scopo delle relazioni d'affari LT e delle relative transazioni, come pure il loro retroscena, e ciò in funzione del rischio che esse rappresentavano (cfr. consid. 8.2.1 e 8.2.2).

8.4.2.1 Con scritti del 19 dicembre 2014 a C._______ e B._______, la ricorrente ha comunicato la necessità di avere tutti i dettagli riguardo ad alcuni underlying investments, in particolare, AA._______, T._______ e U._______, al fine di poter identificare le parti coinvolte nelle transazioni, nonché il loro scopo o obiettivo (complemento al ricorso, all. 58-67). Successivamente è la stessa ricorrente a riconoscere, il 29 gennaio 2015, di non essere riuscita ad ottenere i detti ragguagli imprescindibili (cfr. consid.B.f). Vista la necessità di disporre di tali informazioni prima di approvare l'apertura dei conti LT o perlomeno prima di eseguire le transazioni ad essi collegate, risulta inverosimile che la ricorrente, in quanto banca autorizzata attiva a livello internazionale, non si sia resa conto di tali lacune ed è inaccettabile che abbia atteso gli input ricevuti dalla FINMA nel corso della sorveglianza prudenziale intensa di cui è stata l'oggetto a partire da dicembre 2013 (ricorso, all. 22, scritto del 29 novembre 2013).

Ad ogni modo, è proprio nel corso di tale sorveglianza, in particolare dopo l'ottenimento del rapporto A._______ e degli aggiornamenti "Large Transactions - Status Update" (ricorso, all. 21), che la FINMA ha potuto farsi un'idea sufficientemente precisa delle modalità di esecuzione delle LT e della loro problematicità alla luce del diritto prudenziale, ciò che l'ha indotta ad aprire il procedimento di enforcement, sfociato nella decisione impugnata. Risulta, pertanto, incomprensibile come la ricorrente possa definire l'apertura del procedimento di enforcement "inaspettata" e in violazione del principio della buona fede (cfr. fatti H.a; complemento al ricorso margg. 117-122 e 314-327). Infatti, la sorveglianza e il procedimento di enforcement sono due fasi differenti nell'ambito dell'attuazione del diritto prudenziale, la quale spetterebbe in primis, e autonomamente, ovvero senza l'assistenza o la consulenza della FINMA, all'intermediario finanziario (cfr. consid. 8.2.1). Inoltre, all'inizio della sorveglianza prudenziale intensa, la ricorrente non è stata in grado di fornire alla FINMA le informazioni necessarie concernenti lo scopo, l'oggetto e i retroscena delle LT perché non in suo possesso. Per di più, durante il corso della sorveglianza, la ricorrente avrebbe potuto sospendere, di propria iniziativa, l'esecuzione di ulteriori LT, fino all'acquisizione delle informazioni dovute, prospettando ai suoi clienti LT la chiusura dei loro conti in caso d'inadempimento da parte loro, come ciò è poi avvenuto nel 2015. Sulla base di questi elementi, è risultata la necessità di svolgere la sorveglianza per una certa durata, ossia dal dicembre 2013 al luglio 2015 (cfr. consid. B.h.a).

8.4.2.2 Considerate le date di apertura dei conti B._______, S._______ e C._______, nonché della sottoscrizione di comparti dei fondi d'investimento T._______, U._______, Z._______ e AA._______ (cfr. consid.8.3.2.1), dal novembre/dicembre 2011 al gennaio/aprile 2015, la ricorrente ha cominciato e continuato ad eseguire gli ordini relativi alle LT, nonostante non disponesse dei dettagli completi sugli underlying investments, non sapesse chi fossero realmente le parti coinvolte (problematica dell'ADE), né fosse a conoscenza degli scopi e degli obbiettivi ultimi delle LT.

8.4.3 Infine, circa il comportamento di alcuni dei dipendenti BSIS, segnatamente i capi d'accusa nei confronti del dipendente BB._______ (ricorso, all. 31-33), menzionati dalla ricorrente, è importante sottolineare che la FINMA non li attribuisce a quest'ultima, ma rimprovera alla stessa di non avere controllato efficacemente, sull'arco del periodo protrattosi da novembre 2011 ad aprile 2015, la gestione delle LT, la quale è stata svolta, in modo inseparabile, da Lugano e da Singapore, coinvolgendo così la struttura di gruppo della ricorrente (cfr. consid. 8.3.2.2 e 8.3.2.3). Il comportamento dei singoli dipendenti non rappresenta un esonero per BSI dai propri obblighi di vigilanza. Infatti, non si tratta tanto dell'agire concreto di detti dipendenti, quanto del sistema di controllo interno, così come descritto dalla Circ. 08/24 (cfr. consid. 8.2.3), e della sua efficacia in un'ottica proattiva e anticipatoria della gestione dei rischi, nonché dell'obbligo, impartito dall'art. 25 vORD-FINMA, di selezionare personale integro e adeguatamente formato (cfr. consid. 8.2.2.8).

A tal proposito, considerato che il CAC di BSIS era composto, in particolare, dal CEO e dal COO della stessa (rapporto H._______ pagg. 7 e 8), il Tribunale osserva che in presenza di un'organizzazione efficace, lo stesso CAC avrebbe dovuto accorgersi del comportamento degli impiegati in questione, problematico sotto il profilo del diritto prudenziale e penale di Singapore. Tanto più se si considera l'importanza delle LT in termini di somme depositate e trasferite, con la conseguente importanza dei rischi.

8.5 Tenuto conto di quanto sopra, il Tribunale conclude che la ricorrente ha agito indubbiamente troppo tardi rispetto alle esigenze dell'obbligo legale di identificare da subito l'oggetto, lo scopo e il retroscena dei conti e delle transazioni relative alle LT, non dando così prova dell'attitudine proattiva e dello spirito critico dovuti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. consid.8.2). La ricorrente ha quindi commesso un'omissione protrattasi per più anni, in contravvenzione ad un obbligo legale chiaro (obbligo di diligenza accresciuta, implicante la necessità di effettuare chiarimenti complementari, in caso di conti e transazioni ad alto rischio [cfr. consid. 8.2.1 e 8.2.2]), ciò che corrisponde ad una violazione grave della legislazione sul riciclaggio di denaro.

9. Grave violazione dell'obbligo di allestire e conservare i documenti

9.1

9.1.1 In secondo luogo, l'autorità inferiore sostiene che la ricorrente non avrebbe allestito o avrebbe insufficientemente allestito la documentazione relativa alle transazioni a rischio accresciuto violando gravemente l'art. 9 cpv. 3
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche
OBCR Art. 9 Campo di attività - (art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR)
1    La banca deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso.
2    Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa della banca.
vOBCR e l'art. 12 cpv. 3
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche
OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39
1    La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.
2    La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.
2bis    La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40
3    La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.
4    La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.
OBCR, così come gli obblighi di diligenza previsti dalla normativa antiriciclaggio in merito all'allestimento e conservazione dei giustificativi necessari alle transazioni effettuate (art. 7
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti - 1 L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.
1    L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.
1bis    Deve verificare periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.43
2    Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.
3    L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.
LRD) (decisione impugnata marg. 98).

9.1.2 Secondo la ricorrente, nella fattispecie, la documentazione circa la provenienza dei fondi, necessaria all'apertura di una relazione d'affari, dovrebbe essere considerata conforme alla legge, in quanto eventuali ulteriori chiarimenti in caso di relazioni e operazioni che presentano rischi superiori, dovrebbero essere effettuati in maniera proporzionale. In tal senso, la ricorrente fa presente che secondo l'art. 15 cpv. 1 lett. a vORD-FINMA (art. 18 cpv. 1 lett. a
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 18 Avvio di relazioni d'affari che presentano rischi superiori - L'avvio di relazioni d'affari che presentano rischi superiori necessita dell'accordo di un superiore gerarchico, di un organo superiore oppure della direzione.
ORD-FINMA), le informazioni potrebbero essere raccolte anche oralmente.

9.2 Gli obblighi di diligenza di cui sopra comprendono, oltre all'obbligo di chiarire, anche l'obbligo di documentare (cfr. sentenza del TAF B-7096/2013 del 16 novembre 2015 consid. 5.1; Capitani, op. cit., Introduzione al cap. 2, marg. 21). In tal senso l'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla LRD in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della LRD (art. 7 cpv. 1), nonché conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale (cpv. 2), ovvero, per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione (cpv. 3).

Al fine di ottemperare all'obbligo di documentazione, la documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività (art. 12 cpv. 3
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche
OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39
1    La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.
2    La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.
2bis    La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40
3    La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.
4    La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.
OBCR, nonché art. 9 cpv. 3 vOBCR). Pertanto, l'intermediario finanziario deve predisporre le prove delle operazioni effettuate e delle indagini richieste dalla legge sul riciclaggio di denaro in modo che il tribunale di prima istanza, una società di revisione abilitata o un agente investigativo possano, entro un termine ragionevole, fornire un parere attendibile sulle operazioni e sulle relazioni d'affari e sul rispetto degli obblighi di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (sentenze del TAF B-7096/2013 del 16 novembre 2015 consid. 5.4.2 e B-3625/2014 del 6 ottobre 2015 consid. 6.2, segnatamente consid. 6.2.3 con rinvii).

Le informazioni possono essere raccolte per scritto o oralmente (art. 15 cpv. 1 lett. a vORD-FINMA, nonché art. 18 cpv. 1 lett. a
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 18 Avvio di relazioni d'affari che presentano rischi superiori - L'avvio di relazioni d'affari che presentano rischi superiori necessita dell'accordo di un superiore gerarchico, di un organo superiore oppure della direzione.
ORD-FINMA), tuttavia, l'intermediario finanziario deve verificare la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni e documentarli. Pertanto, le informazioni risultanti dalle indagini devono essere annotate e conservate per iscritto. I documenti devono, quindi, consentire la rintracciabilità di ogni singola transazione (sentenza del TAF B-7096/2013 del 16 novembre 2015 consid. 5.1 con rinvii).

9.3 Considerato che l'oggetto dell'obbligo di documentazione si basa sulle informazioni da raccogliere e le misure da adottare giusta gli obblighi di cui agli artt. 3-6 LRD (cfr. consid.8.2.1.1-8.2.1.3) e appurata la grave violazione di quest'ultime (cfr. consid. 8.5), nonché l'assenza delle necessarie informazioni, il Tribunale conclude che la ricorrente ha gravemente violato anche l'obbligo di documentare.

10. Grave violazione del principio dell'adeguata gestione dei rischi

10.1

10.1.1 In terzo luogo, la FINMA afferma che BSI ha, durante un lasso di tempo prolungato (fine 2010-inizio 2015), nell'operatività con - in particolare - i clienti LTJ e le persone a lui riconducibili e i SWF, violato gravemente gli obblighi legali e di regolamentazione in tema di organizzazione della gestione dei rischi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
1    La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
2    L'autorizzazione è concessa se:
a  la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;
b  la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
c  le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
3    La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.
4    ...31
5    Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32
6    La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33
7    Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34
LBCR, dell'art. 9 cpv. 2 e
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche
OBCR Art. 9 Campo di attività - (art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR)
1    La banca deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso.
2    Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa della banca.
4 vOBCR rispettivamente dell'art. 12 cpv. 2 e
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche
OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39
1    La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.
2    La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.
2bis    La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40
3    La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.
4    La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.
4 OBCR, così come i disposti della Circ. FINMA 08/24 (decisione impugnata marg. 99).

Infatti, vi sarebbe stata una sottovalutazione generalizzata dei rischi. In tal senso, nonostante potrebbe risultare che la ricorrente abbia adempiuto ai propri obblighi formali in tema di lotta al riciclaggio, instaurando un servizio di compliance dedicato, promulgando direttive interne in materia e allestendo un sistema di rilevamento delle transazioni comportanti rischi superiori, viste le violazioni constatate, di ampia portata, sistematiche e avvenute durante un lungo periodo di tempo, ne deriverebbe un evidente deficit organizzativo e di controllo, sia dei processi di gestione, sia di controllo dei rischi derivanti dalle LT.

Per di più, il rilevamento dei rischi sarebbe da considerare insufficiente, in quanto, fino al 2014, BSI non avrebbe posseduto un assetto istituzionalizzato di controllo, un'approvazione dedicata e un monitoraggio in grado di verificare, gestire e individuare adeguatamente i rischi associati all'operatività svolta in ambito di LT. Sarebbe soltanto anni dopo l'avvio dell'attività, segnatamente dopo richieste e audit straordinari commissionati dalla FINMA, che la ricorrente avrebbe gradualmente attuato le adeguate procedure e verifiche interne. Ciò avrebbe fatto sì che la ricorrente e gli organi preposti alla gestione di BSI (GEB e CdA) non siano divenuti consapevoli dei notevoli rischi giuridici e di reputazione incorsi, se non a partire dalla fine del 2014. Anche in relazione agli obblighi circa la sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione, la FINMA constaterebbe l'assenza di uno scambio sistematico e regolare tra BSIS e BSI in merito alle LT. Andrebbe rilevato che nel marzo 2013 la tematica dei SWF sarebbe stata presentata al GEB. Tuttavia, un rendiconto più costante sarebbe stato esposto all'organo esecutivo supremo del gruppo solo dall'aprile 2014. Perciò, la ricorrente avrebbe fallito nel fornire tempestivamente l'accesso alle informazioni concernenti le relazioni d'affari LT agli organi di sorveglianza interni.

In un'ottica di gestione d'impresa e sovrintendenza nel rapporto tra casa madre e filiale estera, il quadro generale risulterebbe "quanto di degenerato vi possa essere". Vi sarebbe infatti una palese doppia cultura d'impresa, che potrebbe essere definita come l'esistenza di una "banca nella banca". A causa di varie occorrenze, si sarebbero verificate gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza, a dimostrazione dell'incapacità effettiva a sovraintendere della casa madre e del suo management nei confronti della filiale. La visione d'insieme dell'operatività con le LT avrebbe, inoltre, portato alla luce un quadro in cui BSI, pressata dalle richieste ed elevate aspettative della clientela, sarebbe stata tenuta in scacco e posta in una situazione di vera e propria impasse. In relazione a ciò, sarebbe inconfutabile che la vigilanza ed il controllo dei rischi non possano in alcun modo essere snaturati dall'urgenza di una transazione o dall'importanza di un cliente.

Inoltre, l'autorità inferiore conclude ad una politica di remunerazione inadeguata. La procedura avrebbe, infatti, evidenziato come l'ammontare e il sistema di remunerazione del gestore e del management locale di BSIS abbiano costituito un incentivo ad assumersi rischi eccessivi, a violare il diritto e le direttive vigenti perseguendo l'unico scopo di aumentare il ricavo generato dalla clientela, in funzione del quale sarebbe poi stata calcolata la loro retribuzione. In proposito, andrebbe rilevato che gli organi incaricati della direzione superiore, della sorveglianza e del controllo avrebbero proposto, approvato e tollerato un simile sistema di retribuzione. L'accentuato appetito per il rischio di BSI nel mercato transfrontaliero sarebbe stato anche retaggio della situazione e degli eventi occorsi sulla piazza finanziaria svizzera e internazionale, al momento e nel passato recente in cui si sono svolti i fatti rilevanti nella fattispecie. A dimostrazione del fallimento da parte del management nell'esercitare la propria vigilanza sulle attività espletate dal proprio personale, vi sarebbe il ruolo attivamente assunto da BSI nell'assistere la clientela a raggiungere i propri obiettivi. La condotta di BSI, associata all'assenza di un adeguato sistema di sorveglianza e sanzionamento, avrebbe esposto la ricorrente a ingenti rischi giuridici e reputazionali e in definitiva confermerebbe la presenza di un intollerabile opportunismo aziendale, orientato unicamente al profitto e incurante dei rischi.

Infine, la ricorrente avrebbe gravemente violato il diritto in materia di vigilanza, specialmente avendo mancato di sottoporre ad adeguati controlli e follow up criticità correttamente identificate dal GEB e dal CdA, ma susseguentemente non risolte e monitorate in maniera adeguata.

10.1.2 Nel suo ricorso, la ricorrente afferma che il suo ritratto, dipinto dalla FINMA, quale entità essenzialmente disfunzionale, i cui organi manageriali e di controllo avrebbero dato ad ogni costo la priorità agli affari rispetto alla compliance, in asserita flagrante violazione del principio di un'organizzazione adeguata e di una corretta gestione dei rischi, non sarebbe in alcun modo giustificato e dovrebbe essere messo in prospettiva sotto più aspetti. Essa non avrebbe né passivamente tollerato, né coscientemente distolto lo sguardo in merito alla condotta dei suoi impiegati. Piuttosto, gli organi direttivi di BSI sarebbero stati sempre orientati e persuasi in maniera plausibile dalle chiare risposte fornite dalle persone responsabili tanto dal lato del business, quanto dal lato della compliance. Per di più, le LT sarebbero state valutate più volte con l'aiuto di consulenti esterni, fra i quali società di audit, quali A._______, D._______ e F._______, studi legali, quali ad esempio G._______, e società attive nel campo della comunicazione, nonché dal GIA. Tali valutazioni non avrebbero mai sollevato specifiche questioni in merito a serie violazioni di diritto amministrativo e regolatorio, vedasi di altre norme. Sulla base di tali valutazioni, gli organi direttivi di BSI non avrebbero mai avuto né potuto avere l'impressione che gravi violazioni delle norme di lotta al riciclaggio di denaro avessero avuto luogo. Nella misura in cui questi organi di controllo avrebbero espresso delle raccomandazioni a BSI, quest'ultima le avrebbe trattate ed implementate. Pertanto, l'affermazione della FINMA, secondo cui la ricorrente avrebbe agito con passività e non avrebbe effettuato le dovute valutazioni, evidenzierebbe quanto l'autorità inferiore abbia omesso di considerare le varie misure correttive adottate da BSI. A tal proposito, la ricorrente menziona il rapporto A._______, affermando di aver implementato quasi tutte le misure correttive raccomandate da A._______. Tale implemento di tutte le raccomandazioni, ad eccezione di quella riguardante la valutazione del rischio, sarebbe stato confermato da A._______ alla FINMA, il 10 novembre 2014.

Inoltre, la ricorrente afferma di avere incaricato nel 2014 D._______ di verificare la conformità delle aperture di conti avvenute nel corso dell'anno con le proprie direttive interne. Nel suo rapporto "Project Bravo 2 - Factual Findings Reports", del 23 giugno 2014 (in seguito: rapporto D._______ 2014; cfr. ricorso, all. 11), D._______ avrebbe confermato la conformità delle aperture di conti relativi alle LT con le direttive della Banca (cfr. consid. 8.2.4), non sollevando alcuna questione in merito. Pertanto, la ricorrente e i suoi organi direttivi, non possedendo alcuna indicazione in merito ad asserite carenze relative all'organizzazione adeguata e alla gestione dei rischi, sarebbero sempre stati in buona fede convinti di agire in conformità al diritto svizzero. Per di più, riguardo alle LT, la ricorrente sarebbe stata in costante contatto con la FINMA sugli sviluppi del caso, come anche sulle misure correttive richiestele. Non sarebbe, pertanto, comprensibile il motivo per il quale l'autorità inferiore ha valutato la situazione, come se la ricorrente avesse preso conoscenza degli asseriti illeciti di certi clienti, in relazione alle LT, solo quando questa informazione sarebbe divenuta di pubblico dominio.

La ricorrente sostiene anche che la FINMA non avrebbe richiesto a A._______ modifiche significative al piano di audit annuale tra il 2013 ed il 2015, non sollevando, pertanto, questioni specifiche e gravi relative alla gestione dei rischi e della compliance di BSI con riferimento alle LT. Si tratterebbe piuttosto di un cambio di opinione improvviso, il quale non avrebbe dato modo alla ricorrente di pensare che l'autorità inferiore avrebbe emesso una sanzione, per di più così severa.

Infine, la ricorrente sottolinea che, all'epoca dei fatti, BSI ed i suoi organi direttivi non sarebbero stati, e non avrebbero potuto essere, a conoscenza del quadro completo della situazione riferibile alle LT. Le circostanze si sarebbero aggravate e sarebbero emerse solo successivamente. Pertanto, la FINMA avrebbe basato la propria decisione su una visione ex post, non tenendo conto delle circostanze in ciascun determinato momento.

10.2

10.2.1 Secondo l'art. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
1    La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
2    L'autorizzazione è concessa se:
a  la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;
b  la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
c  le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
3    La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.
4    ...31
5    Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32
6    La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33
7    Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34
LBCR, la banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA, senza la quale non può essere iscritta nel registro di commercio (cpv. 1). Tale autorizzazione è concessa se, tra le altre cose, la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede un'organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la direzione, da una parte, e organi per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione (cpv. 2 lett. a).

Le condizioni di cui all'art. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
1    La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
2    L'autorizzazione è concessa se:
a  la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;
b  la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
c  le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
3    La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.
4    ...31
5    Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32
6    La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33
7    Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34
LBCR, relative all'autorizzazione, devono essere soddisfatte in qualsiasi momento (cfr. sentenza del TF 2C_163/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 2.3).

10.2.2
Giusta l'art. 12
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche
OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39
1    La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.
2    La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.
2bis    La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40
3    La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.
4    La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.
OBCR (nonché l'art. 9 vOBCR), la banca provvede ad un'efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni; in singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni (cpv. 1). La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio; essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici (cpv. 2). La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno; in particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno (cpv. 4).

10.3

10.3.1 Il Tribunale considera che nel rapporto A._______ è stata analizzata la struttura organizzativa della ricorrente in relazione alla gestione delle LT, constatando che, benché la ricorrente non disponesse di una struttura organizzativa specifica dedicata alle LT, quest'ultima poteva essere considerata adeguata nella misura in cui il numero di LT fosse rimasto più o meno uguale a quello misurabile a novembre 2013 (cfr. rapporto A._______ pagg. 15 e 16), ovvero all'incirca 2'400 mio. di USD (cfr. consid. 10.2.3.4). Nel concreto, rispetto a quest'ultimo, il capitale gestito per il tramite dei conti LT aperti al BCU di Lugano non ha subito grandi modifiche, né a fine 2014, né a fine marzo 2015.

Tuttavia, come correttamente sottolineato dalla FINMA, è necessario distinguere tra la compliance, in quanto struttura organizzativa in senso lato, comprendente il servizio di vigilanza interno (in particolare, il CCC, l'ORCC e il CAC), normative interne (in particolare, la Direttiva LRD) e il sistema Siron@AML, e la due diligence concreta, nel senso dell'ottenimento delle informazioni indispensabili per l'apertura dei conti LT e per l'esecuzione delle relative transazioni, ai sensi della legge. Alla luce di questa distinzione fondamentale, l'omissione consistente nel non avere richiesto e ottenuto le informazioni necessarie sugli underlying investments per tempo, rappresenta effettivamente un problema di diligenza dovuta nei rapporti con le società B._______, S._______ e C._______, detenute dai fondi sovrani 1MDB SWF e Abu Dhabi SWF. Dunque, la ricorrente non disponeva della struttura di controllo interno, facente parte della struttura organizzativa in senso lato, imposta dalla LBCR, dall'OBCR e dalla Circ. 08/24. Infatti, le carenze del lavoro quotidiano di due diligence con le dette società, e quindi con i fondi sovrani, sono la conseguenza di insufficienze strutturali, funzionali e/o organizzative in seno al Gruppo BSI.

10.3.2 Inoltre, visto il tipo di relazioni d'affari, ovvero la durata delle LT (da novembre 2011 ad aprile 2015), la natura pubblica dei soldi depositati e trasferiti (fondi sovrani), l'ordine di grandezza delle somme depositate e trasferite (centinaia di milioni di USD, addirittura miliardi), l'implicazione di PEP(LTJ, TKL e M._______), il coinvolgimento di società situate in giurisdizioni offshore (BVI e Curaçao; [cfr. consid. 8.3]), nonché l'aumento delle informazioni negative circolanti, in particolare, su 1MDB SWF e LTJ perlomeno dall'inizio del 2013 (BSI GIA 15 005 pag. 15 in fine), nonché l'incapacità da parte della ricorrente di rilevare autonomamente e rimediare con prontezza alle lacune (poi riscontrate dalla FINMA) nell'ambito della due diligence, sussistevano, presso la ricorrente in quanto gruppo, dei problemi organizzativi e strutturali che hanno ostacolato il buon funzionamento della due diligence relativamente alla gestione delle LT.

10.3.3 Per di più, riguardo all'estinzione dei conti LT e SWF, è importante considerare che la ricorrente stessa ne riconosce la problematicità, comunicando alla FINMA, in un primo momento, con scritto del 14 febbraio 2014, che sulla base delle "informazioni esaustive" fornite dal GEB e da A._______, nonché del piano di azione e del risk assessment sottoposti con il medesimo, il CdA ha deciso unanimemente di mantenere le relazioni denominate LT (ricorso, all. 14). In un secondo momento, invece, con scritto del 19 dicembre 2014, la ricorrente comunica la decisione del CdA del 16 dicembre 2014, di chiudere definitivamente le relazioni LT, nonché le relazioni con 1MDB SWF, nel caso in cui le informazioni supplementari richieste ai clienti (complemento al ricorso, all. 58-67), non siano soddisfacenti ed esaustive (ricorso, all. 25). Concludendo, in data 29 gennaio 2015, il CdA stabilisce l'estinzione della relazione con il 1MDB SWF e non, come riportato dalla ricorrente, l'estinzione di tutti i conti e di qualsiasi tipo di relazione connesso alle LT (ricorso, all. 23).

Pertanto, il fatto che la ricorrente comunichi che, in assenza delle informazioni richieste, chiuderebbe definitivamente le relazioni LT, indica l'importanza di tali informazioni, senza le quali non avrebbero neanche dovuto essere avviate tali relazioni o eseguite le transazioni sopra esposte. Dunque, l'argomentazione della ricorrente, secondo cui la medesima avrebbe reagito non appena realizzata la mancanza di informazioni fondamentali, non giustifica le gravi mancanze nel raccogliere le medesime al momento opportuno, ovvero l'apertura dei conti, e le conseguenti violazioni gravi degli obblighi di diligenza, nonché del principio dell'adeguata gestione dei rischi.

10.3.4 Infine, concernente il rapporto D._______ 2014, il Tribunale nota che la conformità delle aperture dei conti con le direttive interne, o l'assenza di essa, non costituisce una base legale per la valutazione dell'esistenza di violazioni gravi in materia di vigilanza. Pertanto, l'argomento secondo cui D._______ avrebbe confermato la conformità delle aperture di conti relativi alle LT con le direttive della Banca, non è adatto a dimostrare un'adeguata gestione dei rischi, nonché la violazione imputatale.

10.4 In considerazione delle caratteristiche delle LT sopraesposte, segnatamente il loro alto livello di rischio sotto il profilo del riciclaggio di denaro, tali problemi organizzativi e strutturali risultano da qualificare come gravi. Pertanto, il Tribunale constata l'insufficienza del sistema di controllo interno del Gruppo BSI in relazione alla compliance e alla due diligence nell'attuare le LT, concludendo ad una grave violazione del principio dell'adeguata gestione dei rischi.

11. Grave violazione della garanzia di un'attività irreprensibile

11.1

11.1.1 In quarto luogo, nella decisione impugnata, la FINMA afferma che, a seguito delle sopra esposte inadempienze nell'identificazione, limitazione e controllo dei rischi nonché negli obblighi di diligenza in materia di riciclaggio concernenti l'esercizio dell'attività con la clientela LT a partire dal 2010, la ricorrente e i suoi collaboratori sarebbero stati esposti a elevati e ripetuti rischi giuridici e di reputazione. Dette violazioni denoterebbero un'inosservanza del requisito della garanzia di un'attività irreprensibile giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
1    La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
2    L'autorizzazione è concessa se:
a  la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;
b  la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
c  le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
3    La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.
4    ...31
5    Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32
6    La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33
7    Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34
LBCR e conseguentemente una violazione grave di disposizioni in materia di vigilanza nel periodo in esame (decisione impugnata marg. 100). Inoltre, andrebbe rilevato che la MAS, al culmine dell'ispezione da essa condotta presso la filiale nel 2015, avrebbe accertato gravissime carenze, assegnando il grado di rating disponibile più basso oltre che constatato l'assenza di irreprensibilità degli organi di BSIS nel periodo in esame.

11.1.2 Secondo la ricorrente, affermare che dalla violazione delle disposizioni di legge derivi una violazione del requisito di un'attività irreprensibile svuoterebbe la disposizione di ogni significato e valore. Inoltre, la FINMA non sosterebbe in alcun momento che la violazione dell'art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
1    La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
2    L'autorizzazione è concessa se:
a  la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;
b  la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
c  le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
3    La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.
4    ...31
5    Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32
6    La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33
7    Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34
LBCR debba essere qualificata come grave o perché questo debba essere il caso.

11.2 Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
1    La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.
2    L'autorizzazione è concessa se:
a  la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;
b  la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
c  le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
3    La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.
4    ...31
5    Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32
6    La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33
7    Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34
LBCR, l'autorizzazione necessaria della FINMA (lett. a) è concessa se le persone incaricate dell'amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile. Inoltre, giusta l'art. 3f cpv. 1 e
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3f - 1 Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili dell'alta direzione, della vigilanza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall'altra, devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.43
1    Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili dell'alta direzione, della vigilanza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall'altra, devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.43
2    Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario dev'essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.
2 LBCR, il gruppo finanziario deve essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

11.3 Visto quanto già esposto sopra, riguardo alle gravi violazioni degli obblighi di diligenza (consid. 8.5 e 9.3), nonché del principio dell'adeguata gestione dei rischi (consid. 10.4), le attività svolte dalla ricorrente risultano insufficientemente irreprensibili. Pertanto, sussiste una grave violazione della garanzia di un'attività irreprensibile, dovuta alla non conformità della gestione delle LT al diritto.

12.
Visto quanto precedentemente esposto, il Tribunale conclude che la ricorrente ha violato gravemente i propri obblighi di diligenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro, segnatamente l'obbligo di chiarire e documentare, il principio dell'adeguata gestione dei rischi, nonché della garanzia di un'attività irreprensibile. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'autorità inferiore ha accertato i fatti in maniera esatta e completa in relazione alla questione preliminare circa le violazioni gravi degli obblighi di vigilanza sopracitati.

13. Utile confiscabile

13.1

13.1.1 Nel caso in specie, la FINMA ha effettuato una stima dell'utile da confiscare di 95'000'000.- CHF. A tal proposito afferma che la ricorrente sia stata invitata a prendere posizione in merito a un'eventuale confisca dell'utile realizzato nel periodo 2011-2015 a livello di gruppo, a quantificare i ricavi dettagliatamente, nonché ad indicare i costi di produzione a esso connessi. Tuttavia, questi ultimi sarebbero stati elencati in modo assolutamente generico. Ciò non permetterebbe all'autorità inferiore di valutare precisamente il fondamento degli stessi, in particolare se essi siano direttamente collegati alla realizzazione degli utili derivanti dalle violazioni constatate. Considerato che l'onere della prova spetta a chi fa valere i costi da dedurre, la FINMA conclude che essi non possano essere riconosciuti quali costi deducibili.

Sulla base di quanto esposto pocanzi, la FINMA afferma di poter procedere alla confisca della totalità dell'utile lordo di [...] mio. di CHF. Tuttavia, volendo considerare parzialmente le deduzioni non sufficientemente comprovate, l'importo confiscabile risulterebbe di [...] mio. di CHF. Pertanto, l'autorità inferiore ritiene equo procedere ad una stima dell'importo confiscabile, fissandolo a 95'000'000.- CHF.

Inoltre, vista la gravità delle inottemperanze constatate nel quadro delle relazioni d'affari con la clientela brasiliana, l'autorità inferiore disporrebbe di sufficienti elementi per procedere ad una confisca degli utili in tal senso. Tuttavia, la FINMA comunica di rinunciarvi, in applicazione del principio della proporzionalità e in considerazione dell'importo già confiscato in relazione alle LT.

Nella sua risposta al ricorso, l'autorità inferiore afferma che, sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente con lettera del 6 maggio 2016 (cfr. fatti B.i), a quest'ultima sarebbe stato inevitabilmente chiaro che l'importo confiscabile avrebbe potuto teoricamente oscillare tra i [...] mio. di CHF ("net result") e i [...] mio. di CHF ("revenues"). L'autorità inferiore non vedrebbe come i costi legati ad una scelta strategica di business fatta da BSI e le conseguenze da questa derivanti, nonché l'integrazione in seno a EFG, o che relativamente alle LT vi siano stati scambi di corrispondenza tra BSI e la FINMA, possano essere atti a modificare il fatto che in quel periodo, la ricorrente abbia provocato una grave distorsione della concorrenza, la quale deve essere compensata.

13.1.2 Secondo la ricorrente, la FINMA si sbaglierebbe nell'affermare che a fronte di averi liberamente disponibili per [...] mio. di CHF al 31 dicembre 2015, la somma da confiscare, da un punto di vista operativo, sarebbe sostenibile per BSI. L'autorità inferiore non terrebbe infatti conto del fatto che nei giorni seguenti al suo annuncio e alla conferenza stampa del 24 maggio 2016, molti clienti di BSI avrebbero prelevato capitali nell'ordine di miliardi di CHF. Ciò non solo avrebbe danneggiato quest'ultima, ma avrebbe esposto la stessa a gravi problemi di liquidità. Basti considerare che nel periodo tra il 24 maggio 2016 e il 16 giugno 2016, la ricorrente avrebbe subito un negativo "Net New Money (NNM)" di [...] mio. di CHF, a seguito di prelievi ed estinzioni di relazioni da parte dei clienti.

La ricorrente non avrebbe ottenuto la possibilità di esprimersi riguardo alla stima predisposta dalla FINMA, prima che l'importo della confisca fosse fissato da quest'ultima. Inoltre, la FINMA non avrebbe né specificato in maniera sufficientemente dettagliata come abbia determinato l'importo confiscabile, né avrebbe sostanziato e provato le ragioni per le quali oggettivamente fosse impossibile o irragionevole determinare in maniera precisa l'utile.

Per quanto riguarda i ricavi determinanti della ricorrente, quest'ultima rimprovera all'autorità inferiore di non avere differenziato fra i ricavi originati da normali e lecite transazioni bancarie e i possibili ricavi risultanti dall'asserita violazione di disposizioni in materia di vigilanza. Per di più, non vi sarebbe alcun nesso causale fra i ricavi complessivi durante il periodo rilevante e le asserite violazioni delle disposizioni legali. Anche ammesso che l'autorità inferiore fosse stata in grado di stabilire tale nesso, quest'ultimo avrebbe dovuto essere negato per i ricavi generati quale conseguenza dell'usuale business bancario.

I costi di [...] mio. di CHF, fatti valere dalla ricorrente perché deducibili dall'utile rilevante, sono descritti più dettagliatamente nel ricorso (ricorso margg. 154-156, nonché all. 50).

13.2

13.2.1 Concernente la definizione dell'utile, ai sensi dell'art. 35 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA, il Tribunale federale ha precisato che esso non si basa su un concetto di utile come differenza tra ricavi e costi, come sviluppato nell'ambito della limitazione dei diritti in materia di arricchimento indebito (art. 62 e
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
segg. CO) o delle usurpazioni nell'ambito della "unechten Geschäftsführung ohne Auftrag" ai sensi dell'art. 423
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 423 - 1 Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati.
1    Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati.
2    Il padrone non è tenuto a risarcire o a liberare il gestore se non in quanto siasi arricchito.
CO (cfr. sentenza del TF 2C_422/2018 del 20 marzo 2019 consid. 2.3con rinvii). L'utile da confiscare, ai sensi dell'art. 423
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 423 - 1 Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati.
1    Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati.
2    Il padrone non è tenuto a risarcire o a liberare il gestore se non in quanto siasi arricchito.
CO, è costituito dalla differenza tra il patrimonio effettivo dell'autore della violazione ed il valore che egli avrebbe avuto in assenza di quest'ultima. Esso può consistere in un aumento degli attivi o in una diminuzione dei passivi, o meglio in una riduzione delle perdite. Determinante è "l'utile netto". Dall'utile illecitamente generato devono essere dedotti i costi direttamente attribuibili all'operazione o all'omissione alla base della violazione in questione ed effettivamente sostenuti dall'autore della violazione per il conseguimento del medesimo. Non deducibili sono invece i costi fissi, in quanto l'autore della violazione avrebbe dovuto sostenerli, indipendentemente dalla violazione (cfr. sentenza del TF 2C_422/2018 del 20 marzo 2019 consid. 2.4 con rinvii). Per la confisca dell'utile ai sensi dell'art. 35 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA, devono essere soddisfatti solo i requisiti del medesimo. Tuttavia, secondo un'interpretazione sistematica e storica della formulazione dell'art. 35 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA, il Tribunale federale ne conclude che la determinazione dell'utile illecitamente generato deve essere svolta sulla base dei principi sviluppati per la "unechten Geschäftsführung ohne Auftrag" ai sensi dell'art. 423
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 423 - 1 Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati.
1    Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati.
2    Il padrone non è tenuto a risarcire o a liberare il gestore se non in quanto siasi arricchito.
CO (cfr. sentenza del TF 2C_422/2018 del 20 marzo 2019 consid. 2.5 con rinvii).

Nel calcolare l'utile, la FINMA deve dimostrarne il calcolo. Deve dichiarare in modo trasparente quale crescita del patrimonio, come conseguenza della violazione della norma di vigilanza, presuppone e sulla quale di basa, nonché le relative spese concrete da detrarre. Nel caso in cui tale calcolo non fosse possibile o connesso ad un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima (cfr. consid. 7.1).

13.2.2 In tal senso, l'opzione della stima ai sensi dell'art. 35 cpv. 3
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA è stata introdotta allo scopo di evitare che la confisca non sia resa impossibile per il fatto che non si possa calcolare l'importo da confiscare (FF 2005 2679). Secondo la dottrina, sotto il profilo della proporzionalità le condizioni per ammettere l'inesigibilità del calcolo dell'importo da confiscare, sulla base di un "dispendio sproporzionato", sono da interpretare in modo rigoroso. La medesima precisa che non è irragionevole da parte della FINMA verificare nel dettaglio la contabilità dell'ente sottoposto a confisca, se necessario mediante l'aiuto di specialisti, e procedere, laddove necessario o auspicabile, ad una perizia. Inoltre, una certa durata del processo di determinazione dell'importo da confiscare, con i relativi costi, non giustifica di per sé il ricorso all'opzione della stima. Infine, l'impossibilità o l'inesigibilità del calcolo esatto dell'importo da confiscare può essere relativa soltanto a singoli elementi dell'utile e dei costi, con la conseguenza che un'eventuale stima verterebbe unicamente su tali elementi (cfr. Bösch, BSK-FINMAG, art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA n. 26).

A tal proposito, la dottrina evidenzia che né il testo della LFINMA, né i materiali del Parlamento esplicitano il modo in cui la stima deve essere effettuata. Al fine di rimediare a tale mancanza di indicazioni, è necessario riferirsi alle regole per le stime, generalmente riconosciute nei differenti settori, emanate da organizzazioni professionali o interprofessionali, per es. nel campo della valutazione di immobili o di imprese. La dottrina aggiunge che la FINMA deve esporre, nella maniera più trasparente possibile, le basi su cui riposano le sue stime, rispettivamente i suoi calcoli o le sue supposizioni, e ciò affinché l'interessato possa esercitare il suo diritto di essere sentito (cfr. Bösch, BSK-FINMAG, art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA n. 27).

13.3 Riguardo al calcolo degli utili da confiscare, la FINMA afferma che, vista la mancanza di informazioni sufficientemente specifiche e dettagliate circa i ricavi e i costi presentati dalla ricorrente, risulterebbe necessaria una stima dell'importo confiscabile, ai sensi dell'art. 35 cpv. 3
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA.

13.3.1 A tal proposito, il Tribunale osserva che, nel rispetto di tale disposizione legale, in assenza delle informazioni necessarie per il calcolo dell'importo da confiscare, la FINMA avrebbe dovuto istruire ulteriormente il caso in funzione delle proprie necessità. Nello specifico, la FINMA avrebbe dovuto esigere dalla ricorrente le informazioni necessarie ad un calcolo esatto dell'importo da confiscare, ad esempio fissandole un termine per l'adempimento, prima di optare per la stima del medesimo. L'argomentazione della FINMA riguardante l'onere della prova, non esenta quest'ultima dal raccoglierle o quantomeno dal tentare di raccogliere le informazioni necessarie, istruendo il caso in maniera accurata. Pertanto, avendo BSI fornito i dati richiesti dalla FINMA e non essendosi quest'ultima più manifestata, la ricorrente poteva considerare in buona fede di aver adempiuto ai propri obblighi.

Per di più, riguardo ai documenti esibiti dalla ricorrente, nella procedura di ricorso la FINMA si pronuncia in modo troppo stringato sul rapporto della CC._______, del 21 giugno 2016 (ricorso, all. 52). Peraltro, la FINMA non si confronta nemmeno con il documento, di natura contabile, "Panoramica dei costi di BSI e BSI Bank Limited (2011 - 2015)", fornito dalla ricorrente con il ricorso (ricorso, all. 50). Tale documento espone nel dettaglio i pretesi costi connessi con la gestione dei conti LT e di LTJ con il suo gruppo. A tal proposito, nell'ambito del suo diritto di risposta, la FINMA avrebbe avuto l'occasione di procedere ad un riesame delle modalità con cui ha stabilito l'importo da confiscare, permettendole di chiarire, con la collaborazione attiva della ricorrente, tutti gli aspetti problematici appena menzionati. Nel concreto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto prendere di più posizione su quanto fornito dalla ricorrente in fase di ricorso.

13.3.2 In assenza di un'ulteriore istruzione da parte della FINMA e sulla base degli atti disponibili, segnatamente della decisione impugnata e della risposta al ricorso, non risulta comprensibile il motivo per il quale l'autorità inferiore non abbia proceduto al calcolo esatto dell'importo da confiscare, eventualmente effettuando una stima in relazione a determinati elementi dell'utile e/o dei costi, ma abbia invece optato per una stima su tutta la linea, in modo generale.

Pertanto, in mancanza di una spiegazione riguardo alla scelta di effettuare una stima, avendo omesso di raccogliere o tentato di raccogliere tutte le informazioni necessarie per effettuare un calcolo esatto dell'importo da confiscare, nonché sotto il profilo della mancata presa di posizione riguardo agli elementi presentati dalla ricorrente (ricorso, all. 49, 50 e 53), la FINMA ha disatteso le esigenze dell'art. 35 cpv. 3
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA. Dunque, la decisione impugnata non adempie alle esigenze dell'art. 35 cpv. 3
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA.

13.4 Quanto alla stima effettuata, la FINMA prende per buone solo alcune cifre fornite dalla ricorrente, definendo la medesima "equa", non spiegandone, tuttavia, le ragioni.

13.4.1 Nel caso in specie, circa l'assenza di spiegazioni dettagliate in merito alla stima effettuata, la FINMA non rende comprensibili le regole generalmente ammesse nel settore economico, a cui si sarebbe ispirata per procedere alla stima dell'importo da confiscare, nonché il metodo che l'avrebbe guidata nel suo agire.

Inoltre, se si considera la complessità della fattispecie e l'importanza della somma da confiscare, colpisce il fatto che la FINMA abbia liquidato la questione dei costi deducibili in pochi paragrafi stringati (decisione impugnata margg. 103-111, di cui soltanto i margg. 106-108 concernono propriamente i detti costi). L'apparente giustificazione per questa stringatezza, ossia il riferimento ad una pretesa inadempienza della ricorrente nel produrre i mezzi di prova necessari a stabilire i costi deducibili, non può essere condivisa. D'altra parte, un confronto tra il ricorso e la risposta mostra come la FINMA, omettendo di confrontarsi dettagliatamente con gli allegati 50 e 52 del ricorso, non abbia rimediato a tale lacuna nella decisione impugnata. In proposito, considerato che la FINMA avrebbe potuto, e dovuto, raccogliere i dati contenuti in questi allegati, prima di procedere alla determinazione della somma da confiscare, quest'ultimi e gli argomenti che vi ruotano intorno non rappresentano "nuovi elementi" (risposta marg. 40). Ad ogni modo, anche se fossero nuovi per la FINMA, gli allegati sono stati esibiti con il ricorso, motivo per cui bisogna tenerne conto in questa sede (cfr. Bernhard Waldmann/Jürg Böckel, in: Waldmann/Weissenberger, op. cit., n. 4 ad art. 32
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA). Inoltre, pur volendo ammettere che "la maggior parte dei costi avanzati configurino una stima" (risposta marg. 40), ciò non significa che sia giustificato optare su tutta la linea per una stima dell'intero utile confiscabile, invece di procedere ad un calcolo il più esatto possibile, ricorrendo, laddove occorra, alla stima di singoli elementi dei costi deducibili.

Per di più, il Tribunale osserva che la FINMA prende globalmente per buone le cifre fornite dalla ricorrente, indicando che i ricavi sarebbero stati originati in maniera causale (naturale e adeguata) rispetto alle violazioni gravi commesse. Così non ha fatto con i costi, senza entrare nel dettaglio. Inoltre, è la FINMA stessa a dire che certe relazioni non avrebbero dovuto in parte essere aperte, lasciando così trasparire che una parte delle relazioni potevano essere aperte. Pertanto, servono i dettagli della stima effettuata, perché la medesima possa risultare comprensibile.

Oltre a ciò, a riprova dell'approssimazione del calcolo dell'importo confiscabile, fissato a 95'000'000.- CHF, il Tribunale riporta la rinuncia da parte della FINMA alla confisca degli utili generati nell'ambito di gravi violazioni nella gestione delle relazioni d'affari con la clientela brasiliana. La motivazione addotta a tale rinuncia, indica come l'autorità inferiore si sia concentrata più sull'entità dell'importo confiscabile, che sulla fondatezza e la correttezza di quest'ultimo. In caso contrario, non vi sarebbe stato motivo di rinunciare a tale confisca, a meno che l'autorità non l'abbia inclusa, senza specificarlo, nei 95'000'000.- CHF. In ogni caso, quanto espresso dalla FINMA circa le relazioni con la clientela brasiliana e gli utili originati da gravi ottemperanze in tal senso, costituisce un ulteriore indizio della mancanza di chiarezza e trasparenza nel calcolo dell'importo confiscabile.

Infine, il Tribunale non è del resto in grado di ricostruire il ragionamento che ha portato la FINMA a determinare la cifra di 95'000'000.- CHF. La medesima non rappresenta, per esempio, nemmeno il valore medio, il quale sarebbe più alto, tra i costi ed i ricavi delle entità in questione.

13.4.2 Visto quanto precede, in mancanza di una spiegazione riguardo alle regole ed il metodo applicabile per il calcolo dell'importo da confiscare, la decisione impugnata non adempie alle esigenze dell'art. 35 cpv. 3
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA. Alla luce di questa serie di considerazioni, la stima effettuata dalla FINMA non è comprensibile, tanto più che l'esecuzione di un calcolo il più esatto possibile dell'importo oggetto della confisca, risulta fattibile ed esigibile.

13.5 Pertanto, non solo in rapporto alla scelta di eseguire una stima dell'importo da confiscare, ma anche sotto il profilo della determinazione dei costi deducibili, e dunque dell'utile netto, la FINMA non ha rispettato le esigenze dell'art. 35
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 35 Confisca - 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
1    La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2    Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3    Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4    Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5    La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale71 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6    I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
LFINMA, così come esplicitato dalla giurisprudenza e dalla dottrina. La decisione impugnata va, quindi, annullata per quanto concerne l'importo da confiscare.

14. Mezzi di prova
In considerazione di quanto precedentemente esposto, il Tribunale, avendo formato il proprio convincimento sui fatti relativi alla causa ed applicato le norme pertinenti, rinuncia ad elencare e discutere nel dettaglio i mezzi di prova prodotti dalle parti ed acquisiti agli atti, di cui non è fatta esplicita menzione nella presente sentenza.

Per le medesime ragioni, il Tribunale rinuncia altresì ad altre misure di istruzione, segnatamente l'acquisizione di testimonianze, contrariamente a quanto richiestogli, ritenuto, inoltre, con certezza, che l'acquisizione di tali ulteriori mezzi di prova non condurrebbe il Tribunale a modificare la sua opinione, in applicazione del principio della valutazione anticipata delle prove (DTF 136 I 229, 130 II 425 e 124 I 208).

15. Principi di diritto costituzionale e amministrativo
Ritenuto quanto sopra (cfr. consid. 13) e visto l'esito del ricorso (consid. 17.3), non vi è allo stato attuale ragione di trattare le censure ricorsuali, circa la causalità, i principi della proporzionalità, della territorialità, del ne bis in idem, come pure la questione del "Nettoprinzip" e della garanzia di proprietà, al fine di determinare l'entità della confisca.

16. Conclusione
Pertanto, visto quanto precede (cfr. consid.13.4.2, 6.3 e 1.4.2), il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 23 maggio 2016 è annullata, nella misura in cui non sia divenuta senza oggetto.

17. Rinvio

17.1 Secondo l'art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. La riforma di una decisione presuppone che l'incarto sia sufficientemente istruito, considerato che non spetta all'autorità di ricorso procedere a delucidazioni complementari complicate (cfr. DTF 129 II 331 consid. 3.2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 2058). Inoltre, la riforma di una decisione è inammissibile se questioni pertinenti devono essere risolte per la prima volta e se l'autorità inferiore dispone di un certo potere di apprezzamento (DTF 131 V 407 consid. 2.1.1; sentenze del TAF B-1332/2014 del 7 maggio 2015 consid. 8 e B-4420/2010 del 24 maggio 2011 consid. 6).

Anche se il Tribunale è competente per procedere a ulteriori atti istruttori volti a chiarificare la fattispecie, è preferibile che sia l'autorità inferiore, peraltro la più prossima in materia, a pronunciarsi sulla causa. Il rinvio è invece indispensabile, allorquando appare che la fattispecie determinante è stata constatata in maniera inesatta o incompleta (art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). In simili casi, una decisione riformatoria emanata dal Tribunale non entra più in linea di conto (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; A-3558/2013 del 18 novembre 2014 consid. 2.3 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013., n. 3.193 segg.).

17.2 In concreto, benché l'art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA permetta solo eccezionalmente di ricorrere alla procedura di rinvio, posto che la FINMA ha omesso di calcolare esattamente l'utile confiscabile, limitandosi ad una stima, senza spiegarne soddisfacentemente la scelta, o meglio la necessità (cfr. consid. 13), un rinvio della causa all'autorità inferiore si rivela giustificato e indispensabile. Infatti, l'autorità inferiore dispone delle competenze funzionali e di sorveglianza che la mettono nella condizione di svolgere al meglio i dovuti chiarimenti. Così facendo, alla ricorrente è garantito il diritto di ottenere una decisione dettagliata di prima istanza ed è parimenti mantenuto il sistema della doppia istanza di ricorso.

17.3 Di conseguenza, ritenuto quanto precede (cfr. consid.12 e 16), gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda eventualmente ad una nuova determinazione della confisca tramite un calcolo esatto dell'utile da confiscare o, qualora questo non fosse possibile, tramite una stima sufficientemente motivata.

18. Spese processuali

18.1 Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
art. 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
TS-TAF).

18.2 Nella fattispecie, visto l'esito del ricorso, si giustifica prelevare una parte delle spese processuali di 22'500.- CHF. Tale importo è posto a carico della ricorrente e verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di 45'000.- CHF, già versato dalla ricorrente in data 1° luglio 2016.

Infine, in virtù dell'art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.

19. Spese ripetibili

19.1 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
TS-TAF).

Nella fattispecie, la ricorrente, parzialmente vincente e rappresentata da un avvocato, ha diritto alla rifusione di una parte ridotta delle spese ripetibili.

Considerato che la medesima non ha prodotto alcuna nota particolareggiata che permetta di verificare le ore impiegate, l'indennità è fissata sulla base degli atti. Avendo presentato un ricorso e relativo complemento al ricorso, nonché altri brevi scritti e una replica, è giustificato tenere conto delle spese necessarie derivanti dalla causa.

Per le medesime circostanze rilevanti nel calcolo delle spese processuali, l'importo dell'indennità a titolo di spese ripetibili per la procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, a carico dell'autorità inferiore (art. 64 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA), deve essere fissato a 22'500.- CHF.

L'autorità inferiore non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 23 maggio 2016 è annullata, nella misura della sua ammissibilità, ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda eventualmente ad una nuova determinazione della confisca, tramite un calcolo esatto dell'utile da confiscare o, qualora questo non fosse possibile, tramite una stima sufficientemente motivata.

2.
Le spese processuali vengono fissate a 22'500.- CHF e poste a carico della ricorrente. Tale importo verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di 45'000.- CHF, già versato dalla ricorrente in data 1° luglio 2016.

3.
Alla ricorrente è accordata un'indennità ridotta a titolo di spese ripetibili di 22'500.- CHF, a carico dell'autorità inferiore.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario "Indirizzo di pagamento");

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario);

- Dipartimento federale delle finanze DFF (atto giudiziario).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione: 3 dicembre 2019