SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 19b |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono essere approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI)43. Se gli assicuratori non creano l'istituzione comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s'accordano sulla gestione dell'istituzione. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono essere approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI)43. Se gli assicuratori non creano l'istituzione comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s'accordano sulla gestione dell'istituzione. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono essere approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI)43. Se gli assicuratori non creano l'istituzione comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s'accordano sulla gestione dell'istituzione. |
SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 19b |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono essere approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI)43. Se gli assicuratori non creano l'istituzione comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s'accordano sulla gestione dell'istituzione. |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 7 Dati di assicuratori non più attivi - 1 Gli assicuratori il cui patrimonio e il cui effettivo degli assicurati sono stati trasferiti per contratto a un altro assicuratore conformemente agli articoli 2 e 3 della legge del 26 settembre 201415 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) non sono tenuti a fornire dati per la compensazione dei rischi. Tale compito spetta invece al nuovo assicuratore. |
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1 | Gli assicuratori il cui patrimonio e il cui effettivo degli assicurati sono stati trasferiti per contratto a un altro assicuratore conformemente agli articoli 2 e 3 della legge del 26 settembre 201415 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) non sono tenuti a fornire dati per la compensazione dei rischi. Tale compito spetta invece al nuovo assicuratore. |
2 | Per gli assicuratori ai quali nei due anni precedenti l'anno di compensazione è stata ritirata l'autorizzazione d'esercizio dell'assicurazione ma il cui patrimonio e il cui effettivo degli assicurati non sono stati trasferiti per contratto a un altro assicuratore conformemente agli articoli 2 e 3 LVAMal, spetta ai terzi incaricati della loro liquidazione fornire i dati per la compensazione dei rischi. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 105 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 6 Fornitura di dati - 1 Per il raggruppamento dei dati e il calcolo della compensazione dei rischi, l'assicuratore deve fornire a proprie spese all'istituzione comune, secondo le direttive di quest'ultima, per assicurato e per anno civile, i seguenti dati:10 |
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1 | Per il raggruppamento dei dati e il calcolo della compensazione dei rischi, l'assicuratore deve fornire a proprie spese all'istituzione comune, secondo le direttive di quest'ultima, per assicurato e per anno civile, i seguenti dati:10 |
a | Cantone di domicilio; |
b | numero AVS11; |
c | anno di nascita; |
d | sesso; |
e | degenza in un ospedale o in una casa di cura; |
f | codice GTIN e numero di confezioni per medicamento iscritto nell'elenco delle specialità; |
g | durata in mesi dell'assicurazione; |
h | prestazioni lorde, detratte le restituzioni versate dai titolari dell'omologazione all'assicuratore per i medicamenti; |
i | partecipazioni ai costi. |
2 | L'assicuratore suddivide i dati in due insiemi di dati. Il primo insieme contiene i dati riguardanti l'anno precedente la fornitura, mentre il secondo quelli riguardanti il penultimo anno precedente la fornitura. |
3 | Gli assicuratori devono fornire i dati entro il 31 marzo.13 |
4 | La fornitura di dati deve prendere in considerazione le prestazioni fatturate fino a fine febbraio e i cambiamenti registrati nell'effettivo degli assicurati riguardanti l'anno civile determinante per l'insieme di dati.14 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 6 Fornitura di dati - 1 Per il raggruppamento dei dati e il calcolo della compensazione dei rischi, l'assicuratore deve fornire a proprie spese all'istituzione comune, secondo le direttive di quest'ultima, per assicurato e per anno civile, i seguenti dati:10 |
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1 | Per il raggruppamento dei dati e il calcolo della compensazione dei rischi, l'assicuratore deve fornire a proprie spese all'istituzione comune, secondo le direttive di quest'ultima, per assicurato e per anno civile, i seguenti dati:10 |
a | Cantone di domicilio; |
b | numero AVS11; |
c | anno di nascita; |
d | sesso; |
e | degenza in un ospedale o in una casa di cura; |
f | codice GTIN e numero di confezioni per medicamento iscritto nell'elenco delle specialità; |
g | durata in mesi dell'assicurazione; |
h | prestazioni lorde, detratte le restituzioni versate dai titolari dell'omologazione all'assicuratore per i medicamenti; |
i | partecipazioni ai costi. |
2 | L'assicuratore suddivide i dati in due insiemi di dati. Il primo insieme contiene i dati riguardanti l'anno precedente la fornitura, mentre il secondo quelli riguardanti il penultimo anno precedente la fornitura. |
3 | Gli assicuratori devono fornire i dati entro il 31 marzo.13 |
4 | La fornitura di dati deve prendere in considerazione le prestazioni fatturate fino a fine febbraio e i cambiamenti registrati nell'effettivo degli assicurati riguardanti l'anno civile determinante per l'insieme di dati.14 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 6 Fornitura di dati - 1 Per il raggruppamento dei dati e il calcolo della compensazione dei rischi, l'assicuratore deve fornire a proprie spese all'istituzione comune, secondo le direttive di quest'ultima, per assicurato e per anno civile, i seguenti dati:10 |
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1 | Per il raggruppamento dei dati e il calcolo della compensazione dei rischi, l'assicuratore deve fornire a proprie spese all'istituzione comune, secondo le direttive di quest'ultima, per assicurato e per anno civile, i seguenti dati:10 |
a | Cantone di domicilio; |
b | numero AVS11; |
c | anno di nascita; |
d | sesso; |
e | degenza in un ospedale o in una casa di cura; |
f | codice GTIN e numero di confezioni per medicamento iscritto nell'elenco delle specialità; |
g | durata in mesi dell'assicurazione; |
h | prestazioni lorde, detratte le restituzioni versate dai titolari dell'omologazione all'assicuratore per i medicamenti; |
i | partecipazioni ai costi. |
2 | L'assicuratore suddivide i dati in due insiemi di dati. Il primo insieme contiene i dati riguardanti l'anno precedente la fornitura, mentre il secondo quelli riguardanti il penultimo anno precedente la fornitura. |
3 | Gli assicuratori devono fornire i dati entro il 31 marzo.13 |
4 | La fornitura di dati deve prendere in considerazione le prestazioni fatturate fino a fine febbraio e i cambiamenti registrati nell'effettivo degli assicurati riguardanti l'anno civile determinante per l'insieme di dati.14 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 7 Dati di assicuratori non più attivi - 1 Gli assicuratori il cui patrimonio e il cui effettivo degli assicurati sono stati trasferiti per contratto a un altro assicuratore conformemente agli articoli 2 e 3 della legge del 26 settembre 201415 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) non sono tenuti a fornire dati per la compensazione dei rischi. Tale compito spetta invece al nuovo assicuratore. |
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1 | Gli assicuratori il cui patrimonio e il cui effettivo degli assicurati sono stati trasferiti per contratto a un altro assicuratore conformemente agli articoli 2 e 3 della legge del 26 settembre 201415 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) non sono tenuti a fornire dati per la compensazione dei rischi. Tale compito spetta invece al nuovo assicuratore. |
2 | Per gli assicuratori ai quali nei due anni precedenti l'anno di compensazione è stata ritirata l'autorizzazione d'esercizio dell'assicurazione ma il cui patrimonio e il cui effettivo degli assicurati non sono stati trasferiti per contratto a un altro assicuratore conformemente agli articoli 2 e 3 LVAMal, spetta ai terzi incaricati della loro liquidazione fornire i dati per la compensazione dei rischi. |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 12 Ripartizione degli assicurati in PCG - 1 L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.22 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 19b |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono essere approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI)43. Se gli assicuratori non creano l'istituzione comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s'accordano sulla gestione dell'istituzione. |
SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 19b |
SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 19b |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |