Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 394/2022

Sentenza del 23 maggio 2022

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente,
Muschietti, Hurni,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Andrea Minesso,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano,
opponenti.

Oggetto
Liberazione condizionale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(incarto n. 60.2022.6).

Fatti:

A.
Con sentenza del 27 luglio 2021, passata in giudicato, A.________ (nato nel 1991) è stato riconosciuto dalla Corte delle assise criminali autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, e di riciclaggio di denaro. Egli è stato condannato alla pena detentiva di due anni e sei mesi, totalmente aggiuntiva a quella inflittagli dal Tribunal de police del Cantone di Ginevra con sentenza del 6 maggio 2020. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di dieci anni. Frattanto, il 6 dicembre 2020, l'Ufficio federale di giustizia ha autorizzato l'estradizione dell'interessato al Principato di Monaco per il perseguimento penale di sospetti furti con scasso che sarebbero stati commessi nel 2014.

B.
Con decisione del 13 ottobre 2021, il Giudice dei provvedimenti coercitivi, statuendo in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di A.________ nella sezione chiusa del penitenziario cantonale. Ha inoltre stabilito che i due terzi della pena detentiva sarebbero stati raggiunti il 5 gennaio 2022 e che la fine ordinaria dell'esecuzione della stessa cadrà il 5 novembre 2022.

C.
Dopo avere acquisito i preavvisi della direzione delle Strutture carcerarie cantonali e dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa e sentito il detenuto, con decisione del 24 dicembre 2021 il Giudice dei provvedimenti coercitivi gli ha negato la liberazione condizionale.

D.
Contro il diniego della liberazione condizionale, A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) che, con sentenza dell'11 febbraio 2022, ha respinto il reclamo.

E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 21 marzo 2022 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di concedergli la liberazione condizionale. In via subordinata, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e la causa rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 86
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 86 - 1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
1    Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2    L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3    Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno.
4    Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5    In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.
CP.

F.
La Corte cantonale, il Giudice dei provvedimenti coercitivi e il Procuratore pubblico comunicano di non avere osservazioni da presentare.

Diritto:

1.
Emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
LTF) nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
LTF), la sentenza della CRP può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale (art. 78
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
segg. LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e che ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica dell'avversata decisione, è legittimato a proporre questo rimedio (art. 81 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
LTF). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF), è quindi ammissibile.

2.

2.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 86 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 86 - 1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
1    Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2    L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3    Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno.
4    Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5    In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.
CP criticando la prognosi sfavorevole formulata dai giudici cantonali. Sostiene che la CRP si sarebbe fondata soltanto sui suoi precedenti penali, senza eseguire una valutazione rivolta al futuro. Le rimprovera di non avere preso in considerazione l'assunzione di responsabilità dimostrata al processo e di non avere tenuto debitamente conto del preavviso favorevole dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa nonché del fatto ch'egli è riuscito a trovare un lavoro. Rileva inoltre che il suo comportamento durante la detenzione è stato buono e che la sua situazione sarebbe migliorata rispetto al passato.

2.2. Giusta l'art. 86 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 86 - 1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
1    Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2    L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3    Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno.
4    Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5    In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.
CP, quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. Questa disposizione rafforza il principio secondo cui la liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l'eccezione, in quanto non è più richiesta la previsione che il condannato terrà buona condotta in libertà (cfr. art. 38 n. 1 cpv. 1 vCP), ma soltanto che non sia da temere la commissione di nuovi crimini o delitti. Detto altrimenti, per la concessione della liberazione condizionale non è più necessaria una prognosi positiva, ma è sufficiente che la stessa non sia negativa (DTF 133 IV 201 consid. 2.2). In quest'ultima fase dell'esecuzione della pena, l'interessato deve prepararsi alla vita in libertà. A questo scopo di prevenzione speciale, si contrappongono i bisogni di tutela della comunità, ai quali deve essere attribuito un peso maggiore più il valore del bene giuridico minacciato è alto (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 125 IV 113 consid. 2a). La prognosi relativa al comportamento futuro del detenuto deve essere
formulata procedendo a una valutazione complessiva, che tenga conto dei suoi precedenti, della sua personalità e del suo comportamento durante l'esecuzione della pena, come pure del suo nuovo atteggiamento nei confronti dei fatti oggetto del reato, del suo eventuale miglioramento e delle sue presumibili condizioni di vita dopo la liberazione (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 3). Nell'ambito della decisione sulla liberazione condizionale le competenti autorità beneficiano di un potere di apprezzamento e il Tribunale federale interviene nella valutazione delle prospettive d'emendamento solo quando eccedano o abusino di tale potere, violando così il diritto federale (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 119 IV 5 consid. 2). Un eccesso del potere di apprezzamento può in particolare realizzarsi quando l'autorità omette di eseguire una valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti per la prognosi, fondandosi esclusivamente sui precedenti dell'interessato (DTF 133 IV 201 consid. 2.3).

2.3. La Corte cantonale ha ritenuto che le sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente dalla direzione delle Strutture carcerarie ticinesi nell'ambito dell'esecuzione della pena non raggiungessero di per sé una gravità tale da escludere la liberazione condizionale. Diversamente dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, la CRP ha inoltre ritenuto che le condanne pronunciate nei confronti del ricorrente in Italia, segnatamente nel periodo dal dicembre del 2008 al maggio del 2013, non dovessero pesare sulla prognosi circa la sua pericolosità, considerata la distanza temporale nonché la sua giovane età ed immaturità nel periodo in cui aveva commesso quei reati.
La Corte cantonale ha nondimeno rilevato che al momento dell'arresto nel febbraio del 2020, il ricorrente, seppure quasi trentenne, "non ha dato prova di essersi assunto le responsabilità di padre di famiglia e di compagno, traendo insegnamento dai passati errori, e di volere vivere esente dalla commissione di reati, svolgendo in modo onesto una regolare attività lavorativa". Ha richiamato al riguardo le sentenze di condanna del 6 maggio 2020 del Tribunal de police ginevrino e del 27 luglio 2021 della Corte delle assise criminali, relative in particolare a reati di truffa, rilevando segnatamente che l'autorità giudiziaria ticinese ha riconosciuto l'aggravante della truffa per mestiere. Alla luce della gravità dei fatti oggetto di condanna, la CRP ha ritenuto che, in caso di liberazione condizionale, il rischio per il ricorrente di ricadere nel crimine al fine di procurarsi i mezzi di sostentamento permane alto e concreto. La Corte cantonale ha ritenuto che non sono sufficienti a migliorare tale prognosi negativa né il comportamento in carcere (valutato come buono) né la possibilità lavorativa quale operaio in un'impresa di sgomberi e traslochi, giacché egli non dispone di esperienza in questo settore e non conosce il titolare
dell'impresa.

2.4. La CRP ha quindi fondato il giudizio sulla prognosi negativa essenzialmente sulle condanne pronunciate nei confronti del ricorrente il 6 maggio 2020 dal Tribunal de police del Cantone di Ginevra e il 27 luglio 2021 dalla Corte delle assise criminali, relative in particolare a delle truffe che avrebbero costituito per lui una fonte di reddito non trascurabile, essendo stata riconosciuta l'aggravante del mestiere. La Corte cantonale ne ha dedotto, in caso di liberazione, un rischio per il ricorrente di commettere ulteriori reati patrimoniali per fare fronte al suo sostentamento. Certo, questi reati commessi a distanza temporale ravvicinata e il fatto che il ricorrente ha agito per mestiere, mantenendosi con gli stessi, influiscono in senso negativo sulla prognosi. Tuttavia, gli ulteriori criteri di valutazione richiamati dalla Corte cantonale appaiono positivi o tutt'al più neutri. La Corte cantonale ha infatti considerato buono il suo comportamento in carcere e ha accolto in modo favorevole la prospettiva di stabilirsi presso la sua compagna, di occuparsi dei figli e di esercitare una regolare attività lavorativa. Al riguardo, il preavviso della direzione del penitenziario, pur dando atto di quattro sanzioni disciplinari
risalenti all'inizio della carcerazione, è positivo. Il comportamento del ricorrente è considerato buono sia nei confronti del personale di custodia sia verso gli altri detenuti. Il rapporto della direzione del penitenziario dà inoltre atto di un buon rendimento, di accuratezza e di puntualità per quanto concerne l'attività lavorativa svolta in laboratorio. Pure l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa ha formulato un preavviso favorevole alla liberazione condizionale, riconoscendo un'evoluzione positiva del ricorrente durante l'esecuzione della pena e considerando il suo buon comportamento, la sua disponibilità al lavoro e allo studio e l'impegno a volere condurre una vita senza commettere reati. Ha segnatamente ritenuto che il suo progetto futuro appare stabile sia dal profilo logistico che formativo, rilevando altresì la presenza della famiglia, con la quale ha mantenuto i contatti durante la detenzione.
La CRP non ha attribuito alcuna rilevanza all'offerta di lavoro del 23 novembre 2021 del titolare di un'impresa di sgomberi e traslochi, che si è dichiarato disposto ad assumere il ricorrente a tempo indeterminato in qualità di operaio con uno stipendio mensile di EUR 1'500.--. Ha rilevato che la circostanza suscitava perplessità, siccome il ricorrente non aveva esperienza in quel settore professionale, non aveva mai lavorato come dipendente in precedenza e non conosceva il titolare di tale impresa. Ha inoltre ricordato ch'egli doveva ancora essere estradato nel Principato di Monaco per un procedimento penale concernente fatti precedenti. Tuttavia, la prospettata attività lavorativa non presuppone particolari qualifiche, sicché la mancanza di esperienza del ricorrente nel settore in questione non assume un'importanza decisiva. Né può ragionevolmente essergli rimproverato di non avere conosciuto personalmente il datore di lavoro. Trovandosi in stato di detenzione, è infatti sostenibile ch'egli si sia appoggiato a terze persone, segnatamente ai suoi familiari, al fine di trovare un posto di lavoro. In tali circostanze, non sono seriamente ravvisabili fondati motivi per ritenere irrealistica la prospettiva di esercitare la predetta
attività. Né il fatto che il ricorrente non abbia finora lavorato in qualità di dipendente né la sua estradizione al Principato di Monaco permettono di escludere ch'egli potrà essere assunto come operaio al momento in cui sarà posto in libertà, secondo quanto esplicitamente dichiarato dal titolare dell'impresa. In sostanza, la prognosi sfavorevole formulata dalla CRP appare fondata esclusivamente sui precedenti penali del ricorrente. Tali precedenti possono certo fare sorgere dubbi riguardo alla prognosi. Come esposto, esistono però anche elementi che attestano un'evoluzione positiva della sua personalità, che possono indurre a ritenere ch'egli voglia condurre in modo legale la sua vita futura. Ricordato che la liberazione condizionale costituisce di principio la regola e il suo rifiuto l'eccezione, il diniego della liberazione condizionale non può fondarsi unicamente sui dubbi suscitati dai precedenti del ricorrente (DTF 133 IV 201 consid. 3.2). Anche se, nella fattispecie, la gravità dei fatti oggetto di condanna non può essere sminuita, trattandosi essenzialmente di reati patrimoniali un eventuale rischio di recidiva non comporta la minaccia diretta e concreta di un bene giuridico elevato come la vita, l'integrità della persona
o l'integrità sessuale. Le esigenze di protezione della comunità non rivestono quindi un valore assoluto nel caso in esame (DTF 133 IV 201 consid. 3.2; 125 IV 113 consid. 2a). A maggior ragione ove si consideri che la Corte cantonale non ha formulato una prognosi differenziata, confrontando i vantaggi e gli svantaggi di un'esecuzione completa della pena con quelli di una sospensione della pena rimanente (sentenza 6B 460/2021 del 9 giugno 2021 consid. 4.1 e rinvii). Alla luce di quanto esposto, fondando la prognosi negativa solo sui precedenti del ricorrente, la Corte cantonale ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento, violando di conseguenza l'art. 86 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 86 - 1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
1    Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2    L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3    Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno.
4    Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5    In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.
CP.

3.
Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. La causa è rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione.
Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF), che è tenuto a versare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata l'11 febbraio 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 maggio 2022

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jacquemoud-Rossari

Il Cancelliere: Gadoni