SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 3 Principi - 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
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1 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
a | un'approvazione dei piani; |
b | un'autorizzazione di esercizio. |
2 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un'autorizzazione cantonale. |
a | la valutazione globale della compatibilità ambientale o territoriale ne risulta notevolmente facilitata; o |
b | la delega della competenza comporta chiari vantaggi per il richiedente.5 |
2ter | L'autorizzazione secondo il capoverso 2bis lascia impregiudicata la competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, nonché il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.6 |
3 | La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio. |
4 | Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell'adeguata formazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i particolari. |
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SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
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1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 4 Requisiti essenziali e norme tecniche - 1 Il Consiglio federale determina in un'ordinanza i requisiti essenziali; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. |
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1 | Il Consiglio federale determina in un'ordinanza i requisiti essenziali; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. |
2 | In tal ambito, l'UFT, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia8 e dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 4 Requisiti essenziali e norme tecniche - 1 Il Consiglio federale determina in un'ordinanza i requisiti essenziali; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. |
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1 | Il Consiglio federale determina in un'ordinanza i requisiti essenziali; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. |
2 | In tal ambito, l'UFT, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia8 e dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
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1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
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1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 9 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
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1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 6 Valutazione degli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza - 1 L'autorità valuta, nel quadro delle procedure di autorizzazione, gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza in funzione dei rischi e sulla base di perizie sulla sicurezza o di rilevamenti per campione. |
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1 | L'autorità valuta, nel quadro delle procedure di autorizzazione, gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza in funzione dei rischi e sulla base di perizie sulla sicurezza o di rilevamenti per campione. |
2 | L'autorità stabilisce per quali aspetti il richiedente deve fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | Le perizie sulla sicurezza devono essere elaborate da servizi indipendenti. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
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1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 5 Requisiti essenziali - 1 Gli impianti a fune come pure la loro infrastruttura, i loro componenti di sicurezza e i loro sottosistemi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento UE sugli impianti a fune30.31 |
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1 | Gli impianti a fune come pure la loro infrastruttura, i loro componenti di sicurezza e i loro sottosistemi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento UE sugli impianti a fune30.31 |
2 | L'autorità competente può accogliere le domande di approvazione dei piani o di autorizzazione di costruzione e di autorizzazione d'esercizio sulla base delle prescrizioni e delle norme vigenti alla data di ricevimento della domanda completa.32 |
3 | Componenti di sicurezza e sottosistemi possono essere messi a disposizione sul mercato solo se soddisfano i requisiti essenziali.33 |
4 | L'apposizione della marcatura CE non è obbligatoria. La marcatura CE è ammissibile purché avvenga in conformità con il diritto dell'Unione europea. L'apposizione di ulteriori indicazioni e marcature è disciplinata dall'articolo 21 punti 3 e 4 del regolamento UE sugli impianti a fune.34 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 28 Attestato di conformità - 1 Occorre un attestato di conformità per: |
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1 | Occorre un attestato di conformità per: |
a | ogni componente di sicurezza; |
b | ogni sottosistema. |
2 | All'attestato di conformità per un sottosistema devono essere allegati i seguenti documenti tecnici: |
a | le dichiarazioni di conformità per i componenti di sicurezza presenti nel sottosistema; |
b | un disegno d'insieme del sottosistema che mostri le possibili disposizioni dei componenti di sicurezza al suo interno; |
c | un elenco delle caratteristiche che definiscono il campo di impiego del sottosistema; |
d | le istruzioni di funzionamento e di manutenzione, oppure le indicazioni per la loro redazione. |
3 | Se necessario, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può richiedere altri documenti, in conformità con l'articolo 11 paragrafo 2 e l'allegato VIII del regolamento UE sugli impianti a fune70. |
4 | I documenti presentati devono essere redatti in una lingua ufficiale della Confederazione oppure in inglese. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 30 Prova della realizzazione conforme alle prescrizioni e dell'idoneità all'esercizio - 1 Il richiedente è tenuto a provare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, fornendo una dichiarazione in merito, che l'impianto a fune nella sua interezza: |
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1 | Il richiedente è tenuto a provare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, fornendo una dichiarazione in merito, che l'impianto a fune nella sua interezza: |
a | è stato realizzato conformemente alle disposizioni; e |
b | può essere gestito in modo sicuro. |
2 | La dichiarazione del richiedente può basarsi sulle dichiarazioni dei costruttori. |
3 | Il richiedente deve provare, fornendo all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione le dichiarazioni di conformità del fabbricante di cui all'articolo 19 e all'allegato IX del regolamento UE sugli impianti a fune75, che le parti seguenti sono state realizzate conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento UE sugli impianti a fune: |
a | i componenti di sicurezza; |
b | i sottosistemi di cui all'allegato I del regolamento UE sugli impianti a fune.76 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 4 Requisiti essenziali e norme tecniche - 1 Il Consiglio federale determina in un'ordinanza i requisiti essenziali; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. |
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1 | Il Consiglio federale determina in un'ordinanza i requisiti essenziali; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. |
2 | In tal ambito, l'UFT, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia8 e dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
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1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 9 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
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1 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
2 | Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. |
3 | Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
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1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200224 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |