SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 24 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.33 |
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1 | Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.33 |
2 | Il ricorso34 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. |
3 | È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia. |
4 | In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.35 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
|
1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 24 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) - Legge sui titoli contabili LTCo Art. 3 Titoli contabili - 1 Sono titoli contabili ai sensi della presente legge i diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell'emittente: |
|
1 | Sono titoli contabili ai sensi della presente legge i diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell'emittente: |
a | accreditati su un conto titoli; e |
b | dei quali i titolari dei conti possono disporre secondo le disposizioni della presente legge. |
1bis | Per titolo contabile ai sensi della presente legge s'intende anche qualsiasi strumento finanziario custodito secondo il diritto estero, nonché ogni diritto sullo stesso, cui il predetto diritto estero attribuisce una funzione comparabile.4 |
2 | Il titolo contabile ha effetto nei confronti dell'ente di custodia e di qualsiasi terzo; esso non è accessibile agli altri creditori dell'ente di custodia. |
SR 957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) - Legge sui titoli contabili LTCo Art. 3 Titoli contabili - 1 Sono titoli contabili ai sensi della presente legge i diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell'emittente: |
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1 | Sono titoli contabili ai sensi della presente legge i diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell'emittente: |
a | accreditati su un conto titoli; e |
b | dei quali i titolari dei conti possono disporre secondo le disposizioni della presente legge. |
1bis | Per titolo contabile ai sensi della presente legge s'intende anche qualsiasi strumento finanziario custodito secondo il diritto estero, nonché ogni diritto sullo stesso, cui il predetto diritto estero attribuisce una funzione comparabile.4 |
2 | Il titolo contabile ha effetto nei confronti dell'ente di custodia e di qualsiasi terzo; esso non è accessibile agli altri creditori dell'ente di custodia. |
SR 957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) - Legge sui titoli contabili LTCo Art. 17 Separazione dalla massa - 1 Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
|
1 | Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
a | i titoli contabili accreditati su un conto titoli dell'ente di custodia presso un ente di subcustodia; |
b | i titoli di credito, i diritti valori registrati, i certificati globali o i diritti valori semplici custoditi collettivamente presso l'ente di custodia e iscritti nel suo registro principale; e |
c | le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di terzi e derivanti da operazioni di cassa, operazioni a termine scadute, operazioni di copertura o emissioni per conto dei titolari dei conti. |
2 | Se l'ente di custodia detiene su un solo conto titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, si presume che si tratti di titoli contabili dei suoi titolari dei conti. |
3 | Chi liquida un ente di custodia ne deve adempiere gli impegni nei confronti dell'ente di subcustodia che gli sono risultati dalla subcustodia di titoli contabili o dalla prestazione anticipata dell'ente di subcustodia per l'acquisto di titoli contabili. |
4 | I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono: |
a | trasferiti all'ente di custodia indicato dal titolare del conto; |
b | forniti al titolare del conto sotto forma di titoli di credito; o |
c | trasferiti al titolare del conto sotto forma di diritti valori registrati.36 |
5 | Sono salve le pretese dell'ente di custodia secondo l'articolo 21. |
SR 957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) - Legge sui titoli contabili LTCo Art. 17 Separazione dalla massa - 1 Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
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1 | Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
a | i titoli contabili accreditati su un conto titoli dell'ente di custodia presso un ente di subcustodia; |
b | i titoli di credito, i diritti valori registrati, i certificati globali o i diritti valori semplici custoditi collettivamente presso l'ente di custodia e iscritti nel suo registro principale; e |
c | le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di terzi e derivanti da operazioni di cassa, operazioni a termine scadute, operazioni di copertura o emissioni per conto dei titolari dei conti. |
2 | Se l'ente di custodia detiene su un solo conto titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, si presume che si tratti di titoli contabili dei suoi titolari dei conti. |
3 | Chi liquida un ente di custodia ne deve adempiere gli impegni nei confronti dell'ente di subcustodia che gli sono risultati dalla subcustodia di titoli contabili o dalla prestazione anticipata dell'ente di subcustodia per l'acquisto di titoli contabili. |
4 | I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono: |
a | trasferiti all'ente di custodia indicato dal titolare del conto; |
b | forniti al titolare del conto sotto forma di titoli di credito; o |
c | trasferiti al titolare del conto sotto forma di diritti valori registrati.36 |
5 | Sono salve le pretese dell'ente di custodia secondo l'articolo 21. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37d Separazione di valori depositati - I valori depositati ai sensi dell'articolo 16 della presente legge sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008167 sui titoli contabili. In caso di sottodotazione, ai valori depositati custoditi collettivamente si applica l'articolo 19 della legge sui titoli contabili. |
SR 957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) - Legge sui titoli contabili LTCo Art. 17 Separazione dalla massa - 1 Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
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1 | Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
a | i titoli contabili accreditati su un conto titoli dell'ente di custodia presso un ente di subcustodia; |
b | i titoli di credito, i diritti valori registrati, i certificati globali o i diritti valori semplici custoditi collettivamente presso l'ente di custodia e iscritti nel suo registro principale; e |
c | le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di terzi e derivanti da operazioni di cassa, operazioni a termine scadute, operazioni di copertura o emissioni per conto dei titolari dei conti. |
2 | Se l'ente di custodia detiene su un solo conto titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, si presume che si tratti di titoli contabili dei suoi titolari dei conti. |
3 | Chi liquida un ente di custodia ne deve adempiere gli impegni nei confronti dell'ente di subcustodia che gli sono risultati dalla subcustodia di titoli contabili o dalla prestazione anticipata dell'ente di subcustodia per l'acquisto di titoli contabili. |
4 | I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono: |
a | trasferiti all'ente di custodia indicato dal titolare del conto; |
b | forniti al titolare del conto sotto forma di titoli di credito; o |
c | trasferiti al titolare del conto sotto forma di diritti valori registrati.36 |
5 | Sono salve le pretese dell'ente di custodia secondo l'articolo 21. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 16 - Per valori depositati ai sensi dell'articolo 37d della legge si intendono:92 |
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1 | le cose mobili e i titoli depositati dai clienti; |
1bis | i beni crittografici che la banca si è impegnata a mettere in ogni momento a disposizione del cliente deponente e che sono attribuiti: |
1bisa | individualmente al cliente deponente, o |
1bisb | a una comunione e la parte che spetta al cliente deponente è chiaramente determinata; |
2 | le cose mobili, i titoli e i crediti che la banca detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti; |
3 | le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui la banca può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37d Separazione di valori depositati - I valori depositati ai sensi dell'articolo 16 della presente legge sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008167 sui titoli contabili. In caso di sottodotazione, ai valori depositati custoditi collettivamente si applica l'articolo 19 della legge sui titoli contabili. |
SR 957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) - Legge sui titoli contabili LTCo Art. 17 Separazione dalla massa - 1 Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
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1 | Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
a | i titoli contabili accreditati su un conto titoli dell'ente di custodia presso un ente di subcustodia; |
b | i titoli di credito, i diritti valori registrati, i certificati globali o i diritti valori semplici custoditi collettivamente presso l'ente di custodia e iscritti nel suo registro principale; e |
c | le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di terzi e derivanti da operazioni di cassa, operazioni a termine scadute, operazioni di copertura o emissioni per conto dei titolari dei conti. |
2 | Se l'ente di custodia detiene su un solo conto titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, si presume che si tratti di titoli contabili dei suoi titolari dei conti. |
3 | Chi liquida un ente di custodia ne deve adempiere gli impegni nei confronti dell'ente di subcustodia che gli sono risultati dalla subcustodia di titoli contabili o dalla prestazione anticipata dell'ente di subcustodia per l'acquisto di titoli contabili. |
4 | I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono: |
a | trasferiti all'ente di custodia indicato dal titolare del conto; |
b | forniti al titolare del conto sotto forma di titoli di credito; o |
c | trasferiti al titolare del conto sotto forma di diritti valori registrati.36 |
5 | Sono salve le pretese dell'ente di custodia secondo l'articolo 21. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37d Separazione di valori depositati - I valori depositati ai sensi dell'articolo 16 della presente legge sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008167 sui titoli contabili. In caso di sottodotazione, ai valori depositati custoditi collettivamente si applica l'articolo 19 della legge sui titoli contabili. |
SR 957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) - Legge sui titoli contabili LTCo Art. 17 Separazione dalla massa - 1 Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
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1 | Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
a | i titoli contabili accreditati su un conto titoli dell'ente di custodia presso un ente di subcustodia; |
b | i titoli di credito, i diritti valori registrati, i certificati globali o i diritti valori semplici custoditi collettivamente presso l'ente di custodia e iscritti nel suo registro principale; e |
c | le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di terzi e derivanti da operazioni di cassa, operazioni a termine scadute, operazioni di copertura o emissioni per conto dei titolari dei conti. |
2 | Se l'ente di custodia detiene su un solo conto titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, si presume che si tratti di titoli contabili dei suoi titolari dei conti. |
3 | Chi liquida un ente di custodia ne deve adempiere gli impegni nei confronti dell'ente di subcustodia che gli sono risultati dalla subcustodia di titoli contabili o dalla prestazione anticipata dell'ente di subcustodia per l'acquisto di titoli contabili. |
4 | I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono: |
a | trasferiti all'ente di custodia indicato dal titolare del conto; |
b | forniti al titolare del conto sotto forma di titoli di credito; o |
c | trasferiti al titolare del conto sotto forma di diritti valori registrati.36 |
5 | Sono salve le pretese dell'ente di custodia secondo l'articolo 21. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
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1 | I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
2 | Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. |
3 | Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.404 |
4 | I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: |
a | I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. |
b | I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946412 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959413 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952414 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982415 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. |
c | I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale. |
d | I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. |
5 | Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: |
1 | la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | la durata di una causa concernente il credito; |
3 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.420 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
|
1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
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1 | I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
2 | Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. |
3 | Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.404 |
4 | I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: |
a | I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. |
b | I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946412 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959413 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952414 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982415 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. |
c | I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale. |
d | I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. |
5 | Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: |
1 | la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | la durata di una causa concernente il credito; |
3 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.420 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 166 |
|
2 | Se il debitore ha una succursale in Svizzera, i procedimenti previsti dall'articolo 50 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889136 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) sono ammissibili fino alla pubblicazione del riconoscimento secondo l'articolo 169 della presente legge. |
3 | Se è già stato aperto un procedimento secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF e il termine secondo l'articolo 250 LEF non è ancora scaduto, il procedimento è sospeso dopo il riconoscimento del decreto straniero di fallimento. I crediti già insinuati sono menzionati nella graduatoria della procedura di fallimento ancillare conformemente all'articolo 172. Le spese procedurali accumulate sono riportate nella procedura di fallimento ancillare. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 175 - Se pronunciato dall'autorità competente, il decreto straniero che omologa il concordato o un analogo procedimento è riconosciuto in Svizzera. Gli articoli 166-170 e 174a-174c si applicano per analogia.154 I creditori domiciliati in Svizzera devono essere sentiti. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
|
1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) - Legge sui titoli contabili LTCo Art. 17 Separazione dalla massa - 1 Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
|
1 | Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
a | i titoli contabili accreditati su un conto titoli dell'ente di custodia presso un ente di subcustodia; |
b | i titoli di credito, i diritti valori registrati, i certificati globali o i diritti valori semplici custoditi collettivamente presso l'ente di custodia e iscritti nel suo registro principale; e |
c | le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di terzi e derivanti da operazioni di cassa, operazioni a termine scadute, operazioni di copertura o emissioni per conto dei titolari dei conti. |
2 | Se l'ente di custodia detiene su un solo conto titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, si presume che si tratti di titoli contabili dei suoi titolari dei conti. |
3 | Chi liquida un ente di custodia ne deve adempiere gli impegni nei confronti dell'ente di subcustodia che gli sono risultati dalla subcustodia di titoli contabili o dalla prestazione anticipata dell'ente di subcustodia per l'acquisto di titoli contabili. |
4 | I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono: |
a | trasferiti all'ente di custodia indicato dal titolare del conto; |
b | forniti al titolare del conto sotto forma di titoli di credito; o |
c | trasferiti al titolare del conto sotto forma di diritti valori registrati.36 |
5 | Sono salve le pretese dell'ente di custodia secondo l'articolo 21. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37d Separazione di valori depositati - I valori depositati ai sensi dell'articolo 16 della presente legge sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008167 sui titoli contabili. In caso di sottodotazione, ai valori depositati custoditi collettivamente si applica l'articolo 19 della legge sui titoli contabili. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 16 - Per valori depositati ai sensi dell'articolo 37d della legge si intendono:92 |
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1 | le cose mobili e i titoli depositati dai clienti; |
1bis | i beni crittografici che la banca si è impegnata a mettere in ogni momento a disposizione del cliente deponente e che sono attribuiti: |
1bisa | individualmente al cliente deponente, o |
1bisb | a una comunione e la parte che spetta al cliente deponente è chiaramente determinata; |
2 | le cose mobili, i titoli e i crediti che la banca detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti; |
3 | le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui la banca può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) - Legge sui titoli contabili LTCo Art. 17 Separazione dalla massa - 1 Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
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1 | Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: |
a | i titoli contabili accreditati su un conto titoli dell'ente di custodia presso un ente di subcustodia; |
b | i titoli di credito, i diritti valori registrati, i certificati globali o i diritti valori semplici custoditi collettivamente presso l'ente di custodia e iscritti nel suo registro principale; e |
c | le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di terzi e derivanti da operazioni di cassa, operazioni a termine scadute, operazioni di copertura o emissioni per conto dei titolari dei conti. |
2 | Se l'ente di custodia detiene su un solo conto titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, si presume che si tratti di titoli contabili dei suoi titolari dei conti. |
3 | Chi liquida un ente di custodia ne deve adempiere gli impegni nei confronti dell'ente di subcustodia che gli sono risultati dalla subcustodia di titoli contabili o dalla prestazione anticipata dell'ente di subcustodia per l'acquisto di titoli contabili. |
4 | I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono: |
a | trasferiti all'ente di custodia indicato dal titolare del conto; |
b | forniti al titolare del conto sotto forma di titoli di credito; o |
c | trasferiti al titolare del conto sotto forma di diritti valori registrati.36 |
5 | Sono salve le pretese dell'ente di custodia secondo l'articolo 21. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 242 - 1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. |
|
1 | L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. |
2 | Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento. |
3 | La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Nella graduatoria sono menzionati soltanto: |
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1 | Nella graduatoria sono menzionati soltanto: |
a | i crediti garantiti da pegno giusta l'articolo 219 LEF146; |
b | i crediti non garantiti da pegno, ma privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera; e |
c | i crediti connessi con obbligazioni assunte per conto di una succursale del debitore iscritta nel registro di commercio.147 |
2 | L'azione di impugnazione della graduatoria giusta l'articolo 250 LEF può essere proposta soltanto dai creditori di cui al capoverso 1 e dall'amministrazione straniera del fallimento.148 |
3 | Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in un procedimento estero connesso con il fallimento, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nel procedimento svizzero. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
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1 | I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
2 | Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. |
3 | Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.404 |
4 | I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: |
a | I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. |
b | I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946412 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959413 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952414 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982415 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. |
c | I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale. |
d | I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. |
5 | Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: |
1 | la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | la durata di una causa concernente il credito; |
3 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.420 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 166 |
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2 | Se il debitore ha una succursale in Svizzera, i procedimenti previsti dall'articolo 50 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889136 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) sono ammissibili fino alla pubblicazione del riconoscimento secondo l'articolo 169 della presente legge. |
3 | Se è già stato aperto un procedimento secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF e il termine secondo l'articolo 250 LEF non è ancora scaduto, il procedimento è sospeso dopo il riconoscimento del decreto straniero di fallimento. I crediti già insinuati sono menzionati nella graduatoria della procedura di fallimento ancillare conformemente all'articolo 172. Le spese procedurali accumulate sono riportate nella procedura di fallimento ancillare. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 173 - 1 Tacitati i creditori giusta l'articolo 172 capoverso 1, l'eventuale saldo è messo a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati. |
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1 | Tacitati i creditori giusta l'articolo 172 capoverso 1, l'eventuale saldo è messo a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati. |
2 | Il saldo può essere messo a disposizione soltanto se la graduatoria straniera è stata riconosciuta. |
3 | Per il riconoscimento della graduatoria straniera è competente il tribunale svizzero che ha riconosciuto il decreto straniero di fallimento. Il tribunale esamina in particolare se tale graduatoria tenga adeguatamente conto dei crediti di persone domiciliate in Svizzera. Questi creditori devono essere sentiti. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 108c - Agli strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario si applica la Convenzione dell'Aia del 5 luglio 200688 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
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1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |