Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2011.54 + BP.2011.22

Decisione del 21 settembre 2011 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu , Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall’avv. Anne Schweikert, Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
segg. CPP); esame degli atti (art. 101 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 107 Diritto di essere sentiti - 1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
1    Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
a  esaminare gli atti;
b  partecipare agli atti procedurali;
c  far capo a un patrocinatore;
d  esprimersi sulla causa e sulla procedura;
e  presentare istanze probatorie.
2    Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.
CPP); comunicazione dei capi di imputazione (art. 158 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio - 1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
1    All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a  è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b  ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c  ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
d  può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2    Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.
CPP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 29 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost.)

Fatti:

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), conduce un’indagine nei confronti, tra altri, di B. e di C. A B. le autorità italiane contestano di avere agevolato le attività del “Clan D.” – organizzazione criminale camorristica principalmente attiva nel napoletano e capeggiata da E. e F. – tramite il reimpiego in attività economiche lecite del denaro provento delle molteplici attività criminali del sodalizio mafioso. In particolare, dall’Ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli del 21 settembre 2010 (act. 6.6) risulta che il denaro dell’organizzazione sarebbe stato utilizzato per svolgere un’attività di produzione e distribuzione di carte telefoniche prepagate per chiamate internazionali e per l’acquisto di una piattaforma telefonica tramite la società facente capo a B. denominata G. S.r.l. (poi S.p.a.) con sede a Milano (e di cui la H. SA, poi denominata I. SA ed infine J. SA, con sede nel Canton Ticino, costituirebbe la prosecuzione in Svizzera). Secondo la precitata Ordinanza, B. si sarebbe dunque associato con altri al fine di favorire l’attività criminale dei D., e meglio per truffare compagnie telefoniche tra cui K. S.p.a., attivando numeri verdi, acquistando e rivendendo a terzi il traffico telefonico (inter)nazionale e commerciando carte telefoniche prepagate il cui traffico non veniva onorato, in quanto i rapporti commerciali con le compagnie telefoniche erano intrattenuti attraverso società insolventi ed in procinto di essere messe in liquidazione.

B. A seguito di una denuncia della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) allestita sulla base delle informazioni assunte nel quadro dell’arresto di B. a fini estradizionali richiesto dall’Italia, il 7 ottobre 2010 il MPC ha avviato un’indagine nei confronti di B. e C. (anch’egli operativo in Ticino tramite la sua società L. SA, a Z., ora in liquidazione) per titolo di organizzazione criminale giusta l’art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP e di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP (act. 6.6). Nell’ambito di tale inchiesta, la PGF, fra le altre misure, ha requisito il contenuto di una cassetta di sicurezza locata da M., moglie di A., qui reclamante, la cui chiave era stata trovata in possesso di B. Nel contempo, il MPC ha interpellato alcuni istituti bancari ed acquisito documentazione relativa a vari conti, tra cui la relazione n. 1 sita presso la banca N. SA di Y. ed intestata alla O. SA, società facente capo ed amministrata dal reclamante. Il 3 novembre 2010 il reclamante è quindi stato interrogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti: A. si è tuttavia avvalso della facoltà di non rispondere, chiedendo di farsi interrogare da un magistrato e alla presenza del suo difensore (act. 6.2). Successivamente il MPC ritenendo opportuno vagliare l’ipotesi secondo cui B., A. ed altri si siano costituiti in banda al fine di riciclare in Svizzera il frutto delle attività criminali descritte più sopra e perpetrate specialmente in Italia, tramite un costrutto commerciale e finanziario caratterizzato da una moltitudine di società italiane, svizzere (tra cui P. SA, a X., di M. e O. SA, a X., di A.) e dell’Est europeo ha esteso l’istruzione per titolo di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP anche nei confronti di M., di A. (nel gennaio 2010), del loro commercialista Q. e di altri.

C. Il 21 marzo 2011 il MPC ha formalmente informato A. di avere esteso nei suoi confronti la procedura per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305ter n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
1    Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
2    Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.429
CP e confermato di avere requisito della documentazione della società O. SA (act. 6.3). Il medesimo giorno, il MPC ha pure ordinato l’edizione ed il sequestro con divieto di informazione dei conti e cassette di sicurezza presso la banca N. SA, a Y., riconducibili a A. (conto n. 2), a A. e a M. (conti n. 3 e n. 4) ed alla O. SA di X. (conti n. 5 e n. 6); le relazioni n. 3 e 4 sono poi state dissequestrate il 29 marzo 2011, contestualmente alla revoca del divieto di informazione sulle rimanenti relazioni sequestrate (act. 6.5).

D. Il 5 aprile 2011 A. ha chiesto il dissequestro del conto n. 2 a lui intestato, domanda rigettata dal MPC il 19 aprile 2011 (act. 6.4). Il 12 maggio 2011 il MPC ha pure respinto una successiva richiesta di accesso agli atti e di levata parziale del sequestro ordinato sul conto summenzionato (act. 1.2).

E. Dissentendo da tale decisione, il 23 maggio 2011 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento e chiedendo la concessione dell’accesso agli atti della procedura, l’imposizione al MPC di comunicare la descrizione delle imputazioni a suo carico ed il dissequestro del conto n. 2 (act. 1). In particolare, il reclamante censura la violazione del diritto di essere sentito, non essendogli stati comunicati con sufficiente chiarezza i capi di imputazione a suo carico ed i fatti su cui questi si baserebbero, l’assenza di motivazione della decisione impugnata e la mancata concessione – non motivata – dell’accesso agli atti; inoltre, non concedendo neppure un accesso parziale agli atti, il MPC sarebbe pure incorso in una violazione del principio di proporzionalità. In merito al sequestro ordinato dal MPC, questo sarebbe infondato ed andrebbe levato: non esisterebbero infatti indizi di reato, mancherebbe la connessione tra i sequestri ed il reato ipotizzato e sarebbe stato violato il principio di proporzionalità a causa del diniego della richiesta di dissequestro dei fondi necessari alla sopravvivenza della famiglia A.-M., di altri fondi chiaramente estranei al procedimento penale e di quelli appartenenti alle società di cui A. è amministratore.

F. Il 25 maggio 2011 la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha richiesto a A. il versamento di un anticipo di fr. 1'500.-- (act. 2). Il 1° giugno 2011 A. ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria ed il 15 giugno 2011 ha ritornato alla I Corte dei reclami penali l’apposito formulario compilato (v. act. 1, act. 3, act. 3.1 – 3.4 dell’incarto BP.2011.22). Il 21 giugno successivo il reclamante ha ritirato la sua domanda di assistenza giudiziaria, provvedendo a versare l’anticipo spese richiesto (act. 4 e act. 4.1 dell’incarto BP.2011.22). L’incarto BP.2011.22 è così divenuto senza oggetto e deve essere stralciato dai ruoli.

G. Con osservazioni del 13 luglio 2011, il MPC ha chiesto di respingere il reclamo, siccome infondato, e di accollare al reclamante gli oneri procedurali (act. 6). Nel merito, il MPC sostiene di non avere violato i diritti di A. garantiti dall’art. 157
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 157 Principio - 1 In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l'imputato in merito ai fatti che gli sono contestati.
1    In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l'imputato in merito ai fatti che gli sono contestati.
2    Le autorità penali offrono all'imputato l'opportunità di esprimersi in modo circostanziato su tali fatti.
CPP, essendo l’istruzione complessa ed ancora in corso, motivo per cui il reclamante non avrebbe ancora potuto essere interrogato in qualità di imputato; anche le censure in merito all’assenza di motivazione dei sequestri e della decisione di rigetto della domanda di dissequestro sarebbero infondate, soddisfacendo sia la decisione impugnata che l’ordine di edizione e sequestro i requisiti di motivazione evocati dall’Alta Corte. In merito al diniego di accesso agli atti ed all’asserita carenza di motivazione della relativa decisione, nulla potrebbe essere eccepito: infatti, una limitazione di tale diritto nelle fasi iniziali dell’inchiesta, antecedentemente al primo interrogatorio dell’imputato e quando le prove principali non sono ancora state tutte assunte (come sarebbe il caso in concreto, dovendo ancora essere assunte prove principali anche attraverso attività rogatoriali), sarebbe compatibile con l’art. 101
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP e con il diritto di essere sentiti di cui all’art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost. Nel caso di specie andrebbe pure considerato che la necessità di mantenere la segretezza sugli elementi e sulle prove raccolte si giustificherebbe sia per la complessità dell’istruzione che per l’esigenza degli inquirenti di procedere alla verifica della posizione di alcuni intermediari finanziari e professionisti attivi sul territorio della Confederazione ed in Ticino. Fondandosi sulle risultanze dell’inchiesta italiana e di quella svizzera, nonché sugli art. 71
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP e 263 CPP, il MPC respinge anche le critiche sollevate da A. in merito all’assenza dei presupposti alla base del sequestro, come pure rigetta le contestazioni relative al mancato dissequestro parziale del conto n. 2 ed al mancato rispetto del principio di proporzionalità.

H. Con memoriale di replica del 25 luglio 2011, A. si è riconfermato nelle conclusioni esposte in sede di reclamo (act. 8). In particolare, egli deplora il fatto che, nonostante da tempo sia stata estesa l’indagine nei suoi confronti ed i suoi conti e quelli della sua società siano oggetto di sequestro, egli non sia ancora stato sentito dal magistrato e che tale fatto venga invocato, con altri, per giustificare il diniego totale di accesso agli atti e l’assenza della comunicazione circostanziata dell’imputazione contestatagli; vani sarebbero pure i tentativi del MPC di sostenere un suo coinvolgimento, o un coinvolgimento della O. SA (società che avrebbe svolto un’attività lecita), nelle attività criminose, ritenuto che né il reclamante o la sua società figurerebbero negli atti italiani prodotti dal MPC, né sarebbe provato un eventuale coinvolgimento di B. nelle presunte attività criminose dopo il 2004.

I. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto:

1.

1.1. Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP in relazione con l’art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
LOAP e con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).

1.2. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.3. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto o oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata datata 12 maggio 2011 (act. 1.2) è stata ritirata dal legale del reclamante il giorno successivo (act.1.3): il reclamo, interposto il 23 maggio 2011, è pertanto tempestivo.

1.4. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP263 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
CPP). La legittimazione del reclamante titolare di relazioni bancarie sequestrate, imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata non è posta in discussione.

2.

2.1 Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP). Giusta l’art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compresi l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) nonché l’inadeguatezza (lett. c).

2.2 Il reclamante reputa anzitutto di essere stato leso nel suo diritto di essere sentito in quanto l’autorità inquirente, in violazione dell’art. 32 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
2    L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.
3    Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.
Cost. e dell’art. 157
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 157 Principio - 1 In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l'imputato in merito ai fatti che gli sono contestati.
1    In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l'imputato in merito ai fatti che gli sono contestati.
2    Le autorità penali offrono all'imputato l'opportunità di esprimersi in modo circostanziato su tali fatti.
CPP, non gli avrebbe comunicato con sufficiente chiarezza i capi di imputazione a suo carico ed i fatti su cui questi si baserebbero.

2.2.1 L’art. 157
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 157 Principio - 1 In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l'imputato in merito ai fatti che gli sono contestati.
1    In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l'imputato in merito ai fatti che gli sono contestati.
2    Le autorità penali offrono all'imputato l'opportunità di esprimersi in modo circostanziato su tali fatti.
CPP prevede che in tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l’imputato in merito ai fatti che gli sono contestati, offrendogli la possibilità di esprimersi in modo circostanziato su tali accadimenti. A norma dell’art. 32 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
2    L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.
3    Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.
Cost., l’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Tali principi sono concretizzati nell’art. 158 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio - 1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
1    All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a  è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b  ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c  ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
d  può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2    Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.
CPP; in particolare, l’art. 158 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio - 1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
1    All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a  è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b  ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c  ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
d  può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2    Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.
CPP, prevede che all’inizio del primo interrogatorio la polizia – anche nell’ambito delle indagini autonome da essa condotte – o il pubblico ministero informano l’imputato che è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati. Detta disposizione implica che la persona interrogata deve essere informata sulle imputazioni che le vengono mosse, le quali devono essere descritte in modo circostanziato e quanto più possibile preciso. Un’indicazione sommaria non è pertanto sufficiente, dovendo essere contestati all’imputato degli atti determinati in determinate circostanze di tempo e luogo. Non è invece previsto un obbligo di informazione in merito ai mezzi di prova a carico dell’imputato, ma tale informazione dovrà comunque aver luogo in tempi ragionevoli (Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e 6 ad art. 158
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio - 1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
1    All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a  è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b  ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c  ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
d  può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2    Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.
CPP; Gunhild Godenzi, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 20 e segg. ad art. 158
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio - 1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
1    All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a  è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b  ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c  ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
d  può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2    Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.
CPP; FF 2006 989, pag. 1098). Gli obblighi di informazione di cui all’art. 158 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio - 1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
1    All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a  è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b  ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c  ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
d  può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2    Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.
CPP sono limitati al “primo interrogatorio” dell’imputato e devono essere rispettati sia dalla polizia che dal pubblico ministero. Nell’eventualità in cui l’imputato fosse stato interrogato in precedenza in qualità di testimone o di persona informata sui fatti – e dunque senza che gli fossero state date le informazioni previste dall’art. 158
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio - 1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
1    All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a  è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b  ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c  ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
d  può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2    Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.
CPP – le sue dichiarazioni non potranno essere utilizzate (art. 158 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio - 1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
1    All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a  è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b  ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c  ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
d  può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2    Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.
CPP; Gunhild Godenzi, op. cit., n. 5-7 e n. 41 e segg. ad art. 158
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio - 1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
1    All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a  è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b  ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c  ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
d  può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2    Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.
CPP; Jean-Marc Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 7 e 8 ad art. 158
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio - 1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
1    All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a  è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b  ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c  ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
d  può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2    Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.
CPP; FF 2006 989, pag. 1097 e seg.).

2.2.2 Il reclamante contesta un’assenza di informazione in merito alle imputazioni al vaglio a suo carico e critica il MPC per non avere ancora proceduto ad interrogarlo in qualità di imputato. Nel gennaio 2011 il procedimento è stato esteso a carico di A. (estensione comunicatagli con scritto del 21 marzo 2011 [act. 6.3, act. 6.4, pag. 1]), data in cui sono pure stati ordinati le edizioni ed i sequestri delle relazioni ad egli intestate (ed alla sua società O. SA) presso la banca N. SA; da allora, non risulta che A. sia stato citato per un interrogatorio né dalla PGF né dal procuratore, nonostante egli abbia manifestato la sua disponibilità in proposito e malgrado il MPC, nel suo scritto del 19 aprile 2011, gli abbia preannunciato che sarebbe stato sentito “nelle prossime settimane” (act. 6.4). Tuttavia, come si evince dagli atti e dalle spiegazioni fornite dall’autorità inquirente, l’istruzione – avviata nell’ottobre 2010 ed ancora in una fase iniziale – è complessa, articolata su vari filoni d’indagine, condotta in ambito internazionale con necessità di atti da assumere in via rogatoriale, e deve ancora essere completata con ulteriori prove determinati, tra cui la raccolta e l’analisi di copiosa documentazione (act. 6): è chiaro che, in simili circostanze, un interrogatorio dell’imputato non potrebbe ancora essere condotto in modo circostanziato e sufficientemente completo, tanto da permettere di fornire, compatibilmente con i bisogni dell’inchiesta, indicazioni in merito alle imputazioni e ai fatti e tempi su cui esse poggiano, dando così alla persona interrogata la possibilità di esprimersi in proposito (Recht 2010 pag. 199 e segg. con rinvii). A tale riguardo va comunque osservato che il reclamante già era stato posto a conoscenza dei motivi preliminari dell’inchiesta estesa nei suoi confronti tramite la lettera del MPC del 21 marzo 2011 (act. 6.3) e l’ordine di edizione e sequestro, intimato al patrocinatore di A. il 31 marzo 2011; ma soprattutto, come peraltro confermato dal reclamante medesimo (act. 8, pag. 2), egli è stato sufficientemente informato sul suo stato di accusa nell’ambito della presente procedura di reclamo e meglio con la ricezione delle osservazioni del MPC del 13 luglio 2011 (act. 6) di modo che un’eventuale violazione del suo diritto di essere sentito,
allo stadio attuale, sarebbe stata sanata (v. sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid. 4.2 e 4.3, con rinvii, e BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 4.2, con rinvii). Il reclamo, su tale punto, non può pertanto essere accolto. Ciò non toglie che, in conformità agli art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
cifra 3 lett. a CEDU e 32 cpv. 2 Cost. ed alla garanzia di un efficace diritto di difesa e del diritto di essere sentito, non appena il MPC disporrà di indicazioni sufficienti e lo stato dell’inchiesta lo permetterà, esso sarà tenuto ad interrogare il reclamante in qualità di imputato conformemente agli art. 157 e
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
segg. CPP. Come confermato anche dall’autorità inquirente (act. 6, pag. 4), non sarebbe infatti compatibile con i diritti dell’imputato che il primo interrogatorio venga ritardato “ad arte” al fine di impedire o ostacolare l’accesso agli atti alla persona indagata.

2.3 Quale seconda violazione del diritto di essere sentito, il reclamante invoca la mancata motivazione della decisione 12 maggio 2011 del MPC, oltre a quella del 19 maggio 2011 (recte: 19 aprile 2011), con cui è stata rigettata la sua richiesta di dissequestro (parziale) del suo conto (act. 1, pag. 5).

2.3.1 L’art. 263 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP prescrive che il sequestro venga disposto con un ordine scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU), e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di sequestro include il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP; Saverio Lembo/Anne Valérie Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l’eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 126 V consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a).

2.3.2 In concreto, non risulta che l’ordine di sequestro del 21 marzo 2011 sia stato impugnato dal reclamante, nemmeno dopo che questo gli è stato notificato il 31 marzo 2011 (v. act. 1). Il reclamante non ha dunque censurato detta misura, né nel merito né a causa dell’asserita violazione del diritto di essere sentito. Per contro, A. ha a più riprese richiesto il dissequestro (parziale) del suo conto, domande che sono state respinte dal MPC con decisioni del 19 aprile 2011 e del 12 maggio 2011 (act. 1.2 e act. 6.4). Solo contro quest’ultima decisione A. ha interposto reclamo invocando, tra altri, una violazione del diritto di essere sentito a causa di un’asserita carente motivazione della medesima. È pertanto solo il contenuto della decisione di diniego della domanda di dissequestro, e non l’ordine di sequestro in quanto tale, ad essere oggetto delle contestazioni del reclamante. Dallo scritto del 12 maggio 2011 e dalla lettera 19 aprile 2011 in esso richiamata, emerge con sufficiente chiarezza che il reclamante è imputato nel procedimento penale, come pure il motivo del diniego del dissequestro, e meglio lo stato iniziale dell’istruzione, l’ingente mole di documenti acquisiti da analizzare e l’esistenza del sospetto che l’immobile venduto fosse stato precedentemente acquistato con valori patrimoniali di origine criminale. Dallo scritto 19 aprile 2011 si evince anche che, nell’ambito del procedimento penale, il reclamante era stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti, sede in cui gli era stato comunicato che le indagini preliminari erano state avviate nei confronti di B. e ignoti per titolo di organizzazione criminale e riciclaggio di denaro giusta gli art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP e 305bis CP. In considerazione di quanto sopra, non si può ritenere che il reclamante non fosse in grado di comprendere i motivi che hanno indotto il MPC ha rifiutare la sua richiesta. Ad ogni modo, anche se dovesse essere ritenuta una violazione iniziale – non particolarmente grave – del diritto di essere sentito a causa di una motivazione non sufficiente della decisione impugnata, questa sarebbe sanata dalla presente procedura di reclamo, in quanto il reclamante ha potuto conoscere (v. act. 8, pag. 2) e prendere posizione sulle motivazioni dettagliate del MPC in merito al mancato dissequestro dei fondi provento
della vendita dell’appartamento, dei fondi depositati sulla rubrica “S.”, sulla somma provento della successione fu R. ed in merito agli importi necessari alla sopravvivenza della famiglia, nell’ambito dello scambio degli allegati effettuato dinanzi alla I Corte dei reclami penali (v. in proposito la decisione del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid. 4.2 con rinvii).

2.4 Quale ulteriore asserita violazione dei suoi diritti, il reclamante lamenta di non aver potuto avere accesso agli atti come garantitogli dall’art. 101
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP; non concedendo neppure un accesso parziale agli atti, il MPC sarebbe pure incorso in una violazione del principio di proporzionalità.

2.4.1 La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall’art. 107 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 107 Diritto di essere sentiti - 1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
1    Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
a  esaminare gli atti;
b  partecipare agli atti procedurali;
c  far capo a un patrocinatore;
d  esprimersi sulla causa e sulla procedura;
e  presentare istanze probatorie.
2    Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.
CPP. L’art. 101 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall’art. 108
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti - 1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:
1    Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:
a  vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti;
b  la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto.
2    Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo.
3    Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali.
4    Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.
5    Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata.
CPP. L’accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell’imputato, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 225 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 225 Procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi - 1 Ricevuta la proposta del pubblico ministero, il giudice dei provvedimenti coercitivi convoca senza indugio per un'udienza a porte chiuse il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore; può obbligare il pubblico ministero a parteciparvi.
1    Ricevuta la proposta del pubblico ministero, il giudice dei provvedimenti coercitivi convoca senza indugio per un'udienza a porte chiuse il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore; può obbligare il pubblico ministero a parteciparvi.
2    Su domanda, il giudice dei provvedimenti coercitivi consente all'imputato e al suo difensore di esaminare previamente gli atti in suo possesso.
3    Chi non compare all'udienza per un motivo legittimo può presentare conclusioni per scritto oppure rinviare a precedenti memorie o istanze.
4    Il giudice dei provvedimenti coercitivi assume le prove immediatamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato o i motivi di carcerazione.
5    Se l'imputato rinuncia espressamente all'udienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi può decidere in procedura scritta in base alla proposta del pubblico ministero e alle memorie e istanze dell'imputato.114
CPP relativa all’esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corrisponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all’imputato un diritto di consultare l’incarto fin dall’inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione – ossia di concedere l’accesso agli atti prima dell’audizione al fine di permettere all’imputato di organizzare efficacemente la sua difesa tramite la conoscenza degli elementi essenziali rimproveratigli e di partecipare così in maniera adeguata all'accertamento dei fatti pertinenti della causa – in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall’inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità. L’esame degli atti da parte dell’imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impedisce il pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni garantiscono all’imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 1B_261/2011 del 6 giugno 2011, consid 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, op. cit., n. 5 e segg. ad art. 101
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP; Daniela Brüschweiler, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 e segg. ad art. 101
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/ San Gallo 2009, n. 2 e segg. ad art. 101
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP; Recht 2010 pag. 206). La condizione del
primo interrogatorio deve considerarsi adempiuta anche se l’imputato si è rifiutato di deporre (Daniela Brüschweiler, op. cit., n. 4 ad art. 101
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP; Niklaus Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 101
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP). Per quanto attiene al concetto di “prove principali”, va rilevato che l’interpretazione di quali siano dette prove comporta un margine interpretativo dell’autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all’assunzione delle prove, una limitazione dell’accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato esercizio del contraddittorio (Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, op. cit., n. 6 ad art. 101
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP).

2.4.2 Nel caso di specie, il reclamante è stato interrogato dalla PGF il 3 novembre 2010 in qualità di persona informata sui fatti; in tale sede, egli ha dichiarato di non intendere rispondere alle domande (act. 6.2). Da allora, egli non è più stato sentito né dalla PGF né dal MPC, neppure dopo l’estensione del procedimento nei suoi confronti per il titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP. Il MPC precisa che l’imputato, nonostante lamenti violazioni del suo diritto di essere sentito, non avrebbe dal canto suo nemmeno fatto uso degli strumenti che la legge gli mette a disposizione per far valere ab initio i suoi diritti, quale in particolare la redazione di un rapporto scritto ai sensi dell’art. 145
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 145 Rapporti scritti - L'autorità penale può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell'interrogatorio.
CPP. In merito all’accesso agli atti, l’autorità inquirente motiva il suo diniego, da un lato, con il mancato adempimento delle condizioni elencate all’art. 101
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP e, dall’altro, con l’esistenza di un interesse che nel caso concreto impone una restrizione di tale diritto, ossia l’esigenza, nella fase preliminare dell’istruzione, di mantenere il segreto su quanto fino ad allora effettuato per assicurare l’efficacia degli atti di indagine da svolgere prossimamente, evitando così i rischi di collusione e di inquinamento delle prove. Sempre a mente del MPC nella fattispecie non ci si troverebbe ancora in uno stadio avanzato dell’inchiesta, ma nella fase preliminare, dove l’esigenza di segretezza sarebbe da tutelare sino all’espletamento delle misure necessarie ad assicurare le prove in modo efficace, tanto più che l’istruzione sarebbe assai complessa, sia per il numero di persone e società coinvolte nell’attività criminale, per le implicazioni internazionali di tale attività, per la mole di documentazione requisita e per l’incipienza di misure investigative. La necessità di segretezza sarebbe anche giustificata dall’esigenza per gli inquirenti di procedere alla verifica della posizione di alcuni intermediari finanziari e professionisti attivi sul territorio della Confederazione e del Cantone Ticino, i quali avrebbero favorito la sospettata attività di riciclaggio dei valori patrimoniali riconducibili al clan camorristico. Inoltre, trattandosi di un’indagine per riciclaggio di denaro, questa nascerebbe praticamente già come istruzione preliminare e comporterebbe fin dall’inizio
l’adozione di misure coercitive quali i sequestri; ciò implicherebbe che le attività investigative verrebbero effettuate nell’ambito della procedura preliminare e, conseguentemente, il tempo necessario per compiere i primi accertamenti e assicurare le prove essenziali si dilaterebbe. Infine, il MPC sostiene di non avere ancora potuto assumere tutte le prove principali; in simili circostanze, una limitazione del diritto di accesso integrale prima della chiusura dell’istruzione formale non costituirebbe una violazione dell’art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost. né dell’art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU.

2.4.3 Dagli atti risulta che, finora, il reclamante è stato interrogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti, ma non ancora (dal pubblico ministero) in qualità di imputato. Per quanto attiene all’assunzione delle “prove principali”, il MPC evidenzia che nell’ambito dell’indagine, avviata nell’ottobre 2010, sarebbero stati emessi oltre una quarantina di ordini di edizione e/o perquisizione bancaria, sarebbero state effettuate almeno una ventina di perquisizioni domiciliari, sarebbero stati condotti una trentina di interrogatori e raccolti circa 250 classificatori di documentazione e atti, oltre a dati e documenti informatici ancora da analizzare di circa 9.8 Terabyte, oltre a ciò, nei prossimi mesi il MPC prevede di assumere ulteriori prove principali, fra cui prove documentali (documentazione bancaria e societaria e atti giudiziari relativi alle indagini in corso in Italia) anche tramite attività rogatoriale all’estero. Pertanto, ritenuti sia gli stretti legami del reclamante con altri imputati e con B., come pure il genere di reato su cui si indaga, non si può concludere che l’autorità inquirente abbia violato il diritto di essere sentito del reclamante negandogli l’accesso agli atti, diritto il cui esercizio non potrà tuttavia essere procrastinato sine die, ma solo fintanto che le prove principali non saranno state assunte (procedendo in tempi ragionevoli) e nel limite in cui la consultazione dell’incarto potrebbe creare pericolo per la ricerca della verità materiale.

Per i medesimi motivi, ed in particolare in considerazione dello stadio attuale delle indagini e delle necessità istruttorie, non può ritenersi che le decisioni del MPC di negare l’accesso agli atti siano lesive del diritto di essere sentito o del principio di proporzionalità.

3. Da ultimo, il reclamante chiede nuovamente di ordinare il dissequestro del conto n. 2, giudicando non dati gli indizi di reato alla base del sequestro ordinato il 21 marzo 2011. Il reclamante confonde tuttavia le decisioni del MPC: in effetti, la decisione qui impugnata è unicamente la decisione del 12 maggio 2011 e non la decisione di sequestro del 21 marzo 2011, contro cui non è stata presentata alcuna impugnativa e che non può pertanto più essere contestata in questa sede. Nella misura in cui invece il reclamante censura la mancata concessione del dissequestro invocando una violazione del principio di proporzionalità e del diritto di essere sentito per assenza di motivazione (per questa seconda censura si rinvia al consid. 2.3.2 sopra), il reclamo merita di essere esaminato.

3.1 Nella sua risposta (act. 6), il MPC ha osservato che l’ipotesi investigativa al vaglio copre gli anni dal 2004 ad oggi e riguarda l’attività di B., A. ed altri che, in banda, avrebbero riciclato in Svizzera, tramite una moltitudine di società, tra cui la P. SA e la O. SA, il frutto di attività criminali perpetrate perlopiù all’estero, nel quadro dell’attività della G. S.p.a.. Considerati pure i reciproci rapporti sospetti di dare ed avere indizianti dell’esistenza di una struttura allestita e finalizzata allo scopo criminale, A., con la sua società O. SA, sarebbe parte integrante di questo meccanismo di riciclaggio. In particolare, a mente del MPC, il sospetto della provenienza criminale riguarderebbe i fondi transitati proprio sul conto n. 2 e specialmente, con riferimento alla connessione diretta al provento del crimine a monte, i fondi utilizzati per l’acquisto dell’immobile abitativo ad inizio aprile 2008 (act. 6, pag. 12, e act. 6.4, pag. 1). Di rilievo sarebbe pure il fatto che sul conto n. 1 della O. SA (principale fonte di alimentazione del conto n. 2) nel biennio 2007-2009 sarebbero pervenute somme di denaro per € 13'730'289.90 provenienti dalla G. S.p.a. (di cui € 7'851'583.-- le sarebbero poi stati ribonificati), così che questa apparirebbe quale maggiore fornitrice e cliente della O. SA; detti flussi di denaro non troverebbero inoltre riscontro puntuale nell’attività commerciale di traffico telefonico tra le due società. Dalle analisi degli inquirenti sarebbe pure emerso che la G. S.p.a. avrebbe utilizzato diciotto istituti di credito italiani differenti per i suoi flussi di denaro con la O. SA, di cui otto avrebbero solo inviato e sei solo ricevuto denaro dalla O. SA, per cui vi sarebbe il legittimo sospetto che questa società abbia funto da piazza di giro del provento dell’attività criminale. La parte dei fondi rimasta sul conto n. 1 sarebbe quindi stata girata su conti di società ruotanti attorno a B. e meglio a controparti della J. SA, costituente la prosecuzione in Svizzera della H. S.p.a. Infine, la documentazione bancaria avrebbe permesso di ricostruire l’entrata sul conto di O. SA, in provenienza dal conto di L. SA, società facente capo a C., nel febbraio 2008 di € 84'402.42 e l’uscita verso il conto del reclamante di fr. 250'517.95 ed € 701.20, tra il novembre 2007 ed il
marzo 2011, a titolo di salari e rimborsi spese (act. 6, pag. 11). Detti elementi, ossia il fatto che il conto di cui è chiesto il dissequestro sia stato quasi esclusivamente alimentato dal conto della O. SA a sua volta accreditato in prevalenza con fondi della G. S.p.a., giustificherebbero la sospetta origine criminale del denaro e conseguentemente il diniego della richiesta di dissequestro, decisione rispettosa del principio di proporzionalità.

In merito alla singole richieste di dissequestro, il MPC ha precisato che gli atti in suo possesso indicherebbero che il giorno precedente all’acquisto dell’appartamento intervenuto il 3 aprile 2008, la O. SA avrebbe bonificato in favore del conto n. 2 il controvalore di fr. 150'000.--, e che il medesimo giorno A. avrebbe fatto emettere due assegni di fr. 15'000.-- e fr. 135'000.-- (pari al prezzo dell’acconto per la parcella notarile ed alla caparra/pena di recesso) a favore del notaio che ha redatto il rogito di compravendita; esisterebbe pertanto un collegamento diretto tra gli averi patrimoniali di sospetta origine criminale ed il prezzo di acquisto dell’appartamento, ciò che giustificherebbe di mantenere il sequestro a norma dell’art. 71
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP e dell’art. 263 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP (act. 6, pag. 12). Per i medesimi motivi non meriterebbero accoglimento neppure le richieste di dissequestro dei fondi derivanti da una successione, del conto “S.” – essendo peraltro questo una mera rubrica del conto n. 2 e non un conto intestato alla figlia, come erroneamente asserito dal reclamante – e delle somme destinate al pagamento di fatture, ritenuto che non vi sarebbe neppure la prova che queste non possano essere pagate con altri fondi o che non siano già state saldate (act. 6, pag. 12 e seg.).

3.2 Affinché una misura sia rispettosa del principio di proporzionalità, occorre che essa sia idonea a raggiungere lo scopo desiderato, ch’esso non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3).

Nella fattispecie, allo stadio attuale dell’inchiesta e considerati gli elementi già raccolti dall’autorità inquirente, non può essere escluso con certezza che i fondi confluiti sul conto n. 2 siano di origine criminale e non emerge dagli atti che le indagini abbiano portato nuovi elementi atti a giustificare una domanda di dissequestro, quali ad esempio il lungo tempo trascorso senza che siano stati trovati nuovi indizi o una prova che renda inapplicabili l’art. 71
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP e/o l’art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP. Inoltre il MPC, il 29 marzo 2011, ha proceduto al dissequestro dei conti a suo giudizio non implicati nelle attività oggetto di indagini, mantenendo bloccati solo il conto personale di A. ed i conti societari. Di conseguenza, non si vede in che misura la decisione di diniego della domanda di dissequestro possa essere considerata lesiva del principio di proporzionalità, considerando anche l’ingente volume dei fondi ritenuti sospetti transitati sui conti societari e personali. Tanto più che il reclamante non ha dimostrato la necessità impellente di poter attingere ai fondi ancora sequestrati: egli ha anzi ritirato la sua richiesta di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria ed ha provveduto a saldare – tramite un prestito della madre – l’anticipo spese. In sede di replica, egli ha inoltre specificato, sebbene la situazione diventi difficile, di poter far fronte ad alcune spese grazie all’aiuto di parenti (v. act. 8).

Discende da quanto precede che il reclamo deve essere integralmente respinto.

4. Conformemente all’art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso concreto, il reclamante deve essere considerato parte soccombente sia nella procedura di reclamo che in merito alla domanda di assistenza giudiziaria, essendo considerata soccombente anche la parte che ha ritirato la richiesta (art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
seconda frase CPP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'700.--: considerato l’anticipo spese già prelevato di fr. 1'500.--, il reclamante dovrà versare alla cassa del Tribunale penale federale fr. 200.--.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’700.-- è posta a carico del reclamante; considerato l’anticipo spese già prelevato di fr. 1'500.--, il reclamante dovrà versare alla cassa del Tribunale penale federale fr. 200.--.

3. L’incarto BP.2011.22 è senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.

Bellinzona, il 23 settembre 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Anne Schweikert

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTF).